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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5208/2024 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PEOTTA VERONICA e dall'Avv. PANTANO ERIKA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TONELLO ILENIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
Stante la già intervenuta pronuncia dello status di separazione personale dei coniugi mediante la sentenza non definitiva del Tribunale di Vicenza, datata 3 giugno 2025, in relazione alla causa civile di I grado portante n. 5208/2024 R.G., con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] ed nata a [...]_1 Controparte_1 il 4 luglio 1978, uniti in matrimonio in data 7 aprile 2001 in Castelgomberto (VI).
- Assegnarsi alla Sig.ra , che ivi continuerà a vivere con le due figlie Controparte_1 [...]
e , la casa coniugale, sita in Sarego (VI) alla Via degli Arnaldi 81, Persona_1 Persona_2 catastalmente identificata al C.F. Fg. 28 come segue:
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 16, Cat. A/2, classe 03, vani 6,5 169 mq,
Rendita Euro 503,55;
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 10, Cat. C/6, classe 02, 31 mq, 36 mq,
Rendita Euro 35,22.
- Le figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ed Persona_1 Per_2 continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare, ove manterranno la propria residenza.
- Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. Persona_2
Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative alla figlia saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi
i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda la minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico della bambina. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini della figlia e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi.
Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute della minore, entrambi i genitori faranno riferimento al MMG di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando la figlia non si reca a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale la bambina si sveglia si occuperà delle sue esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere la figlia nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare in via prioritaria la minore all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby-sitter e amici;
- la figlia parteciperà alle feste di compleanno dei suoi amici o compagni di scuola, a prescindere da chi la avrà in carico con adeguato accordo;
- la figlioletta parteciperà alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto della figlia, impegnandosi a rispettarne la privacy.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini della minore, da sempre parimenti gestita e supportata da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché la figlia stia con i genitori tempi adeguati, e perché continui a mantenere rapporti sereni con la famiglia paterna e con quella materna.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il Sig. starà con la figlia e la terrà con Parte_1 sé:
- un giorno infrasettimanale identificato nel venerdì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30, durante il periodo scolastico, quando non è previsto il fine settimana;
- un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30 e dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00/14.30 sino alla domenica alle ore 18.30/19.00 nelle successive settimane.
Inoltre, la minore starà con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che la minore possa trascorrere le festività natalizie
e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- un periodo, non continuativo, di 15 giorni (2 settimane anche non consecutive) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma;
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore.
- Disporsi, a titolo di concorso nel mantenimento di , che il Sig. versi la Persona_2 Parte_1 somma mensile di € 500,00 (diconsi Euro cinquecento,00), rivalutabile annualmente secondo l'Indice
ISTAT famiglie e da versarsi alle coordinate IBAN già note entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante della presente comparsa di risposta.
- Stabilirsi che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori.
- La figlia , maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, che Persona_1 si è da poco riscritta all'università, si accorderà direttamente con il padre per vederlo e stare con lui e parimenti si accorderà con il genitore non collocatario per ricevere brevi manu un contributo al proprio mantenimento.
- Reciproco assenso per chiedere ottenere e rinnovare il passaporto o altro documento valido per
l'espatrio per le parti e per la figlia minore.
- Dichiararsi che entrambi i coniugi sono reciprocamente autosufficienti e che non hanno vicendevolmente nulla a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
- Spese e compensi professionali compensati tra le parti.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Castelgomberto (VI) in data 07/04/2001; che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1 in data 26/05/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed Persona_1 Per_2 in data 26/12/2011; che negli ultimi anni si era appalesata una grave incompatibilità tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che venisse disposta l'assegnazione dell'abitazione coniugale, sita in Sarego (VI), Via Degli Arnaldi 81, alla sig.ra ; Controparte_1 che venisse disposto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse disposto a carico del sig. un contributo economico al mantenimento in favore Parte_1 delle figlie dell'importo complessivo mensile non superiore ad € 800,00 (ottocento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie già note, intestate alla sig.ra
[...]
; che venissero dichiarati i coniugi obbligati a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, CP_1 al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie stesse, così come individuate e descritte nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza;
che venisse dichiarato che nulla è dovuto tra i coniugi reciprocamente, a titolo di contributo al loro mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo, Controparte_1 che la casa coniugale venisse assegnata a sé per continuare a viverci con le due figlie;
che la figlia minore venisse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente, affidava la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia con l'osservanza del calendario Per_2 indicato in motivazione, poneva in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un Per_2 assegno di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza non definitiva n. 877/2025 pubblicata in data 06/06/2025, dichiarava la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la definizione delle ulteriori domande.
Frattanto le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_2 dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle Per_2 condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Concordemente le parti hanno stabilito che la figlia maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, si accorderà direttamente con il padre per vederlo e stare con lui e parimenti si accorderà con il genitore non collocatario per ricevere brevi manu un contributo al proprio mantenimento;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sarego (VI) alla Via degli Arnaldi 81, in favore di quale genitore convivente con le figlie. Controparte_1 Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, preso atto della separazione personale dei coniugi ed già dichiarata con sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale medesimo n. 877/2025 del 06/06/2025:
- assegna alla Sig.ra , che ivi continuerà a vivere con le due figlie Controparte_1 Persona_1
e , la casa coniugale, sita in Sarego (VI) alla Via degli Arnaldi 81, catastalmente
[...] Persona_2 identificata al C.F. Fg. 28 come segue:
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 16, Cat. A/2, classe 03, vani 6,5 169 mq,
Rendita Euro 503,55;
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 10, Cat. C/6, classe 02, 31 mq, 36 mq,
Rendita Euro 35,22.
- Le figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ed Persona_1 Per_2 continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare, ove manterranno la propria residenza.
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. Le Persona_2 decisioni di maggior rilievo ed interesse relative alla figlia saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda la minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico della bambina. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini della figlia e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute della minore, entrambi i genitori faranno riferimento al MMG di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando la figlia non si reca a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale la bambina si sveglia si occuperà delle sue esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere la figlia nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare in via prioritaria la minore all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby-sitter e amici;
- la figlia parteciperà alle feste di compleanno dei suoi amici o compagni di scuola, a prescindere da chi la avrà in carico con adeguato accordo;
- la figlioletta parteciperà alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto della figlia, impegnandosi a rispettarne la privacy.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini della minore, da sempre parimenti gestita e supportata da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché la figlia stia con i genitori tempi adeguati, e perché continui a mantenere rapporti sereni con la famiglia paterna e con quella materna.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il Sig. starà con la figlia e la terrà con Parte_1 sé:
- un giorno infrasettimanale identificato nel venerdì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30, durante il periodo scolastico, quando non è previsto il fine settimana;
- un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30 e dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00/14.30 sino alla domenica alle ore 18.30/19.00 nelle successive settimane.
Inoltre, la minore starà con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che la minore possa trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- un periodo, non continuativo, di 15 giorni (2 settimane anche non consecutive) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma;
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore.
- Dispone, a titolo di concorso nel mantenimento di , che il Sig. versi la Persona_2 Parte_1 somma mensile di € 500,00 (diconsi Euro cinquecento,00), rivalutabile annualmente secondo l'Indice
ISTAT famiglie e da versarsi alle coordinate IBAN già note entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante della presente comparsa di risposta.
- Prende atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori.
- La figlia maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, che Persona_1 si è da poco riscritta all'università, si accorderà direttamente con il padre per vederlo e stare con lui e parimenti si accorderà con il genitore non collocatario per ricevere brevi manu un contributo al proprio mantenimento.
- Prende atto del reciproco assenso per chiedere ottenere e rinnovare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio per le parti e per la figlia minore.
- Prende atto che entrambi i coniugi sono reciprocamente autosufficienti e che non hanno vicendevolmente nulla a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
Spese e compensi professionali compensati tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5208/2024 promossa da
(C.F. ) nato ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PEOTTA VERONICA e dall'Avv. PANTANO ERIKA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TONELLO ILENIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
Stante la già intervenuta pronuncia dello status di separazione personale dei coniugi mediante la sentenza non definitiva del Tribunale di Vicenza, datata 3 giugno 2025, in relazione alla causa civile di I grado portante n. 5208/2024 R.G., con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il [...] ed nata a [...]_1 Controparte_1 il 4 luglio 1978, uniti in matrimonio in data 7 aprile 2001 in Castelgomberto (VI).
- Assegnarsi alla Sig.ra , che ivi continuerà a vivere con le due figlie Controparte_1 [...]
e , la casa coniugale, sita in Sarego (VI) alla Via degli Arnaldi 81, Persona_1 Persona_2 catastalmente identificata al C.F. Fg. 28 come segue:
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 16, Cat. A/2, classe 03, vani 6,5 169 mq,
Rendita Euro 503,55;
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 10, Cat. C/6, classe 02, 31 mq, 36 mq,
Rendita Euro 35,22.
- Le figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ed Persona_1 Per_2 continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare, ove manterranno la propria residenza.
- Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. Persona_2
Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative alla figlia saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi
i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda la minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico della bambina. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini della figlia e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi.
Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute della minore, entrambi i genitori faranno riferimento al MMG di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando la figlia non si reca a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale la bambina si sveglia si occuperà delle sue esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere la figlia nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare in via prioritaria la minore all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby-sitter e amici;
- la figlia parteciperà alle feste di compleanno dei suoi amici o compagni di scuola, a prescindere da chi la avrà in carico con adeguato accordo;
- la figlioletta parteciperà alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto della figlia, impegnandosi a rispettarne la privacy.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini della minore, da sempre parimenti gestita e supportata da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché la figlia stia con i genitori tempi adeguati, e perché continui a mantenere rapporti sereni con la famiglia paterna e con quella materna.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il Sig. starà con la figlia e la terrà con Parte_1 sé:
- un giorno infrasettimanale identificato nel venerdì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30, durante il periodo scolastico, quando non è previsto il fine settimana;
- un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30 e dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00/14.30 sino alla domenica alle ore 18.30/19.00 nelle successive settimane.
Inoltre, la minore starà con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che la minore possa trascorrere le festività natalizie
e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- un periodo, non continuativo, di 15 giorni (2 settimane anche non consecutive) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma;
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore.
- Disporsi, a titolo di concorso nel mantenimento di , che il Sig. versi la Persona_2 Parte_1 somma mensile di € 500,00 (diconsi Euro cinquecento,00), rivalutabile annualmente secondo l'Indice
ISTAT famiglie e da versarsi alle coordinate IBAN già note entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante della presente comparsa di risposta.
- Stabilirsi che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori.
- La figlia , maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, che Persona_1 si è da poco riscritta all'università, si accorderà direttamente con il padre per vederlo e stare con lui e parimenti si accorderà con il genitore non collocatario per ricevere brevi manu un contributo al proprio mantenimento.
- Reciproco assenso per chiedere ottenere e rinnovare il passaporto o altro documento valido per
l'espatrio per le parti e per la figlia minore.
- Dichiararsi che entrambi i coniugi sono reciprocamente autosufficienti e che non hanno vicendevolmente nulla a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
- Spese e compensi professionali compensati tra le parti.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Castelgomberto (VI) in data 07/04/2001; che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1 in data 26/05/2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed Persona_1 Per_2 in data 26/12/2011; che negli ultimi anni si era appalesata una grave incompatibilità tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che venisse disposta l'assegnazione dell'abitazione coniugale, sita in Sarego (VI), Via Degli Arnaldi 81, alla sig.ra ; Controparte_1 che venisse disposto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse disposto a carico del sig. un contributo economico al mantenimento in favore Parte_1 delle figlie dell'importo complessivo mensile non superiore ad € 800,00 (ottocento/00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie già note, intestate alla sig.ra
[...]
; che venissero dichiarati i coniugi obbligati a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, CP_1 al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie stesse, così come individuate e descritte nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza;
che venisse dichiarato che nulla è dovuto tra i coniugi reciprocamente, a titolo di contributo al loro mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione personale, chiedendo, Controparte_1 che la casa coniugale venisse assegnata a sé per continuare a viverci con le due figlie;
che la figlia minore venisse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, provvedendo in via temporanea ed urgente, affidava la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, a cui assegnava la casa familiare, disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia con l'osservanza del calendario Per_2 indicato in motivazione, poneva in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un Per_2 assegno di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza non definitiva n. 877/2025 pubblicata in data 06/06/2025, dichiarava la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per la definizione delle ulteriori domande.
Frattanto le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_2 dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle Per_2 condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Concordemente le parti hanno stabilito che la figlia maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, si accorderà direttamente con il padre per vederlo e stare con lui e parimenti si accorderà con il genitore non collocatario per ricevere brevi manu un contributo al proprio mantenimento;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sarego (VI) alla Via degli Arnaldi 81, in favore di quale genitore convivente con le figlie. Controparte_1 Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, preso atto della separazione personale dei coniugi ed già dichiarata con sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale medesimo n. 877/2025 del 06/06/2025:
- assegna alla Sig.ra , che ivi continuerà a vivere con le due figlie Controparte_1 Persona_1
e , la casa coniugale, sita in Sarego (VI) alla Via degli Arnaldi 81, catastalmente
[...] Persona_2 identificata al C.F. Fg. 28 come segue:
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 16, Cat. A/2, classe 03, vani 6,5 169 mq,
Rendita Euro 503,55;
Comune di Sarego, Via degli Arnaldi 81, mapp. 855 sub. 10, Cat. C/6, classe 02, 31 mq, 36 mq,
Rendita Euro 35,22.
- Le figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ed Persona_1 Per_2 continueranno a vivere con la madre presso la casa familiare, ove manterranno la propria residenza.
- Affida la figlia minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso. Le Persona_2 decisioni di maggior rilievo ed interesse relative alla figlia saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda la minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico della bambina. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini della figlia e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute della minore, entrambi i genitori faranno riferimento al MMG di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando la figlia non si reca a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale la bambina si sveglia si occuperà delle sue esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere la figlia nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare in via prioritaria la minore all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby-sitter e amici;
- la figlia parteciperà alle feste di compleanno dei suoi amici o compagni di scuola, a prescindere da chi la avrà in carico con adeguato accordo;
- la figlioletta parteciperà alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto della figlia, impegnandosi a rispettarne la privacy.
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini della minore, da sempre parimenti gestita e supportata da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché la figlia stia con i genitori tempi adeguati, e perché continui a mantenere rapporti sereni con la famiglia paterna e con quella materna.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il Sig. starà con la figlia e la terrà con Parte_1 sé:
- un giorno infrasettimanale identificato nel venerdì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30, durante il periodo scolastico, quando non è previsto il fine settimana;
- un giorno infrasettimanale individuato nel mercoledì dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00/21.30 e dal sabato pomeriggio dalle ore 14.00/14.30 sino alla domenica alle ore 18.30/19.00 nelle successive settimane.
Inoltre, la minore starà con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che la minore possa trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
- un periodo, non continuativo, di 15 giorni (2 settimane anche non consecutive) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma;
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore.
- Dispone, a titolo di concorso nel mantenimento di , che il Sig. versi la Persona_2 Parte_1 somma mensile di € 500,00 (diconsi Euro cinquecento,00), rivalutabile annualmente secondo l'Indice
ISTAT famiglie e da versarsi alle coordinate IBAN già note entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie, sia in punto an sia in punto quantum debeatur, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante della presente comparsa di risposta.
- Prende atto che l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% tra i genitori.
- La figlia maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, che Persona_1 si è da poco riscritta all'università, si accorderà direttamente con il padre per vederlo e stare con lui e parimenti si accorderà con il genitore non collocatario per ricevere brevi manu un contributo al proprio mantenimento.
- Prende atto del reciproco assenso per chiedere ottenere e rinnovare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio per le parti e per la figlia minore.
- Prende atto che entrambi i coniugi sono reciprocamente autosufficienti e che non hanno vicendevolmente nulla a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
Spese e compensi professionali compensati tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello