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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2727/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ferrara Rossella, giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. De Stefano Domenico, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
03.11.2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale a seguito del matrimonio contratto il giorno 30.07.2009 in Somma SU (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 25, parte I, anno 2009). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di profonde incompatibilità caratteriali.
Premesso che dal matrimonio sono nate, , in Napoli il 05.11.2009 e Persona_1 Persona_2
in Napoli il 23.08.2017, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte
[...] per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti con note scritte in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, si riportavano agli accordi di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. la casa coniugale in Somma SU (NA), alla via San Sossio n. 10, scala R, interno 6 risiederanno stabilmente la Sig.ra unitamente ai 3 figli minori, mentre il Sig. acquisirà diversa residenza Parte_1 Controparte_1 entro 15 giorni dalla sentenza di separazione;
3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni e inclinazioni del minore;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
5. Il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli;
ed in particolare potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei seguenti giorni: il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 09:00 del sabato, con pernottamento, fino alle ore 20:00 della domenica, salvo eventuali impedimenti che potranno essere comunicati anche a mezzo sms sulle utenze telefoniche dei sigg. e che potranno concordare diversamente CP_1 Pt_1 le visite, anche durante la settimana, per sopraggiunte esigenze personali e/o lavorative. Per le feste natalizie e pasquali alternando anno per anno, un coniuge terrà con sé i figli minori a Natale e Vigilia nonché la domenica di
Pasqua, mentre l'altro coniuge terrà con sé i minori l'ultimo dell'anno, il giorno di Capodanno ed il lunedì in Albis, allo stesso modo per tutte quante le altre festività mentre nelle ricorrenze di onomastico e i compleanni resteranno con la madre con facoltà del padre di festeggiare insieme ai figli. Per le vacanze estive il sig. CP_1
potrà tenere con sé i figli minori anche per un periodo continuativo di giorni 14 (quattordici),
[...] nell'intervallo di tempo che sarà concordato tra le parti e che dovrà essere comunicato dal entro e CP_1 non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento.
6. Per il mantenimento ordinario dei 3 figli, il sig. corrisponderà all'altro genitore Controparte_1
l'importo mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese;
7. L'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i coniugi in misura paritaria del 50% ciascuno, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire un equo sostentamento economico della prole
8. Entrambi i coniugi partecipino al 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative);
9. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre con residenza sita in Somma
SU (NA), alla via San Sossio n. 10, scala R, interno 6 e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in Somma SU (NA) alla via San Sossio n. 10, scala
R, interno 6 alla sig.ra la quale vi abita unitamente alle minori. Parte_1
Il Tribunale dà atto che i coniugi non propongono domanda di mantenimento personale, rinunciandovi reciprocamente. Prende altresì atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio il giorno 30.07.2009 in Somma C.F._2
SU (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.25, parte I, anno 2009); - Assegna la casa coniugale sita in Somma SU (NA) alla via San Sossio n. 10, scala R, interno 6 alla sig.ra la quale vi abita unitamente alle minori;
Parte_1
- Dispone affido condiviso delle minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore delle minori Controparte_1 in € 450,00 (€ 225,00 cadauna) da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico o Parte_1
Postepay entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra Part il di Nola e il Tribunale di Nola;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n. 1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2727/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ferrara Rossella, giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. De Stefano Domenico, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
03.11.2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale a seguito del matrimonio contratto il giorno 30.07.2009 in Somma SU (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 25, parte I, anno 2009). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di profonde incompatibilità caratteriali.
Premesso che dal matrimonio sono nate, , in Napoli il 05.11.2009 e Persona_1 Persona_2
in Napoli il 23.08.2017, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte
[...] per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti con note scritte in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, si riportavano agli accordi di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. la casa coniugale in Somma SU (NA), alla via San Sossio n. 10, scala R, interno 6 risiederanno stabilmente la Sig.ra unitamente ai 3 figli minori, mentre il Sig. acquisirà diversa residenza Parte_1 Controparte_1 entro 15 giorni dalla sentenza di separazione;
3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
4. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni e inclinazioni del minore;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
5. Il padre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli;
ed in particolare potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei seguenti giorni: il sabato e la domenica, a settimane alterne, dalle ore 09:00 del sabato, con pernottamento, fino alle ore 20:00 della domenica, salvo eventuali impedimenti che potranno essere comunicati anche a mezzo sms sulle utenze telefoniche dei sigg. e che potranno concordare diversamente CP_1 Pt_1 le visite, anche durante la settimana, per sopraggiunte esigenze personali e/o lavorative. Per le feste natalizie e pasquali alternando anno per anno, un coniuge terrà con sé i figli minori a Natale e Vigilia nonché la domenica di
Pasqua, mentre l'altro coniuge terrà con sé i minori l'ultimo dell'anno, il giorno di Capodanno ed il lunedì in Albis, allo stesso modo per tutte quante le altre festività mentre nelle ricorrenze di onomastico e i compleanni resteranno con la madre con facoltà del padre di festeggiare insieme ai figli. Per le vacanze estive il sig. CP_1
potrà tenere con sé i figli minori anche per un periodo continuativo di giorni 14 (quattordici),
[...] nell'intervallo di tempo che sarà concordato tra le parti e che dovrà essere comunicato dal entro e CP_1 non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento.
6. Per il mantenimento ordinario dei 3 figli, il sig. corrisponderà all'altro genitore Controparte_1
l'importo mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese;
7. L'Assegno Unico Universale verrà percepito da entrambi i coniugi in misura paritaria del 50% ciascuno, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire un equo sostentamento economico della prole
8. Entrambi i coniugi partecipino al 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative);
9. le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre con residenza sita in Somma
SU (NA), alla via San Sossio n. 10, scala R, interno 6 e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in Somma SU (NA) alla via San Sossio n. 10, scala
R, interno 6 alla sig.ra la quale vi abita unitamente alle minori. Parte_1
Il Tribunale dà atto che i coniugi non propongono domanda di mantenimento personale, rinunciandovi reciprocamente. Prende altresì atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio il giorno 30.07.2009 in Somma C.F._2
SU (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.25, parte I, anno 2009); - Assegna la casa coniugale sita in Somma SU (NA) alla via San Sossio n. 10, scala R, interno 6 alla sig.ra la quale vi abita unitamente alle minori;
Parte_1
- Dispone affido condiviso delle minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- Pone a carico del sig. il contributo al mantenimento a favore delle minori Controparte_1 in € 450,00 (€ 225,00 cadauna) da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico o Parte_1
Postepay entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra Part il di Nola e il Tribunale di Nola;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n. 1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca