Sentenza 18 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2019, n. 11751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11751 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente . SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26 settembre - 11 ottobre 2018 la Corte di appello di Lecce ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di ET ON, che era stato sottoposto complessivamente dal 18 novembre 2013 al 24 settembre 2016 alla custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo n. 1: in particolare al clan riconducibile a OR CA e a AN MP, frangia della sacra corona unita operante nel brindisino), di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico (capo n. 119) e di violazione aggravata dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n. 135), accuse dalle quali era stato assolto dalla Corte di appello di Lecce il 24 settembre 2016 (sentenza divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2017), resa in riforma integrale della decisione di condanna ad otto anni di reclusione emessa all'esito del giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Lecce il 5 marzo 2015 (in relazione ai capi nn. 1 e 135; quanto al capo n. 119 era intervenuto in precedenza annullamento da parte del Tribunale per il riesame), con la formula "per non aver commesso il fatto".
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore, ET ON, che si affida ad un solo motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen.) e difetto motivazionale, quanto al mancato riconoscimento del diritto - che si assume sussistente - all'indennizzo. Si assume, riassunti gli antefatti della vicenda ed i principi generali in materia, che la ordinanza reiettiva sarebbe carente sia nella valutazione della condotta di ON che si assume essere gravemente colposa ed ostativa al riconoscimento dell'indennizzo sia nell'esame del rapporto tra tale condotta del ricorrente e la detenzione subita e quanto al momento genetico della misura e quanto al mantenimento della stessa. Rammenta il ricorrente che, in sintesi, la Corte di merito ha negato il riconoscimento della riparazione valorizzando la conoscenza e la frequentazione di ET ON con soggetti, quale AN SP, inserito nel sodalizio criminoso e dediti, per conto dell'associazione, al traffico di droga, alla stregua del contenuto delle conversazioni intercettate, che l'interessato non ha chiarito nell'interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Ciò posto, si sottolinea la circostanza che l'assoluzione è stata pronunziata per estraneità dell'imputato ai fatti ("per non avere commesso il fatto") e che è del tutto indifferente, quanto all'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen., l'essere stata pronunziata per - sostanziale - insufficienza di prove, che non esclude il diritto alla riparazione. 2 V/V Ne conseguirebbe la irrilevanza del riferimento dell'ordinanza impugnata al contenuto della motivazione della sentenza di cognizione. Quanto al contenuto delle intercettazioni e alle frequentazioni considerate ambigue su cui si fonda il rigetto, il ricorrente, richiamate pronunzie di legittimità stimate pertinenti, assume che i giudici hanno - ma, si stima, illegittimamente ed erroneamente - considerato gravi indizi di colpevolezza quelli che erano, invece, meri sospetti derivanti da poche intercettazioni dal contenuto neutro. Infatti, nell'ambito di un periodo di ascolto della polizia giudiziaria durato più di un anno, le intercettazioni relative a ET ON sarebbero poche, concentrate in solo quattro giorni (28 novembre 2010 e 3, 6 e 8 dicembre 2010), in cui ON parla soltanto con SP, persona da lui già conosciuta, senza avere rapporti con altri soggetti e non vi sono nei colloqui captati riferimenti a reati posti in essere da ON;
né vi sono in atti dichiarazioni di collaboratori o altre fonti di prova (testimonianze, esiti di attività di perquisizione o di sequestro) che accusino ET ON della commissione di reati. Ciò posto, assume il difensore di avere rinvenuto nella mole di atti processuali (in particolare alle pp. 913-916 dell'informativa di reato del 5 ottobre 2012) due telefonate, intercettate l'una il 28 novembre 2010 e l'altra il 6 dicembre 2010, trascurate dagli inquirenti e non ricomprese negli indici del fascicolo, ma portate a partire dal 18 ottobre 2014 all'attenzione del G.i.p. (verbale dell'udienza del 18 ottobre 2014, pp. 38-39). In quella del 6 dicembre 2010, effettuata all'intervento dell'automobile Saab in uso a AN SP, si fa riferimento a soggetti del tutto estranei al processo. In quella del 28 novembre 2010 ET, alla domanda di AN se si voglia associare, risponde che va in Germania a fare il cameriere e servire le persone, così se lo andranno a trovare nel ristorante diranno "che fine ha fatto CC, vedi": tale conversazione, allegata anche alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, confermerebbe la assoluta estraneità del ricorrente rispetto a qualsiasi coinvolgimento in attività illecite. Il giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto delle riferite emergenze istruttorie. Nessun comportamento gravemente colposo a carico di ON potrebbe essere ricavato - si assume - semplicemente dal contenuto delle intercettazioni. Del pari illegittimo ed erroneo sarebbe il riferimento al silenzio serbato da ET ON in interrogatorio, in quanto il silenzio è l'esercizio di un diritto, del diritto, cioè, di difendersi come meglio si ritiene, ed affinché possa avere rilievo in senso ostativo occorre che la mancata risposta abbia avuto incidenza su elementi di fatto noti solo all'interrogato e che avrebbero potuto, se offerti al giudice, condurre ad una rivalutazione della posizione cautelare. Infatti, secondo 3 )(t\i il ricorrente, che richiama giurisprudenza di legittimità ritenuta pertinente, «Il ON non era a conoscenza di alcunché a suo carico ignoto agli inquirenti, e tale da consentire al giudice di escludere un suo concorso causale nell'adozione e nel mantenimento della custodia cautelare. Egli si è protestato innocente sin dal primo momento. Cos'altro dovesse o potesse fare non è dato sapere [...] In realtà sarebbe stato sufficiente leggere le sentenze di merito di primo e secondo grado per rendersi conto che il materiale probatorio a carico del ON è rimasto perfettamente eguale a quello utilizzato per l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Lo stesso identico materiale, ritenuto sufficiente ad integrare i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 274 cpp è stato poi ritenuto del tutto insufficiente a fondare il giudizio di responsabilità nel merito dell'imputato. Altro nel processo non c'era. Peraltro, non avendo nulla da poter riferire al giudice se non ribadire al sua innocenza, non si saprebbe quale sarebbe stato in concreto l'elemento tenuto nascosto o non fornito dal ON all'autorità giudiziaria e tale che avrebbe consentito una diversa valutazione del materiale probatorio a suo carico utilizzato per l'applicazione e il mantenimento della misura cautelare in carcere» (così alla p. 10 del ricorso). Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. dell'8 gennaio 2019 ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite.
1.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).
1.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un 4 )7\ fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).
1.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dei/1d quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento ripara torto». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).
1.4. Posto, poi, che i dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.
1.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.
1.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale;
ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garda De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).
1.7. Quanto alla prima categoria, appare opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.), anche dalla connivenza passiva. Ed a proposito della connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto;
in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139). Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425).
1.8. Quanto, invece, alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza.
1.8.1. Va premesso che non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità al dolo o alla colpa grave rilevanti al fine in esame.
1.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (v. ex multis Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche reticenza e menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa.
1.8.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, acquistare rilevanza sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento solo l'indagato è in grado di rappresentare utili elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia o reticentemente o falsamente altri ne prospetti contribuisce concausalmente al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).
2. Ebbene, tanto premesso in linea generale, stima il Collegio che nel caso di specie la Corte di appello di Lecce abbia fatto buon governo dei principi sopra richiamati. Si osserva, infatti, al riguardo quanto segue.
2.1. Si osserva preliminarmente che ha ragione il ricorrente nel sostenere che è irrilevante, quanto all'applicabilità dell'art. 314 cod. proc. pen., l'essere stata la sentenza pronunziata per - sostanziale - insufficienza di prove (p. 4 dell'impugnazione). Infatti, «Il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunziata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.530 cod. proc. pen» (Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004, Min. Econ. e Fin, in proc. Zitella, Rv. 228791; in conformità, Sez. 4, n. 2365 de 12/04/2000, Vassura, Rv. 216310; Sez. 4, n. 1295 del 12/04/1995, Massa, Rv. 201652).
2.2. Ciò posto, il punto, tuttavia, è un altro. Il ricorso, il cui contenuto si è riferito al punto n. 2 del "ritenuto in fatto", non tiene conto che i giudici della riparazione hanno accertato (pp.
4-6 del provvedimento impugnato) che il ricorrente ha intrattenuto più conversazioni telefoniche, dal cui contenuto si desume una frequentazione personale, con il coimputato AN SP, e che l'oggetto delle stesse è anche attività legata al traffico di stupefacenti, oltre a dinamiche associative illecite. Tale comportamento è stato - con motivazione non illogica - ricondotto dai giudici di merito alla categoria delle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o delle ingiustificate frequentazioni che si prestino ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782), condotte, di cui si è già detto al punto n.
1.7 del "considerato in diritto", comunque stimate in relazione di concausalità con l'errore in cui è incappata l'autorità giudiziaria, tenuto conto anche della «pregressa "antica adesione alla consorteria mafiosa" che gli consentiva certamente di conoscere uomini e dinamiche di quel mondo» (p. 4 dell'ordinanza impugnata). Né decisivo in senso contrario il contenuto della conversazione riferita nel ricorso, che ha contributo, infine, insieme ad altri elementi, all'assoluzione, poiché la prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione è quella ex ante (ad es., Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 4194 del 28/11/2007, dep. 2008, Gualano e altro, Rv. 238678). A ciò deve aggiungersi che - altrettanto non illogicamente - si è stimato da parte della Corte di appello di Lecce che il silenzio serbato nell'interrogatorio di garanzia (il difensore precisa a p. 2 del ricorso che, sentito per rogatoria c.d. interna del G.i.p. del Tribunale di Ravenna il 20 novembre 2014, l'indagato preliminarmente si è dichiarato innocente, per poi avvalersi del diritto al silenzio) ha avuto una sua efficacia concausale nell'errore dell'autorità giudiziaria nel mantenimento della misura, poiché ON avrebbe potuto in tale occasione spiegare il significato delle poche telefonate intercettate, ma non lo fece (p. 5 del provvedimento impugnato). Ragionamento questo che, a sua volta, è in linea con i principi richiamati ai punto n.