Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2006, n. 33657
CASS
Sentenza 12 luglio 2006

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In materia edilizia, per pertinenza deve intendersi un'opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all'ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l'immobile principale è destinato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la natura pertinenziale del portico di un fabbricato).

In tema di costruzioni edilizie, il regime autorizzatorio previsto per le pertinenze non è applicabile all'opera pertinenziale che acceda ad un manufatto principale abusivo, atteso che il bene accessorio ripete le proprie caratteristiche dall'opera principale a cui è intimamente connesso, risultando così anch'esso in contrasto con l'assetto urbanistico del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2006, n. 33657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33657
    Data del deposito : 12 luglio 2006

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