Sentenza 21 febbraio 2013
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È appellabile la sentenza con la quale viene erroneamente inflitta la sola pena pecuniaria non potendo trovare applicazione nella specie la disposizione di cui all'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2013, n. 10252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10252 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/02/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - ORDINANZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 544
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 37695/2012
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sull'appello, convertito in ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
nei confronti di:
IC AU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, in data 2.5.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla pena irrogata da sostituire con la multa;
Udito il difensore, Avv. Petrani Giorgio in sostituzione dell'Avv. Quintieri Antonio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2.5.2012, il Tribunale di Cosenza dichiarò IC AU responsabile del reato di danneggiamento aggravato e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di Euro 300,00 di ammenda. Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica propose gravame deducendo che per il delitto in questione erano previste le pene alternative della reclusione o della multa.
La Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza del 17.9.2012, convertì l'appello in ricorso sull'assunto che sarebbe stato proposto contro sentenza non appellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere riconvertito in appello.
Questa Corte ha chiarito che è appellabile la sentenza con la quale viene erroneamente inflitta la sola pena pecuniaria non potendo trovare applicazione nella specie la disposizione dell'art. 593 c.p.p., comma 3 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12673 del 07/03/2006 Ud.
dep. 11/04/2006 Rv. 234594).
Per la stessa ragione, allorché sia stata erroneamente inflitta la pena dell'ammenda anziché quella della multa, che rende la sentenza appellabile, la sentenza è impugnabile con l'appello.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013