Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
L'imputato di procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod.proc.pen. può assumere automaticamente e legittimamente l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 bis, comma primo, dello stesso codice, qualora, nei suoi confronti, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di pena patteggiata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tale automatismo fa sì che, non sussistendo questione in ordine all'individuazione del momento in cui deve ritenersi assunta la qualità di testimone, le dichiarazioni rese in dibattimento nei confronti di terzi, con le forme previste dallo stesso art. 197 bis, comma terzo, sono utilizzabili anche se non siano state precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2003, n. 24612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24612 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
246 1 2/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente Udienza pubblica del 04/04/03 1. Dott. Ilario Martella Consigliere
SENTENZA 2. Nicola Milo Cons. Relatore 11
N.540 3. "1 Vincenzo Rotundo Consigliere
R.G.N..25825/02 4. Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da VI GO, nato a Palermo il
6/3/1949; avverso la sentenza 12/3/2002 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr.
Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'AVV.:
Udito il difensore non è comparso
CORTE SUDEN CAS
Richiesta pea studie by PAPA
1.55. 29 NOV. 2006
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 12/3/2002, confermava quella in data 19/7/2001 del Tribunale di Varese, che aveva dichiarato GO VI colpevole del reato di cui agli art. 73/1° e 80/1° lett. b-2° d.p.r. n. 309/90 e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia.
L'addebito mosso al VI è di avere, quale promotore ed organizzatore con BR GI, in concorso con altre persone, tra le quali CC RA, NU SO e AR TR, messo in vendita in Varese, acquistato in Colombia, importato e detenuto in Italia Kg. 11 di cocaina, avendo, in particolare, il VI ed il GI deciso l'acquisto, stabilito i contatti in Colombia con i fornitori ed in Italia con i corrieri e con l'acquirente RA, dal quale avevano ricevuto la somma di £ 30.000.000, quale acconto sul corrispettivo della sostanza, caduta sotto sequestro al suo arrivo in Italia.
La Corte distrettuale ricostruiva, nei termini che seguono, la vicenda.
Gli investigatori, avendo appreso, tramite AR TR, che un gruppo criminale dedito al narcotraffico internazionale era alla ricerca di un qualche "aiuto" in dogana per l'importazione di una partita di cocaina, avevano deciso di servirsi di un agente sotto copertura che, infiltratosi nel gruppo, dopo avere avuto ripetuti contatti - tra il marzo e il settembre 1997 - col GI e col SO, era riuscito a seguire tutta l'operazione fino all'arrivo, presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino, della cocaina proveniente dalla
Colombia, dove, così come previsto, si era appositamente recato il GI;
la sostanza, poi, dirottata verso la zona di Milano, era stata consegnata dall'agente sotto copertura al SO e, subito dopo, era stata sequestrata unitamente al denaro consegnato al detto agente, per il suo "apparente intervento" presso gli uffici di dogana. Tali indagini, condotte dai CC. di Como e di Milano, convergevano con quelle parallele dei CC. di Busto Arsizio, i quali avevano sottoposto a controllo, con attività
d'intercettazione telefonica e di videoregistrazione, l'abitazione del RA, notoriamente dedito all'illecito traffico, nonostante la sua condizione di persona ristretta agli arresti domiciliari;
si era così accertato che il SO, il GI e il VI si erano spesso portati presso l'abitazione del predetto RA, quest'ultimo, in quanto direttamente interessato all'importazione della partita di cocaina, aveva consegnato, a tal fine, la somma di £ 30.000.000 al GI, metà della partita era destinata al
RA e l'altra metà al VI, l'operazione, dopo la restrizione in carcere del RA per detenzione abusiva di armi, era stata seguita dalla convivente del medesimo, CA ER, che aveva commentato con altre persone il successivo sequestro della sostanza e l'arresto del SO.
La Corte di merito, dopo avere respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, riteneva provata la colpevolezza del VI dalle convergenti chiamate in correità del RA e della sua convivente, riscontrate dalle dichiarazioni di GI, di SO e di RI ER, nonché dai filmati raffiguranti i frequentatori dell'abitazione del RA, nel periodo immediatamente precedente l'operazione d'importazione; disattendeva la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non accordava le sollecite attenuanti di cui agli art. 62 bis e 114 c.p..
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: a) inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli art. 8, 9, 10, 16 c.p.p., e vizio di motivazione in tema di competenza territoriale;
b) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati GI e SO, per non essere state osservate le formalità di cui all'art. 64 c.p.p.; c) erronea applicazione degli art. 192
2 e 499 e ss. c.p.p., non avendo le chiamate in correità operate dal RA e dalla ER trovato riscontro di carattere individualizzante in altre emergenze di causa;
d) vizio di motivazione sulla valutazione della prova a carico, essendosi dato spazio a mere illazioni;
e) nullità del decreto di citazione a giudizio, per violazione dell'art. 429 lett. c) c.p.p.; f) erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione sul punto;
g) inosservanza dell'art 59 c.p. in relazione all'art. 80/2° d.p.r. n. 309/90 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante; h) mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento.
3- Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e di quella processuale e riposa su un apparato argomentativo che, ancorato a precise emergenze probatorie, dà conto, in modo diffuso, adeguato e logico, delle ragioni che giustificano la conclusione raggiunta, resistendo, così, alle censure in ricorso articolate.
In ordine a queste ultime, va riassuntivamente osservato quanto segue.
4 Sulla questione relativa all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Varese, va rilevato che il giudice di primo grado, con ordinanza del 31/10/2000, ritenne la propria competenza, sulla base della stessa contestazione e della documentazione esibita dal P.M., da cui emergeva che la prima condotta posta in essere dall'imputato e dai suoi complici fu la "messa in vendita", in Varese, della sostanza stupefacente che doveva essere importata dalla Colombia;
e poiché, si aggiunse, le plurime condotte tipiche descritte dall'art. 73 1.s. sono equivalenti, la fattispecie criminosa si realizza, per effetto del principio dell'assorbimento, nel momento in cui si perfeziona la prima delle condotte considerate e la competenza si radica nel luogo dove tale condotta è posta in essere, non assumendo rilievo, a tal fine, le successive fasi dell'importazione, della detenzione e del trasporto della stessa sostanza, tutte indirizzate ad un unico scopo e senza apprezzabile soluzione di continuità.
Poiché il motivo di doglianza su questo specifico punto fu articolato, nell'atto di appello contro la decisione del Tribunale, in modo vago, generico e, quindi, inidoneo ad attivare un nuovo esame della questione, la stessa deve ritenersi ormai definita, a nulla rilevando che il giudice di appello l'abbia riconsiderata, per ribadire quanto sostenuto dal giudice di primo grado.
In ogni caso, osserva la Corte che la complessità dei rapporti interpersonali che vengono in risalto nella vicenda in esame non consente di affermare una regola di carattere tassativo per l'individuazione del luogo di competenza, considerato che i vari soggetti implicati si spostarono dall'uno all'altro posto, ponendo in essere ogni volta un tassello della complessiva operazione, nella quale convergevano molteplici interessi. Dalle stesse considerazioni articolate dal ricorrente in questa sede appare chiaro come l'indicazione del locus commissi delicti risulti del tutto incerta ed ampiamente contestabile: si è fatto riferimento, in termini perplessi e senza alcuna perentoria scelta, a Varese, Busto Arsizio, Milano, Roma.
Consegue che, di fronte ad una situazione del genere, spetta al giudice del merito, valutate tutte le circostanze, prendere una decisione in fatto che, ove adeguatamente motivata e sostenuta da corretta logica giuridica, non può essere sottoposta a rivalutazione in sede di legittimità.
La Corte di merito ha, al riguardo, chiarito che la condotta criminosa che coinvolse il VI nella complessa vicenda si consumò in Varese, presso il bar "Cristallo" del GI, dove vi furono vari incontri tra il VI ed il GI, da una parte, e il SO (uomo di fiducia del RA), dall'altra, nel corso dei quali vi fu la messa in vendita della cocaina da importare dalla Colombia e fu consegnata ai primi due, per conto del RA, l'anticipo della somma di £ 30.000.000 sul corrispettivo pattuito per l'operazione.
3 La semplice messa in vendita, in forza del principio consensualistico, il quale non richiede che l'acquirente ottenga la materiale disponibilità della droga, integra, di per sé, il reato di cui all'art. 73 1.s.; non è necessaria l'effettiva consegna della sostanza e nemmeno l'attuale disponibilità da parte dell'offerente né l'immediata messa a disposizione, essendo sufficiente la mera dichiarazione di essere in grado di procacciare lo stupefacente, purché l'offerta si presenti realizzabile e seria, nel senso che l'offerente abbia l'effettiva, anche se non immediata, disponibilità della sostanza;
le condotte che seguono alla messa in vendita rimangono da questa assorbite. Nel caso in esame, il giudice a quo ha puntualmente sottolineato la serietà della messa in vendita, chiaramente preceduta da un'attività preparatoria dell'importazione della sostanza, la cui concreta disponibilità fu conseguita nel giro di qualche giorno.
5- Non sussiste la nullità del decreto dispositivo del giudizio, per asserita violazione dell'art. 429/1° lett. c) c.p.p.. Il fatto ascritto al VI, invero, risulta enunciato, in tutte le sue componenti, in maniera chiara, precisa e completa, essendosi fatto riferimento all'attività di messa in vendita di una ben individuata partita di cocaina in arrivo dalla Colombia, alla successiva importazione della stessa sostanza e alla sua destinazione, in esecuzione di accordi conclusi con ben individuate persone ed esattamente focalizzati nel tempo. La contestazione così come formulata ha certamente assolto la funzione che le è propria, quella cioè di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
6- Le dichiarazioni rese, nel corso del dibattimento di primo grado, dai coimputati
GI e SO, già giudicati separatamente per lo stesso fatto con sentenza irrevocabile, sono state correttamente utilizzate, unitamente all'altro materiale probatorio acquisito, per valutare la posizione processuale del VI. Non ha senso richiamare, nel caso in esame, l'art. 64/3° lett. c) c.p.p., per inferirne l'inutilizzabilità delle dichiarazioni "erga alios" rese dai predetti, che non furono destinatari del preliminare e pregiudiziale avvertimento di cui alla stessa disposizione. In forza della norma transitoria di cui all'art. 26 della legge n. 63/01, il presente procedimento, in corso alla data d'entrata in vigore della legge n. 63, soggiace alla normativa innovativa introdotta dalla stessa legge, ma, essendo stata superata la fase delle indagini preliminari, non s'imponeva la rinnovazione da parte del P.M. dell'esame dei soggetti indicati negli art. 64 e 197 bis c.p.p...
Più specificamente, deve trovare operatività, e concretamente l'ha trovata, la regola generale di cui all'art. 197 bis (inserito nel codice di rito dall'art. 6 della legge n. 63/01), secondo la quale, in tema di connessione tra reati o di collegamento tra gli stessi,
l'imputato può sempre rivestire l'ufficio di testimone quando nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ciò a prescindere dalle dichiarazioni eventualmente rese, secondo il regime previgente, nella fase delle indagini preliminari. Il nuovo sistema di cui all'art. 197 bis c.p.p. consente l'audizione come "teste assistito" del coimputato, già giudicato con sentenza irrevocabile, e non è dato vedere in tale sistema alcun contrasto con l'art. 111 Cost., giacché l'audizione avviene, e nella specie è avvenuta, a dibattimento e, quindi, nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
L'inconferenza del richiamo che, in ricorso, si fa all'art. 64 c.p.p. appare evidente. Non viene qui in rilievo il momento, per così dire, di concepimento dell'imputato-testimone, momento che presuppone necessariamente l'avvertimento di cui al 3° comma lett. c) della citata norma, pena l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni nei confronti dei terzi e l'impossibilità di assumere l'ufficio di testimone. Stessa considerazione va fatta
امل per il richiamo all'art. 210 c.p.p., posto che anche l'operatività di esso riguarda l'ipotesi in cui il procedimento connesso o collegato a carico dell'imputato-testimone è ancora in corso o comunque non definito con sentenza irrevocabile. Tale figura processuale bifronte, invece, nel momento in cui il processo connesso o collegato che la riguarda è definito con sentenza irrevocabile, può assumere automaticamente e legittimamente, per espressa previsione legislativa (art. 197 bis/1° c.p.p.), l'ufficio di testimone.
7- La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente applicato le regole in tema di valutazione della prova e ha dato conto, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, del percorso logico-giuridico seguito, per pervenire alla conclusione di colpevolezza dell'imputato.
A carico di costui, si è sottolineato, militano le convergenti chiamate in correità del
RA e di CA ER, riscontrate dalle dichiarazioni dibattimentali degli imputati-testimoni GI e SO, dalla testimonianza di RI ER, tutti personaggi coinvolti a vario titolo nella complessa operazione criminosa, nonché dai fotogrammi dei filmati che documentano gli incontri, presso l'abitazione del RA, tra costui, il VI, il GI e il SO, proprio nel periodo a ridosso dell'importazione della cocaina. Si è evidenziata, inoltre, la perfetta compatibilità di tali emergenze col dato oggettivo del sequestro della droga importata e presa in consegna dal SO. Il pieno coinvolgimento del VI nella vicenda, con ruolo di organizzatore e promotore, è chiaramente evincibile, come precisato, dai riferimenti a lui fatti, in maniera ampiamente descrittiva, dal RA, dal SO e dal GI, le cui dichiarazioni sono state ritenute assolutamente attendibili.
I rilievi articolati, al riguardo, in ricorso si risolvono in una diversa ed alternativa lettura delle emergenze processuali, il che non è consentito in sede di legittimità.
8- Sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti, la Corte d'Appello ha stigmatizzato la genericità e l'infondatezza della relativa richiesta, che mirava a rinnovare l'esame del GI e del SO, nell'erroneo presupposto, già sopra evidenziato, che le dichiarazioni dai medesimi rese nel corso del dibattimento di primo grado fossero inutilizzabili.
9- La doglianza circa la ritenuta aggravante di cui all'art. 80/2° 1.s., in quanto non dedotta anche con i motivi di appello, non può trovare ingresso in questa sede ( art. 606/3° c.p.p.), a parte la considerazione che la sentenza di primo grado dà adeguata e corretta motivazione dei presupposti di fatto legittimanti la configurabilità, nella specie, della detta aggravante.
10- La denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche è la risultante di un giudizio di merito sulla particolare gravità del reato e sulla notevole pericolosità sociale del prevenuto, già coinvolto in precedenti esperienze analoghe, anch'esse di notevole allarme. Non si ravvisano, in tale giudizio, vizi motivazionali che possano avere un qualche rilievo sotto il profilo della legittimità.
11- Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/4/2003
Il Presidente
Il Consigliere est.
IL CANCELLIERE C1 Dopositato in Cancelleria Lidia Scalia
- 5 610.2003 Beer oggi 12 5 IL CANCELLIERE C1
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