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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1595/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' DD ET, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3402/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122532262217774616 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4399/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna il preavviso di fermo notificato descritto in epigrafe giustificato in relazione ad un debito per Imu Comune di Catania risalente all'anno 2017. Adduce l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione del dovuto ma anche il vizio in sé riguardante il preavviso, perché il fermo prospettato risultava riferito ad un bene strumentale dell'azinda facente capo allla società ricorrente.
Si è costituisce Municipia spa e allega notifica dell'avviso di liquidazione, operata nel 2023. Il Comune è rimasto contumace.
Con motivi agggiunti, la contribuente lamenta che la notifica del detto avviso sarebbe stata effettuata a mezzo gestore privato;
che è stata realizzata con compiuta giacenza senza raccomandata informativa;
che la contribuente andava comunque rimessa in termini per contestare l'atto prodromico.
Nel corso del giudizio è stata accolta la sospensiva limitatamente all'efficacia del fermo nei termini prospettati dal preavviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento, attesa l'indimostrata sussistenza di un atto prodromico al preavviso impugnato, ritualmente notificato alla contribuente.
E' pacifico che nel caso la notifica dell'avviso di liquidazione è stata effettuata nel 2023, tramite un operatore postale privato.
Sollecitata dalla difesa, gravava sull'amministrazione interessata, rimasta contumace, e per essa sulla società legittimata alla riscossione, dare prova del titolo abilitativo possesuto dall'operatore postale privato quanto alla notifica degli atti tributari. Onere nel caso non rispettato.
Ne viene l'indimostrata presenza di un atto di liquidazione del tributo ritualmente veicolato al contribuente prima della notifica del preavviso di fermo che dunque va in coerenza annullato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti intimate al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte ricorrente in Euro
1.500,00, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025. Il Giudice, rel. ed estensore Il Presidente Dott. Benedetto Paternò Raddusa Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
PATERNO' DD ET, Relatore
CARIOLO GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3402/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122532262217774616 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4399/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugna il preavviso di fermo notificato descritto in epigrafe giustificato in relazione ad un debito per Imu Comune di Catania risalente all'anno 2017. Adduce l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione del dovuto ma anche il vizio in sé riguardante il preavviso, perché il fermo prospettato risultava riferito ad un bene strumentale dell'azinda facente capo allla società ricorrente.
Si è costituisce Municipia spa e allega notifica dell'avviso di liquidazione, operata nel 2023. Il Comune è rimasto contumace.
Con motivi agggiunti, la contribuente lamenta che la notifica del detto avviso sarebbe stata effettuata a mezzo gestore privato;
che è stata realizzata con compiuta giacenza senza raccomandata informativa;
che la contribuente andava comunque rimessa in termini per contestare l'atto prodromico.
Nel corso del giudizio è stata accolta la sospensiva limitatamente all'efficacia del fermo nei termini prospettati dal preavviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita l'accoglimento, attesa l'indimostrata sussistenza di un atto prodromico al preavviso impugnato, ritualmente notificato alla contribuente.
E' pacifico che nel caso la notifica dell'avviso di liquidazione è stata effettuata nel 2023, tramite un operatore postale privato.
Sollecitata dalla difesa, gravava sull'amministrazione interessata, rimasta contumace, e per essa sulla società legittimata alla riscossione, dare prova del titolo abilitativo possesuto dall'operatore postale privato quanto alla notifica degli atti tributari. Onere nel caso non rispettato.
Ne viene l'indimostrata presenza di un atto di liquidazione del tributo ritualmente veicolato al contribuente prima della notifica del preavviso di fermo che dunque va in coerenza annullato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti intimate al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte ricorrente in Euro
1.500,00, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025. Il Giudice, rel. ed estensore Il Presidente Dott. Benedetto Paternò Raddusa Dott.ssa Federica Cabrini