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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 293 -1/2025
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott. ssa Angela Coluccio Giudice dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da p.iva , in data 19.02.2025 Parte_1 P.IVA_1
(iscritto al n. RG 293-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
, (C.F. ) con sede legale in Roma, Via di Torre Spaccata, n. 172;
[...] P.IVA_2 rilevato che la società debitrice, costituitasi in giudizio, in data 26.05.2025, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
considerato che
dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito oggetto di giudizio era stato ceduto alla ricorrente dalla in data Parte_2
28.01.2025, con atto di cessione del credito, notificato alla debitrice in data 29.01.2025;
- il credito vantato è pari a complessivi euro 145.092,25, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 12580/2023, definitivamente esecutivo, notificato in data 02.08.2023; ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che
, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
-dall'esito solo parzialmente fruttuoso del pignoramento presso terzi, tentato dalla cedente per il debito dalla stessa originariamente vantato, come da ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Roma del 29.11.2024; -dalla circostanza che dalla visura estratta dalla Camera di Commercio, l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2016;
-dall'inadempimento della società debitrice alle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il. 3.04.2019); ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della resistente di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , , (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via di Torre Spaccata, n. 172
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 14.01.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Giorgio Jachia
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott. ssa Angela Coluccio Giudice dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da p.iva , in data 19.02.2025 Parte_1 P.IVA_1
(iscritto al n. RG 293-1/25) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
, (C.F. ) con sede legale in Roma, Via di Torre Spaccata, n. 172;
[...] P.IVA_2 rilevato che la società debitrice, costituitasi in giudizio, in data 26.05.2025, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
considerato che
dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito oggetto di giudizio era stato ceduto alla ricorrente dalla in data Parte_2
28.01.2025, con atto di cessione del credito, notificato alla debitrice in data 29.01.2025;
- il credito vantato è pari a complessivi euro 145.092,25, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 12580/2023, definitivamente esecutivo, notificato in data 02.08.2023; ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che
, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
-dall'esito solo parzialmente fruttuoso del pignoramento presso terzi, tentato dalla cedente per il debito dalla stessa originariamente vantato, come da ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Roma del 29.11.2024; -dalla circostanza che dalla visura estratta dalla Camera di Commercio, l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2016;
-dall'inadempimento della società debitrice alle obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il. 3.04.2019); ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della resistente di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , , (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Roma, Via di Torre Spaccata, n. 172
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 14.01.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Giorgio Jachia