Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 2
L'art. 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575 non prevede un'inversione dell'onere della prova in tema di legittima provenienza dei beni sequestrati al soggetto indiziato di appartenere a sodalizio mafioso, ma va letta in coordinazione con quella di cui al secondo comma; sicché, pur essendo stata data all'interessato la facoltà di contrapporre agli indizi raccolti dal giudice elementi che ne contrastino la portata ed elidano l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa, tuttavia rimane intatto l'obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta che determinati beni formalmente intestati a terze persone, siano in realtà nella disponibilità del proposto o che il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, e raccogliere "sufficienti" indizi che i predetti beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che, ai fini della confisca, spetta al giudice far "risultare" (ovvero dimostrare) che il proposto ha la piena disponibilità dei beni apparentemente appartenenti a persone diverse o che il loro valore è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, mentre, ai medesimi fini, bastano "indizi sufficienti" che tali beni siano il frutto delle attività illecite da lui esercitate.
In tema di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato di tale appartenenza tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano, o non, di tipo mafioso, è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/1998, n. 5897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5897 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 26/10/1999
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. " AM FA " N. 5897
3. " GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. " CC TO " N. 14588/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di AGRIGENTOnei confronti di:
NI NT N. IL 10.10.1966
CATANZARO SIVLIA N. IL 23.09.1971
RI AO N. IL 30.07.1961
INDELICATO GIUSEPPE N. IL 13.07.1972
NO NT N. IL 09.12.1956
AP FR N. IL 08.12.1964
BONO ALFONSO N. IL 17.05.1957
avverso ordinanza del 04.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di AGRIGENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Iadecola per il rigetto. Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro probatorio di apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Sciacca ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., ritenendo carente nei casi di specie il fine di lucro, considerato come presupposto costitutivo dell'ipotesi di reato in esame non solo per i giochi di abilità ma anche per quelli in cui l'alea sia preponderante od assoluta, per mancanza di elementi relativi ad entità, valore e forma delle vincite consentite dagli apparecchi sequestrati. Ricorre il P.M. per travisamento di fatto e violazione della legge penale, sostenendo che, diversamente da quanto avrebbe ritenuto il tribunale, gli apparecchi in questione sarebbero esclusivamente basati su meccanismi puramente aleatori, senza alcuna possibilità di incidenza dell'abilità del giocatore, ed assumendo che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di reato contestata non occorrerebbe l'elemento della conseguibilità di un lucro, sufficiente essendo, diversamente da quanto previsto dagli artt. 718 ss. c.p., che gli apparecchi siano basati sulla scommessa ed improntati all'aleatorietà della vincita.
I destinatari dei provvedimenti di sequestro hanno presentato memoria difensiva, personalmente sottoscritta, aderendo all'impostazione in diritto del tribunale e sostenendo che la consulenza tecnica del P.M. ha concluso per la conformità degli apparecchi alle prescrizioni della l. n. 425/1995, modificativa dell'art. 110 T.U.L.P.S. Il ricorso è infondato.
Irrilevante è il primo profilo di doglianza, decisiva ed assorbente essendo la questione, positivamente risolta dal giudice "a quo"; se il fine di lucro (o, più correttamente, la conseguibilità di un lucro) rappresenti elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice anche in relazione ad apparecchi o congegni fondati sulla pura alea ed escludenti ogni rilevanza dell'abilità del giocatore.
Ciò posto, la decisione impugnata risulta del tutto ossequiente all'insuperabile lettera della legge, che anche per gli apparecchi o congegni basati sulla scommessa o sulla pura alea postulano la natura lucrativa della vincita, ovvero il rilevante valore economico del premio conseguibile (v. art. 110, co. 4, T.U.L.P.S.), in tal modo correlando la previsione contravvenzionale in esame e la locuzione "gioco d'azzardo" ivi contemplata ai principi codicistici stabiliti dall'art. 721 c.p., alla cui stregua coessenziale al concetto di "gioco d'azzardo" è, accanto all'aleatorietà dell'esito, l'esistenza di un fine di lucro, ovvero di arricchimento economico (senza di che ad identiche locuzioni usate, sia pure in contesti diversi, dal legislatore penale corrisponderebbero irragionevolmente differenti accezioni definitorie, nonostante l'omologia della materia disciplinata).
Così risolta la questione di diritto, ineccepibile è la decisione dei giudici del riesame, avendo lo stesso P.M. ricorrente dato atto di non aver agito ai sensi degli artt. 718 ss. c.p. "proprio in considerazione del difetto di elementi probatori o indizianti in ordine alla giuridica rilevanza del lucro conseguibile".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999