Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/1998, n. 705
CASS
Sentenza 26 gennaio 1998

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Massime1

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ai fini della sua applicazione non è necessario distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia ed anche se essi costituiscono il reimpiego di proventi dell'evasione fiscale.

Commentario1

  • 1La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non
    Tommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/1998, n. 705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 705
Data del deposito : 26 gennaio 1998

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