Sentenza 26 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ai fini della sua applicazione non è necessario distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia ed anche se essi costituiscono il reimpiego di proventi dell'evasione fiscale.
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/1998, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LE La Cava Presidente del 26.1.1998
1. Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe Maria Cosentino " N. 705
3. " NT Esposito " REGISTRO GENERALE
4. " DO NI " N. 37161/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) CO SI, 2) ET AO avverso il decreto in data 7/3/1997 della Corte d'appello di Lecce Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Morelli Letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per il rigetto dei ricorsi così di seguito motivando:
RS CO e PE PA, terzi interessati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce, in data 7/3/1997, che aveva confermato quello del Tribunale di Brindisi, del 29/12/1995, con il quale era stata disposta la confisca di beni mobili e immobili, appartenenti a RT NT o a lui riconducibili, tra i quali un appartamento di nuova costruzione, ubicato in Brindisi, via S. Angelo 91, composto di cinque vani, con vano box, garage ed ampio terrazzo, intestato ai coniugi OR - PE, per averlo acquistato, con atto del 17/7/1992 da RI AN RI, moglie del RT, che a sua volta lo aveva acquistato il 23/12/1991 e alla quale veniva ceduto in locazione dai predetti coniugi. I ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge, carenza e vizio logico della motivazione in ordine alla sussistenza di presupposti per l'applicazione della misura ablativa(?).
I ricorsi vanno rigettati.
Si premette che nei confronti di RT NT è stata applicata dal Tribunale di Brindisi, con decreto del 2/12/1994, divenuto irrevocabile il 7/2/1997, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni cinque, con obbligo di soggiorno, in base alla legge antimafia, per essere inserito nell'associazione di stampo mafioso, denominata "Sacra Corona Unita", in cui curava il settore del contrabbando, a cui si era dedicato fin dalla giovane età. È poi indifferente che al momento dell'acquisto dell'immobile "de quo", nel 1991, da parte della moglie, il detto RT già partecipasse a tale sodalizio (di tali screzi vi è, peraltro, la voce del collaborante ??? Francesco). Invero, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizio di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o che costituiscano il reimpiego, non è necessario distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, anche se - ad esempio - essi costituiscono il reimpiego dei proventi dell'evasione fiscale (Cass. Sez. I, 10/11/1993 Cancimino(?), Cass. Pen. 1995, f. 388, n. 315; Sez. II, CC 15/1/1996, Anselmo, ivi, 1997 f. 534, n. 340).
Pertanto, per la quasi inesistente capacità reddituale lecita del RT e della moglie, RI AN RI, i fondi per l'acquisto dell'appartamento nel 1991, dovevano necessariamente essere il frutto dell'attività illecita di contrabbando dell'uomo, come acclarato nel decreto applicativo della misura di prevenzione personale (definitivo), anche se lo stesso non era ancora sicuramente inserito nel clan denominato "S.C.U.".
Le vicende, poi, relative alla compravendita dell'immobile, intestato ai coniugi OR - PE rivelano in modo sintomatico che esso è nella disponibilità ed appartiene sostanzialmente al proposto. La moglie di quest'ultimo ha cercato di dimostrare che l'appartamento fu da lei acquistato, grazie ad una donazione indiretta del genitore RI EO, di L. 120.000.000 che costituisce la quota in contanti sul prezzo dichiarato di acquisto di 200 milioni. Si sono così tentate di accreditare larghe disponibilità in capo al detto RI, ma in realtà - come è emerso dalle dichiarazioni del collaborante ??? - fu il RT ad investire gli utili provenienti dalla sua attività delittuosa nel supermercato "La Provvida", gestito dal suocero, nella primavera del 1991 (nella stessa epoca dell'acquisto dell'appartamento), supermercato definitivamente confiscato.
È pertanto logico dedurre che, il proposto(?) investì i suoi redditi illeciti in iniziative commerciali e nell'acquisto dell'immobile che doveva divenire la sua abitazione. La RI, fu ??? una separazione economica e di effetti, ha sostenuto che, da tempo, era in corso un procedimento di separazione legale con il marito.
Anche tale tentativo è fallito.
È stato, di fatto, accertato, che i due coniugi negli anni successivi all'acquisto dell'appartamento di Brindisi, in via S. Angelo, hanno abitato in tale immobile, ove era stato costruito, in una intercapedine, un rifugio dove appunto il RT venne arrestato.
Sul ???, poi, degli acquirenti di detto appartamento (i coniugi OR - PE) la simulazione è ancora più palese. La PE ha un ruolo marginale, in quanto è presente alla stipula dell'atto pubblico, perché in regime di comunione dei beni con il marito OR CO. Quindi, di professione cuoco, gestiva con il fratello LE, dal 1987, una pizzeria, acquistata per 40 milioni.
Nel 1988, sempre insieme al fratello, aveva acquistato i locali dell'esercizio per 17 milioni e, nel 1990, da solo, a rate, un piccolo appartamento, del valore di 67 milioni, con accollo di mutuo per 26 milioni e destinato ad abitazione coniugale.
Così il OR provvede(?) a modesti investimenti, grazie ad introiti non certamente elevati, derivanti dalla gestione della pizzeria in società con il fratello.
Improvvisamente, due anni dopo (nel 1992) acquista dalla RI un appartamento di notevoli dimensioni, con costose rifiniture, del valore dichiarato di 200 milioni, fu versato alla alienante(?) solo alcuni mesi prima e che concede in locazione a quest'ultima per un canone di sole 500 mila mensili, al di sotto del valore di mercato e con una strana compensazione di parte del prezzo con l'importo di tutta la durata della locazione (quinquennale).
La verità è che il OR ha inteso favorire il RT con il simulato acquisto, come aveva fatto anche con l'intestazione del telefono cellulare in uso a quest'ultimo".
Le suestese osservazioni, tutte intese a sottolineare il corretto vaglio delle risultanze acquisite da parte dei giudici di merito e la coerenza logica del tessuto argomentativo del decreto impugnato, meritano piena adesione da parte di questa Corte, non potendo trovare ??? in questa sede di legittimità le considerazioni svolte dal difensore del ricorrente con la memoria del 19 ult. scorso, che sostanzialmente riproducono quelle dei ricorsi, riproponendo una diversa valutazione di merito di dette risultanze.
I ricorso devono pertanto essere respinti con le congruenze di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 26 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1998