Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego di attività illecite, atteso che la misura pur essendo applicata per scelta del legislatore nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di "prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. cod. pen.. La "ratio" della confisca, invero, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l'applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2005, n. 27433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27433 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 15/06/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2419
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 046144/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI SE N. IL 12/08/1958;
avverso DECRETO del 16/07/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO GIALANELLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre LI SE avverso il decreto emesso il 16.7.2004 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, confermativo dell'analogo provvedimento in data 18.10.2002 del Tribunale della stessa città, che ha applicato nei confronti del predetto Libri la misura patrimoniale della confisca di alcuni beni. La Corte di Appello, premesso:
- che con decreto 11.6.1998, confermato nei gradi successivi, al Libri era stata una applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno;
- che, in data 18.10.2002, quando era ancora in corso di esecuzione la suddetta misura, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro e la confisca di alcuni beni ritenuti di pertinenza del Libri;
ha osservato:
1) che doveva mantenersi ferma la misura patrimoniale della confisca dei beni sequestrati, una volta emerso che i medesimi erano stati acquisiti con proventi sicuramente provenienti dalle illecite attività esercitate dal Libri, ivi compresi quelli formalmente intestati a terzi, dei quali egli aveva la piena disponibilità, data la evidente sproporzione tra redditi dichiarati e il valore del patrimonio a lui facente capo;
2) che il giudizio di perdurante pericolosità, formulato in ragione della sussistenza di indubbi indizi di appartenenza del Libri ad associazione mafiosa, supportati da dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia, comportava la conferma della misura patrimoniale della confisca.
Lamenta il ricorrente violazione ed errata applicazione della legge in ordine alla conferma della misura patrimoniale applicata dal tribunale, sotto il profilo che, dovendosi essa collegare alla proposta di applicazione di una nuova misura personale, che era stata respinta perché analoga ad altra precedentemente irrogata, la stessa non poteva rimanere in vita dopo che la precedente aveva avuto ormai completa attuazione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, respinto. Va infatti osservato che - a prescindere dalla considerazione che, una volta divenuta esecutiva e posta in esecuzione la misura personale, quella patrimoniale, concernenti beni ritenuti di pertinenza del sottoposto, sono considerati dalla legge pericolosi per se stessi, in quanto possibile strumento di sviluppo dell'attività criminosa - in base al sistema normativo attualmente in vigore, le misure di prevenzione personali, disposte in applicazione della legge 27.12.1956 n. 1423 e della successiva legge 31.5.1965 n. 575 sono immediatamente esecutive, come si ricava agevolmente dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4 della citata legge n. 1423/56, per cui non è possibile eccepire a posteriori l'inesistenza, pregressa o anche sopravvenuta, di pericolosità sociale del sottoposto al fine di evitare l'applicazione successiva delle misure patrimoniali. È infatti principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte in tema di misure di prevenzione che l'eventuale venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite. Ciò, in quanto la misura predetta, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, "non ha natura di provvedimento di "prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240, comma 2, cod. pen.. La "ratio" della confisca, invero, comprende ed eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine, per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa anche oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l'applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità". (v. Cass., Sez. Un, sent. n. 18 del 3.7.1996, P.G. c/ Simoncelli;
Sez. 2^, sent. n. 12541 del 21-03-1997, Nobile;
Sez. 1^, sent. n. 20451 del 1.3.2001, Siino ed altri). Nella specie, nella quale la pericolosità sociale del Libri era stata ormai accertata con provvedimento divenuto definitivo (il decreto 11.6.1998 del Tribunale di Reggio Calabria), gli eventi successivi non hanno pertanto alcun rilievo ai fini della confisca dei beni risultati frutto della sua attività criminosa. Se ne deve dedurre che, conformemente alla giurisprudenza come sopra richiamata, la mancata applicazione di una nuova misura di prevenzione personale non comportava affatto, come sostiene il ricorrente, la revoca della misura patrimoniale, che è stata invece correttamente confermata dalla Corte proprio in applicazione dei principi cui si è fatto riferimento.
Dalle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005