Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di sequestro e confisca previsti dalla legislazione sulle misure di prevenzioni applicabili agli appartenenti ad associazioni mafiose, non è richiesto che i beni illegittimamente acquisiti dall'indiziato siano necessariamente frutto di attività illecite connesse con gli obiettivi propri dell'associazione, dovendo ritenersi confiscabili anche i beni derivanti da illeciti di diversa natura, compresi quelli tributari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/1998, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 23.1.1998
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N.258
3. " Adalberto Albamonte " REGISTRO GENERALE
4. " NT Assennato " N.31076/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ON RO ND, nato a [...] il [...];
2) DA RO IA, nata a [...] il [...]
avverso il decreto 19 maggio 1997 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Renato Fulgenzi
Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per i rigetti dei ricorsi.
RO ND ON e RO IA DA ricorrono contro il decreto 19.5.97 della corte d'appello di Palermo, con il quale è stato confermato il decreto 11.6.96 del tribunale di Trapani che applicava al ON la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, e disponeva la confisca di un appartamento sito in Trapani e appartenente alla DA. I ricorrenti deducono:
1) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla pericolosità del ON, non connotata dal requisito dell'attualità e ritenuta dai giudici di merito senza una previa penetrante indagine sulla persistenza, al momento del giudizio, dell'inserimento del predetto in "cosa nostra", desunto dalle sole dichiarazioni, prive di riscontro, del collaboratore di giustizia NT PA;
2) violazione di legge e difetto di motivazione nella parte concernente la confisca dell'appartamento (acquistato dalla DA versando 25 milioni di lire e accollandosi una quota del mutuo stipulato dalla società immobiliare venditrice, pari a lire 62.500.000) per difetto di uno dei presupposti richiesti dall'art.
2- ter della legge n.575/65, il c.d. rapporto di connessione.
I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne la valutazione di pericolosità sociale del ON, e in particolare la sussistenza di quest'ultima al momento in cui la misura di prevenzione era stata applicata, i giudici di merito hanno evidenziato come gli indizi di appartenenza del prevenuto al sodalizio mafioso operante in Trapani avevano assunto "ulteriore consistenza" a seguito dell'ordinanza 29.1.96 del GIP presso il tribunale di Palermo, che disponeva la custodia in carcere del ON per omicidio plurimo aggravato, detenzione e porto illegale di armi.
Nè il fatto che l'impianto complessivo delle indagini in corso abbia a fondamento le dichiarazioni accusatorie del "pentito" NT PA, può significare che le stesse non abbiano trovato riscontri oggettivi, potendo tutt'al più ipotizzarsi (in assenza di qualsiasi elemento a sostegno di quanto il ricorrente si limita ad affermare) che i riscontri non riguardino in modo specifico la posizione del ON (SS.UU. 21.4.95, Costantino. Quanto al rapporto di connessione del bene confiscato con l'attività illecita del prevenuto, con argomentazione non censurabile sotto il profilo logico-giuridico i giudici di merito hanno osservato:
che al di fuori dei redditi ricollegabili all'attività di una macelleria gestita dalla DA dal 1990 (varianti da 9 a 15 Milioni di lire annue) non era emersa la sussistenza di altri cespiti patrimoniali o di beni produttivi di reddito intestati alla moglie del ON, mentre quest'ultimo non risultava avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi ne' svolto attività lavorativa di alcun genere;
che i redditi della macelleria, anche ipotizzando una certa capacità di risparmio negli anni precedenti l'acquisto dell'appartamento, non forniva giustificazione plausibile in ordine all'esborso di 25 milioni di lire in sede di stipulazione dell'atto di compravendita e di oltre 9 milioni di lire per il pagamento di due rate del mutuo;
che non è richiesto dalla legge antimafia che i beni illegittimamente acquisiti dall'indiziato siano necessariamente frutto di attività illecite connesse con gli obiettivi propri dell'associazione, dovendo ritenersi confiscabili anche i beni derivanti da illeciti di natura diversa, compresi quelli tributari (Sez.I, 5.2.90, Montalto);che la mancata dimostrazione della liceità dei flussi finanziari utilizzati per l'acquisto della casa, unitamente al dato della sproporzione tra il valore di quest'ultima rispetto ai redditi dichiarati ed a quello dell'appartenenza del ON alla categoria individuata dall'art. 1 della L. n.575/65, inducevano a ritenere realizzato il presupposto richiesto dall'art.
2- ter L. cit..
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1998.
Depositato in cancelleria il 24 febbraio 1998