Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. (Fattispecie nella quale l'immobile si poteva ritenere acquistato da persona con danaro proveniente da attività illecite del marito, in quanto essa non svolgeva attività lavorativa e quella del marito non era tale da produrre un reddito che assicurasse un alto tenore di vita e che consentisse il pagamento delle elevate rate del mutuo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 28/01/1998
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 479
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 17608/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da n. il 30.01.1956
2) DE FA IL (TERZO INTERESSATO) N. il 02.12.1960 avverso decreto del 24.03.1997 CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con decreto 24/3/1997 la Corte di Appello di Lecce rigettava gli appelli proposti da EN NA e De FA IL avverso il decreto del 30/1/1996 del Tribunale di Brindisi, con il quale nei confronti del primo era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque con l'obbligo di risiedere nel comune di Brindisi, nonché era stata disposta la confisca dell'appartarnento, sito in Brindisi alla via Montebello intestato a sua moglie De FA IL, dei mobili in esso contenuti e di una autovettura "Suzuki 1300".
Nella motivazione, per la parte che ancora ci interessa, la Corte di merito osservava che l'appartamento confiscato in danno dei coniugi EN doveva ritenersi necessariamente pagato con danaro proveniente dalla attività criminosa del marito, affiliato alla "sacra corona unita" da moltissimo tempo e, comunque, in un periodo antecedente all'accertarnento della sua appartenenza al sodalizio criminoso, come risultava da convergenti dichiarazioni rese da collaboranti di giustizia. Inoltre la presunzione della provenienza illecita del danaro servito per l'acquisto dell'appartamento non era stata superata dal EN, sia perché risultava che lo stesso aveva conseguito redditi esigui dalla sua attività di lavoro comunque non sufficienti per l'acquisto, sia perché non risultava che la De FA avesse acquistato l'appartamento con mezzi propri, tanto più che l'anticipo versato era antecedente alla vendita di un immobile da parte della De FA, che non svolgeva alcuna attività lavorativa e che per tale ragione non era in grado di pagare le rate dell'oneroso mutuo.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il difensore della sola De FA, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione, deducendo da un lato che la Corte di merito, in netto contrasto con le risultanze processuali, aveva erroneamente ritenuto che il proposto avesse aderito all'organizzazione mafiosa in epoca precedente a quella relativa all'acquisto dell'immobile, e rilevando dall'altro che la Corte di merito aveva omesso del tutto di motivare sulla circostanza relativa al reimpiego del danaro da parte della De FA derivante dalla vendita di altro immobile.
Tali motivi sono infondati.
Quanto alla prima censura è sufficiente rilevare che la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio circa l'appartenenza del proposto alla organizzazione mafiosa in epoca pregressa all'accertamento alle dichiarazioni dei collaboranti (vedi in particolare dichiarazione del Trane), che avevano riferito che l'adesione del proposto al sodalizio criminoso era avvenuta da moltissimo tempo e che lo stesso era uno dei più antichi associati. Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che l'adesione del proposto al sodalizio fosse sussistente già dai tempi dell'acquisto dell'immobile, atteso che gli elementi sintomatici o rivelatori della appartenenza alla organizzazione criminosa sono necessariamente pregressi rispetto al momento dell'accertamento. Quanto alla seconda censura va premesso che in base all'art. 2 ter co. 2 e 3 della legge 575/1965, ai fini della applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni.
Ciò premesso, non vi è dubbio che nel caso di specie i giudici di merito, con pronunce che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno evidenziato una serie di elementi specifici, dai quali hanno correttamente desunto che l'immobile fu acquistato dalla De FA con danaro proveniente da attività illecita svolta dal marito. In particolare la Corte di merito ha evidenziato che la De FA non svolgeva alcuna attività lavorativa e che quella svolta dal marito, peraltro neanche provata con certezza, non era tale da produrre un reddito che assicurasse un alto tenore di vita e che consentisse il pagamento delle elevate rate del mutuo. Inoltre la circostanza che l'immobile fosse stato acquistato con danaro proveniente dalla vendita di altro immobile non è stata ritenuta provata dalla Corte di merito sulla base di logiche argomentazioni non suscettibili di censura in questa sede. Pertanto il giudizio della Corte di merito sul punto relativo alla legittimità della confisca risulta ancorato a fatti certi, indiscutibilmente rivelatori della provenienza illecita del danaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, di guisa che la decisione impugnata si sottrae, con tutta evidenza, al sindacato di legittimità per la puntuale osservanza dei principi giuridici e l'aderenza della motivazione alla funzionalità dell'atto. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 -616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998