Sentenza 19 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l'esecuzione della misura cautelare applicata alla persona richiesta deve essere sospesa sino a quando, esauriti i procedimenti in corso ed eseguita l'eventuale pena, la stessa non sia riattivata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che per la riattivazione della misura cautelare non occorre un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con un atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui all'art. 23, primo comma, legge cit., si possa provvedere alla materiale consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2007, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 19/02/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 404
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 000219/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO ZI N. IL 18/08/1952;
avverso SENTENZA del 20/12/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, rigetto del ricorso e revoca della misura custodiale.
RITENUTO IN FATTO
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei confronti del cittadino italiano OR FI e, per l'effetto, ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
Nella parte motiva del provvedimento, la Corte, premette che FI OR è detenuto per altra causa nel territorio dello Stato e che non esiste alcuno dei motivi indicati dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 per rifiutare la consegna, da rinviare però, ex art. 24 legge citata, a conclusione dei procedimenti pendenti in Italia e da subordinare alla condizione che, una volta ascoltato, FI sia trasferito nel territorio italiano per l'esecuzione della pena inflittagli nello stato emittente.
1. Ricorre la difesa di FI e deduce il difetto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo la Corte d'appello limitato il suo esame alla mera regolarità formale dell'atto, senza tenere conto della mancata indicazione delle fonti di prova. La Corte ha ritenuto sufficienti la mera indicazione nel mandato d'arresto bielle dichiarazioni della persona offesa e del correo OR BU processato separatamente.
Rileva il ricorrente che nelle successive pagine del provvedimento tedesco, con riferimento alle rapine, si indicano le annotazioni delle video registrazioni e gli accertamenti delle persone inquirenti.
Con memorie presentate prima dell'udienza, il ricorrente insiste ancora per la mancanza di indizi e chiede l'annullamento della misura cautelare, poiché il rinvio della consegna a soddisfatta giustizia italiana non legittima la prosecuzione della custodia in mancanza di una specifica disposizione che lo consenta, come stabilito da Sez. un. 28 novembre 2006, relativa all'analoga procedura di estradizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata non è venuta meno al suo onere di motivazione, avendo rappresentato, sia pure in estrema sintesi, la sussistenza dei gravi indizi, fondati sugli accertamenti compiuti dagli organi inquirenti e riferiti alla video registrazioni delle rapine per le quali è richiesta la consegna.
Questa Corte ha affermato - principio cui la Corte d'appello si è correttamente attenuta - che il presupposto della motivazione del cosiddetto "mandato di arresto europeo", cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 1, comma 3, e art. 18, comma 1, lett. t,), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio), essendo invece sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6^, 23 settembre 2005, dep. 26 settembre 2005, n. 34355, rv. 232054). La regula iuris è stata di recente ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui la riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 17, comma 4, legge citata, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. un. 30 gennaio 2007, dep. 6 febbraio 2007, n. 4614). Con la medesima pronuncia, la Corte - con riguardo alla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e secondo cui la consegna è rifiutata se la legislazione dello Stato di emissione non prevede limiti massimi della carcerazione preventiva - ha affermato che l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali, che instaurino, con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, all'estinzione della stessa. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la Germania, che nella fattispecie sottoposta al proprio esame era lo Stato di emissione, ha una normativa che assicura il rispetto del citato art. 18.
Anche tale censura, dedotta in sede di discussione innanzi a questa Corte è infondata.
La Corte d'appello - dato atto della pendenza a carico di FI di un procedimento per omicidio e di altri procedimenti per rapina commessisi in Italia e per i quali era in corso custodia cautelare in carcere - ha correttamente disposto il rinvio della consegna, L. n.69 del 2005, ex art. 24 a conclusione dei procedimenti pendenti in
Italia e da poi subordinato la consegna alla condizione che, una volta ascoltato, FI, cittadino italiano, sia trasferito nel territorio dello Stato per l'esecuzione della pena infettagli nello stato emittente.
Pertanto, le censure dedotte dal ricorrente sono infondate. Il ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto alla prosecuzione della misura cautelare, disposta nell'ambito del procedura di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo, va rilevato che la L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, riproduce una disposizione simile a quella dell'art. 19 della Convenzione europea di estradizione, attuata con l'art. 709 c.p.p. là dove si prevede che, nel caso di pendenza di altro procedimento in Italia, la consegna è sospesa fini a che non si concludano i procedimenti pendenti.
La norma di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, secondo cui si osservano" in quanto compatibili" le disposizioni del Titolo 1^ del libro 4^ del codice di procedura penale - di contenuto pressoché analogo a quella dell'art. 714 c.p.p., comma 2, in materia di estradizione - non estende a tali procedure le disposizioni relative ai termini di durata della custodia cautelare. Entrambe le procedure - quella di estradizione e l'altra di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo - prevedono termini propri di durata della custodia stabiliti in relazione alle singoli fasi delle procedure. In particolare, l'art. 23, comma 1, legge citata - di contenuto pressoché analogo all'art. 798 c.p.p. in tema di estradizione - stabilisce che "la persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è stata data esecuzione al mandato d'arresto..". Se la consegna non avviene in tale termine, la custodia cautelare, come previsto dal quinto comma dello stesso art. 23, "perde efficacia".
Nei commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi previste specifiche ipotesi di sospensione di tale termine tra le quali non è annoverata quella dovuta al rinvio della consegna nel caso di sottoposizione della persona a procedimento penale in Italia.
Ne consegue che, nell'ipotesi di sospensione "a soddisfatta giustizia italiana" dovrebbe applicarsi la regula iuris stabilita dalle Sezioni unite secondo cui non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione i termini di durata massima previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, e art. 308 c.p.p. (Sez. un., 28 novembre 2006, dep. 18 dicembre 2006, n. 41540, rv. 234917).
Ciò dovrebbe comportare la revoca della misura cautelare e la scarcerazione della persona da consegnare.
Sennonché, la particolarità della "procedura di consegna", prevista dalla decisione quadro e attuata con la L. n. 69 del 2005 - sebbene impedisca l'operatività dei termini di custodia previsti per il diritto interno, per le ragioni già esposte - non può tout court comportare la revoca della misura cautelare, bensì una mera "sospensione" per il periodo in cui è rinviata la consegna e, cioè, sino a quando "non sia soddisfatta la giustizia italiana" con l'esaurimento dei procedimenti in corso e dell'esecuzione di pena. Una volta cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione della consegna e alla sospensione della custodia a tale fine disposta, la misura cautelare non può che essere riattiva, senza un ulteriore provvedimento dispositivo, bensì soltanto con atto ricognitivo dell'autorità giudiziaria competente, affinché nei termini di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 1 - a decorrere dal giorno in cui si realizzi la giuridica possibilità di esecuzione del mandato d'arresto - si possa provvede alla materiale consegna della persona allo Stato di emissione.
Tale regula iuris comporta che la competente Corte d'appello e il Procuratore generale provvedano, come previsto per ipotesi analoghe dalla L. n. 69 del 2005, art. 23 a richiedere agli uffici giudiziali presso cui pendono i procedimenti e gli uffici competenti dell'amministrazione penitenziaria la tempestiva comunicazioni di situazioni che faranno luogo al venir meno la causa di sospensione della consegna ex art. 24, comma 1, legge citata.
In tale caso, la Corte d'appello - previa declaratoria di cessazione della causa di sospensione della custodia - adotterà i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla consegna della persona richiesta. Per tal motivo, si è disposta la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano.
La sospensione dell'esecuzione comporta, allo stato, la scarcerazione di OR FI se non detenuto per altra causa. Spetta alla cancelleria dare esecuzione agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 25, comma 5 e alla trasmissione al Procuratore generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sospende l'esecuzione della misure cautelare per il periodo di rinvio della consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 24. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore Generale e al Presidente della Corte d'appello di Milano. Dispone, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5, trasmettersi copia del provvedimento al Ministro della giustizia. Riserva il deposito della motivazione nei termini di legge. Dispone la liberazione di FI se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007