Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02 7 17 /0 1 OM DEL PO OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 12688/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.5689 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio. IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA dal Sig. 3000 per diritti L. " 24 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE INPS ww ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia esecutival dal Sig.----- PELLEGRI f CH VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA per diritti L. propr. fore 114 20 F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELL ANTONIO, che la rappresenta e difende PELLEGRINI2000 all'avvocato BORRI PAOLO, giusta delega in 5275 unitamente -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 809/97 del Tribunale di AREZZO, emessa il 05/11/98 R.G.N. 549/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GORGA;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 12688/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 4.5.1995 al Pretore del lavoro di Arezzo, RI AN chiedeva accertarsi il suo diritto a rimanere iscritta nelle liste di mobilità, in cui era stata inserita dopo il licenziamento dalla Buitoni s.p.a., e ad ottenere il relativo previdenziale, dal quale era stata dichiarata trattamento decaduta dall'INPS in data 27.7.1992 per aver dato comunicazione della temporanea assunzione da parte del Comune di Sansepolcro solo dopo l'inizio del rapporto. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza del 19.12.1996, respingeva il ricorso osservando che l'art. 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 pone a carico degli iscritti nelle liste di mobilità l'obbligo di comunicazione preventiva della temporanea rioccupazione. D'Ag L'appello proposto dalla lavoratrice veniva accolto dal Eribunale di Arezzo con la sentenza qui impugnata. Il Tribunale in motivazione osservava che il legislatore aveva della comunicazione imposto l'onere della temporanea riassunzione allo scopo di impedire che l'assicurato potesse allo stesso tempo godere della retribuzione assicuratagli da nuovo lavoro e del trattamento di mobilità, sicchè tale finalità doveva ritenersi raggiunta non solo se la comunicazione è anteriore all'assunzione, ma anche quando essa preceda le operazioni di liquidazioni dell'indennità di mobilità. Riteneva di conseguenza che la AN non avesse perduto il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità avendo dato comunicazione dell'assunzione dopo l'inizio del rapporto, ma comunque in tempo sufficiente a sventare il pericolo di indebito pagamento della prestazione previdenziale da parte dell'istituto. 2 Avverso detta sentenza 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione denuncia violazione Con l'unico motivo di ricorso l'INPS dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e sostiene che la norma in esame ha posto a carico del lavoratore collocato in di mobilità e beneficiario della relativa indennità l'onere preventiva comunicazione all'istituto della nuova assunzione, sanzionando l'inadempimento con la cancellazione dalle liste di con la conseguente perdita delle prestazioni mobilità e previdenziale a tale iscrizione connesse. Rileva che la fondatezza di questa interpretazione si ricava anche dall'art. 4 della legge 28 novembre 1996 n. 608, di conversione del D.L. 1 D.Ag ottobre 1996 n. 510, ancorchè non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che ribadisce la necessità che la comunicazione preceda il momento iniziale della rioccupazione, marzo 1988 n. 86, nonché dall'art. 8, comma 5, del D.L. 21 convertito dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, che analogo onere pone in tema di integrazioni salariali. Il ricorso è infondato. L'art. 9, comma 1 lettera d), della legge 23 luglio 1991 n. 223 dispone che il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal relativo trattamento economico quando "non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'Inps del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8 comma 6". Questa Corte, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha già avuto modo di affermare che in ipotesi di reperimento di nuova occupazione a tempo parziale o a tempo determinato da parte del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, la comunicazione all'Inps del nuovo impiego, che impedisce la dalle provvidenze e la decadenza cancellazione dalle liste è effettuata prima economiche, è tempestiva non solo se dell'assunzione del nuovo impiego, ma anche se è successiva a questo momento, purchè comunque preceda la liquidazione dell'indennità riferita al periodo di reimpiego (Cass. n. 8127 del 1999). A sostegno di tale interpretazione la Corte ha rilevato, in primo luogo, che l'interpretazione letterale della norma esclude la preventività della comunicazione rispetto all'inizio del nuovo lavoro, in quanto l'asserita necessità dell'adempimento "prima" dell'inizio della prestazione lavorativa contrasterebbe D.Ag. la successiva espressione "lavoro prestato", che con attiene ad una attività già compiuta;
ha indiscutibilmente osservato, in secondo luogo, che, se la ratio della norma quella di evitare che il lavoratore in mobilità possa contemporaneamente fruire della retribuzione per il nuovo impiego e del trattamento di mobilità, 10 scopo cui è indirizzata la disposizione si realizza non solo se la comunicazione viene effettuata anteriormente alla assunzione del nuovo impiego, ma anche se la stessa, pur successiva, preceda comunque le operazioni di liquidazione dell'indennità inerenti al periodo dell'avvenuto reimpiego, giacchè è rispetto a queste, e non all'inizio del nuovo lavoro, che va fissata la priorità richiesta dalla legge;
ha concluso, pertanto, nel senso che soltanto dette operazioni segnano il momento rispetto al quale va configurato l'aspetto di “preventività” della comunicazione, intesa come "tempestività” della stessa nei limiti di una ragionevolezza temporale escludente profili di dolo. A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende condividendone le motivateprestare piena adesione, argomentazioni che lo sorreggono. Validi motivi per un ripensamento della questione non possono peraltro ricavarsi, come pretende l'Istituto, da testi normativi regolanti materie diverse ° non applicabili temporalmente alla fattispecie in esame. A questi principi, del resto, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Arezzo, per cui le censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. In conclusione il ricorso deve essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 15000 lire. oltre a lire due milioni per onorari, che distrae in favore dei procuratori avv. Antonio Pellegrini e avv. Paolo Borri. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Il Cons. estensore Il Presidente Rejenis be uunis О ножество ДедоплаOdgostino I DEAL D A , 0 S S 1 O 3 L . 3 A L T T 5 , O R . B A A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S ' I N E L D P L Depositata in Our celleria 3 S E A 7 I D T - N S I 8 - S G oggi, 24 FEB. 2001. O 1 O N P 1 E M A S I D E BORATORE I A E G A , CELLERIA D G O O E E R T T L T T T N S I R I E R A O I S G C L E E D L R E O D