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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 in II grado R.G. n. 2281/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8503/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1
Marchese, elettivamente domiciliata presso in Reggio Calabria, Via Nino Bixio, n. 1; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Dardanelli n. 46, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti AN Di Stasio e Fabio Arigoni, che la rappresentano e difendono;
APPELLATA
NONCHE'
anche per la rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, CP_2 Controparte_3 giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
E
CP_4
APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 10/03/2023, la proponeva il giudizio di merito, a Parte_2 seguito di rigetto della sospensiva del giudice dell'esecuzione, relativo all'opposizione al pignoramento di crediti presso terzi n. 097 2022 3220000539002, notificato il 21.3.2022, fondato su un presunto credito vantato dall comprendente, tra gli altri, crediti CP_5 CP_ recati dagli avvisi di addebito n. 39720170000452301000, n. 39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 e n. 39720190017773109000, per un importo complessivo pari ad € 305.602,44. A fondamento della opposizione la società richiamava tutte le difese svolte nella precedente fase cautelare, lamentando, quanto alla parte di competenza del presente giudizio, l'avvenuto integrale pagamento degli avvisi di addebito sottesi, per un importo complessivo versato in favore dell tra il CP_2
2015 ed il 2019 pari a circa € 315.000,00; l'adesione alla procedura di definizione agevolata, essendo la società, all'epoca dell'introduzione del giudizio, ancora nei termini per il pagamento delle rate dell'anno 2020 stante la proroga dei termini prevista dall'art. 10 quinquies del DL 4/2022; l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 39720170001262411000 e n. 39720170018269174000, portanti un credito complessivo pari ad € 125.000,00. Tanto esposto, conveniva in giudizio l Controparte_6
, l e il terzo titolare del credito pignorato, affinché, previa
[...] CP_2 CP_7 sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, ne fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità, totale o parziale, con condanna alla rifusione delle spese di lite da distrarsi. Si costituiva in giudizio l Controparte_6 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione del proprio diritto di difesa, attesa la discordanza formale tra l'atto di pignoramento presso terzi impugnato nella fase cautelare svoltasi innanzi al giudice dell'esecuzione e l'atto di pignoramento al quale faceva riferimento la ricorrente nella fase di merito e, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la competenza esclusiva dell'Ente impositore alla notificazione degli avvisi di addebito opposti; deduceva, poi, la rituale notifica di validi atti interruttivi della prescrizione (neppure eccepita dalla ricorrente), quali: 1) il preavviso di fermo n. 09780201800005784000
notificato il 26.03.2018; 2) l'intimazione di pagamento n. 09720229004644281000
notificato il 10.03.2022; 3) il pignoramento presso terzi n. 09784202200000923001
notificato il 16.04.2022; 4) il pignoramento presso terzi n. 09784202200006251001
notificato il 14.10.2022; 5) il pignoramento presso terzi n. 09784202200006252001
notificato il 14.10.2022; 6) il preavviso di fermo n. 09780202200101970000 notificato il 18.10.2022, e, in ogni caso, l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente in data 23.04.2019. Quindi rassegnava le conclusioni in epigrafe richiamate. Si costituiva in giudizio l CP_2 contestando l'avversa pretesa, ribadendo l'omesso pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito impugnati e specificando, al riguardo, che i versamenti effettuati dalla società ricorrente nel periodo 2015-2019 non erano imputabili al pagamento, neppure parziale, del debito portato dagli avvisi opposti, bensì all'adempimento di debiti originati da note di rettifica contributiva deduceva, da CP_2 ultimo, l'avvenuta rituale notifica dei cinque avvisi di addebito impugnati. Quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione. La pur ritualmente evocata in CP_7 giudizio, rimaneva contumace. Il Tribunale disponeva CTU che “all'esito di approfondita indagine - nel corso della quale ha acquisto dalle parti documentazione utile a ricostruire il complesso dei pagamenti eseguiti e la loro imputabilità ai crediti oggetto degli avvisi di addebito e della procedura di definizione agevolata - ha accertato che il debito residuo, dovuto all'attualità dalla società opponente all con riferimento ai cinque avvisi di addebito CP_2 sottesi al pignoramento presso terzi n. 09720223220000539002, ammonta, al netto dei pagamenti e degli sgravi eseguiti, al minor importo di complessivi €107.221,55, rispetto al credito complessivamente recato dagli avvisi presupposti (di €305.602,44)”. Pertanto, dichiarava che il credito residuo vantato dall con gli avvisi di addebito n. CP_2
39720170000452301000, n. 39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 e n. 39720190017773109000 ammontava alla minor somma complessiva di € 107.221,55; rigettava nel resto il ricorso;
condannava l e l CP_2 [...]
, in solido, alla rifusione, in favore degli Avv.ti ARIGONI Fabio e Controparte_6
DI SI AN, procuratori antistatari, di metà delle spese di lite che liquidava, per detta frazione, in complessivi € 4.021,50, di cui € 4.000,00 a titolo di compensi professionali ed € 21,50 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiarava compensate le spese di lite nel rapporto con il terzo, poneva le CP_7 spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per metà a carico della parte opponente e per metà a carico solidale dell e dell CP_2 Controparte_6
.
[...]
Con ricorso depositato il 29.7.2024 l , ha proposto Controparte_6 appello avverso la detta decisione che censura per erronea ricostruzione dei fatti, atteso che “è di tutta evidenza come il CTU non abbia tenuto conto, facendo conseguentemente errare il Giudice, dei pagamenti effettivi effettuati. Infatti, come risulta dagli allegati “attestazioni di pagamento” e “dettagli avvisi di pagamento”, il credito residuo vantato dall con gli avvisi di addebito n. 39720170000452301000, n. CP_2
39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 n. 39720190017773109000 ammonta alla minor somma complessiva di € 153.493,06. Ordunque alla luce di prove oggettive, quali le risultanze del sistema informatico di
, che non può essere soggetto a valutazioni soggettive, Controparte_6 come quelle, seppur specifiche, di un CTU, risulta assolutamente errata la sentenza nella determinazione del residuo importo dovuto … Per tali motivi si chiede che il CTU D.ssa in Roma, iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici Persona_1
d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma, venga chiamata a chiarimenti sul punto. Per mero scrupolo difensivo si evidenza che le Sezioni Unite, anche da ultimo con la sentenza n. 5624/2022, hanno ribadito che le censure di merito alla consulenza d'ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi”. Si sono costituiti l e la il primo chiedendo di “dichiarare CP_2 Controparte_1 CP_ che il credito residuo vantato dall con gli avvisi di addebito n. 39720170000452301000, n. 39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 e n. 39720190017773109000 ammonta alla somma complessiva di € 153.493,06” e la seconda eccependo la “inammissibilità dell'unico motivo d'appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la sua manifesta inammissibilità ed infondatezza” e deducendo che “In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'avverso appello, in quanto, da un lato, controparte non ha specificato, con sufficiente specificità e chiarezza, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, violando quindi l'art. 342 c.p.c. che prevede i suddetti requisiti di ogni motivo di appello, a pena dell'inammissibilità dello stesso. Dall'altro lato, l'avverso appello appare manifestamente inammissibile e comunque manifestamente infondato, in quanto basato su documenti, eccezioni e fatti del tutto nuovi, mai dedotti, né evidenziati in primo grado, ma dedotti ed allegati per la prima volta nel presente giudizio, sui quali, a sua volta, si baserebbe, la sola censura alla C.T.U. depositata in primo grado e sulla quale controparte nulla ha mai eccepito, né a livello procedimentale, né nel merito, nel precedente grado di giudizio … , era stato proprio l a riconoscere che la pretesa contributiva sottesa agli avvisi di addebito CP_2 impugnati ammontava ad € 107.221,55, ovvero proprio la somma accertata dal C.T.U. con la propria relazione peritale, basata su tutti gli atti e documenti di causa, e condivisa correttamente dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, con la quale ha annullato parzialmente i medesimi avvisi di addebito, riducendo il loro importo a quello sopra indicato. Pertanto, è evidente non solo come l'impugnazione proposta da controparte sia palesemente priva di fondamento, ma prima ancora come sia manifestamente inammissibile”. Sostiene, poi, la soc.coop. la “Ulteriore inammissibilità dell'avverso appello per difetto di legitimatio ad causam in capo all CP_8
” e la “Totale infondatezza e pretestuosità dell'avverso appello”.
[...]
La pur ritualmente intimata, è rimasta contumace. CP_4
Orbene, occorre da subito precisare che in generale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' relative a Controparte_6 crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento di insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Ciò va precisato in conformità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022, che ha precisato che “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -14- rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo … deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo … Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -16-
o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010))”. Pertanto, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. A maggior ragione l non è legittimato a proporre appello avverso la CP_5 pronuncia del giudice di primo grado in merito alla pretesa vantata dall nei riguardi CP_2 della potendo farlo essendo questione relativa al quantum (senza Controparte_1 che emerga alcun rilievo circa l'omessa notifica di alcuno degli avvisi di abbebito cui comunque provvede l e, pertanto, al merito della obbligazione contributiva solo CP_2 lo stesso , che, invero, non risulta aver spiegato alcun autonomo gravame pur CP_9 aderendo a quello inammissibilmente spiegato dall CP_5
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del gravame. In considerazione della soccombenza l deve essere condannato al CP_5 pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di Controparte_1
a.
[...] CP_ Spese compensate tra appellante e atteso che tale Istituto ha aderito all'appello, pur non proponendolo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello:
- condanna l al pagamento in favore di delle CP_5 Parte_2 spese di lite, liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- spese compensate tra l'appellante e l CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 in II grado R.G. n. 2281/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8503/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1
Marchese, elettivamente domiciliata presso in Reggio Calabria, Via Nino Bixio, n. 1; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Dardanelli n. 46, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti AN Di Stasio e Fabio Arigoni, che la rappresentano e difendono;
APPELLATA
NONCHE'
anche per la rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carla Attanasio, CP_2 Controparte_3 giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
E
CP_4
APPELLATA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 10/03/2023, la proponeva il giudizio di merito, a Parte_2 seguito di rigetto della sospensiva del giudice dell'esecuzione, relativo all'opposizione al pignoramento di crediti presso terzi n. 097 2022 3220000539002, notificato il 21.3.2022, fondato su un presunto credito vantato dall comprendente, tra gli altri, crediti CP_5 CP_ recati dagli avvisi di addebito n. 39720170000452301000, n. 39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 e n. 39720190017773109000, per un importo complessivo pari ad € 305.602,44. A fondamento della opposizione la società richiamava tutte le difese svolte nella precedente fase cautelare, lamentando, quanto alla parte di competenza del presente giudizio, l'avvenuto integrale pagamento degli avvisi di addebito sottesi, per un importo complessivo versato in favore dell tra il CP_2
2015 ed il 2019 pari a circa € 315.000,00; l'adesione alla procedura di definizione agevolata, essendo la società, all'epoca dell'introduzione del giudizio, ancora nei termini per il pagamento delle rate dell'anno 2020 stante la proroga dei termini prevista dall'art. 10 quinquies del DL 4/2022; l'omessa notifica degli avvisi di addebito n. 39720170001262411000 e n. 39720170018269174000, portanti un credito complessivo pari ad € 125.000,00. Tanto esposto, conveniva in giudizio l Controparte_6
, l e il terzo titolare del credito pignorato, affinché, previa
[...] CP_2 CP_7 sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati, ne fosse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità, totale o parziale, con condanna alla rifusione delle spese di lite da distrarsi. Si costituiva in giudizio l Controparte_6 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione del proprio diritto di difesa, attesa la discordanza formale tra l'atto di pignoramento presso terzi impugnato nella fase cautelare svoltasi innanzi al giudice dell'esecuzione e l'atto di pignoramento al quale faceva riferimento la ricorrente nella fase di merito e, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la competenza esclusiva dell'Ente impositore alla notificazione degli avvisi di addebito opposti; deduceva, poi, la rituale notifica di validi atti interruttivi della prescrizione (neppure eccepita dalla ricorrente), quali: 1) il preavviso di fermo n. 09780201800005784000
notificato il 26.03.2018; 2) l'intimazione di pagamento n. 09720229004644281000
notificato il 10.03.2022; 3) il pignoramento presso terzi n. 09784202200000923001
notificato il 16.04.2022; 4) il pignoramento presso terzi n. 09784202200006251001
notificato il 14.10.2022; 5) il pignoramento presso terzi n. 09784202200006252001
notificato il 14.10.2022; 6) il preavviso di fermo n. 09780202200101970000 notificato il 18.10.2022, e, in ogni caso, l'interruzione del termine prescrizionale per effetto della istanza di definizione agevolata presentata dalla ricorrente in data 23.04.2019. Quindi rassegnava le conclusioni in epigrafe richiamate. Si costituiva in giudizio l CP_2 contestando l'avversa pretesa, ribadendo l'omesso pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito impugnati e specificando, al riguardo, che i versamenti effettuati dalla società ricorrente nel periodo 2015-2019 non erano imputabili al pagamento, neppure parziale, del debito portato dagli avvisi opposti, bensì all'adempimento di debiti originati da note di rettifica contributiva deduceva, da CP_2 ultimo, l'avvenuta rituale notifica dei cinque avvisi di addebito impugnati. Quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione. La pur ritualmente evocata in CP_7 giudizio, rimaneva contumace. Il Tribunale disponeva CTU che “all'esito di approfondita indagine - nel corso della quale ha acquisto dalle parti documentazione utile a ricostruire il complesso dei pagamenti eseguiti e la loro imputabilità ai crediti oggetto degli avvisi di addebito e della procedura di definizione agevolata - ha accertato che il debito residuo, dovuto all'attualità dalla società opponente all con riferimento ai cinque avvisi di addebito CP_2 sottesi al pignoramento presso terzi n. 09720223220000539002, ammonta, al netto dei pagamenti e degli sgravi eseguiti, al minor importo di complessivi €107.221,55, rispetto al credito complessivamente recato dagli avvisi presupposti (di €305.602,44)”. Pertanto, dichiarava che il credito residuo vantato dall con gli avvisi di addebito n. CP_2
39720170000452301000, n. 39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 e n. 39720190017773109000 ammontava alla minor somma complessiva di € 107.221,55; rigettava nel resto il ricorso;
condannava l e l CP_2 [...]
, in solido, alla rifusione, in favore degli Avv.ti ARIGONI Fabio e Controparte_6
DI SI AN, procuratori antistatari, di metà delle spese di lite che liquidava, per detta frazione, in complessivi € 4.021,50, di cui € 4.000,00 a titolo di compensi professionali ed € 21,50 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiarava compensate le spese di lite nel rapporto con il terzo, poneva le CP_7 spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per metà a carico della parte opponente e per metà a carico solidale dell e dell CP_2 Controparte_6
.
[...]
Con ricorso depositato il 29.7.2024 l , ha proposto Controparte_6 appello avverso la detta decisione che censura per erronea ricostruzione dei fatti, atteso che “è di tutta evidenza come il CTU non abbia tenuto conto, facendo conseguentemente errare il Giudice, dei pagamenti effettivi effettuati. Infatti, come risulta dagli allegati “attestazioni di pagamento” e “dettagli avvisi di pagamento”, il credito residuo vantato dall con gli avvisi di addebito n. 39720170000452301000, n. CP_2
39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 n. 39720190017773109000 ammonta alla minor somma complessiva di € 153.493,06. Ordunque alla luce di prove oggettive, quali le risultanze del sistema informatico di
, che non può essere soggetto a valutazioni soggettive, Controparte_6 come quelle, seppur specifiche, di un CTU, risulta assolutamente errata la sentenza nella determinazione del residuo importo dovuto … Per tali motivi si chiede che il CTU D.ssa in Roma, iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici Persona_1
d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma, venga chiamata a chiarimenti sul punto. Per mero scrupolo difensivo si evidenza che le Sezioni Unite, anche da ultimo con la sentenza n. 5624/2022, hanno ribadito che le censure di merito alla consulenza d'ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi”. Si sono costituiti l e la il primo chiedendo di “dichiarare CP_2 Controparte_1 CP_ che il credito residuo vantato dall con gli avvisi di addebito n. 39720170000452301000, n. 39720170001262411000, n. 39720170011644039000, n. 39720170018269174000 e n. 39720190017773109000 ammonta alla somma complessiva di € 153.493,06” e la seconda eccependo la “inammissibilità dell'unico motivo d'appello per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., stante la sua manifesta inammissibilità ed infondatezza” e deducendo che “In via preliminare, va rilevata l'inammissibilità dell'avverso appello, in quanto, da un lato, controparte non ha specificato, con sufficiente specificità e chiarezza, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, né le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, violando quindi l'art. 342 c.p.c. che prevede i suddetti requisiti di ogni motivo di appello, a pena dell'inammissibilità dello stesso. Dall'altro lato, l'avverso appello appare manifestamente inammissibile e comunque manifestamente infondato, in quanto basato su documenti, eccezioni e fatti del tutto nuovi, mai dedotti, né evidenziati in primo grado, ma dedotti ed allegati per la prima volta nel presente giudizio, sui quali, a sua volta, si baserebbe, la sola censura alla C.T.U. depositata in primo grado e sulla quale controparte nulla ha mai eccepito, né a livello procedimentale, né nel merito, nel precedente grado di giudizio … , era stato proprio l a riconoscere che la pretesa contributiva sottesa agli avvisi di addebito CP_2 impugnati ammontava ad € 107.221,55, ovvero proprio la somma accertata dal C.T.U. con la propria relazione peritale, basata su tutti gli atti e documenti di causa, e condivisa correttamente dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, con la quale ha annullato parzialmente i medesimi avvisi di addebito, riducendo il loro importo a quello sopra indicato. Pertanto, è evidente non solo come l'impugnazione proposta da controparte sia palesemente priva di fondamento, ma prima ancora come sia manifestamente inammissibile”. Sostiene, poi, la soc.coop. la “Ulteriore inammissibilità dell'avverso appello per difetto di legitimatio ad causam in capo all CP_8
” e la “Totale infondatezza e pretestuosità dell'avverso appello”.
[...]
La pur ritualmente intimata, è rimasta contumace. CP_4
Orbene, occorre da subito precisare che in generale, in tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' relative a Controparte_6 crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto l'accertamento di insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Ciò va precisato in conformità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022, che ha precisato che “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -14- rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo … deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo … Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -16-
o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010))”. Pertanto, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. A maggior ragione l non è legittimato a proporre appello avverso la CP_5 pronuncia del giudice di primo grado in merito alla pretesa vantata dall nei riguardi CP_2 della potendo farlo essendo questione relativa al quantum (senza Controparte_1 che emerga alcun rilievo circa l'omessa notifica di alcuno degli avvisi di abbebito cui comunque provvede l e, pertanto, al merito della obbligazione contributiva solo CP_2 lo stesso , che, invero, non risulta aver spiegato alcun autonomo gravame pur CP_9 aderendo a quello inammissibilmente spiegato dall CP_5
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del gravame. In considerazione della soccombenza l deve essere condannato al CP_5 pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore di Controparte_1
a.
[...] CP_ Spese compensate tra appellante e atteso che tale Istituto ha aderito all'appello, pur non proponendolo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello:
- condanna l al pagamento in favore di delle CP_5 Parte_2 spese di lite, liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- spese compensate tra l'appellante e l CP_2
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste