Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
È configurabile un caso analogo di conflitto di competenza nel contrasto insorto tra due organi giudiziari, determinato dall'investitura che uno di essi riceva dall'altro, per il compimento di attività delegata che rifiuti per non ritenerla dovuta, determinando così una stasi processuale non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte suprema. (Fattispecie relativa alla richiesta di espletamento, mediante incidente probatorio, di perizia psichiatrica su detenuto ristretto in istituto di pena ricadente nella giurisdizione di giudice diverso da quello procedente, in relazione alla quale la Corte ha dichiarato la competenza del giudice delegato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2010, n. 8096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8096 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/01/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 207
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 37627/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza pronunziata il 15.10.2009, in relazione al provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone con la quale veniva delegato per l'espletamento di incidente probatorio, nel procedimento a carico di:
DO IO, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito del procedimento in fase di indagini a carico di IO DO, detenuto presso la Casa circondariale di Trapani, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone disponeva lo svolgimento, con le forme dell'incidente probatorio, di perizia volta ad accertare la capacità d'intendere e di volere, nonché di partecipare consapevolmente al procedimento, dell'indagato, delegando per l'espletamento il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani, nel cui circondario si trovava appunto, ristretto in carcere, il DO.
Il 13 ottobre 2009 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani, inviava al collega di Caltagirone una missiva con la quale lo invitava a rimeditare su i presupposti per la delega, rilevando che la stessa non poteva ritenersi ammessa se volta soltanto a facilitare l'esecuzione del compimento dell'atto (evocava sez. 1, n. 22713 del 2004). Lo stesso giorno il Giudice delle indagini preliminari di Caltagirone rispondeva mantenendo ferma la richiesta (e citando Cass. sez. 1 del 12.7.1994, Sacconi). Il 15 ottobre, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani sollevava conflitto negativo di competenza osservando (sulla scorta di Cass. n. 22713 del 2004):
- che la delega riguardava la nomina di un perito psichiatrica che avrebbe dovuto valutare la capacità dell'imputato;
- che il potere di delega era collegato alla impossibilità di assumere l'atto nella circoscrizione del giudice competente, non potendo rilevare la mera valutazione compartiva della maggiore facilitazione esecutiva al compimento altrove dell'atto;
che il presupposto costituito da tale necessità poteva essere sindacato dal Giudice delegato, che era legittimato perciò in relazione ad esso a sollevare conflitto;
che era impertinente il richiamo a Cass. n. 3511 del 1994, relativa alla insindacabilità dell'urgenza, merito e opportunità della delega;
che d'altro canto, essendo la impossibilità di eseguire l'incidente criterio di deroga alla competenza del giudice che procede, essa doveva essere intesa restrittivamente;
che era in fatto errata l'affermazione che la prova andava assunta nel luogo dove l'indagato era detenuto, giacché, a prescindere dal luogo della visita specialistica, la relazione del perito al giudice poteva essere resa nella sede naturale, a Caltagirone;
che considerato l'oggetto dell'incidente probatorio, non ricorreva l'ipotesi della necessità della presenza del giudice in altro ambito territoriale, ne' l'osservazione del detenuto, affidata se del caso al perito, richiedeva la presenza di quello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2 giacché costituisce un caso analogo di conflitto di competenza il contrasto fra due organi giudiziari, determinato dalla investitura che uno di essi riceva, per il compimento di atti processuali, da altro organo diverso dalla corte suprema di cassazione, allorquando, ritenendo l'organo investito che il provvedimento di investitura sia erroneo e rifiutandosi di compiere l'attività delegata, il contrasto sia tale da impedire la prosecuzione del procedimento e determini una stasi processuale non eliminabile mediante altro mezzo processuale offerto dalla legge a tal fine (cfr. S.U., n. 16 del 03/07/1971, Carpenito, in relazione al codice del 1930 ma sulla base di principi pianamente esportabili anche alla vigente, analoga, disciplina, recepiti da Sez. 1, n. 22713 del 16/03/2004, conf. Russo;
n. 43950 del 18/10/2001, conf. Di Francia;
n. 3511 del 12/07/1994, conf. Saccone).
2. Il conflitto s'è radicato, nel caso in esame, a seguito del rifiuto del Giudice per le indagini preliminari di Trapani a svolgere l'attività delegatagli, consistente nell'espletamento mediante incidente probatorio di perizia psichiatrica sulla capacità processuale e sostanziale dell'indagato ristretto in carcere. Sostiene detto giudice che mancherebbe la necessità della delega, giacché nel caso di perizia "la prova non si assume nel luogo in cui lo specialista incaricato visita il soggetto potenzialmente infermo, ma nel luogo relazione al giudice", cosa che poteva essere "tranquillamente fatto" nella sede naturale, a Caltagirone, e richiama un precedente di questa Corte che si riferiva a contrasto insorto a seguito di delega ad effettuare, mediante incidente probatorio, una ricognizione di persona.
3. L'assunto del giudice confligente è però errato e il precedente richiamato (sez. 1, n. 22713 del 2004) non è pertinente. In quel caso, infatti, non si dubitava del fatto che il giudice delegante potesse convocare dinanzi a sè le persone da porre a confronto e/o l'indagato (eventualmente anche ricorrendo al potere coercitivo riconosciutogli dall'art. 399 c.p.p.) Nel caso in esame, al contrario, la impossibilità di trasferire o tradurre il detenuto non è posta in discussione dal giudice confligente, il quale sostiene però che non è il luogo dove deve essere esaminato il periziando ad essere rilevante, ma soltanto quello in cui il perito "relaziona" al giudice.
È appena il caso di notare, perciò, che a mente dell'art. 112 reg. pen. 30 giugno 2000, n. 230, l'osservazione clinica e l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti, tra l'altro, dagli artt. 70, 71 e 72 c.p.p. (accertamento dell'infermità mentale che rende l'imputato processualmente incapace e provvedimenti conseguenti), sono svolti di norma, e salve particolari esigenze, presso il medesimo istituto nel quale il sospetto d'alterazione mentale si trova. Ovvie esigenze di coordinamento e di razionalità impongono che la contestuale osservazione demandata a perito nominato dal giudice al fine di dare risposta ai quesiti postigli ai sensi e per l'effetto degli artt. 70, 71 e 72 c.p.p., avvenga nel medesimo contesto e senza fratture rispetto all'osservazione intratramuraria.
3.1. L'affermazione secondo la quale il luogo dell'accertamento peritale non coincide con quello di espletamento della prova è quindi errato.
La prova peritale comprende diversi momenti: l'atto motivato che dispone l'indagine tecnico-scientifica, con l'indicazione del suo oggetto, la nomina del perito e la fissazione dell'udienza per la comparizione (art. 224 c.p.p.); il conferimento dell'incarico attraverso la formulazione dei quesiti, sentiti tutti i soggetti interessati al compimento dell'atto (art. 226 c.p.p.); l'espressione orale del parere immediatamente, quando possibile, oppure in una successiva udienza, alla presenza delle parti e dei periti da queste eventualmente nominati (art. 227 c.p.p.). Nella intenzione del codice le operazioni peritali sarebbero da svolgere, d'elezione, alla presenza del giudice (art. 227 c.p.p., comma 1, e, con argomento a contrario, art. 228 c.p.p., comma 4), il quale è così nella condizione di risolvere ogni questione relativa ai poteri del perito e alle modalità dell'incarico senza dare adito a soluzioni di continuità nel suo espletamento. Il quadro normativo in tema di perizia delinea dunque una procedimento probatorio complesso che, pur non imponendolo, presuppone la presenza del periziando e del giudice e che è in ogni caso ispirato a contestualità e ad oralità, tanto che la facoltà che può essere accordata al perito di redigere di note scritte, ai sensi dell'art. 227 c.p.p., comma 5, oltre ad avere carattere meramente eventuale, assolve ad una funzione di mero supporto esplicativo del parere orale (Sez. 1, n. 44847 del 05/11/2008, Valenti). D'altro canto non è certo con riferimento all'espletamento di una perizia psichiatrica che può escludersi in radice che vengano in rilievo, ai fini della risoluzione di questioni sui poteri del perito o sul perimetro delle notizie che questo può assumere dal periziando (art. 228 c.p.p.), esigenze che rendano particolarmente cogente l'esercizio di poteri d'intervento e di regolazione ad opera del giudice che assume la prova, anche a immediata tutela della dignità e del rispetto dovuto alla persona.
4. Non può in conclusione ritenersi preso in assenza di potere (S.U. n. 16 del 1971 citata) o, come pure è stato detto, in assenza dei presupposti formali o sostanziali per il compimento dell'atto richiesto (Sez. 1, n. 1366 del 05/07/1976, Montarello), ne' in mancanza del "presupposto ontologico" del legittimo uso della delega costituito dalla impossibilità di svolgere l'atto nella circoscrizione dell'autorità che procede (sez. 1 n. 22713 del 2004), il provvedimento che delega lo svolgimento di un atto complesso e delicato, quale la perizia sulla infermità mentale dell'imputato detenuto, al giudice del luogo in cui l'imputato è ristretto, sul presupposto, corretto e coerente con l'intenzione del legislatore, che la perizia può richiedere una osservazione anche lunga del soggetto da effettuarsi nel luogo di detenzione (come rimarca la missiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone in data 13.10.2009) e che è perciò il giudice del luogo dove il periziando è ristretto che deve presiedere all'espletamento dell'accertamento demandato al perito e dirigere l'intero procedimento probatorio.
5. Ne consegue che va dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani a svolgere l'attività delegatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagiorne.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010