Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3196
CASS
Sentenza 5 marzo 2001

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In tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, l'art. 5 "ter" D.L. n. 702 del 1978 convertito in legge n. 3 del 1979 (che, tra l'altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse tra quelli vietati dal citato art. 5 "ter" un accordo aziendale, successivo all'entrata in vigore di tale norma, che riconosceva a tutti i dipendenti un'anzianità convenzionale mensile ponendosi come attuativo di una disposizione del contratto collettivo nazionale, prevedente un premio di produttività come erogazione "una tantum" collegata al raggiungimento di obiettivi derivanti da progetti triennali sui quali la direzione aziendale avrebbe dovuto trattare con le OO.SS. per stipulare un accordo aziendale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3196
    Data del deposito : 5 marzo 2001

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