Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
In tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, l'art. 5 "ter" D.L. n. 702 del 1978 convertito in legge n. 3 del 1979 (che, tra l'altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse tra quelli vietati dal citato art. 5 "ter" un accordo aziendale, successivo all'entrata in vigore di tale norma, che riconosceva a tutti i dipendenti un'anzianità convenzionale mensile ponendosi come attuativo di una disposizione del contratto collettivo nazionale, prevedente un premio di produttività come erogazione "una tantum" collegata al raggiungimento di obiettivi derivanti da progetti triennali sui quali la direzione aziendale avrebbe dovuto trattare con le OO.SS. per stipulare un accordo aziendale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. TO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO DIAGOSTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMNIUP AZIENDA SPECIALE AMBIENTE DEL COMUNE DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati OPPORTUNO ETTORE, LORIGIOLA FULVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NC ETTORE, AV UG, DA, AV IO, NC TO, SS IN, GA ET, OL IN, TR GI, DA UN, AS AS, NO RM, LM AR, RE LT, RU LU, RD SA, PA EN, ZZ LU, BU GE, GA OB, TO LU, DALLA TT LI, IN SA, LL RO, RI OL, NC AV, SO AN, OR AN, LISSAN LO, ON TO, NC GA, AC AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 14761/99 proposto da:
NC ETTORE, LISSAN LO, NC AV, RE LT, PA EN, TR GI, RD SA, NO RM, GA OB, AS AS, NC TO, DA UN, DALLA TT LI, SO AN, GA GIAMRO, LM AR, OR BR (AN), RU LU, BU GE, LL DA, AR AR, AV UG, AC AN, IN SA, NC GA, OL LI, SS IN, ON TO, OL RO, ZZ LU, RI OL, NA LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FICARRA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AMNIUP AZIENDA SPECIALE AMBIENTE DI PADOVA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1278/98 del Tribunale di PADOVA, depositata il 03/12/98, R.G.N. 2564/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato OPPORTUNO;
udito l'Avvocato FICARRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.9.1993, TO HI ed altri indicati in epigrafe, dipendenti dell'Azienda Speciale Ambiente del Comune di Padova (AMNIUP) esponevano al Pretore di Padova: a) che con accordo aziendale del 17.7.1992, approvato con delibera della Commissione amministratrice n. 14 del 27.7.1992, era stata riconosciuta a tutti ì dipendenti in servizio dall'1.1.1992 un'anzianità convenzionale, ai sensi dell'art. 16 c. 3 del ccnl., fissata ad personam nell'importo di L. 42.000 per 14 mensilità; b) che si sensi degli artt. 58 e 72 del d.P.R. 4.10.1986, n. 902, dell'art. 50 del regolamento speciale dell'Azienda e dell'art. 16 del r.d. 15.10.1925, n. 2578, l'AMNIUP aveva, con lettera del 28.7.1992 comunicato al comune di Padova di aver assunto la predetta delibera n. 141258 del 1992; c) che tuttavia nessun pagamento era stato effettuato in quanto - a detta dell'Azienda - detta delibera n. 14/258 non era divenuta esecutiva in difetto di approvazione da parte del comune, mentre invece, ai sensi dell'art. 16 del r.d. n. 2578/1925, l'efficacia degli atti aziendali non era soggetta all'approvazione dell'ente locale;
d) che tale principio era condiviso anche dal Co. Re. Co. di Venezia il quale, in una ordinanza del 27.7.1988, n. 45486/41 930 aveva precisato che il controllo previsto dall'art. 16 era demandato all'ente proprietario e che gli atti ad esso sottoposti diventavano esecutivi se non interloquiti nel termine di 15 giorni;
e) che, in ogni caso, il comune di Padova aveva manifestato il proprio assenso all'accordo del 17.7.1992, sottoscrivendolo nella persona del vice sindaco pro tempore.
I ricorrenti precisavano, inoltre, che le somme relative alla voce in questione dovevano ricadere, anche in base all'art. 23 della legge 8.6.1990, n. 142, sul bilancio dell'azienda e non su quello del
Comune di Padova, che pertanto non avrebbe dovuto essere chiamato ad assumere il relativo onere per il 1992: il fatto, quindi, che il bilancio di previsione dell'azienda per il 1992, approvato il 21.10.1991, non prevedesse la voce di spesa relativa all'accordo del 17.7.1992, calcolata in 470 milioni di lire per il 1992, non costituiva un ostacolo per il pagamento degli importi, perché si sarebbe potuto provvedere attraverso storni del bilancio o utilizzando somme già stanziate per spese del personale e non impiegate completamente.
Tutto ciò premesso, il ricorrenti chiedevano la condanna dell'Azienda datrice di lavoro al pagamento degli arretrati dal 1.1.1992 e, per il futuro, a titolo di anzianità convenzionale, di un importo pari a L. 42.000 mensili, oltre accessori di legge. Nel caso in cui si fosse verificata una variazione del costo complessivo del personale superiore al tasso programmato di inflazione, i ricorrenti chiedevano l'applicazione dall'accordo del 17.7.1992 nei limiti del suddetto tasso per il 1992, e, per gli anni successivi, la condanna dell'Azienda al pagamento integrale delle somme dovute. Si costituiva l'Azienda convenuta osservando: a) che, pur essendo stato recepito l'accordo del 1992, il relativo adempimento restava comunque condizionato al reperimento dei fondi necessari da parte del comune;
b) che, l'art. 2, c. 7 del di 11.7.1992, n. 333, convertito in legge 8.8.1992, n. 359, vietava agli enti e aziende produttrici di servizi di pubblica utilità l'adozione di delibere in materia di retribuzione che determinassero variazioni del costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione;
c) che, inoltre, ai sensi dell'art. 23, c. 3 del d.l. 2.3.1989, n. 66, convertito nella legge 26.4.1989, n. 144, qualsiasi spesa era consentita solo in presenza di una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta esecutiva, nonché in presenza dell'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.
Con sentenza del 15.3.1994 il Pretore rigettava le domande dei ricorrenti, compensando le spese di causa tra le parti. Avverso detta sentenza i ricorrenti proponevano appello, invocando l'accoglimento delle loro domande e, in subordine, chiedevano che venisse data attuazione dell'accordo aziendale nei limiti del tasso programmato di inflazione per l'anno 1992 ed integralmente a decorrere dal 1.1.1993; in ulteriore subordine gli appellanti chiedevano la condanna dell'Azienda convenuta a corrispondere quanto loro dovuto dal 1.1.1993, o comunque, nei limiti dell'arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Resisteva l'Azienda, eccependo inammissibilità di quest'ultima domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello, ed invocando la reiezione del gravame.
Con sentenza del 3.12.1998 il Tribunale di Padova, in parziale riforma della pronunzia di primo grado condannava l'Azienda a pagare ai ricorrenti le somme richieste limitatamente a quanto maturato con decorrenza 1.1.1993, oltre ad accessori.
Osservava il Giudice di appello: a) che la delibera n. 14 del 27.7.1992 recettiva dell'accordo aziendale del 17.7.1992 era divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 15 e 16 del r.d. 15.1.1925, n. 2578;
b) che dal tenore di detta delibera nessuna condizione risultava apposta in ordine agli obblighi assunti dall'Azienda; c) che ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142 del 1990, l'azienda municipalizzata, "ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto", è vincolata agli obblighi assunti in sede contrattuale al quali non può sottrarsi con atto autoritativo;
d) che con la delibera di approvazione del 27.7.1992 gli obblighi assunti contrattualmente non potevano essere unilateralmente sottoposti ad una condizione non prevista dalle parti;
e) che, tuttavia, l'erogazione delle spettanze era stata subordinata, per l'anno 1992, all'integrazione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione comunale, non essendovi una specifica copertura nel bilancio di previsione, sicché per questa parte la delibera predetta era illegittima in quanto contrastante con i principi dettati dall'art. 23, c. 3 della legge n. 144 del 1989, e dall'art. 2, c. 7 della legge n. 8.8.1992, n. 359, in tema di delibere che importano nuove spese;
f) che, invece per gli anni successivi la delibera in esame aveva regolarmente previsto la copertura delle maggiori spese;
g) che non sussisteva l'asserita violazione dell'art.
5-ter della legge 8.1.1979, n. 3 che vieta alle aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni aggiuntive al contratti nazionali di categoria, dal momento che l'accordo del 17.7.1992 non ha natura integrativa, e d'altra parte, l'art. 16, c. 3 del ccnl 1.10.1991 prevede espressamente la facoltà di concessione, da parte dell'azienda, di particolari anzianità convenzionali.
Avverso tale sentenza di appello, l'Azienda propone ricorso affidato a tre motivi cui replicano gli intimati con controricorso e ricorso incidentale.
In prossimità dell'udienza, l'Azienda ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando essi la medesima sentenza.
Col primo motivo - deducendo l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza - l'Azienda ricorrente lamenta l'errata convinzione, da parte del Tribunale di Padova, che per il 1993 in poi la prevista imputazione delle spese nel capitolo 5 del bilancio aziendale sarebbe sufficiente a dimostrare la disponibilità delle risorse necessarie per la corresponsione delle somme pattuite: al contrario, tale indicazione si riferisce solo a modalità di imputazione contabile di risorse che possono provenire sia da fondi propri, sia da stanziamenti esterni. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione il rilievo - contenuto nella memoria di costituzione in appello - che anche per gli anni successivi al 1992 era indispensabile un esplicito atto di approvazione da parte del comune di Padova, del quale, del resto, erano consapevoli anche le organizzazioni sindacali. Anche nella lettera 6.8.1992 del vicesindaco si ribadiva la necessità che l'accordo trovasse accoglimento da parte del consiglio comunale di Padova. Ulteriore condizione di perfezionamento dell'accordo era costituita dalla copertura finanziaria degli oneri economici da parte del comune stesso. La sentenza, inoltre, è contraddittoria perché, dopo aver affermato la regola della "non apponibilità" di condizioni alla ratifica, nega poi la spettanza dell'emolumento per l'anno 1992 in quanto essa "... è stata subordinata all'integrazione dei trasferimenti da parte dell'amministrazione comunale, trattandosi di erogazionì cui non corrisponde una specifica copertura nel bilancio di previsione".
Col secondo motivo si censura la violazione degli arrtt. 23 della legge n. 142/1990, 6 della legge n. 2578/1925, 38 e ss. del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché l'omessa e contrastante motivazione su altri profili. Secondo la sentenza l'Azienda avrebbe dovuto reperire autonomamente le risorse finanziaria per corrispondere le somme pattuite con l'accordo, per gli anni successivi al 1992. Senonché, anche con l'attuazione della riforma di cui all'art. 23 della legge n. 142/90. l'AMNIUP, trasformata in Azienda speciale, rimane comunque "ente strumentale dell'ente locale" che ne "determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costì sociali". In particolare, il bilancio dell'azienda municipalizzata, che presuppone l'adozione del piano di programma di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 902/1986, viene annualmente approvato e finanziato, per quanto necessario, dall'ente esercente la vigilanza, e, cioè, dal Comune. In proposito osserva la ricorrente di aver prodotto in appello la copia di un estratto del bilancio del 1996, approvato dal comune di Padova, nel quale, tuttavia, sono analiticamente indicate alcune voci (retribuzioni correnti, oneri sociali, indennità di licenziamento, t.fr.) ma non anche l'indennità in questione. Col terzo motivo si denunzia la violazione dell'art.
5-ter della legge 8.1.1979, n. 3, nonché l'omessa o insufficiente motivazione,
avendo la sentenza erroneamente negato che l'accordo del 1992 fosse invalido per contrasto con l'art.
5-ter cit il quale vieta a pena di nullità alle aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendalì, relativi al personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale l'accordo in questione ha natura integrativa in quanto nelle sue premesse si richiama espressamente l'art. 29 del ccnl del 1.10.1991, il quale, tra l'altro pone un esplicito divieto alle aziende sia di concedere acconti, sia di riconoscere importi a titolo di produttività secondo modalità diverse da quelle ivi stabilite. Osserva l'Azienda che nelle premesse dell'accordo aziendale del luglio 1992 le parti ammettono espressamente che "una rigida applicazione contrattuale limitata ai soli incrementi penalizzerebbe l'AMNIUP e conseguentemente i suoi lavoratori", non consentendo il riconoscimento di premi di produttività ai sensi e con le regole dell'art. 29. Per tale ragione le medesime parti, pretendendo di agire "nello spirito e negli obiettivi del ccnl" hanno previsto un riconoscimento generalizzato di un'anzianità convenzionale in cifra fissa ai sensi dell'art. 16 ccnl il quale invece non consente di concludere alcun accordo che attribuisca in via generale, e quindi, anche ai dipendenti futuri, una anzianità convenzionale all'atto di assunzione del lavoratore o successivamente. In conclusione - secondo l'Azienda ricorrente - l'art. 16 è nullo per violazione del divieto legale di cui all'art.
5-ter della legge 8.1.1979, n.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale - deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 23, c. 3 della legge 26.4.1989, n. 144; dell'art. 2, c. 7 della legge 8.8.1992, n. 359;
dell'art. 2697 c.c.; dell'art. 115 c.p.c.; dell'art. 1372 c.c. e dell'art. 23, c. 6 della legge 8.6.1990, n. 142, oltre ad omessa e insufficiente motivazione - i ricorrenti lamentano che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato l'invalidità della delibera del 27.7.1992 e, quindi, l'inoperatività dell'accordo del 1992 per l'anno 1992.
Essi osservano, in particolare:
- che l'art. 23 c. 3 cit non si applica alle aziende municipalizzate ed alle aziende speciali, ma solo alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane: la legge, quando ha voluto riferirsi anche a tali aziende lo ha sempre fatto espressamente La sentenza non spiega il motivo per cui ritiene applicabile il cit. art. 23, c. 3.;
- che, in ogni caso, la spesa per l'anno 1992 si fonda su una deliberazione autorizzata nelle forme di legge (art. 23 d.P.R. n. 902/86);
- che nelle aziende come l'AMNIUP la commissione amm.va, ai sensi del t.u. n. 2578/1925 e del d.P.R. n. 902/86 svolge anche le funzioni che in un comune sono proprie del segretario o del ragioniere: nel bilancio di previsione per il 1992 c'era un titolo di spesa specifico "rinnovo ccnl. AMNIUP" di L. 900 milioni;
- che la sentenza ha errato nel dichiarare illegittima la delibera 27.7.1992:
l'art. 23 della legge 144/89 commina la nullità della delibera solo per violazione del comma 1, mentre secondo il comma 4 del citato art. 23 l'obbligazione resta valida ed intercorre con gli amministratori che l'hanno assunta;
- che la sentenza, in palese violazione dell'art. 2697 c.c., ha erroneamente ritenuto sufficiente di per sè l'affermazione dell'azienda secondo cui l'uscita dei L. 470 milioni occorrente per il 1992 non rientrava nella previsione di spesa per il personale;
inoltre il Tribunale, senza alcuna motivazione, non ha dato ingresso alla prova contraria;
- che contraddittoriamente la sentenza, dopo aver affermato che l'azienda era vincolata agli obblighi assunti in sede contrattuale, ha poi ammesso che essa potesse sottrarsi ai medesimi obblighi per l'anno 1992 solo perché - a suo dire - non vi era la copertura per detto anno.
Il terzo motivo del ricorso principale - da esaminarsi per primo in quanto logicamente anteriore rispetto agli altri motivi - appare fondato e meritevole di accoglimento.
Va premesso che l'art.
5-ter del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, con legge 8 gennaio 1979, n. 3, dispone che "A partire dal 1^ marzo 1979 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzaione, è fatto divieto agli enti locali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare, o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria".
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana, del 1.10.1991, all'art. 16 intestato agli "aumenti periodici di anzianità" disponeva, al primo comma, che "Per lavoratori divenuti effettivi, dopo aver superato il periodo di prova o dopo il rapporto a termine, l'anzianità decorre, a tutti gli effetti del presente contratto, dal primo giorno dell'assunzione e la relativa competenza economica verrà erogata al 1^gennaio di ogni biennio, a partire dal 1^ gennaio 1989". Ai sensi del terzo e quarto comma del medesimo articolo, "Le particolari anzianità convenzionali, concesse liberamente dalle Aziende all'atto dell'assunzione del lavoratore o successivamente, avranno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione. Al personale competono aumenti biennali per anzianità della durata e per gli importi indicati" in una apposita tabella ivi allegata.
Con l'RD del 17.7.1992 stipulato dall'Azienda ricorrente e le organizzazioni sindacali di categoria, si provvedeva a riconoscere - ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del ccnl - a tutti i dipendenti in servizio, a partire dal 1^ gennaio 1992 "un'anzianità convenzionale mensile di L. 42.000 per n. 14 mensilità, in aggiunta agli aumenti periodici maturati e maturandi", sul presupposto che ingiustamente i medesimi dipendenti si sarebbero trovati a non beneficiare del trattamento di incentivazione previsto dall'art. 29 del ccnl che in quanto basato sugli incrementi di redditività dei servizi offerti dall'azienda ai terzi, avrebbe penalizzato i dipendenti dell'AMNIUP.
Quest'ultima norma del ccnl, sotto la rubrica "contrattazione aziendale-produttività", prevedeva l'istituzione di un premio di produttività collegato al raggiungimento di obiettivi derivanti da progetti triennali sui quali la direzione aziendale avrebbe trattato con le OOSS per stipulare un accordo aziendale. La stessa disposizione, dopo aver minutamente regolato le caratteristiche dei progetti suindicati, stabiliva che quelle erogazioni avvenissero sotto forma di "una tantum" con esclusione di "ogni forma di trascinamento e/o mantenimento, con espresso divieto per le aziende sia di concedere acconti, sia di riconoscere importi a titolo di produttività secondo modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo".
Proprio in considerazione del fatto che una rigida applicazione contrattuale limitata ai soli incrementi avrebbe penalizzato l'AMNIUP, e conseguentemente i suoi lavoratori, non consentendo il riconoscimento dei premi di produttività nei termini previsti dall'art. 29, le parti firmatarie dell'RD del luglio 1992 convenivano un riconoscimento generalizzato di un'anzianità convenzionale in cifra fissa, il che si traduceva, evidentemente, nel riconoscimento di un trattamento retributivo aggiuntivo, destinato a permanere anche nel futuro.
Orbene, questi essendo i riferimenti regolatori della vicenda in esame, il Tribunale di Padova ha negato che l'RD del 1992 si ponesse in contrasto con l'art.
5-ter della legge n.3 del 1979, su duplice presupposto, da una parte, che tale RD non aveva natura "Integrativa" del contratto collettivo nazionale e dall'altro, che quest'ultimo consentiva espressamente all'art. 16, c. 3 la facoltà di concessione di particolari anzianità convenzionali. Così operando, tuttavia, il Tribunale di Padova non ha correttamente interpretato e applicato il disposto dell'art.
5-ter del d.l. 10 novembre 1978 n. 702, introdotto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3, che fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedano erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie ed istituti a tali accordi non espressamente demandati dal contratti nazionali. La giurisprudenza di questa Corte non dubita della natura imperativa della norma ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, comma 1, c.c. (cfr. Cass., S.U., 21 aprile 1989 n. 1897; Cass. 29
marzo 1990 n. 2555) ed ha interpretato il divieto nel senso che esso colpisce qualsiasi manifestazione di volontà intervenuta successivamente e diretta a conferire efficacia ai detti accordi aziendali (Cass. 13 agosto 1991 n. 8814; Cass. 27 giugno 1994 n. 6178, e Cass., 17 giugno 1995, n. 6902). È stato a tale riguardo posto in evidenza da questa Corte, in altre occasioni analoghe, che la ratio della disposizione è quella di assicurare un trattamento economico e normativo uniforme sul piano nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, in modo di assicurare parità di costi per il personale ed il contenimento di essi. Ne consegue che l'interpretazione dell'art.
5-ter citato non deve essere formalistica e restrittiva;
non può, cioè ritenersi che la disposizione sia volta unicamente a vietare una manifestazione diretta da parte delle aziende di obbligarsi in senso più favorevole per i propri dipendenti, trattandosi di divieto volto ad impedire comunque il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di un accordo integrativo aziendale che sia l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa (Cass., 29 aprile 1998, n. 4386, nonché Cass. n. 6902/1995 cit.). L'errore di diritto nel quale è incorso il Tribunale è stato quello di ritenere che le erogazioni aggiuntive riconosciute dall'RD del 1992 non fossero soggette alla disposizione limitativa di cui all'art.
5-ter della legge n. 3 del 1979, sol perché le medesime erogazioni rinvenivano il loro titolo già nella contrattazione collettiva nazionale, prima ancora che nell'RD (il quale - secondo la sentenza impugnata - proprio perché, in questa parte non aveva natura integrativa sfuggiva al divieto imposto dalla citata norma).
Ed invero non v'è dubbio che, secondo la ratio legis sopra illustrata, la disposizione di legge in esame potrebbe ritenersi operante anche qualora fosse la stessa normativa collettiva nazionale a dare nuovo vigore ad un accordo aziendale già scaduto, o quando - come nella specie - la stessa disposizione del contratto collettivo sia interpretata "di riflesso" sulla base di un RD applicativo o integrativo, in termini tali da fungere essa stessa quale titolo legittimante le "erogazioni economiche aggiuntive" in favore dei dipendenti.
Pure in tale caso, infatti, si perverrebbe al risultato (che invece il legislatore ha inteso scongiurare) che l'azienda resta vincolata al rispetto delle pattuizioni aziendali derogatorie rispetto a quelle adottate per la generalità delle aziende municipalizzate dalla stessa contrattazione collettiva nazionale e resterebbe frustrato l'intento del legislatore di perseguire la uniformità del costo del lavoro e di evitare che esso sia soggetto a lievitazione per effetto di discipline particolaristiche valide per singole aziende municipalizzate.
Pertanto, conformemente alla ratio della norma - che intende raggiungere il risultato del trattamento economico e normativo uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, la parità delle aziende medesime in relazione ai costi del personale ed il contenimento in generale dei costi medesimi - il divieto di approvare o stipulare" non deve essere inteso, in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende municipalizzate manifestino direttamente e validamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di un accordo integrativo aziendale, che sia l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa. In sostanza, oltre all'indicato errore di diritto, la sentenza impugnata contiene una interpretazione delle norme convenzionali (art. 16 del ccnl e RD aziendale del 1992) che ha escluso - con una motivazione assolutamente insufficiente in ordine ai rispettivi contenuti delle indicate disposizioni a confronto, e in maniera tautologica - la sussistenza di ogni "erogazione economica aggiuntiva" nel citato RD, rispetto ai trattamenti economici già riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda ricorrente in virtù dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di categoria. L'accoglimento del terzo motivo, per le ragioni appena esposte, rende superfluo l'esame degli altri due motivi del ricorso principale, nonché del ricorso incidentale, trattandosi comunque di censure assorbite.
Per quanto esposto, deve essere cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia la quale si atterrà ai principi sopra enunciati, provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia:
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001