Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Il giudice delegato per l'espletamento dell'incidente probatorio ha il potere-dovere di verificare il presupposto costituito dalla necessità della delega, esclusa ogni valutazione comparativa attinente alla mera facilitazione esecutiva del compimento dell'atto. La contestazione del presupposto formale del provvedimento di delega determina una ipotesi di conflitto riconducibile ai "casi analoghi", ai sensi del secondo comma dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 22713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22713 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1395
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 042485/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TR. BRESCIA CONFLITTO;
nei confronti di:
2) SO OB;
ORDINANZA del 29/10/2003 GIP TRIBUNALE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Brescia. FATTO E DIRITTO
Nel procedimento a carico di SO OB, in esito all'udienza fissata per procedere, mediante incidente probatorio, alla ricognizione personale dell'indagato, il G.I.P. del Tribunale di Udine, con ordinanza del 20 ottobre 2003, rilevato che l'atto istruttorio non poteva essere compiuto per l'assenza dello stesso indagato, residente in [...](Milano) e che due dei tre testi ricognitori risiedevano nella provincia di Brescia, delegava per l'assunzione della prova il G.I.P. di quest'ultima città. Il Giudice delegato rilevava conflitto di competenza, denunciando la insussistenza dei presupposti di applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 398 co. 5 c.p.p.. Acquisite le osservazioni del G.I.P. del Tribunale di Udine, gli atti venivano trasmessi a questa Corte per la risoluzione del conflitto. La questione proposta non rientra tra le ipotesi tipiche di conflitto di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p., che fa specifico riferimento alla pretesa, o al rifiuto, contestuale da parte di due giudici di prendere cognizione di un medesimo fatto costituente reato, ma è riconducibile ai "casi analoghi" disciplinati dal secondo comma della stessa norma.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1^ 18-10-2001 n. 5754), infatti, allorché l'autorità giudiziaria delegata al compimento di atti contesti non già il merito del provvedimento di delega (cioè l'urgenza e l'opportunità), ma l'esistenza dei presupposti formali e sostanziali dello stesso, si determina una situazione di stasi processuale, che deve essere rimossa dalla Corte di Cassazione.
Ciò premesso, si osserva che l'art. 398 co. 5 c.p.p. contempla una deroga alle regole generali sulla competenza, giustificata da motivi di urgenza e dalla impossibilità di provvedere all'assunzione della prova, oggetto dell'incidente probatorio, nella sede naturale del giudice territorialmente competente.
In ragione di tale carattere eccezionale dell'istituto, che ne preclude l'applicazione estensiva oltre il limite normativamente stabilito, appartiene al giudice delegato la verifica del presupposto riferibile alla necessità della delega, come deve desumersi dalla locuzione che ne subordina la legittimità alla circostanza che "l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente": onde resta esclusa ogni valutazione comparativa attinente alla mera facilitazione esecutiva del compimento dell'atto, che non può giustificare la - sia pure limitata - "translatio" processuale.
Sotto questo, essenziale profilo, che prescinde da censure circa l'urgenza e l'opportunità della delega ed afferisce al presupposto ontologico del suo legittimo uso, sono pertinenti i rilievi espressi dal G.I.P. del Tribunale di Brescia in ordine alla insussistenza di situazioni aventi effetti processuali tali da comportare la "impossibilità" per il G.I.P. di Udine di procedere all'incombente istruttorio e la concorrente "possibilità" per il giudice delegato di provvedere in via sostitutiva.
Pertanto, va dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Udine, al quale gli atti vanno rimessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Udine, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004