Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2001, n. 43950
CASS
Sentenza 18 ottobre 2001

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In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'art. 53 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall'estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di "exequatur", sono tuttora in vigore e che è legittimo il provvedimento con cui detta corte delega per l'esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. (Nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilità tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di ratifica dell'accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 cod. proc. pen., sia per la conferma non equivoca della procedura di "exequatur", come delineata dal codice, nell'art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367).

È configurabile come "caso analogo" il conflitto negativo di competenza insorto tra g.i.p. e Corte di appello in ordine all'ammissibilità della delega disposta da quest'ultima per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, qualora il primo contesti il potere della seconda di disporla, in quanto tale contestazione determina una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto della rogatoria, non altrimenti eliminabile che con l'intervento della Corte di cassazione. (Fattispecie concernente richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da autorità giudiziaria portoghese direttamente a quella italiana, sulla base dell'accordo di Schengen).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2001, n. 43950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43950
    Data del deposito : 18 ottobre 2001

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