Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
SEZIONE TERZA538 9/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DLC I Indebito arricchimento. Azione nei confronti della P.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 13660/98 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 11669 - Consigliere Cron. Dott. Giuliano LUCENTINI - Rep. 1945 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere- Ud. 22/12/00 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPOFRADICASSAZIONE SENTENZA Richleste SOLE 24 ORE dal Sig sul ricorso proposto da: 3000 per diritt ITALSERVIZI S.R.L., in persona del legale ---1-1 APR. 2001 rappresentate pro tempore OS SA, elettivamente LIRE 3000 domiciliata a ROMA VIA CITTA' DELLA PIEVE 19, presso CANCELLERIA lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che la difende unitamente all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
CG509400 - ricorrente
contro
COMUNE DI VERGHERETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LGT.RE 2000 FLAMINIO 46 PAL. 4/b presso 1'Avvocato GIAN MARCO 2130 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GREZ, difeso dall'avvocato GIAN CARLO FAROLFI, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva delega in atti;
dal Sig. ROLFI per diriti 24.00016 controricorrente - 117 GIU. 2001. avverso la sentenza n. 55/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE BRESCIA, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 3/12/1997, DIRITTI depositata il 31/01/98; R.G. N. 930/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Alberto AT426265 TALEVI;
LIRE 2000 udito l'Avvocato ROMILDA BOTTIGLIERI ( per delega avv. CANCELLERIA Carlo Martinė) udito l'Avvocato GIAN CARLO FAROLFI;
BE140324 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BE140321 Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IRINCHI 13000 per dirittipernail Giu 2001 AL CANCELLIERE LIRE 1500 0408318 0408319 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il giorno 31 ottobre 1991, il Comune di Verghereto conveniva avanti al Tribunale di Brescia la S.r.l. TA proponendo opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli il 12 ottobre 1991 istante la convenuta per il pagamento di lire 13.100.000 (oltre accessori) pretese per l'espletamento dei servizi elencati in fattura n. 144 del 23 maggio 1990. Resisteva in giudizio la controparte. Con sentenza 15.2 - 6.6.95 il Tribunale di Brescia accogliendo l'opposizione, revocava il decreto impugnato e condannava la S.r.l. TA al pagamento delle spese del giudizio. Proponeva appello la S.r.l. TA. Resisteva in giudizio il Comune. -31 gennaio 1997, la Corte d'Appello diCon sentenza 3 dicembre 1997 Brescia rigettava l'appello proposto dalla S.r. 1 TA e condannava l'appellante a rifondere all'appellato le ulteriori spese del grado liquidate in complessive lire 2.900.000. Nella motivazione detta Corte esponeva, tra l'altro, le seguenti argomentazioni La fattura n. 144 del 23 maggio 1990 posta dalla S.r.l TA a fondamento della pretesa monitoriamente azionata si limita a fare riferimento a "servizio di misurazione della velocità con misuratore elettronico fotografico omologato dal Ministero LL.PP., per servizi effettuati nel agosto 1989" e ad indicare sinteticamente un imponibile di lire 11.008.403 che, sommato ad I.V.A. al 19% dà un totale di lire 13.100.000. Tali pretese non trovano riscontro nella delibera invocata dalla appellante ove si consideri che ivi (delibera della Giunta Municipale del 29 giugno 1989 n. 148) era stata accettata, quale migliore offerta, quella della S.r.l. TA per la prestazione di n. 8 noleggi "per il prezzo complessivo di lire 3.000.000 oltre al rimborso I.V.A. al 19 %..." e che le relative fatture, (n.177 del 18 3 settembre 1989 e n. 67 del 1 marzo 1990) emesse per il corrispettivo di tali prestazioni, nonché di quelle successivamente autorizzate con delibere n. 173 e 174 del 25 agosto 1989 (tre noleggi, per lire 1.200.000 + IV.A. nonché sviluppo delle foto inerenti il servizio in questione), furono integralmente saldate dal Comune con mandato n. 313 per lire 6.498.000 emesso a seguito di delibera 7 aprile 1990 n. 79. Ciò posto, e poiché la pretesa laconicamente enunciata nella fattura n. 144/90 non trova riscontro nella delibera invocata dall'appellante, né altrove, non può che confermarsi la sentenza impugnata...>>. Contro questa decisione ricorre per cassazione la TA s.r.l. con tre motivi. Resiste con controricorso e memoria il Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione di legge ex art. 360.3 cpc (errata valutazione delle risultanze probatorie anche ex artt. 116-184-345-360 cpc;
errata applicazione degli artt.633 ss cpc). Omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360.5 cpc." esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Erra il Giudice di secondo grado quando ritiene la fattura n. 144 del 23.5.90 inidonea a fondare la pretesa monitoriamente azionata. L'esistenza del credito è inequivocabilmente comprovata da dichiarazione di contenuto confessorio dell'attuale resistente. Con lettera 1.9.90 il Comune di Verghereto precisava infatti essere la cifra di L. 6.498.000 + IVA impegnata con le delibere di G.M nn 173-174 e 148/1989 relativa alle sole 4 giornate di utilizzo (si legga ai primi 4 degli 8 servizi previsti dalla delibera 29.06.89) del Velomatic del mese di Luglio 1989; è quindi espressamente ammesso dal Comune appellato che i 4 servizi (4 giornate) del mese di Agosto (seconda tranche dei servizi prevista della delibera 29.06.89) non sono stati pagati. Il 4 compenso di cui alla delibera 29.06.89 era solamente indicativo della spesa, dovendo la stessa calcolarsi in relazione al numero di contravvenzioni effettivamente elevate Il primo motivo deve ritenersi inammissibile per tre ragioni, ciascuna delle quali decisiva già da sola: -A) premesso che la ricorrente, con il primo mezzo, sembra (anche alla luce di quanto esposto a pag. 5 del ricorso) sostenere la tesi dell'esistenza del credito in quanto derivante della sussistenza di un valido contratto, si osserva che il motivo in esame non appare ritualmente concernere la dimostrazione di detta sussistenza;
in esso si parla infatti di prova dell' “esistenza del credito...", ma non vengono esposte rituali doglianze concernenti lo specifico tema dell'esistenza del contratto;
né d'altra parte la ricorrente lamenta ritualmente l'omesso accoglimento di una sua tesi volta a sostenere la sussistenza del credito ma non fondata su detto contratto (la tesi fondata sull'art. 2041 c.c sembra essere oggetto solo del secondo e del terzo motivo, e deve peraltro ritenersi inammissibile sulla base di quanto verrà esposto con riferimento a tali motivi); -B) le argomentazioni che la ricorrente fonda sulle risultanze indicate sono sostanzialmente apodittiche ed inoltre volte in concreto a suffragare una interpretazione ed una valutazione di dette risultanze diverse rispetto a quelle della Corte d'Appello, e non a dimostrare la sussistenza di rituali e specifici vizi nella motivazione dell'impugnata decisione (che peraltro appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa delle norme indicate nei motivi di ricorso); -C) le uniche risultanze riportate in parte (in misura comunque insufficiente e quindi in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) e cioè le lettere 1.9.90 e 3.10.90 del Comune di Verghereto, hanno (per quanto riguarda detta parte riportata) un contenuto (chiaro e) chiaramente privo del carattere della decisività; con riferimento alla prima di tali lettere è opportuno aggiungere che la ricorrente parla di "contenuto confessorio" ma non precisa se secondo la sua tesi dovrebbe trattarsi di confessione in 5 senso proprio né, in caso positivo, perché dovrebbero ritenersi sussistenti tutti i requisiti richiesti per l'esistenza di una valida confessione;
quanto poi alle doglianze basate su altre risultanze, si osserva che queste ultime, oltre ad apparire anch'esse prive del carattere della decisività (per la parte in cui sono state riportate), non sono state comunque trascritte in modo sufficiente e rituale;
mentre invece, in base al principio di autosufficienza del ricorso, la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare e riportare adeguatamente tutte le risultanze processuali in questione, con riferimento all'intero contesto rilevante e non limitarsi a singoli brani che, in quanto isolati da detto contesto, non consentono una adeguata valutazione;
occorre infatti rilevare che, come questa Corte ha osservato più volte (v. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; cfr. anche Cass. n. 05608 del 04/05/2000) il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative;
inoltre l'indicazione della risultanza che si assume non valutata (o non logicamente valutata), non può consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua decisività), deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima;
di conseguenza l'indicazione predetta, ove la cosa sia necessaria per una adeguata valutazione, deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione in tutte le sue parti rilevanti. Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati insieme in quanto strettamente connessi. Con il secondo motivo la ricorrente TA denuncia "Omessa motivazione su punto decisivo della controversia ex.art.360.5 cpc. Violazione di legge ex art.360.3 cpc in ordine alla mancata ammissione di mezzi di prova (anche ex artt 116-184-345-360 cpc)" lamentando che il Giudice d'Appello ha disatteso, senza fornire motivazione alcuna, la domanda di ordinare al Comune di Verghereto l'esibizione dei registri contravvenzionali ex artt. 210 ss cpc. ed osservando che ciò avrebbe consentito di comprovare inoppugnabilmente il numero di servizi di misurazione della velocità effettuati e la correttezza del relativo credito monitoriamente azionato;
e, anche ai fini dell'art. 2041 cc, avrebbe consentito di quantificare almeno l'aspetto economico dell'arricchimento del Comune. La ricorrente lamenta anche la mancata ammissione delle prove testimoniali, come trascritte nelle conclusioni. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "Omessa motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360.5 cpc. Violazione di legge ex art.360.3 cpc con riferimento all'art.2041 cpc" lamentando che la domanda da essa proposta in via subordinata (evidentemente trattasi di quella ex art. 2041 c.c.) è stata totalmente disattesa dalla Corte d'Appello, pur sussistendo tutti i presupposti per il suo accoglimento. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. Occorre premettere che in primo grado l'azione di arricchimento senza causa non era stata ritualmente proposta dalla TA. Questa, nell'atto di appello (v. alle pagg. 10 e 11) ha affermato che la proposizione di tale domanda in appello non è "mutatio libelli” ma “emendatio libelli" ed è quindi ammissibile..". 7 Tale tesi non può però essere condivisa. Infatti va ribadito quanto questa Corte Suprema ha esposto più volte (v. tra le altre Cass. 06810 del 24/05/2000) e cioè che “E' inammissibile per la prima volta in appello, in quanto nuova, la domanda di arricchimento senza causa, qualora in primo grado sia stata proposta l'azione contrattuale. Le due azioni sono infatti diverse sia per la "causa petendi", che nell'azione contrattuale e' data dall'esistenza di un vincolo negoziale e nell'azione di arricchimento dall'assenza di un tale vincolo, sia per il "petitum", costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo caso dalla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.". Tale inammissibilità può essere rilevata da questa Corte anche d'ufficio (v. tra le altre Cass. n. 2157 del 27/02/1998: "Il divieto di "ius novorum" in appello e' di ordine pubblico e pertanto e' irrilevante l'accettazione del contraddittorio sul merito, e' rilevabile di ufficio in sede di legittimita', e si risolve nel difetto di giurisdizione sulla domanda nuova"). Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ 178.800 oltre £ 3.000.000 (tre milioni) per onorario. Così deciso a Roma il 22.12.2000. ILAge% IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDENTE vilians hoooo 290000 (LCANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 11 APR 2001 8 A IL CANCELLIERE M E R P Giovanni Giambattista E T R E N O O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SerieRegistrato in ddc4 MAG. 2001, 4 12.2450 versate £. 290.000 ctn (lire DUECENTONOVAN VLA p. II Dirigente Area Congal (D.ssa Maria Grazia DI PPO 1 Responsabile Corvette A ziari (On M. RACCIO N