Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2888
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

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L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito, ma non a detta parte personalmente.

La Suprema Corte provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382 o 383 cod. proc. civ., sicché è irrilevante l'erroneità delle eventuali richieste delle parti in un senso o nell'altro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2888
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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