Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 2
L'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione feriale, va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. e, quindi, anche alla parte presso il procuratore costituito, ma non a detta parte personalmente.
La Suprema Corte provvede d'ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382 o 383 cod. proc. civ., sicché è irrilevante l'erroneità delle eventuali richieste delle parti in un senso o nell'altro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2002, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELNI AN, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 124, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA LOMBARDI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO CANDELA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAVIA 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GUGLIUCCI, difeso dall'avvocato ALDO NUNZIATA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1781/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Gianfranco CANDELA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23 settembre 1993 DA DELB espose: che con una scrittura del 19 dicembre 1991 si era impegnato ad acquistare un appartamento da UI TT, il quale si era a sua volta obbligato a venderglielo, ricevendo lire 40.000.000 come caparra;
che i reciproci impegni delle parti erano stati subordinati alla condizione che l'attore avesse ottenuto un finanziamento che aveva richiesto;
che tale evento non si era verificato, entro la data del 19 dicembre 1992, fissata per il rogito. Citò quindi il promittente alienante davanti al Tribunale di Monza, chiedendo che il contratto preliminare fosse dichiarato inefficace e che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma versatagli. Costituitosi in giudizio, il TT sostenne che il DELB si era reso inadempiente, omettendo di pagare una rata del prezzo, ammontante a lire 20.000.000, entro il termine concordato del 30 agosto 1992, nonché mancando di adoperarsi per la conclusione del contratto definitivo. Chiese quindi, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata la risoluzione del preliminare per inadempimento dell'attore, con sua condanna ad integrare la caparra con ulteriori lire 20.000.000, pari all'importo che era stato corrisposte alla mediatrice società Ginevra Case;
chiese anche preliminarmente, ma con esito negativo, di essere autorizzato a chiamare in causa tale società.
All'esito dell'istruzione, consistita in produzioni documentali, con sentenza del 25 settembre 1995 il Tribunale accolse le domande proposte da DA DELB, correlativamente respingendo quelle formulate da UI TT.
Impugnata da quest'ultimo, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 19 giugno 1999 ha dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento del DELB, rigettando tuttavia le domande di "integrazione della caparra" e di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria. A tali pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: l'onere della prova del mancato avveramento della condizione gravava sul promittente acquirente, il quale non lo ha assolto adeguatamente, essendosi limitato a produrre alcune lettere di istituti bancari, alle quali può essere attribuito un valore soltanto indiziario, da corroborare mediante ulteriori elementi di riscontro;
è incontroverso che il DELB aveva omesso sia di corrispondere la rata di prezzo di lire 20.000.000, scaduta il 30 agosto 1992, sia di prestarsi alla stipula del contratto definitivo, entro il previsto termine del 19 dicembre dello stesso anno, incorrendo così in un inadempimento di non trascurabile entità, contestatogli dall'altra parte con una lettera del successivo 15 gennaio;
la somma di ulteriori lire 20.000.000, pretesa dal TT, non può essergli attribuita, essendo stata da costui corrisposta alla mediatrice Ginevra Case, utilizzando una parte della caparra che aveva ricevuto dal DELB, il quale pertanto non è tenuto alla restituzione;
manca la prova che l'appellante abbia agito in mala fede o con colpa grave.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DA DELB, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. UI TT si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale il resistente ha contestato la
"procedibilità" del ricorso, osservando che esso è stato notificato al suo procuratore, anziché a lui personalmente, pur essendo trascorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza di appello.
L'eccezione è infondata, in quanto nel computo dell'anno, entro il quale la notificazione dell'impugnazione deve essere indirizzata al procuratore del destinatario dell'atto (a pena non di "improcedibilità", bensì di "inammissibilità"), occorre tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale: v., per tutte, Cass. 12 luglio 2000 n. 9234. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 19 giugno 1998, la notificazione del ricorso, effettuata il 16 settembre 1999 presso il difensore che aveva rappresentato UI TT nel giudizio a quo, deve dunque essere reputata tempestiva e valida.
Il resistente ha altresì negato la "proponibilità" della richiesta di cassazione senza rinvio, a suo dire avanzata dal ricorrente.
Anche questa eccezione va disattesa. DA DELB si è infatti limitato a chiedere la cassazione della sentenza di appello, senza affatto specificare se "con" o "senza" rinvio. Ma seppure lo avesse fatto in maniera erronea, non ne sarebbero derivate le conseguenze preconizzate dal controricorrente, dato che compete a questa Corte, quando cassa una sentenza, provvedere di ufficio nell'un senso o nell'altro, indipendentemente da istanze di parte in ipotesi incongrue, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle previsioni dell'art. 382 oppure dell'art. 383 c.p.c. (cfr. Cass. 22 marzo 1999 n. 2707). Con il primo motivo di ricorso DA DELB lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto che la società Ginevra Case aveva ricevuto dal TT metà della caparra versata dal promittente acquirente dell'appartamento, ha trascurato di trarne la conseguenza che entrambe le parti, dopo la scadenza del termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo, avevano dato alla mediatrice l'incarico di reperire un nuovo compratore dell'immobile e quindi non avevano considerato risolto il preliminare, come poteva dedursi anche dalla corrispondenza successivamente tra loro intercorsa.
La censura non può essere accolta, a causa della sua novità:
consiste nella prospettazione di tesi che non erano state fatte valere nel giudizio a quo e che implicano altresì la necessità di accertamenti di fatto e valutazioni di merito, sicché non possono avere ingresso in questa sede. Nel contrastare il gravame proposto contro la sentenza di primo grado da UI TT, infatti, DA DELB non solo non aveva affermato di avere affidato alla Ginevra Case, insieme con l'appellante, il compito di individuare un altro possibile compratore del bene oggetto del contratto preliminare, ma anzi aveva espressamente negato ogni rilevanza al versamento di lire 20.000.000 alla mediatrice, da parte del promittente venditore;
non può quindi fondatamente dolersi che la Corte di appello non abbia desunto da tale circostanza ciò che (solo ora) egli pretende doversene arguire. Nè aveva attribuito alle proprie richieste del febbraio 1993, intese a ottenere che si addivenisse alla vendita, il significato di un accordo con l'altra parte, nel senso di mantenere ancora operanti i reciproci loro impegni, assunti con il preliminare: ipotesi peraltro incompatibile con il contenuto della lettera, richiamata nella sentenza impugnata, con cui il TT aveva contestato al DELB gli inadempimenti in cui era incorso e gli aveva comunicato che il contratto doveva considerarsi sciolto.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta che il termine pattuito per la conclusione del contratto definitivo fosse essenziale, nell'intenzione delle parti risultante anche dal loro comportamento successivo, sicché l'avvenuta sua scadenza impedisse la stipulazione del rogito.
La doglianza va respinta, poiché difetta dell'indispensabile requisito della congruenza con la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata. La Corte di appello, infatti, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento del preliminare non già in applicazione dell'art. 1457 c.c., come automatico effetto del compimento del termine, bensì ai sensi degli art. 1453 e 1455 c.c., ritenendo che le violazioni degli obblighi assunti da parte del promittente acquirente - non aver versato l'ulteriore rata del prezzo di lire 20.000.000 alla data stabilita del 30 agosto 1992 e non essersi attivato per la conclusione del definitivo - avessero entità "non trascurabile" (id est: non scarsa importanza, con riguardo all'interesse dell'altra parte).
Con il terzo motivo di ricorso DA DELB lamenta che la Corte di appello non ha riconosciuto alle lettere da lui prodotte, con le quali due banche gli avevano negato il finanziamento richiesto, un valore almeno indiziario, che era stato corroborato dal successivo comportamento delle parti, consistito nella manifestata propria disponibilità a concludere la vendita anche dopo la scadenza del 19 dicembre 1992.
Neppure questa censura può essere accolta. Il giudice di secondo grado ha attribuito alle due lettere degli istituti di credito, in quanto "scritti o documenti enunciativi", proprio quel "valore puramente indiziario", che lo stesso ricorrente riconosce poter loro soltanto annettersi, con conseguente necessità di "ulteriori elementi probatori che ne corroborino l'attendibilità":
elementi che avrebbero dovuto concernere il punto dell'avveramento (o non) della condizione cui era stata subordinata l'efficacia del contratto preliminare, mentre le circostanze esposte nel ricorso attengono invece alla diversa e ulteriore questione dell'adempimento (o non) delle obbligazioni assunte dal promittente acquirente. Disattesi tutti i motivi sui quali è stato basato, il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna di DA DELB al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute da UI TT, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
Non può essere accolta la richiesta del resistente, di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Non è ben chiaro se l'istanza, "formulata a titolo di ricorso incidentale, in relazione alla mancata, conseguenziale provvidenza in ordine alla declaratoria di inadempimento contrattuale del signor DELB DA", si riferisca al giudizio di merito (in cui era stata rigettata, per difetto di prova in ordine al dolo o alla colpa grave dell'altra parte) oppure a quello di legittimità. Ma in ogni caso va respinta, essendo basata soltanto sulla laconica e non del tutto perspicua motivazione sopra testualmente trascritta. DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 121.900, (euro 62,96) oltre a lire 2.000.000 (euro 1032,91) per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002