Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 14190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14190 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12037/2008 proposto da:
L.V. (D.L.A.M. ) - C.F. (OMISSIS) ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 22, presso l'avvocato PENZAVALLI GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
L.D. (C.F. (OMISSIS) ), nonché M.N. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 87, presso l'avvocato MONELLO NUNZIATA, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
LE.DO. , (+Altri) ;
- intimati -
sul ricorso 14654/2008 proposto da:
LE.DO. (c.f. (OMISSIS) ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CANINA 6, presso l'avvocato PICCAROZZI SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
L.V. (D.L.A.M. ), (+Altri) ;
- intimati -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA depositato il 18/04/2007; n. 50424/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito, per la ricorrente L.V. , l'Avvocato G. PENZAVALLI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per i controricorrenti L.D. + 1, l'Avvocato N. MONELLO che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale Le.Do. , l'Avvocato PICCAROZZI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza depositata il 6 settembre 2005, il Tribunale di Roma rigettò le domande di interdizione o di inabilitazione presentate nei confronti di L.V. (D.L.A.M.
), nominando alla stessa un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. U. , e stabilendo che la L.V.
non potesse compiere atti di straordinaria amministrazione, ne' contrarre obbligazioni per importi superiori ad Euro 50,00. Quindi furono trasmessi gli atti all'ufficio del giudice tutelare presso il Tribunale di Roma per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno.
2. - Questi, con decreto del 14 gennaio 2006, confermò la nomina dell'amministratore in via definitiva, ritenendo opportuno il conferimento dell'incarico a persona estranea alla famiglia della beneficiarla, in considerazione dei forti contrasti esistenti tra i suoi parenti.
La L.V. propose reclamo avverso tale decreto, chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità del provvedimento per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio nel procedimento concluso con il rigetto della domanda di interdizione o di inabilitazione, e, nel merito, la revoca del decreto per essere pienamente capace di badare ai propri interessi, e, in subordine, la sostituzione dell'amministratore di sostegno già nominato con il proprio fratello Do. , con il quale viveva e che la aveva sempre aiutata, peraltro con il conforto degli altri fratelli, tranne, nell'ultimo periodo, D. .
Nel giudizio si costituirono Le.Do. e C. , chiedendo l'accoglimento delle domande. Si costituirono anche l'altro fratello, D. , e la moglie, avv. A..M. , che eccepirono, in via preliminare, la nullità o la inammissibilità del reclamo per difetto di mandato, stante la incapacità della L.V. ed il mancato consenso del Giudice tutelare e dell'amministratore. Nel merito chiesero la conferma del decreto.
3. - Con decreto depositato il 18 aprile 2007, la Corte d'appello di Roma, Sezione della persona e della famiglia, rigettò il reclamo. Il giudice di secondo grado ritenne infondata la doglianza relativa alla mancata convocazione dinanzi al Giudice tutelare di tutti coloro che avevano partecipato al giudizio innanzi al Tribunale, avuto riguardo alla completa autonomia dei due procedimenti. D'altra parte - osservò la Corte di merito - l'art. 713 c.p.c., applicabile anche al procedimento in questione per effetto della disposizione estensiva di cui all'art. 720 bis, limita la partecipazione necessaria al ricorrente, alla persona nel cui interesse l'amministrazione è richiesta e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Nel merito, la Corte di merito osservò che erano emerse circostanze che confermavano l'esistenza tra i fratelli della L.V. e le loro famiglie di un grave conflitto che impediva ogni forma di collaborazione nell'interesse della donna. Era altresì emersa la impossibilità dell'amministratore di sostegno nominato anche solo di entrare in contatto con l'amministrata, sicché, con provvedimento emesso il 29 dicembre 2006, il Giudice tutelare aveva proceduto alla nomina di altro amministratore nella persona di altro avvocato, autorizzandolo al compimento dei medesimi atti previsti nel decreto impugnato.
Rilevò la Corte che l'efficacia del provvedimento si era ridotta a mera protezione del patrimonio della L.V. . Tuttavia, le modalità comportamentali della donna, il suo totale rifiuto di comprendere le ragioni del provvedimento emanato inducevano a ritenere più che giustificati gli interventi già disposti a sua tutela.
I familiari conviventi con la L.V. avevano, poi,
dimostrato di non essere, nella situazione di conflitto venutasi a creare con gli altri congiunti, le persone più idonee ad occuparsi della gestione delle risorse patrimoniali della stessa. Non sussistevano, pertanto, secondo la Corte capitolina, i presupposti per la revoca o l'annullamento del provvedimento reclamato.
4. - Per la cassazione di tale decreto ricorre la L.V.
sulla base di nove motivi. Resistono con controricorso sia L.D. e l'avv. N..M. in proprio, sia L.D. , che ha proposto altresì ricorso incidentale. Quest'ultimo, con successiva memoria, ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio in quanto il giudice tutelare del Tribunale di Roma ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno di V..L. con lui stesso.
Ha depositato memoria anche la ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.
2. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 101, 132, 135, 161, 719, 120 bis e 739 c.p.c., per la mancanza nella intestazione e nella narrativa dello stesso, della indicazione di tutte le parti del giudizio ivi costituite. In particolare, non appariva in esso alcun riferimento a L.D. , che si era costituito chiedendo l'accoglimento del reclamo proposto dalla L.V. . Nè era fatta menzione dei parenti entro il quarto grado della odierna ricorrente, evocati in giudizio, ancorché non costituiti, pur ritenendo il giudice l'importanza delle figure parentali nella valutazione della ritenuta conflittualità familiare posta dal medesimo giudice ad unico parametro valutativo delle proprie scelte in ordine alla persona dell'amministratore di sostegno.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: "L'omissione nell'intestazione del decreto della Corte d'appello reso ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c., di una delle parti costituite nel giudizio d'appello medesimo e del suo procuratore determina la nullità del decreto stesso, soprattutto laddove l'omissione riguardi le persone indicate nell'art. 401 c.c., e/o designate ai sensi dell'art. 408 c.c.". 3. - Con il secondo motivo si deduce ancora la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 101, 132, 135, 161, 719, 720 bis e 739 c.p.c., per l'omessa menzione del nominativo delle parti evocate nel giudizio di appello e per l'omessa considerazione delle rispettive posizioni processuali. Il reclamo, infatti, era stato proposto dalla attuale ricorrente nei riguardi di tutti i partecipanti al giudizio di interdizione poi rimesso al giudice tutelare, che aveva escluso la qualifica di contraddittori di alcuni degli originari evocati in causa, obliterando illegittimamente il carattere necessario del litisconsorzio creatosi con la notifica del ricorso. Tanto più che l'art. 120 bis c.p.c., non prevede, per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, l'applicabilità dell'art. 718 c.p.c., dettato in materia di impugnazione dei provvedimenti di interdizione e inabilitazione, che conferisce il potere di impugnazione della sentenza emessa in esito ai relativi procedimenti anche a coloro che non parteciparono al giudizio. E poiché tale mancato richiamo non potrebbe essere interpretato nel senso di privare i prossimi congiunti titolari del diritto di proporre la domanda di amministrazione di sostegno, ma pretermessi nel relativo giudizio, del potere di impugnare il provvedimento reso all'esito del giudizio, esso dovrebbe, invece, far ritenere la natura necessaria della loro partecipazione al giudizio finalizzato all'adozione del provvedimento che coinvolge il loro prossimo congiunto.
La illustrazione della doglianza si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Integra una nullità insanabile del decreto reso in esito all'impugnazione del provvedimento del giudice tutelare emesso nel corso della procedura di amministrazione di sostegno l'omessa indicazione nell'epigrafe del provvedimento dei soggetti che avrebbero potuto proporre il ricorso indicati nell'art. 406 c.c., e che hanno partecipato al giudizio?".
4. - Con il terzo motivo si denuncia ancora la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 406 e 407 c.c., e artt. 101, 102, 112, 292, 132, 135, 161, 719, 720 bis e 739 c.p.c., per la omessa integrazione del contraddittorio nella fase dinanzi al giudice tutelare conseguente alla rimessione degli atti del procedimento da parte del Tribunale ex art. 418 c.c., e per l'omessa notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi a detto giudice tutelare a tutte le parti del giudizio svoltosi innanzi al giudice rimettente, ancorché non costituite. Infatti, il ricorso introduttivo era stato proposto nei riguardi di venti familiari della interdicenda, che dovevano, perciò, ritenersi tutti partecipanti al giudizio di interdizione poi rimesso al giudice tutelare.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Integra una nullità insanabile del provvedimento del giudice tutelare emesso nel corso della procedura di amministrazione di sostegno conseguente alla rimessione del procedimento ex art. 418 c.c., comma 3, e in via derivata del decreto reso in esito alla sua impugnazione, l'omessa notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio innanzi al giudice tutelare a tutti i soggetti destinatari della notificazione dell'originario ricorso introduttivo innanzi al tribunale remittente ex art. 418 c.c., comma 3?". 5. - Con il quinto motivo, che, per ragioni di connessione logica con i precedenti, deve essere esaminato con priorità rispetto al quarto, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 406, 407, 417 e 418 c.c., artt. 713, 719, 718 e 120 bis c.p.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere infondata la eccezione relativa alla omessa integrazione del contraddittorio nella fase innanzi al giudice tutelare conseguente alla rimessione degli atti del procedimento da parte del Tribunale ex art. 418 c.c., omettendo la lettura anche sistematica delle norme invocate.
La doglianza, che si fonda sulle medesime argomentazioni poste a base delle precedenti censure, si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Nella procedura di amministrazione di sostegno conseguente alla rimessione del procedimento ex art. 418 c.c., comma 3, sussiste una ipotesi di contraddittorio necessario innanzi al giudice tutelare di tutti i soggetti destinatari della notificazione dell'originario ricorso introduttivo?". 6. - Le illustrate censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione già evidenziata, sono prive di fondamento. 6.1. - Deve, anzitutto, rilevarsi che l'art. 135 c.p.c., non richiede a pena di nullità la indicazione nella intestazione del decreto di tutte le parti del giudizio. Del resto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche nelle sentenze detta indicazione ha una funzione puramente indicativa, mentre gli errori e le omissioni sono emendabili con la procedura di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., sempre che si accerti la regolare instaurazione del contraddittorio e che non sussistano incertezze circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce (v., ex multis, Cass., sentt. n. 10853 del 2010, n. 7959 del 2009, n. 4796 del 2006). 6.2. - In particolare, poi, nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720 bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Risulta, in definitiva, esatta la conclusione cui la stessa Corte è pervenuta in ordine alla non configurabilità, nella specie, di alcuna violazione del contraddittorio, per non essere prevista la partecipazione al procedimento di altri che non fosse la L.V. .
7. - Con il quarto motivo si deduce la nullità del decreto impugnato e del procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 407 c.c., comma 3, e artt. 61, 62, 115, 116, 156, 157, 159, 191, 194 e
195 c.p.c.. Nel procedimento di cui si tratta, il c.t.u. avrebbe illegittimamente disposto accertamenti psicologici nei confronti della perizianda, ulteriori rispetto a quelli già concordati tra le parti, e costituenti trattamenti sanitari al pari dei prelevamenti di campioni organici dell'individuo, senza acquisire il consenso della interessata ne' del suo curatore.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "È nullo il provvedimento pronunciato nel giudizio di interdizione o inabilitazione o amministrazione di sostegno derivato e fondato sulla consulenza tecnica d'ufficio a carattere medico espletata sulla persona del soggetto della cui capacità si tratta, laddove gli accertamenti anche a carattere psichico e psicologico sulla persona non siano stati richiesti dalla perizianda stessa e non siano stati preceduti dal suo consenso nonché dal consenso del curatore provvisorio eventualmente nominato?".
8. - La doglianza risulta immeritevole di accoglimento. Premesso che la futura beneficiaria dell'amministrazione di sostegno si sottopose consapevolmente ai test psicologici di cui si tratta, deve comunque rilevarsi che, nella procedura per la istituzione dell'amministrazione di sostegno, l'accertamento delle capacità cognitive del soggetto, che costituisce il presupposto dell'adozione della misura di protezione, postula la effettuazione di indagini volte appunto alla constatazione delle capacità psicofisiche del soggetto cui la misura stessa si indirizza.
9. - Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 6 del 2004, art. 1, artt. 406, 407 e 408 c.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere la sussistenza nella specie dei gravi motivi che, a norma dell'art. 408 c.c., giustificherebbero la nomina ad amministratore di sostegno di persona estranea al nucleo familiare anche in difformità alla designazione dell'interessata, e nel non considerare affatto le richieste della stessa, che aveva insistito per la nomina del proprio fratello Do. , con il quale aveva sempre convissuto, come unica persona in grado di salvaguardare i propri interessi anche di carattere non patrimoniale. Rileva la ricorrente che l'art. 407 c.c., impone l'obbligo di tenere conto delle richieste e dei bisogni manifestati dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno quali elementi centrali ed imprescindibili di valutazione cui applicare un giudizio di stretta compatibilità con gli interessi e le esigenze di protezione dello stesso. Nella specie, sarebbe stata disattesa la parte fondamentale di tali valutazioni, e l'attenzione del giudice si sarebbe limitata ai soli aspetti patrimoniali della tutela da accordarsi alla beneficiarla.
La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Nel giudizio relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno è illegittima la scelta da parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno diverso dal soggetto indicato dal beneficiario ed estraneo alla famiglia sulla base della ricorrenza dei soli gravi motivi di cui all'art. 408 c.c., ed avuto riguardo prevalente alla sfera patrimoniale dei suoi interessi?".
10. - La censura è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, nelle more del giudizio, il giudice tutelare del Tribunale di Roma ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno già nominato con il fratello della ricorrente Le.Do. , come da lei stessa auspicato.
11. - Con il settimo motivo si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella esistenza e nella valutazione delle ragioni del conflitto tra i familiari della L.V. , dal quale il giudice ha fatto discendere la necessità della misura come adottata.
12. - La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, come già chiarito, ratione temporis. Alla stregua del costante indirizzo di questa Corte, è inammissibile perché privo di autosufficienza e concretezza, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in cui non siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, ne' siano indicati i profili di rilevanza di tali fatti, per essersi il ricorrente limitato ad enunciare la necessaria esaustività della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo che dovrebbe portare alla soluzione del problema giuridico, senza indicare la premessa minore (cioè i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione) e svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi, attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. Cass., S.U., sentt. n. 16528 e n. 25117 del 2008 e successive). 13. - Per le medesime ragioni sono inammissibili altresì l'ottavo motivo, con il quale si lamenta la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella residua capacità personale della L.V. , per avere il giudice di merito tratto argomenti a favore della necessità di applicare la misura di cui si tratta dal rifiuto della donna a comprendere le ragioni del provvedimento ed a collaborare nella individuazione delle modalità più consone alle sue concrete esigenze;
nonché il nono motivo, avente ancora ad oggetto la contraddittoria motivazione in relazione alla idoneità del provvedimento ad assurgere a strumento di tutela anche delle relazioni non patrimoniali, quali quelle familiari, della interessata.
14. - Passando all'esame del ricorso incidentale di Le.Do. , esso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse di quest'ultimo. Ciò in quanto il Le. , con successiva memoria, ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio in quanto il giudice tutelare del Tribunale di Roma ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno di L.V. con lui stesso.
15. - Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura ed all'esito della controversia, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013