Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2024, proposto da
EF IM, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. 0022793-22/04/2024-c_d508-PG-0151-00060003-P, comunicato in data 23/04/2024, con cui il Comune di Fasano ha disposto la sospensione/archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività, protocollata al n. 16503, presentata dalla ricorrente in qualità di proprietaria esclusiva dell’area urbana identificata al Fg. 29 p.lle 207-208 del Catasto del Comune di Fasano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in data 22 marzo 2024, presentava al Comune di Fasano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini dell’installazione, in un’area di sua proprietà, di alcune strutture metalliche amovibili e, in particolare, di un “ ring ” per la pratica del pugilato e di una struttura parasole.
1.2. Il Comune di Fasano, tuttavia, con provvedimento prot. n. 0022793-22/04/2024- c_d508-PG-0151-00060003-P, comunicato in data 23 aprile 2024, dichiarava la sospensione della SCIA, contestando la contrarietà dell’intervento con gli articoli 39 (zone per la viabilità) e 41 (fascia di rispetto alla rete viaria) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale (PRG).
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 23 giugno 2024 e depositato in data 1 luglio 2024, la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Illegittimità per violazione art. 19 L. 241/90 e 23 comma 6 DPR 380/01 – Violazione del principio dell’affidamento- Violazione dei principi di lealtà, correttezza e ragionevolezza dell’azione amministrativa ”.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la tardività del provvedimento inibitorio impugnato, in quanto emesso oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, co. 3 e 6 bis, l. 241/1990, ragione per cui l’Amministrazione avrebbe potuto unicamente fare esercizio dei residuali poteri di autotutela.
- “ Illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per falsa presupposizione di violazione degli artt. 39 e 41 delle NTA del Comune di Fasano ”.
A mezzo del secondo motivo di censura la ricorrente ha dedotto l’erroneità nel merito del provvedimento impugnato, evidenziando che le opere in questione avrebbero natura amovibile e che, in ogni caso, non interesserebbero la fascia di rispetto stradale, essendo collocate unicamente in una porzione del lotto di proprietà della ricorrente originariamente destinata dal PRG a viabilità pubblica (ai fini dell’allargamento di una strada già esistente), ma per la quale il relativo vincolo sarebbe ormai decaduto per decorso del termine quinquennale di validità, non avendo l’amministrazione provveduto a darvi attuazione. La ricorrente ha evidenziato, infine, che le opere in questione non recherebbero alcun ostacolo alla viabilità pubblica.
2.1. Il Comune di Fasano si è costituito in giudizio in data 5 luglio 2024 per resistere al ricorso e, in data 11 luglio 2024, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha provveduto a replicare alle censure spiegate, sostenendo la tempestività e la fondatezza dell’azione amministrativa, evidenziando, in particolare, la natura conformativa e non espropriativa del vincolo relativo alla fascia di rispetto stradale, ragione per cui lo stesso non sarebbe suscettibile di decadenza.
2.2. A esito della camera di consiglio del 24 luglio 2025 questo TAR, con ordinanza n. 684 del 17 aprile 2025, ha accolto l’istanza cautelare formulata unitamente al ricorso, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
2.3. Inoltre, con successiva ordinanza n. 684 del 17 aprile 2025, pronunciata a esito dell’udienza pubblica del 16 aprile 2025, questo TAR, ritenuta la documentazione in atti non sufficiente ai fini della decisione, ha disposto istruttoria, onerando il Comune di provvedere al deposito di “ una relazione, con annessa documentazione, che indichi: - la data di effettiva adozione e comunicazione del provvedimento del Comune di Fasano prot.0022793-22/04/2024-c_d508-PG-0151-00060003-P; - il contenuto degli artt. 39 e 41 delle NTA del PRG, posti dal Comune di Fasano a fondamento del provvedimento assunto e delle ulteriori eventuali NTA volte a regolare l’attività edilizia nelle zone prospicenti sedi stradali; - l’esatta individuazione della ritenuta estensione della fascia di rispetto stradale nell’area in questione e l’effettiva distanza dei manufatti realizzati rispetto alla sede stradale ”.
3.4. In data 10 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a dare atto dell’omesso adempimento da parte del Comune all’ordine istruttorio pronunciato da questo TAR, ha riportato il contenuto di una perizia tecnica redatta su suo incarico, nella quale è evidenziato, in particolare, che i manufatti in questione non ricadrebbero nella fascia di rispetto stradale (ma solo sul tratto originariamente destinato a viabilità pubblica) e che non vi sarebbe alcuna interferenza con i vincoli opposti dal Comune.
3.5. In data 20 gennaio 2026 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso e, in data 21, 22 e 29 gennaio 2026, ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione.
3.6. Ad esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la tardività del provvedimento impugnato, trattandosi di atto volto a inibire gli effetti di una SCIA edilizia ed emesso oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, co. 3 e 6 bis, l. 241/1990.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Nel caso di specie è, infatti, in considerazione una segnalazione certificata presentata in data 22 marzo 2024, sicché il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, co. 3 e 6, l. 241/1990 ai fini dell’esercizio del potere inibitorio di spettanza dell’amministrazione è venuto a scadere in data 21 aprile 2024, mentre il provvedimento impugnato, pur avendo protocollo del 22 aprile 2024, è stato sottoscritto digitalmente solo il giorno 23 aprile 2024 e la ricorrente ha riferito di averne ricevuto comunicazione in tale data.
4.3. Questo TAR, peraltro, ai fini del compiuto accertamento della tempestività del provvedimento, a mezzo dell’ordinanza istruttoria n. 684/2017 aveva chiesto all’amministrazione anche di precisare e documentare “ la data di effettiva adozione e comunicazione del provvedimento del Comune di Fasano prot.0022793-22/04/2024-c_d508-PG-0151-00060003-P ”. La richiesta, tuttavia, è rimasta inevasa, risultando per tale ragione ulteriormente confermato che il provvedimento impugnato deve ritenersi effettivamente emesso in data 23 aprile 2024, in applicazione del criterio di cui all’art. 64, co. 4, cod. proc. amm. e, altresì, del principio di non contestazione, non avendo il Comune mai riferito di aver adottato l’atto in data antecedente al 23 aprile.
4.4. Il provvedimento, inoltre, non è nemmeno riconducibile all’esercizio dei poteri residuali di cui all’art. 19, co. 4, l. 241/1990, avendo l’amministrazione motivato la disposizione inibitoria in ragione della mera incompatibilità dell’intervento con alcune previsioni delle NTA dello strumento urbanistico e difettando, quindi, il rispetto degli specifici requisiti di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990.
4.5. Ne consegue, pertanto, la fondatezza del primo motivo di ricorso, avendo il Comune di Fasano esercitato il potere inibitorio di intervento sulla SCIA edilizia oltre i termini di legge.
5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’illegittimità nel merito del provvedimento impugnato, non sussistendo il contrasto dedotto dall’amministrazione tra le opere oggetto dell’intervento edilizio e gli artt. 39 e 41 delle NTA del PRG.
5.1. Il secondo motivo è fondato nei sensi e nei termini che seguono.
5.2. Il Comune di Fasano, quale ragione impeditiva dell’intervento, ha dedotto, in primo luogo, la contrarietà dello stesso rispetto alle previsioni dell’art. 41 delle NTA, sul presupposto per cui le opere in questione ricadrebbero nella fascia di rispetto stradale.
5.3. Il richiamo a tale disciplina è, tuttavia, erroneo, risultando dimostrato per tabulas che le opere non ricadono nella fascia di rispetto stradale, ma solo nella porzione della proprietà della ricorrente destinata, secondo le originarie previsioni del PRG, alla realizzazione di nuove opere di viabilità stradale, con conseguente irrilevanza del richiamo all’art. 41 delle NTA. Tale conclusione risulta, infatti, evidente non solo dall’esame delle cartografie prodotte dalla ricorrente (riportate, ad esempio, alle pagg. da 7 a 9 della memoria del 10 gennaio 2026), ma anche dalla documentazione depositata dal Comune in data 22 gennaio 2026 (ove è incluso il riscontro di un tecnico comunale che ha espressamente confermato la circostanza).
5.4. Quanto, invece, ai rilievi del Comune secondo cui le opere ricadrebbero comunque in un’area destinata dal PRG a viabilità stradale (con conseguente incompatibilità delle stesse con le previsioni dell’art. 39 delle NTA), deve rilevarsi che detto vincolo, diversamente da quello relativo alla fascia di rispetto, non può ritenersi di natura meramente conformativa, avendo, invece, carattere espropriativo. Lo stesso art. 39 delle NTA del PRG, infatti, precisa che le “ Zone per la viabilità ” sono “ le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.R.G. al loro ampliamento ed alla formazione della nuova viabilità … ”. L’inclusione di un’area nello strumento urbanistico come zona per la viabilità non comporta, quindi, una mera forma di conformazione della proprietà privata, ma l’individuazione di una porzione del territorio da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, con conseguente imposizione di un vincolo espropriativo.
5.5. Detto vincolo, tuttavia, nel caso di specie deve ritenersi decaduto in ragione del decorso del termine quinquennale per l’adozione dei consequenziali provvedimenti attuativi e non avendo il Comune, a quanto risulta dalla documentazione in atti, mai manifestato l’effettiva intenzione di procedere all’allargamento della viabilità esistente.
5.6. Di conseguenza, essendo venuto meno anche il vincolo suddetto è evidente l’inopponibilità alla ricorrente delle previsioni di cui all’art. 39 delle NTA del PRG, con conseguente erroneità motivazionale del provvedimento anche sotto tale profilo.
6. Per quanto detto, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi per l’effetto disporre l’annullamento del provvedimento del Comune di Fasano prot. n. 0022793-22/04/2024- c_d508-PG-0151-00060003-P, comunicato in data 23 aprile 2024.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Fasano al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CU | TO AS |
IL SEGRETARIO