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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9909 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 19364/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato il [...] in [...] Parte_1
), rapp.to e difeso dall'avv.to Violetta Lamberti, presso il cui studio in Napoli C.F._1
alla via dei Missionari n. 11 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1
presso l'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 20 Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 255 del 05.07.2023, notificato il 29.08.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 20.02.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 03.07.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 26.09.2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere espatriato nel 2009, all'età di quindici anni, e di essere arrivato in Italia il 29.04.2011 in qualità di minore straniero non accompagnato;
di aver frequentato corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
di avere sempre lavorato come bracciante agricolo;
di godere di un'autonoma sistemazione alloggiativa;
di non potere rientrare in Guinea, stante la precarietà e rischiosità delle condizioni oggettive in cui versa il paese, caratterizzato da elevata instabilità politica e da gravi violazioni dei diritti umani. Chiedeva, dunque, previo annullamento del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., così come modificati dal D.L. 130/2020 convertito in Legge n. 173/2020 del 18.12.2020, disponendo che la Questura competente rilasciasse il relativo permesso di soggiorno.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica, ad opera di parte ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con ordinanza collegiale del 29.12.2023 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava per il 20.01.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 20.01.2025.
Con decreto del presidente di sezione f.f. del 25.09.2025, la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnato al giudice indicato in pagina 2 di 20 epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata, il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies
c.p.c., per il 29.10.2025.
All'udienza, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
pagina 3 di 20 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
pagina 4 di 20 numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che,
pagina 5 di 20 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, la lettura del parere negativo al rilascio del permesso in esame, che il convenuto ha depositato in giudizio, rende evidente che la
Commissione, pur dando atto del deposito del contratto di locazione dal 02.01.2022 al
01.01.2023, della comunicazione obbligatoria di assunzione dal 05.04.2022 al
30.10.2022, delle buste paga elative alle mensilità da aprile ad agosto 2022, della comunicazione obbligatoria di assunzione dal 25.03.2023 al 31.08.2023, del certificato di conoscenza della lingua italiana al livello A1e di quattro attestati di partecipazione a corsi di formazione, ha ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare la stabilità di una posizione lavorativa data la breve durata dei contratti depositati e la capacità del ricorrente di sostenersi economicamente sul territorio italiano in considerazione dell'eseguita della retribuzione risultante dalle buste paga, evidenziando,
pagina 6 di 20 altresì, che il contratto di locazione, della durata di un anno, risultava scaduto nel gennaio 2023. Nel medesimo parere, si afferma altresì che il ricorrente era stato arrestato il 27.03.2014 per il reato di cui all'art. 73 c. 1 bis DPR 309/1990 e, in data 11.04.2014, per il medesimo reato, e che il Tribunale di Roma aveva emesso nei suoi confronti, in data 11.04.2014, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fino al
22.10.2015.
Orbene, ritiene il Tribunale che la documentazione lavorativa depositata dal ricorrente nel presente giudizio (comunicazione inviata all' il 19.04.2024 dalla CP_2
NUOVA TERRA LAVORO SOC. COOP. AGR. in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato dal 22.04.2024 al 13.09.2024 con mansioni di bracciante agricolo e buste paga dal mese di aprile al mese di luglio 2024; comunicazione inviata all' il CP_2
24.07.2024 da in relazione al rapporto di lavoro a tempo Parte_2
determinato dal 23.07.2024 al 31.10.2024 con mansioni di bracciante agricolo e buste paga dal mese di luglio a quello di ottobre 2024; comunicazione inviata all' il CP_2
06.03.2025 da in relazione al rapporto di lavoro a tempo Parte_2
determinato dal 07.03.2025 al 31.12.2025 con mansioni di bracciante agricolo e buste paga dal mese di aprile a quello di agosto 2025) rivela un concreto percorso d'integrazione lavorativa, avviato nel 2022.
Tale conclusione non può essere efficacemente contraddetta dalla notizia riportata dalla Commissione nel suo parere circa il precedente penale del ricorrente.
Ed invero, unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma il 22.03.2023 ha dichiarato l'estinzione, ai sensi dell'art. 167
c.p., del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 per il quale gli era stata comminata la pena di mesi sette di reclusione ed euro 4.000,00 di multa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.c. emessa dallo stesso Tribunale il 13.05.2014 e diventa irrevocabile in data 11.06.2014.
Occorre, altresì, evidenziare la non particolare gravità del reato, la risalenza dello stesso nel tempo, essendo stato commesso nel 2014 e, soprattutto, la circostanza che il pagina 7 di 20 ricorrente non si è reso più responsabile di altri reati.
Va, altresì, rilevato che dal parere della Commissione emerge che essa ha trascurato di esprimersi sulle condizioni oggettive nelle quali il paese di origine del richiedente, la Guinea, versa all'attualità e che sono capaci di attentare in concreto, in caso di rimpatrio, al diritto alla salute e ad una vita dignitosa, che lo Stato italiano, viceversa, è tenuto a garantire allo straniero, ex artt. 2, 32, 117 C, 8 CEDU, art. 11, comma 1, legge 881\1977, dalle disposizioni costituzionali e dagli obblighi su di lui gravanti e discendenti da convenzioni internazionali.
La Guinea ha vissuto di recente contrasti generati dall'avvicinarsi delle elezioni politiche, tenutesi nel mese di marzo 2020, e del referendum, avutosi nella medesima data delle elezioni politiche e voluto dal presidente al potere dal 2010, per Persona_1
modificare ad hoc la Costituzione, in modo da potere nuovamente correre nella competizione elettorale per la terza volta. Le elezioni politiche sono state vinte dal partito di Condè e sono state boicottate dall'opposizione; anche dal referendum quest'ultimo è uscito vittorioso. Anche le elezioni presidenziali, svoltesi il 18 ottobre
2020, sono state vinte da proclamato vincitore, il 24 ottobre successivo, dalla Per_1
Commissione Elettorale, nonostante le accuse di frode elettorale avanzate dal suo principale avversario, , che ha incitato manifestazioni di massa. CP_3
Il 5 settembre 2021 vi è stato un colpo di stato ad opera di un ex legionario francese, condannato da Ecowas, che ha annunciato l'irrogazione Persona_2
di sanzioni a carico del paese. Il raggruppamento di militari golpisti, il CNRD
(Committee for Rally and Development), ha deposto il presidente e Persona_1
si è insediato come presidente di un governo ad interim, Persona_2
programmando nel 2025 le elezioni. Numerosi sono i reports che denunciano tuttora gravi e reiterate compressioni delle libertà fondamentali. Notizie vi sono anche di un probabile esilio forzato di (sui fatti recenti e sulla situazione di Persona_3
elevata tensione politica e di instabilità anche pregressa, oltre alle fonti USDOS e
Amnesty su cit., Guinea;
Treatment by the state of members and supporters of the Union
pagina 8 di 20 of Democratic (UGDF); activities in CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_4
EUAA, 7.6.2023, su Reporters Without Borders (RSF) calls on Guinea's CP_7
military junta to stop obstructing journalists, after a wave of press freedom violations in the past 10 days – including Internet cuts, social media censorship and radio station jamming – that is without precedent since the military seized power in September 2021,
RSF, 24.5.2023, su Guinea: Pattern of bloody crackdown on protesters must CP_7
end, Article 19, 12.5.2023, su In Guinea-Conakry resta al potere la giunta CP_7
militare: elezioni solo nel 2025, Il Manifesto, 23.10.2022, https://ilmanifesto.it/in- guinea-conakry-resta-al-potere-la-giunta-militare-elezioni-solo-nel-2025, secondo cui In un discorso tenuto venerdì sera alla televisione nazionale, il colonnello
[...]
presidente ad interim della transizione della Guinea Conakry ha Per_5
annunciato che l'attuazione del calendario stabilito con la Comunità Economica dell'Africa Occidentale (Cedeao) entrerà in vigore dal «prossimo gennaio 2023 e avrà una durata di 24 mesi prima di elezioni democratiche»; Guinea junta launches attack on
WA president, Africanews, 22.9.2022, https://www.africanews.com/2022/09/22/guinea-junta-launches-attack-on-ecowas- president/; Guinea Conakry, ha giurato il presidente 2 Ottobre 2021, Per_2
Africarivista, https://www.africarivista.it/guinea-conakry-ha-giurato-il-presidente- doumbouya/192527/; GUINEA. L'WA ND FORMALMENTE IL
GOLPE, Notizie Geopolitiche, 12 Settembre 2021, https://www.notiziegeopolitiche.net/guinea-lecowas-condanna-formalmente-il-golpe/;
Guinea, Ecowas sospende il Paese dopo il golpe, Africarivista, 9 Settembre 2021 https://www.africarivista.it/guinea-conakry-ecowas-sospende-il-paese-dopo-il- golpe/191263/; «Guinea in festa, è la liberazione da un dittatore». E ora il rebus dei militari, Il Manifesto, 7.9.2021, https://ilmanifesto.it/guinea-in-festa-e-la-liberazione-da- un-dittatore-e-ora-il-rebus-dei-militari/; cfr. anche Guinea: At least 50 people killed with impunity during protests in less than a year, AI Amnesty International, 1.10.2020, reperibile su https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-au-moins-
pagina 9 di 20 Email_1 Controparte_8
Cont home 'blocked' amid protests, news, 29.9.2020; top court clears ND CP_4
third term bid, 10.9.2020, Guinea e Costa d'Avorio: i presidenti forzano il CP_10
vincolo del secondo mandato, 2.9.2020, Vatican news;
Activities of the United Nations
Office for West Africa and the Sahel, Report of the Secretary-General, 24.6.2020, su
Guinea's referendum marred by violence, 22.3.2020, Guinea's CP_7 CP_10
opposition says 10 killed in protests, stessa fonte, 23.3.2020; party wins CP_8
parliamentary majority, stessa fonte, 2.4.2020; President ND postpones CP_4
Cont controversial referendum, news, 29.2.2020, secondo cui president has CP_4
delayed Sunday's controversial referendum on changing the constitution that if passed could allow him to seek a third term…. The announcement comes amid mounting international concern about the fairness of the poll.; cfr. anche Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità Coi, 17.1.2020, Stabilità e sicurezza, su Easo Coi Portal;
GUINEA: PROSEGUONO AD OLTRANZA LE PROTESTE
CONTRO
LE MODIFICHE
COSTITUZIONALI, 15.1.2020, Guinea: nuova ondata di proteste contro il Email_2
presidente Conde, 7.1.2020, https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/guinea- nuova-ondata-proteste-presidente-conde/).
Su tale situazione di instabilità si sono sovrapposti la crisi pandemica da COVID
19 e il regime di restrizioni imposte per mitigarla, che hanno accresciuto le condizioni di instabilità e vulnerabilità della popolazione.
Come osserva l nel Rapporto n. 1 sulla situazione umanitaria CP_11
dell in Guinea, 1 gennaio - 30 giugno 2022, pubblicato su reliefweb CP_11
(https://reliefweb.int/report/guinea/unicef-guinea-humanitarian-situation-report-no-1-01- january-30-june-2022), “Al di là della pandemia di COVID19, la Guinea continua a far fronte alla recrudescenza di una serie di epidemie sanitarie (morbillo, poliomielite, ecc.), in parte a causa delle prestazioni insufficienti del programma di immunizzazione esteso di routine (EPI)…In Guinea, la malnutrizione è un problema di salute pubblica e un vettore di fragilità per i bambini, soprattutto attraverso l'esposizione a malattie ed, in
pagina 10 di 20 definitiva, alla mortalità. La malnutrizione cronica colpisce il 30% dei bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi. La copertura degli interventi (curativi, preventivi e promozionali) in nutrizione rimane bassa. Meno del 10% dei bambini colpiti e presi di mira viene curato e solo il 15% dei bambini di età inferiore ai 5 anni beneficia dei necessari interventi preventivi e promozionali. Le inondazioni rimangono uno dei rischi più ricorrenti e urgenti che minacciano la produzione agricola in Guinea. Sono spesso causati da piogge torrenziali e intermittenti, in particolare nell'Alta Guinea. Si stima che circa 70.000 persone colpite dalle inondazioni, o 10.000 famiglie colpite, abbiano avuto bisogno di assistenza umanitaria negli ultimi cinque (5) anni (2017-2021)”.
Secondo , BTI 2022 Country Report — Guinea. Gütersloh: Controparte_12
Bertelsmann Stiftung, 2022, su , previa traduzione, La Guinea è uno dei paesi CP_7
più poveri del mondo. Secondo il Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite si colloca al 178° posto su 189 paesi valutati. Come altri paesi post-socialisti, la Guinea ha un coefficiente Gini relativamente basso (33,7, valutato nel 2012), indicando una moderata disuguaglianza di reddito. Una percentuale molto ampia di guineani (70,9%, valutato nel 2012) vive in povertà… Gli ammortizzatori sociali sono rudimentali e coprono solo un numero limitato di rischi per pochi beneficiari, vale a dire i dipendenti pubblici. Il Fondo nazionale per la sicurezza sociale (Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, CNSS) è l'ente governativo responsabile dell'assistenza sociale, ma non è adeguatamente finanziato. La maggior parte della popolazione è a rischio povertà. Le persone devono fare affidamento su reti familiari estese, gruppi di risparmio privati e enti di beneficenza privati per la sicurezza sociale. La Guinea deve affrontare molte sfide per portare avanti le riforme. Povertà profonda, scarsa istruzione, forza lavoro non qualificata, dipendenza dalle risorse naturali, corruzione endemica, polarizzazione etno-politica e infrastrutture deboli si amplificano a vicenda. Il Paese soffre anche di decenni di politiche economiche povere e di violazioni dei diritti umani, soprattutto durante l'era socialista e i successivi regimi militari.
pagina 11 di 20 WFP Guinea Country Brief, April 2022, WFP, 14.6.22, su reliefweb, https://reliefweb.int/report/guinea/wfp-guinea-country-brief-april-2022, riferisce, previa traduzione che L'economia della Guinea dipende in gran parte dalle miniere e dall'agricoltura. Tuttavia, la bassa produttività, le scarse tecniche agricole e le significative perdite post-raccolto minano il settore agricolo, mentre le scarse infrastrutture stradali ostacolano l'accesso ai mercati. Inoltre, la Guinea si trova ad affrontare grandi sfide socioeconomiche e politiche. La povertà, l'insicurezza alimentare e i tassi di malnutrizione sono allarmanti, soprattutto nelle zone rurali. In media, il 55 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e più del
21 per cento delle famiglie è a rischio alimentare (55 per cento donne, 51 per cento uomini). La situazione nutrizionale dei bambini rimane precaria con il 6,1 per cento dei bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi affetti da malnutrizione acuta globale (di cui
1,7 per cento sono gravemente colpiti). La pandemia della COVID-19, oltre al suo effetto immediato sulla salute pubblica, unitamente alla recrudescenza dell'Ebola, che ha influenzato negativamente i mezzi di sussistenza locali con restrizioni di movimento e chiusure del mercato, che hanno portato all'inflazione dei prezzi alimentari, aggravando ulteriormente la sicurezza alimentare, l'alimentazione e i mezzi di sussistenza delle persone più vulnerabili, in particolare le famiglie più povere, i lavoratori occasionali e i piccoli commercianti.
Secondo WFP, Guinea, Annual Country Report 2022, 31.3.2023, su CP_7
Nonostante le notevoli dotazioni di risorse naturali, potenziale energetico e terreni coltivabili, la Guinea ha affrontato significative sfide economiche e sociali nel 2022. Il tasso di povertà rimane allarmante e una gran parte dei 13,5 milioni della popolazione
è colpita da insicurezza alimentare, malnutrizione, disuguaglianze di genere e scarso accesso all'istruzione di base e ai servizi sanitari. La situazione è esacerbata da un ambiente politico instabile, rischi legati al clima, epidemie ricorrenti, sistemi alimentari poco funzionanti e accesso limitato a mercati strutturati. Il numero di persone in stato di insicurezza alimentare (fasi 3-5) è aumentato del 15% nel 2022 rispetto al 2021. I
pagina 12 di 20 fattori contestuali hanno incluso aumenti significativi dei costi delle materie prime di base e degli input agricoli determinati dalla crisi ucraina e dal recente impatto della pandemia di Covid-19, soprattutto in termini di perdita di reddito. In risposta al deterioramento della situazione della sicurezza alimentare, il WFP ha proseguito
l'attuazione del suo Piano Strategico Nazionale Provvisorio (ICSP) 2019-2022, aiutando il governo della Guinea a soddisfare le crescenti esigenze delle persone vulnerabili. Sostenendo l'Obiettivo 2 dello Sviluppo Sostenibile (Fame Zero), il WFP ha implementato una serie di attività correlate che hanno raggiunto 383.099 persone (tra cui il 50% donne). Questi si sono concentrati sull'assistenza alimentare e nutrizionale di emergenza, sull'alimentazione scolastica e sul sostegno al sostentamento per la costruzione della resilienza. Il WFP ha fornito pasti caldi nutrienti a 116.489 bambini
(45% ragazze) in 862 scuole primarie a livello nazionale. Ha continuato a incentivare
l'educazione delle ragazze fornendo razioni da portare a casa a 10.728 ragazze.
L'alimentazione scolastica domestica ha giovato anche ai piccoli agricoltori a livello locale in quanto il WFP ha acquistato direttamente da loro 744 tonnellate di cibo.
Inoltre, 63.184 persone colpite dalla crisi sono state assistite tramite cibo e/o trasferimenti in contanti nell'ambito della risposta alle emergenze (comprese le famiglie dirette da donne). Per migliorare i risultati nutrizionali, il WFP ha fornito a 10.000 bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi e donne e ragazze incinte e in allattamento con cibo nutriente specializzato e assistenza in denaro per prevenire e trattare la malnutrizione. Una pietra miliare del lavoro del WFP in Guinea nel 2022 è stato il lancio del suo progetto di punta "Zero Hunger Village" incentrato su un approccio innovativo che integra tutti i suoi programmi tradizionali come l'alimentazione scolastica, la nutrizione, Food for Assets (FFA) e Smallholder Agricultural Market
Support (SAMS) per creare una catena di valore del riso in un villaggio che alla fine gli permette di raggiungere la fame zero entro un quadro di due anni. Inizialmente pilotato in sette villaggi, il progetto utilizza una nuova variante di riso ad alto rendimento che ha mostrato risultati promettenti in una maggiore produttività.
pagina 13 di 20 Secondo WFP Guinea Country Brief, July 2023, 31.7.2023, su reliefweb
(https://reliefweb.int/report/guinea/wfp-guinea-country-brief-july-2023), L'economia della Guinea dipende in gran parte dall'attività mineraria e dall'agricoltura.
Nonostante le sue abbondanti risorse naturali e le diverse condizioni agroclimatiche, il
Paese deve affrontare gravi sfide socioeconomiche e politiche, tra cui un elevato tasso di povertà, una crescente insicurezza alimentare e una persistente malnutrizione, soprattutto nelle aree rurali. In media, il 55% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e oltre il 21% delle famiglie soffre di insicurezza alimentare, con una prevalenza più elevata tra le donne (55%) rispetto agli uomini (45%). La situazione nutrizionale dei bambini rimane precaria, con il 6,1% dei bambini di età compresa tra 6
e 59 mesi affetti da malnutrizione acuta globale (di cui l'1,7% gravemente colpito).
Secondo il Cadre del marzo 2023, 2,2 milioni di persone (19%) sono ancora Per_6
sotto pressione e 496.782 persone (4%) sono in crisi. Le prospettive restano preoccupanti con 709.514 persone (6 per cento) si prevede che dovranno affrontare crisi e livelli di emergenza di insicurezza alimentare durante la stagione magra (da giugno ad agosto), in particolare nelle prefetture di , , , Per_7 Per_8 Per_9 Per_10
Per_1 e Per_11
Secondo WFP Guinea Country Brief, February 2024, 22.4.2024 (su , CP_7
Sebbene ricca di risorse naturali, la Guinea deve affrontare sfide socioeconomiche significative. Il tasso di povertà è allarmante e gran parte dei 13,9 milioni di abitanti del paese restano malnutriti e con insicurezza alimentare, con accesso limitato all'istruzione di base e ai servizi sanitari, soprattutto nelle zone rurali. La malnutrizione rimane una preoccupazione urgente in Guinea e la principale causa di mortalità infantile. L'analisi dell'ottobre 2023 ha indicato che 2.000.428 Persona_13
persone (il 14,5% della popolazione) sono “sotto pressione” e 404.196 persone (2,5%) sono in “crisi”.
, BTI 2024 Country Report Guinea, 19.3.2024, conferma che Controparte_12
La Guinea è uno dei paesi più poveri del mondo, nonostante disponga delle seconde
pagina 14 di 20 riserve di bauxite più grandi del mondo e del minerale di ferro di migliore qualità al mondo, oltre a notevoli risorse di diamanti e oro. Si è classificato al 182° posto su 191 paesi e territori nell'Indice di sviluppo umano 2021 delle Nazioni Unite. Secondo la
Banca Mondiale, il 46,6% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. È importante notare che esiste un significativo divario urbano-rurale. A il tasso Per_4
di povertà è del 15,7%, mentre nella regione rurale di Labe è del 72,4%, come riportato nel 2021 Poverty Assessment della Banca Mondiale. Inoltre, in termini di povertà multidimensionale (non monetaria), il tasso a è del 6,3%, mentre nelle regioni Per_4
interne arriva fino a un tasso del 49,4%. La Guinea è caratterizzata da forti disuguaglianze, non solo in termini di divario tra zone rurali e urbane, ma anche in termini di genere. Si colloca al 12° posto dall'ultimo posto nell'indice di disuguaglianza di genere dell'UNDP. Secondo la misurazione dell'UNDP sulla perdita di sviluppo umano dovuta alla disuguaglianza, la Guinea è all'ottavo posto dal fondo, con una perdita di circa il 36% della longevità potenziale e della salute, dell'istruzione e del tenore di vita a causa della disuguaglianza.
WFP, 30.4.2024, WFP and France join forces to boost food security and nutrition in Guinea, https://reliefweb.int/report/guinea/wfp-and-france-join-forces-boost-food- security-and-nutrition-guinea, previa traduzione, riferisce che I risultati dell'analisi sulla sicurezza alimentare del marzo 2024 hanno rivelato un Persona_13
deterioramento della situazione alimentare e nutrizionale in Guinea, con un aumento significativo del numero di persone sotto pressione e in una situazione di crisi alimentare. Durante la stagione di magra giugno-agosto 2024, circa 2,8 milioni di persone (il 24% della popolazione) saranno sotto pressione (Fase 2 dell'IPC) mentre
960.553 individui (l'8% della popolazione) si troveranno in una crisi alimentare (Fase 3 dell'IPC). In un anno, il numero di persone in crisi e bisognose di assistenza di emergenza è aumentato del 102,5%, passando da 474.233 persone nel giugno 2023 a
960.563 persone nel giugno 2024.
Si aggiungano, inoltre, le notizie sulle inondazioni e sulle piogge torrenziali che pagina 15 di 20 colpiscono il paese.
IFRC, nel Guinea 2024-2025 IFRC network country plan (15 May 2024) del
15.5.2024 (https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-2024-2025-ifrc-network-country- plan-15-may-2024) ci ricorda, previa traduzione, che La Guinea ottiene un punteggio di
4,4 nell'indice INFORM Climate Change Risk ed è classificata come un paese a medio rischio. Il clima del paese è tropicale, alternando stagioni piovose e secche di circa sei mesi ciascuna. Il clima espone il Paese a rischi permanenti di inondazioni, venti secchi
e polverosi (harmattan) e incendi nella stagione secca, soprattutto in Alta Guinea. Il degrado ambientale (dovuto principalmente alla deforestazione) è probabilmente la sfida più significativa. Nel 2014 la Guinea è stata inserita nella lista dei 10 paesi al mondo con il più alto tasso di deforestazione. La vegetazione del paese è caratterizzata da vari ecosistemi, tra cui foreste pluviali tropicali, savane, mangrovie e foreste costiere. La variegata flora del paese supporta una ricca biodiversità, con numerose specie di piante endemiche della regione. Le cause della significativa deforestazione e del degrado forestale nel paese includono l'espansione agricola, il disboscamento,
l'estrazione mineraria e lo sviluppo delle infrastrutture. Oltre alla crescente perdita di vegetazione, l'insicurezza alimentare e nutrizionale nel paese è stata esacerbata da una combinazione di shock biofisici e agroclimatici che hanno colpito le colture e il bestiame, come l'aumento dei prezzi nei mercati nazionali che ha colpito le famiglie dipendenti dagli acquisti per l'accesso al cibo. Secondo il Climate Change Knowledge
Portal, si prevede che la siccità rappresenterà il rischio climatico più significativo per la Guinea. Una diminuzione delle precipitazioni ha portato all'interruzione del reddito, all'interruzione del calendario agricolo e al disturbo dei regimi fluviali. Si prevede che la siccità contribuirà alla perdita di biodiversità, ridurrà la portata dei fiumi principali, degraderà le sorgenti, aumenterà la proliferazione di malattie e parassiti delle piante, aumenterà la scarsità d'acqua e contribuirà a un aumento degli incendi boschivi. Il livello del mare è aumentato lungo la costa della Guinea. Ciò provoca un aumento della salinizzazione e delle inondazioni nelle regioni costiere, problemi in agricoltura,
pagina 16 di 20 carenza di acqua potabile, distruzione delle infrastrutture e degli ecosistemi di mangrovie e proliferazione di malattie. L'aumento delle inondazioni, soprattutto nelle zone costiere e nella Guinea settentrionale, provoca la perdita di vite umane e proprietà, la proliferazione di malattie trasmesse dall'acqua, l'erosione del suolo, la distruzione dei raccolti e la diminuzione della produzione agricola, tutti fattori che minacciano l'attività economica e la sicurezza alimentare della nazione... La Guinea è ripetutamente esposta a rischi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. Gli effetti del cambiamento climatico con enormi variazioni delle precipitazioni (in aumento o in diminuzione) costituiscono rischi di inondazioni e siccità nelle aree vulnerabili. I rischi più pericolosi e ricorrenti in Guinea sono inondazioni, epidemie, conflitti sociali o tensioni comunitarie, incidenti, inquinamento industriale, frane, siccità, forti venti, incendi e incendi boschivi e rischi geologici. Il rischio sismico, sebbene poco frequente, presenta rischi geologici per il Paese. Le inondazioni rappresentano un rischio naturale ricorrente in Guinea che incide su molti aspetti del panorama socioeconomico. I sistemi fognari, idrici e igienico-sanitari inadeguati sono spesso colpiti da inondazioni. Ciò porta allo smaltimento inadeguato dei rifiuti umani e contribuisce alla trasmissione di malattie come il colera, la febbre tifoide, la malaria e la poliomielite.
Guinea: Floods - DREF Operation (MDRGN015), Format Situation Report, IFRC pubblicato l'1.9.2023 su reliefweb (https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-floods- dref-operation- mdrgn015#:~:text=The%20highest%20recorded%20incidents%20were,as%20the%20ov erflow%20of%20rivers), riporta, previa traduzione, che La Guinea è stata colpita da piogge torrenziali persistenti dall'inizio di agosto 2023. Gli incidenti più gravi registrati si sono verificati domenica 6 agosto 2022 a Coyah e venerdì 11 agosto 2023 a Per_4
e Siguiri, con piogge che hanno causato impatti associati, comprese inondazioni nelle zone basse zone così come lo straripamento dei fiumi. Le strade principali di e Per_4
Siguiri sono state rese impraticabili a causa delle acque alluvionali, dei veicoli fortemente vincolati e dei pedoni che hanno dovuto trovare percorsi alternativi. Diverse
pagina 17 di 20 prefetture in tutto il paese continuano a subire piogge più forti che potrebbero causare inondazioni in altre comunità e aumentare il numero delle persone colpite. Inoltre, le aree colpite dalle inondazioni stanno già sperimentando gravi bisogni umanitari a causa delle difficoltà economiche e dell'instabilità finanziaria. Il Dipartimento meteorologico della Guinea ha previsto piogge continue nei mesi di agosto e settembre in tutte le prefetture del Paese. Ulteriori forti piogge prolungate potrebbero innescare ulteriori inondazioni nelle comunità pianeggianti vicino a fiumi e torrenti. Le inondazioni urbane sono possibili anche in aree con sistemi di drenaggio inadeguati.
Anche i siti a valle dei grandi fiumi sono vulnerabili alle inondazioni improvvise dopo periodi relativamente brevi di piogge intense. Queste piogge possono causare ulteriori danni alle infrastrutture, chiusure stradali e contaminazione.
Guinea: inondazioni nel Kankan - Piano d'azione di emergenza (EPoA), operazione DREF MDRGN014, IFRC, 17 settembre 2022
(https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-floods-kankan-emergency-action-plan-epoa- dref-operation-mdrgn014), ricorda, previa traduzione, che Dal 25 al 26 agosto, piogge abbondanti e ininterrotte sono cadute in tutta la Guinea, provocando allagamenti in diverse prefetture. Secondo la Croce Rossa nazionale della Guinea e l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, circa 13 dei 27 distretti della provincia di Kankan
e 7 delle 12 sottoprefetture hanno subito diversi livelli di impatto.
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo avviato percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte
EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo pagina 18 di 20 tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla
Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge
881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda pagina 19 di 20 e nell'integrazione degli elementi costitutivi del diritto vantato avvenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del permesso di soggiorno conseguente. compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29.10.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato il [...] in [...] Parte_1
), rapp.to e difeso dall'avv.to Violetta Lamberti, presso il cui studio in Napoli C.F._1
alla via dei Missionari n. 11 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1
presso l'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 20 Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 255 del 05.07.2023, notificato il 29.08.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 20.02.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 03.07.2023 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.
Con ricorso depositato il 26.09.2023, il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere espatriato nel 2009, all'età di quindici anni, e di essere arrivato in Italia il 29.04.2011 in qualità di minore straniero non accompagnato;
di aver frequentato corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
di avere sempre lavorato come bracciante agricolo;
di godere di un'autonoma sistemazione alloggiativa;
di non potere rientrare in Guinea, stante la precarietà e rischiosità delle condizioni oggettive in cui versa il paese, caratterizzato da elevata instabilità politica e da gravi violazioni dei diritti umani. Chiedeva, dunque, previo annullamento del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., così come modificati dal D.L. 130/2020 convertito in Legge n. 173/2020 del 18.12.2020, disponendo che la Questura competente rilasciasse il relativo permesso di soggiorno.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica, ad opera di parte ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con ordinanza collegiale del 29.12.2023 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava per il 20.01.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 20.01.2025.
Con decreto del presidente di sezione f.f. del 25.09.2025, la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnato al giudice indicato in pagina 2 di 20 epigrafe come relatore.
All'udienza suindicata, il ricorrente insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale della causa dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies
c.p.c., per il 29.10.2025.
All'udienza, prodotti documenti, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
pagina 3 di 20 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
pagina 4 di 20 numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che,
pagina 5 di 20 richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, la lettura del parere negativo al rilascio del permesso in esame, che il convenuto ha depositato in giudizio, rende evidente che la
Commissione, pur dando atto del deposito del contratto di locazione dal 02.01.2022 al
01.01.2023, della comunicazione obbligatoria di assunzione dal 05.04.2022 al
30.10.2022, delle buste paga elative alle mensilità da aprile ad agosto 2022, della comunicazione obbligatoria di assunzione dal 25.03.2023 al 31.08.2023, del certificato di conoscenza della lingua italiana al livello A1e di quattro attestati di partecipazione a corsi di formazione, ha ritenuto che la documentazione fosse insufficiente a dimostrare la stabilità di una posizione lavorativa data la breve durata dei contratti depositati e la capacità del ricorrente di sostenersi economicamente sul territorio italiano in considerazione dell'eseguita della retribuzione risultante dalle buste paga, evidenziando,
pagina 6 di 20 altresì, che il contratto di locazione, della durata di un anno, risultava scaduto nel gennaio 2023. Nel medesimo parere, si afferma altresì che il ricorrente era stato arrestato il 27.03.2014 per il reato di cui all'art. 73 c. 1 bis DPR 309/1990 e, in data 11.04.2014, per il medesimo reato, e che il Tribunale di Roma aveva emesso nei suoi confronti, in data 11.04.2014, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fino al
22.10.2015.
Orbene, ritiene il Tribunale che la documentazione lavorativa depositata dal ricorrente nel presente giudizio (comunicazione inviata all' il 19.04.2024 dalla CP_2
NUOVA TERRA LAVORO SOC. COOP. AGR. in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato dal 22.04.2024 al 13.09.2024 con mansioni di bracciante agricolo e buste paga dal mese di aprile al mese di luglio 2024; comunicazione inviata all' il CP_2
24.07.2024 da in relazione al rapporto di lavoro a tempo Parte_2
determinato dal 23.07.2024 al 31.10.2024 con mansioni di bracciante agricolo e buste paga dal mese di luglio a quello di ottobre 2024; comunicazione inviata all' il CP_2
06.03.2025 da in relazione al rapporto di lavoro a tempo Parte_2
determinato dal 07.03.2025 al 31.12.2025 con mansioni di bracciante agricolo e buste paga dal mese di aprile a quello di agosto 2025) rivela un concreto percorso d'integrazione lavorativa, avviato nel 2022.
Tale conclusione non può essere efficacemente contraddetta dalla notizia riportata dalla Commissione nel suo parere circa il precedente penale del ricorrente.
Ed invero, unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma il 22.03.2023 ha dichiarato l'estinzione, ai sensi dell'art. 167
c.p., del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 per il quale gli era stata comminata la pena di mesi sette di reclusione ed euro 4.000,00 di multa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.c. emessa dallo stesso Tribunale il 13.05.2014 e diventa irrevocabile in data 11.06.2014.
Occorre, altresì, evidenziare la non particolare gravità del reato, la risalenza dello stesso nel tempo, essendo stato commesso nel 2014 e, soprattutto, la circostanza che il pagina 7 di 20 ricorrente non si è reso più responsabile di altri reati.
Va, altresì, rilevato che dal parere della Commissione emerge che essa ha trascurato di esprimersi sulle condizioni oggettive nelle quali il paese di origine del richiedente, la Guinea, versa all'attualità e che sono capaci di attentare in concreto, in caso di rimpatrio, al diritto alla salute e ad una vita dignitosa, che lo Stato italiano, viceversa, è tenuto a garantire allo straniero, ex artt. 2, 32, 117 C, 8 CEDU, art. 11, comma 1, legge 881\1977, dalle disposizioni costituzionali e dagli obblighi su di lui gravanti e discendenti da convenzioni internazionali.
La Guinea ha vissuto di recente contrasti generati dall'avvicinarsi delle elezioni politiche, tenutesi nel mese di marzo 2020, e del referendum, avutosi nella medesima data delle elezioni politiche e voluto dal presidente al potere dal 2010, per Persona_1
modificare ad hoc la Costituzione, in modo da potere nuovamente correre nella competizione elettorale per la terza volta. Le elezioni politiche sono state vinte dal partito di Condè e sono state boicottate dall'opposizione; anche dal referendum quest'ultimo è uscito vittorioso. Anche le elezioni presidenziali, svoltesi il 18 ottobre
2020, sono state vinte da proclamato vincitore, il 24 ottobre successivo, dalla Per_1
Commissione Elettorale, nonostante le accuse di frode elettorale avanzate dal suo principale avversario, , che ha incitato manifestazioni di massa. CP_3
Il 5 settembre 2021 vi è stato un colpo di stato ad opera di un ex legionario francese, condannato da Ecowas, che ha annunciato l'irrogazione Persona_2
di sanzioni a carico del paese. Il raggruppamento di militari golpisti, il CNRD
(Committee for Rally and Development), ha deposto il presidente e Persona_1
si è insediato come presidente di un governo ad interim, Persona_2
programmando nel 2025 le elezioni. Numerosi sono i reports che denunciano tuttora gravi e reiterate compressioni delle libertà fondamentali. Notizie vi sono anche di un probabile esilio forzato di (sui fatti recenti e sulla situazione di Persona_3
elevata tensione politica e di instabilità anche pregressa, oltre alle fonti USDOS e
Amnesty su cit., Guinea;
Treatment by the state of members and supporters of the Union
pagina 8 di 20 of Democratic (UGDF); activities in CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_4
EUAA, 7.6.2023, su Reporters Without Borders (RSF) calls on Guinea's CP_7
military junta to stop obstructing journalists, after a wave of press freedom violations in the past 10 days – including Internet cuts, social media censorship and radio station jamming – that is without precedent since the military seized power in September 2021,
RSF, 24.5.2023, su Guinea: Pattern of bloody crackdown on protesters must CP_7
end, Article 19, 12.5.2023, su In Guinea-Conakry resta al potere la giunta CP_7
militare: elezioni solo nel 2025, Il Manifesto, 23.10.2022, https://ilmanifesto.it/in- guinea-conakry-resta-al-potere-la-giunta-militare-elezioni-solo-nel-2025, secondo cui In un discorso tenuto venerdì sera alla televisione nazionale, il colonnello
[...]
presidente ad interim della transizione della Guinea Conakry ha Per_5
annunciato che l'attuazione del calendario stabilito con la Comunità Economica dell'Africa Occidentale (Cedeao) entrerà in vigore dal «prossimo gennaio 2023 e avrà una durata di 24 mesi prima di elezioni democratiche»; Guinea junta launches attack on
WA president, Africanews, 22.9.2022, https://www.africanews.com/2022/09/22/guinea-junta-launches-attack-on-ecowas- president/; Guinea Conakry, ha giurato il presidente 2 Ottobre 2021, Per_2
Africarivista, https://www.africarivista.it/guinea-conakry-ha-giurato-il-presidente- doumbouya/192527/; GUINEA. L'WA ND FORMALMENTE IL
GOLPE, Notizie Geopolitiche, 12 Settembre 2021, https://www.notiziegeopolitiche.net/guinea-lecowas-condanna-formalmente-il-golpe/;
Guinea, Ecowas sospende il Paese dopo il golpe, Africarivista, 9 Settembre 2021 https://www.africarivista.it/guinea-conakry-ecowas-sospende-il-paese-dopo-il- golpe/191263/; «Guinea in festa, è la liberazione da un dittatore». E ora il rebus dei militari, Il Manifesto, 7.9.2021, https://ilmanifesto.it/guinea-in-festa-e-la-liberazione-da- un-dittatore-e-ora-il-rebus-dei-militari/; cfr. anche Guinea: At least 50 people killed with impunity during protests in less than a year, AI Amnesty International, 1.10.2020, reperibile su https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-au-moins-
pagina 9 di 20 Email_1 Controparte_8
Cont home 'blocked' amid protests, news, 29.9.2020; top court clears ND CP_4
third term bid, 10.9.2020, Guinea e Costa d'Avorio: i presidenti forzano il CP_10
vincolo del secondo mandato, 2.9.2020, Vatican news;
Activities of the United Nations
Office for West Africa and the Sahel, Report of the Secretary-General, 24.6.2020, su
Guinea's referendum marred by violence, 22.3.2020, Guinea's CP_7 CP_10
opposition says 10 killed in protests, stessa fonte, 23.3.2020; party wins CP_8
parliamentary majority, stessa fonte, 2.4.2020; President ND postpones CP_4
Cont controversial referendum, news, 29.2.2020, secondo cui president has CP_4
delayed Sunday's controversial referendum on changing the constitution that if passed could allow him to seek a third term…. The announcement comes amid mounting international concern about the fairness of the poll.; cfr. anche Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Unità Coi, 17.1.2020, Stabilità e sicurezza, su Easo Coi Portal;
GUINEA: PROSEGUONO AD OLTRANZA LE PROTESTE
CONTRO
LE MODIFICHE
COSTITUZIONALI, 15.1.2020, Guinea: nuova ondata di proteste contro il Email_2
presidente Conde, 7.1.2020, https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/01/07/guinea- nuova-ondata-proteste-presidente-conde/).
Su tale situazione di instabilità si sono sovrapposti la crisi pandemica da COVID
19 e il regime di restrizioni imposte per mitigarla, che hanno accresciuto le condizioni di instabilità e vulnerabilità della popolazione.
Come osserva l nel Rapporto n. 1 sulla situazione umanitaria CP_11
dell in Guinea, 1 gennaio - 30 giugno 2022, pubblicato su reliefweb CP_11
(https://reliefweb.int/report/guinea/unicef-guinea-humanitarian-situation-report-no-1-01- january-30-june-2022), “Al di là della pandemia di COVID19, la Guinea continua a far fronte alla recrudescenza di una serie di epidemie sanitarie (morbillo, poliomielite, ecc.), in parte a causa delle prestazioni insufficienti del programma di immunizzazione esteso di routine (EPI)…In Guinea, la malnutrizione è un problema di salute pubblica e un vettore di fragilità per i bambini, soprattutto attraverso l'esposizione a malattie ed, in
pagina 10 di 20 definitiva, alla mortalità. La malnutrizione cronica colpisce il 30% dei bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi. La copertura degli interventi (curativi, preventivi e promozionali) in nutrizione rimane bassa. Meno del 10% dei bambini colpiti e presi di mira viene curato e solo il 15% dei bambini di età inferiore ai 5 anni beneficia dei necessari interventi preventivi e promozionali. Le inondazioni rimangono uno dei rischi più ricorrenti e urgenti che minacciano la produzione agricola in Guinea. Sono spesso causati da piogge torrenziali e intermittenti, in particolare nell'Alta Guinea. Si stima che circa 70.000 persone colpite dalle inondazioni, o 10.000 famiglie colpite, abbiano avuto bisogno di assistenza umanitaria negli ultimi cinque (5) anni (2017-2021)”.
Secondo , BTI 2022 Country Report — Guinea. Gütersloh: Controparte_12
Bertelsmann Stiftung, 2022, su , previa traduzione, La Guinea è uno dei paesi CP_7
più poveri del mondo. Secondo il Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite si colloca al 178° posto su 189 paesi valutati. Come altri paesi post-socialisti, la Guinea ha un coefficiente Gini relativamente basso (33,7, valutato nel 2012), indicando una moderata disuguaglianza di reddito. Una percentuale molto ampia di guineani (70,9%, valutato nel 2012) vive in povertà… Gli ammortizzatori sociali sono rudimentali e coprono solo un numero limitato di rischi per pochi beneficiari, vale a dire i dipendenti pubblici. Il Fondo nazionale per la sicurezza sociale (Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, CNSS) è l'ente governativo responsabile dell'assistenza sociale, ma non è adeguatamente finanziato. La maggior parte della popolazione è a rischio povertà. Le persone devono fare affidamento su reti familiari estese, gruppi di risparmio privati e enti di beneficenza privati per la sicurezza sociale. La Guinea deve affrontare molte sfide per portare avanti le riforme. Povertà profonda, scarsa istruzione, forza lavoro non qualificata, dipendenza dalle risorse naturali, corruzione endemica, polarizzazione etno-politica e infrastrutture deboli si amplificano a vicenda. Il Paese soffre anche di decenni di politiche economiche povere e di violazioni dei diritti umani, soprattutto durante l'era socialista e i successivi regimi militari.
pagina 11 di 20 WFP Guinea Country Brief, April 2022, WFP, 14.6.22, su reliefweb, https://reliefweb.int/report/guinea/wfp-guinea-country-brief-april-2022, riferisce, previa traduzione che L'economia della Guinea dipende in gran parte dalle miniere e dall'agricoltura. Tuttavia, la bassa produttività, le scarse tecniche agricole e le significative perdite post-raccolto minano il settore agricolo, mentre le scarse infrastrutture stradali ostacolano l'accesso ai mercati. Inoltre, la Guinea si trova ad affrontare grandi sfide socioeconomiche e politiche. La povertà, l'insicurezza alimentare e i tassi di malnutrizione sono allarmanti, soprattutto nelle zone rurali. In media, il 55 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e più del
21 per cento delle famiglie è a rischio alimentare (55 per cento donne, 51 per cento uomini). La situazione nutrizionale dei bambini rimane precaria con il 6,1 per cento dei bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi affetti da malnutrizione acuta globale (di cui
1,7 per cento sono gravemente colpiti). La pandemia della COVID-19, oltre al suo effetto immediato sulla salute pubblica, unitamente alla recrudescenza dell'Ebola, che ha influenzato negativamente i mezzi di sussistenza locali con restrizioni di movimento e chiusure del mercato, che hanno portato all'inflazione dei prezzi alimentari, aggravando ulteriormente la sicurezza alimentare, l'alimentazione e i mezzi di sussistenza delle persone più vulnerabili, in particolare le famiglie più povere, i lavoratori occasionali e i piccoli commercianti.
Secondo WFP, Guinea, Annual Country Report 2022, 31.3.2023, su CP_7
Nonostante le notevoli dotazioni di risorse naturali, potenziale energetico e terreni coltivabili, la Guinea ha affrontato significative sfide economiche e sociali nel 2022. Il tasso di povertà rimane allarmante e una gran parte dei 13,5 milioni della popolazione
è colpita da insicurezza alimentare, malnutrizione, disuguaglianze di genere e scarso accesso all'istruzione di base e ai servizi sanitari. La situazione è esacerbata da un ambiente politico instabile, rischi legati al clima, epidemie ricorrenti, sistemi alimentari poco funzionanti e accesso limitato a mercati strutturati. Il numero di persone in stato di insicurezza alimentare (fasi 3-5) è aumentato del 15% nel 2022 rispetto al 2021. I
pagina 12 di 20 fattori contestuali hanno incluso aumenti significativi dei costi delle materie prime di base e degli input agricoli determinati dalla crisi ucraina e dal recente impatto della pandemia di Covid-19, soprattutto in termini di perdita di reddito. In risposta al deterioramento della situazione della sicurezza alimentare, il WFP ha proseguito
l'attuazione del suo Piano Strategico Nazionale Provvisorio (ICSP) 2019-2022, aiutando il governo della Guinea a soddisfare le crescenti esigenze delle persone vulnerabili. Sostenendo l'Obiettivo 2 dello Sviluppo Sostenibile (Fame Zero), il WFP ha implementato una serie di attività correlate che hanno raggiunto 383.099 persone (tra cui il 50% donne). Questi si sono concentrati sull'assistenza alimentare e nutrizionale di emergenza, sull'alimentazione scolastica e sul sostegno al sostentamento per la costruzione della resilienza. Il WFP ha fornito pasti caldi nutrienti a 116.489 bambini
(45% ragazze) in 862 scuole primarie a livello nazionale. Ha continuato a incentivare
l'educazione delle ragazze fornendo razioni da portare a casa a 10.728 ragazze.
L'alimentazione scolastica domestica ha giovato anche ai piccoli agricoltori a livello locale in quanto il WFP ha acquistato direttamente da loro 744 tonnellate di cibo.
Inoltre, 63.184 persone colpite dalla crisi sono state assistite tramite cibo e/o trasferimenti in contanti nell'ambito della risposta alle emergenze (comprese le famiglie dirette da donne). Per migliorare i risultati nutrizionali, il WFP ha fornito a 10.000 bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi e donne e ragazze incinte e in allattamento con cibo nutriente specializzato e assistenza in denaro per prevenire e trattare la malnutrizione. Una pietra miliare del lavoro del WFP in Guinea nel 2022 è stato il lancio del suo progetto di punta "Zero Hunger Village" incentrato su un approccio innovativo che integra tutti i suoi programmi tradizionali come l'alimentazione scolastica, la nutrizione, Food for Assets (FFA) e Smallholder Agricultural Market
Support (SAMS) per creare una catena di valore del riso in un villaggio che alla fine gli permette di raggiungere la fame zero entro un quadro di due anni. Inizialmente pilotato in sette villaggi, il progetto utilizza una nuova variante di riso ad alto rendimento che ha mostrato risultati promettenti in una maggiore produttività.
pagina 13 di 20 Secondo WFP Guinea Country Brief, July 2023, 31.7.2023, su reliefweb
(https://reliefweb.int/report/guinea/wfp-guinea-country-brief-july-2023), L'economia della Guinea dipende in gran parte dall'attività mineraria e dall'agricoltura.
Nonostante le sue abbondanti risorse naturali e le diverse condizioni agroclimatiche, il
Paese deve affrontare gravi sfide socioeconomiche e politiche, tra cui un elevato tasso di povertà, una crescente insicurezza alimentare e una persistente malnutrizione, soprattutto nelle aree rurali. In media, il 55% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e oltre il 21% delle famiglie soffre di insicurezza alimentare, con una prevalenza più elevata tra le donne (55%) rispetto agli uomini (45%). La situazione nutrizionale dei bambini rimane precaria, con il 6,1% dei bambini di età compresa tra 6
e 59 mesi affetti da malnutrizione acuta globale (di cui l'1,7% gravemente colpito).
Secondo il Cadre del marzo 2023, 2,2 milioni di persone (19%) sono ancora Per_6
sotto pressione e 496.782 persone (4%) sono in crisi. Le prospettive restano preoccupanti con 709.514 persone (6 per cento) si prevede che dovranno affrontare crisi e livelli di emergenza di insicurezza alimentare durante la stagione magra (da giugno ad agosto), in particolare nelle prefetture di , , , Per_7 Per_8 Per_9 Per_10
Per_1 e Per_11
Secondo WFP Guinea Country Brief, February 2024, 22.4.2024 (su , CP_7
Sebbene ricca di risorse naturali, la Guinea deve affrontare sfide socioeconomiche significative. Il tasso di povertà è allarmante e gran parte dei 13,9 milioni di abitanti del paese restano malnutriti e con insicurezza alimentare, con accesso limitato all'istruzione di base e ai servizi sanitari, soprattutto nelle zone rurali. La malnutrizione rimane una preoccupazione urgente in Guinea e la principale causa di mortalità infantile. L'analisi dell'ottobre 2023 ha indicato che 2.000.428 Persona_13
persone (il 14,5% della popolazione) sono “sotto pressione” e 404.196 persone (2,5%) sono in “crisi”.
, BTI 2024 Country Report Guinea, 19.3.2024, conferma che Controparte_12
La Guinea è uno dei paesi più poveri del mondo, nonostante disponga delle seconde
pagina 14 di 20 riserve di bauxite più grandi del mondo e del minerale di ferro di migliore qualità al mondo, oltre a notevoli risorse di diamanti e oro. Si è classificato al 182° posto su 191 paesi e territori nell'Indice di sviluppo umano 2021 delle Nazioni Unite. Secondo la
Banca Mondiale, il 46,6% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. È importante notare che esiste un significativo divario urbano-rurale. A il tasso Per_4
di povertà è del 15,7%, mentre nella regione rurale di Labe è del 72,4%, come riportato nel 2021 Poverty Assessment della Banca Mondiale. Inoltre, in termini di povertà multidimensionale (non monetaria), il tasso a è del 6,3%, mentre nelle regioni Per_4
interne arriva fino a un tasso del 49,4%. La Guinea è caratterizzata da forti disuguaglianze, non solo in termini di divario tra zone rurali e urbane, ma anche in termini di genere. Si colloca al 12° posto dall'ultimo posto nell'indice di disuguaglianza di genere dell'UNDP. Secondo la misurazione dell'UNDP sulla perdita di sviluppo umano dovuta alla disuguaglianza, la Guinea è all'ottavo posto dal fondo, con una perdita di circa il 36% della longevità potenziale e della salute, dell'istruzione e del tenore di vita a causa della disuguaglianza.
WFP, 30.4.2024, WFP and France join forces to boost food security and nutrition in Guinea, https://reliefweb.int/report/guinea/wfp-and-france-join-forces-boost-food- security-and-nutrition-guinea, previa traduzione, riferisce che I risultati dell'analisi sulla sicurezza alimentare del marzo 2024 hanno rivelato un Persona_13
deterioramento della situazione alimentare e nutrizionale in Guinea, con un aumento significativo del numero di persone sotto pressione e in una situazione di crisi alimentare. Durante la stagione di magra giugno-agosto 2024, circa 2,8 milioni di persone (il 24% della popolazione) saranno sotto pressione (Fase 2 dell'IPC) mentre
960.553 individui (l'8% della popolazione) si troveranno in una crisi alimentare (Fase 3 dell'IPC). In un anno, il numero di persone in crisi e bisognose di assistenza di emergenza è aumentato del 102,5%, passando da 474.233 persone nel giugno 2023 a
960.563 persone nel giugno 2024.
Si aggiungano, inoltre, le notizie sulle inondazioni e sulle piogge torrenziali che pagina 15 di 20 colpiscono il paese.
IFRC, nel Guinea 2024-2025 IFRC network country plan (15 May 2024) del
15.5.2024 (https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-2024-2025-ifrc-network-country- plan-15-may-2024) ci ricorda, previa traduzione, che La Guinea ottiene un punteggio di
4,4 nell'indice INFORM Climate Change Risk ed è classificata come un paese a medio rischio. Il clima del paese è tropicale, alternando stagioni piovose e secche di circa sei mesi ciascuna. Il clima espone il Paese a rischi permanenti di inondazioni, venti secchi
e polverosi (harmattan) e incendi nella stagione secca, soprattutto in Alta Guinea. Il degrado ambientale (dovuto principalmente alla deforestazione) è probabilmente la sfida più significativa. Nel 2014 la Guinea è stata inserita nella lista dei 10 paesi al mondo con il più alto tasso di deforestazione. La vegetazione del paese è caratterizzata da vari ecosistemi, tra cui foreste pluviali tropicali, savane, mangrovie e foreste costiere. La variegata flora del paese supporta una ricca biodiversità, con numerose specie di piante endemiche della regione. Le cause della significativa deforestazione e del degrado forestale nel paese includono l'espansione agricola, il disboscamento,
l'estrazione mineraria e lo sviluppo delle infrastrutture. Oltre alla crescente perdita di vegetazione, l'insicurezza alimentare e nutrizionale nel paese è stata esacerbata da una combinazione di shock biofisici e agroclimatici che hanno colpito le colture e il bestiame, come l'aumento dei prezzi nei mercati nazionali che ha colpito le famiglie dipendenti dagli acquisti per l'accesso al cibo. Secondo il Climate Change Knowledge
Portal, si prevede che la siccità rappresenterà il rischio climatico più significativo per la Guinea. Una diminuzione delle precipitazioni ha portato all'interruzione del reddito, all'interruzione del calendario agricolo e al disturbo dei regimi fluviali. Si prevede che la siccità contribuirà alla perdita di biodiversità, ridurrà la portata dei fiumi principali, degraderà le sorgenti, aumenterà la proliferazione di malattie e parassiti delle piante, aumenterà la scarsità d'acqua e contribuirà a un aumento degli incendi boschivi. Il livello del mare è aumentato lungo la costa della Guinea. Ciò provoca un aumento della salinizzazione e delle inondazioni nelle regioni costiere, problemi in agricoltura,
pagina 16 di 20 carenza di acqua potabile, distruzione delle infrastrutture e degli ecosistemi di mangrovie e proliferazione di malattie. L'aumento delle inondazioni, soprattutto nelle zone costiere e nella Guinea settentrionale, provoca la perdita di vite umane e proprietà, la proliferazione di malattie trasmesse dall'acqua, l'erosione del suolo, la distruzione dei raccolti e la diminuzione della produzione agricola, tutti fattori che minacciano l'attività economica e la sicurezza alimentare della nazione... La Guinea è ripetutamente esposta a rischi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. Gli effetti del cambiamento climatico con enormi variazioni delle precipitazioni (in aumento o in diminuzione) costituiscono rischi di inondazioni e siccità nelle aree vulnerabili. I rischi più pericolosi e ricorrenti in Guinea sono inondazioni, epidemie, conflitti sociali o tensioni comunitarie, incidenti, inquinamento industriale, frane, siccità, forti venti, incendi e incendi boschivi e rischi geologici. Il rischio sismico, sebbene poco frequente, presenta rischi geologici per il Paese. Le inondazioni rappresentano un rischio naturale ricorrente in Guinea che incide su molti aspetti del panorama socioeconomico. I sistemi fognari, idrici e igienico-sanitari inadeguati sono spesso colpiti da inondazioni. Ciò porta allo smaltimento inadeguato dei rifiuti umani e contribuisce alla trasmissione di malattie come il colera, la febbre tifoide, la malaria e la poliomielite.
Guinea: Floods - DREF Operation (MDRGN015), Format Situation Report, IFRC pubblicato l'1.9.2023 su reliefweb (https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-floods- dref-operation- mdrgn015#:~:text=The%20highest%20recorded%20incidents%20were,as%20the%20ov erflow%20of%20rivers), riporta, previa traduzione, che La Guinea è stata colpita da piogge torrenziali persistenti dall'inizio di agosto 2023. Gli incidenti più gravi registrati si sono verificati domenica 6 agosto 2022 a Coyah e venerdì 11 agosto 2023 a Per_4
e Siguiri, con piogge che hanno causato impatti associati, comprese inondazioni nelle zone basse zone così come lo straripamento dei fiumi. Le strade principali di e Per_4
Siguiri sono state rese impraticabili a causa delle acque alluvionali, dei veicoli fortemente vincolati e dei pedoni che hanno dovuto trovare percorsi alternativi. Diverse
pagina 17 di 20 prefetture in tutto il paese continuano a subire piogge più forti che potrebbero causare inondazioni in altre comunità e aumentare il numero delle persone colpite. Inoltre, le aree colpite dalle inondazioni stanno già sperimentando gravi bisogni umanitari a causa delle difficoltà economiche e dell'instabilità finanziaria. Il Dipartimento meteorologico della Guinea ha previsto piogge continue nei mesi di agosto e settembre in tutte le prefetture del Paese. Ulteriori forti piogge prolungate potrebbero innescare ulteriori inondazioni nelle comunità pianeggianti vicino a fiumi e torrenti. Le inondazioni urbane sono possibili anche in aree con sistemi di drenaggio inadeguati.
Anche i siti a valle dei grandi fiumi sono vulnerabili alle inondazioni improvvise dopo periodi relativamente brevi di piogge intense. Queste piogge possono causare ulteriori danni alle infrastrutture, chiusure stradali e contaminazione.
Guinea: inondazioni nel Kankan - Piano d'azione di emergenza (EPoA), operazione DREF MDRGN014, IFRC, 17 settembre 2022
(https://reliefweb.int/report/guinea/guinea-floods-kankan-emergency-action-plan-epoa- dref-operation-mdrgn014), ricorda, previa traduzione, che Dal 25 al 26 agosto, piogge abbondanti e ininterrotte sono cadute in tutta la Guinea, provocando allagamenti in diverse prefetture. Secondo la Croce Rossa nazionale della Guinea e l'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, circa 13 dei 27 distretti della provincia di Kankan
e 7 delle 12 sottoprefetture hanno subito diversi livelli di impatto.
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo avviato percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte
EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo pagina 18 di 20 tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla
Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge
881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda pagina 19 di 20 e nell'integrazione degli elementi costitutivi del diritto vantato avvenuta nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del permesso di soggiorno conseguente. compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29.10.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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