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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO Pt_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PACINI LUCA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025:
per l'attore : “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, nella qualità, per il sinistro Pt_1 per cui è causa, e per l'effetto condannarla a pagare all' la somma di euro 48.620,82 o in Pt_1 subordine la somma capitalizzata di euro 35.212,51 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese diritti ed onorari, rimborso del contributo unificato e spese forfettarie al 15%; l' in subordine insiste per l'ammissione dei mezzi Pt_1 di prova e CTU”;
per la convenuta : “Voglia il Tribunale di Livorno in Controparte_1 composizione monocratica, contrariis reiectis, in via istruttoria, disporre la CTU medico-legale richiesta dalla convenuta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ritualmente depositata;
in via principale di merito, ritenuta l'assenza del nesso di causalità, oppure la carenza di prova del nesso di pagina 1 di 7 causalità, tra le prestazioni erogate dall' alla Sig.ra oggetto di surroga nei Pt_1 Parte_2 confronti della compagnia convenuta, ed il sinistro causale verificatosi il giorno 25.06.2013 n Livorno, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto sussistente, in tutto od in parte, il nesso causale tra le prestazioni erogate dall' alla Sig.ra oggetto di surroga nei confronti della Pt_1 Parte_2 compagnia convenuta, ed il sinistro causale verificatosi il giorno 25.06.2013 n Livorno, liquidare le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice alla parte attrice nella misura ritenuta di CP_1 giustizia e secondo le risultanze istruttorie. Con vittoria di spese e competenze di causa, nell'ipotesi principale, oppure integrale compensazione delle stesse, nell'ipotesi subordinata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 11 settembre 2023, l' citava dinanzi al Tribunale di Livorno la Pt_1
per sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_1 di euro 48.620,82, o in subordine la somma di euro 35.212,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e, a sostegno della domanda, deduceva che:
il giorno 25 giugno 2012, in Livorno, località Gabbro, veniva investita dal Parte_2 veicolo condotto in retromarcia da deceduto il 12 ottobre 2016 senza Controparte_2 eredi;
il veicolo era assicurato per la responsabilità civile obbligatoria con la compagnia di assicurazione convenuta;
a seguito del sinistro della strada pativa delle lesioni gravissime, a seguito delle Parte_2 quali l' riconosceva alla predetta l'indennità di accompagnamento quale invalida totale con Pt_1 decorrenza dal 1 agosto 2013 nella misura di euro 499,27 e nella misura di euro 1.997,08 per gli arretrati relativi all'anno 2013;
l' erogava l'indennità di accompagnamento fino al maggio 2021 quando la Pt_1 Parte_2 decedeva nella misura di euro 48.620,82;
il valore capitale della prestazione erogata a titolo di indennità di accompagnamento ammontava ad euro 35.212,51, calcolato ai sensi della Legge 183/2010, art 41 e DECRETO 19 marzo 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili - GU n.223 del 23-9-2013).
II. Con comparsa depositata in data 17 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo Controparte_1
pagina 2 di 7 che:
non sussisteva alcun nesso di causalità tra le prestazioni erogate dall' a titolo di Controparte_3 indennità di accompagnamento in favore della e le lesioni dalla stessa riportate nel Parte_2 sinistro verificatosi il 25 giugno 2013, di cui si rendeva responsabile alla guida CP_2 dell'autovettura assicurata con la comparente;
a seguito del sinistro della strada la riportava la frattura del femore sinistro, che Parte_2 necessitava di intervento protesico effettuato presso l'Ospedale di Livorno, dal quale veniva dimessa il
27.06.2013; la frattura veniva aggravata da una infezione della ferita chirurgica, che richiedeva un ulteriore ricovero ospedaliero;
le lesioni in parola non avevano determinato quello che aveva accertato la Commissione Medica dell'ASL di Livorno, che aveva riconosciuto alla all'esito della vista medico-legale effettuata in Pt_2 data 11.10.2013, una invalidità totale “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”,
il medico-legale di fiducia della danneggiata (Dr. , presso il quale la paziente si Persona_1 recava nell'ottobre 2014 deambulando “servendosi dell'ausilio di un bastone d'appoggio e con andatura molto cauta”, riconosceva alla cliente un'invalidità permanente derivante dal sinistro stradale del 25%;
il medico-legale della compagnia di assicurazione (Dr.ssa , che visitava l'infortunata il Persona_2
01.12.2024, concludeva per un danno biologico permanente del 20% (v. docc.ti 2-3);
le parti si accordavano per una liquidazione da parte della compagnia assicuratrice di un risarcimento calcolato sulla base di un'invalidità permanente del 22%, percentuale che, pur essendo certamente dimostrativa di un danno non trascurabile, non poteva ritenersi in grado di far riconoscere un'invalidità civile totale con l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a carico dell' ; Pt_1
il documento n.5 prodotto dall' con l'atto di citazione, e derivante dalla struttura medico legale Pt_1 dell' , aveva descritto l'infermità come “tetraparesi spastica da esiti di encefalopatia post- Pt_1 traumatica in politrauma”;
tale accertamento della tetraparesi spastica non poteva certo essere messo in connessione causale diretta con un incidente stradale, che aveva causato una frattura del collo femorale, seppur aggravata da un'infezione da streptococco, come quella riportata dalla in data 25.06.2013, che aveva Parte_2 determinato postumi permanenti gravi, ma non un'invalidità totale che necessitava di un accompagnamento, come quello riconosciuto dall' ; Pt_1 pagina 3 di 7 il calcolo delle somme richieste a titolo di surroga non poteva porsi a base della decisione, avendo l' indicato nell'atto introduttivo somme conteggiate unilateralmente e senza alcuna adeguata Pt_1 documentazione giustificativa (anche degli importi effettivamente corrisposti), prevedendo due tipi di calcolo (totale delle somme erogate e capitalizzazione delle prestazioni) senza precisare i criteri di sviluppo e gli indici di capitalizzazione eventualmente applicati.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi della convenuta, secondo cui l'invalidità riconosciuta dall' alla non Pt_1 Parte_2 sarebbe stata causata dalle lesioni patite a seguito del sinistro della strada, è infondata in quanto il verbale di accertamento dell'invalidità civile dimostra che la donna presentava la seguente anamnesi alla data del 6 settembre 2013: “già ultra65enne mediograve dal 2010 per cardiopatia aritmica, cataratta sinistra operata, disturbo d'ansia generalizzato e disturbo depressivo. 06/2013 incidente stradale con frattura collo femorale sin trattata con protesi cementata. Recente ricovero per sepsi ferita chirurgica.
Tuttora in terapia antibiotica. Esame obiettivo: paziente barellata, scadute condizioni generali. Lucida ed orientata. Rallentamento ideomotorio. Insufficienza nei passaggi posturali”.
Il documento dimostra che la donna, nata il [...] e quindi dell'età di 83 anni al momento della visita del 6 settembre 2013, era in condizioni generali scadenti e barellata con rallentamento ideomotorio e insufficienza nei passaggi posturali.
Le condizioni sanitarie scadenti costituiscono la logica conseguenza del sinistro della strada del 25 giugno 2013, quando la donna aveva l'età di 83 anni, nel corso del quale aveva patito la frattura del femore, con conseguente duplice intervento chirurgico e successivo scadimento delle condizioni generali.
Non vi è altra spiegazione logica derivante dalla lettura dei documenti prodotti e comunque l'eccezione della società convenuta è generica, essendosi la convenuta limitata ad affermare che l'invalidità non sarebbe derivata dalle lesioni patite dal sinistro della strada.
Fatta questa premessa, l'erogazione della somma complessiva di euro 48.620,82 fino alla morte della deve ritenersi assistita dal giudizio di congruità. Parte_2
Va osservato a questo proposito che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che la congruità delle prestazioni assistenziali erogate dall' deriva dal principio di Pt_1 pagina 4 di 7 legalità degli atti amministrativi della procedura di riconoscimento dell'indennità da parte dell'Ente pubblico.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020: nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali CP_3 atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11617 del 13/05/2010: In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del CP_4 datore di lavoro, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di CP_3 procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1841 del 02/02/2015: “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al CP_4 lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020: “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali CP_3 atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in pagina 5 di 7 considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”
D'altra parte, la contestazione della società convenuta è generica.
La deve quindi essere condannata a pagare all' Controparte_1 Pt_1 la somma di euro 48.620,82.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 24/06/1992: “il credito dell' che agisca in Pt_1 surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell' originario credito del danneggiato, e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre
1969 n. 990, sono tenuti a corrispondere all' , senza necessità di costituzione in mora, l'importo CP_3 della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall'effettivo esborso di quell'indennità, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria”.
Non è possibile determinare la rivalutazione monetaria e gli interessi dal momento dell'effettivo pagamento dell'indennità di accompagnamento in quanto le date di pagamento e le singole rate non sono allegate con la dovuta precisione per effettuare il relativo calcolo matematico.
Conseguentemente, debbono essere aggiunti al credito di valore di euro 48.620,82 gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT a decorrere dalla richiesta di pagamento effettuata con lettera a mezzo PEC in data 23 agosto 2021, prodotto dall' con il documento n. 20. Pt_1
Procedendo, quindi, all'aggiornamento del debito di valore dalla data del 23 agosto 2021 alla data della sentenza, la somma di euro 48.620,82 viene rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT fino ad euro 56.351,53 e vengono aggiunti gli interessi legali dal 23 agosto 2021 sulla somma rivalutata di anno in anno e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 11 settembre 2023 alla sentenza nella misura di euro 15.304,88 fino alla liquidazione finale di euro 71.656,41.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 Controparte_1 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di Pt_1 euro 545,00 per spese anticipate ed euro 4.721,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Pt_1 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, Controparte_1 così provvede:
condanna la a pagare all' la somma di euro Controparte_1 Pt_1
48.620,82, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al pagamento effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_1 processuali all' la somma di euro 545,00 per spese anticipate ed euro 4.721,00 per onorari di Pt_1 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO Pt_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PACINI LUCA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025:
per l'attore : “accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, nella qualità, per il sinistro Pt_1 per cui è causa, e per l'effetto condannarla a pagare all' la somma di euro 48.620,82 o in Pt_1 subordine la somma capitalizzata di euro 35.212,51 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese diritti ed onorari, rimborso del contributo unificato e spese forfettarie al 15%; l' in subordine insiste per l'ammissione dei mezzi Pt_1 di prova e CTU”;
per la convenuta : “Voglia il Tribunale di Livorno in Controparte_1 composizione monocratica, contrariis reiectis, in via istruttoria, disporre la CTU medico-legale richiesta dalla convenuta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ritualmente depositata;
in via principale di merito, ritenuta l'assenza del nesso di causalità, oppure la carenza di prova del nesso di pagina 1 di 7 causalità, tra le prestazioni erogate dall' alla Sig.ra oggetto di surroga nei Pt_1 Parte_2 confronti della compagnia convenuta, ed il sinistro causale verificatosi il giorno 25.06.2013 n Livorno, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto sussistente, in tutto od in parte, il nesso causale tra le prestazioni erogate dall' alla Sig.ra oggetto di surroga nei confronti della Pt_1 Parte_2 compagnia convenuta, ed il sinistro causale verificatosi il giorno 25.06.2013 n Livorno, liquidare le somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice alla parte attrice nella misura ritenuta di CP_1 giustizia e secondo le risultanze istruttorie. Con vittoria di spese e competenze di causa, nell'ipotesi principale, oppure integrale compensazione delle stesse, nell'ipotesi subordinata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 11 settembre 2023, l' citava dinanzi al Tribunale di Livorno la Pt_1
per sentirla condannare al pagamento della somma Controparte_1 di euro 48.620,82, o in subordine la somma di euro 35.212,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
e, a sostegno della domanda, deduceva che:
il giorno 25 giugno 2012, in Livorno, località Gabbro, veniva investita dal Parte_2 veicolo condotto in retromarcia da deceduto il 12 ottobre 2016 senza Controparte_2 eredi;
il veicolo era assicurato per la responsabilità civile obbligatoria con la compagnia di assicurazione convenuta;
a seguito del sinistro della strada pativa delle lesioni gravissime, a seguito delle Parte_2 quali l' riconosceva alla predetta l'indennità di accompagnamento quale invalida totale con Pt_1 decorrenza dal 1 agosto 2013 nella misura di euro 499,27 e nella misura di euro 1.997,08 per gli arretrati relativi all'anno 2013;
l' erogava l'indennità di accompagnamento fino al maggio 2021 quando la Pt_1 Parte_2 decedeva nella misura di euro 48.620,82;
il valore capitale della prestazione erogata a titolo di indennità di accompagnamento ammontava ad euro 35.212,51, calcolato ai sensi della Legge 183/2010, art 41 e DECRETO 19 marzo 2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili - GU n.223 del 23-9-2013).
II. Con comparsa depositata in data 17 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo Controparte_1
pagina 2 di 7 che:
non sussisteva alcun nesso di causalità tra le prestazioni erogate dall' a titolo di Controparte_3 indennità di accompagnamento in favore della e le lesioni dalla stessa riportate nel Parte_2 sinistro verificatosi il 25 giugno 2013, di cui si rendeva responsabile alla guida CP_2 dell'autovettura assicurata con la comparente;
a seguito del sinistro della strada la riportava la frattura del femore sinistro, che Parte_2 necessitava di intervento protesico effettuato presso l'Ospedale di Livorno, dal quale veniva dimessa il
27.06.2013; la frattura veniva aggravata da una infezione della ferita chirurgica, che richiedeva un ulteriore ricovero ospedaliero;
le lesioni in parola non avevano determinato quello che aveva accertato la Commissione Medica dell'ASL di Livorno, che aveva riconosciuto alla all'esito della vista medico-legale effettuata in Pt_2 data 11.10.2013, una invalidità totale “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)”,
il medico-legale di fiducia della danneggiata (Dr. , presso il quale la paziente si Persona_1 recava nell'ottobre 2014 deambulando “servendosi dell'ausilio di un bastone d'appoggio e con andatura molto cauta”, riconosceva alla cliente un'invalidità permanente derivante dal sinistro stradale del 25%;
il medico-legale della compagnia di assicurazione (Dr.ssa , che visitava l'infortunata il Persona_2
01.12.2024, concludeva per un danno biologico permanente del 20% (v. docc.ti 2-3);
le parti si accordavano per una liquidazione da parte della compagnia assicuratrice di un risarcimento calcolato sulla base di un'invalidità permanente del 22%, percentuale che, pur essendo certamente dimostrativa di un danno non trascurabile, non poteva ritenersi in grado di far riconoscere un'invalidità civile totale con l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a carico dell' ; Pt_1
il documento n.5 prodotto dall' con l'atto di citazione, e derivante dalla struttura medico legale Pt_1 dell' , aveva descritto l'infermità come “tetraparesi spastica da esiti di encefalopatia post- Pt_1 traumatica in politrauma”;
tale accertamento della tetraparesi spastica non poteva certo essere messo in connessione causale diretta con un incidente stradale, che aveva causato una frattura del collo femorale, seppur aggravata da un'infezione da streptococco, come quella riportata dalla in data 25.06.2013, che aveva Parte_2 determinato postumi permanenti gravi, ma non un'invalidità totale che necessitava di un accompagnamento, come quello riconosciuto dall' ; Pt_1 pagina 3 di 7 il calcolo delle somme richieste a titolo di surroga non poteva porsi a base della decisione, avendo l' indicato nell'atto introduttivo somme conteggiate unilateralmente e senza alcuna adeguata Pt_1 documentazione giustificativa (anche degli importi effettivamente corrisposti), prevedendo due tipi di calcolo (totale delle somme erogate e capitalizzazione delle prestazioni) senza precisare i criteri di sviluppo e gli indici di capitalizzazione eventualmente applicati.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi della convenuta, secondo cui l'invalidità riconosciuta dall' alla non Pt_1 Parte_2 sarebbe stata causata dalle lesioni patite a seguito del sinistro della strada, è infondata in quanto il verbale di accertamento dell'invalidità civile dimostra che la donna presentava la seguente anamnesi alla data del 6 settembre 2013: “già ultra65enne mediograve dal 2010 per cardiopatia aritmica, cataratta sinistra operata, disturbo d'ansia generalizzato e disturbo depressivo. 06/2013 incidente stradale con frattura collo femorale sin trattata con protesi cementata. Recente ricovero per sepsi ferita chirurgica.
Tuttora in terapia antibiotica. Esame obiettivo: paziente barellata, scadute condizioni generali. Lucida ed orientata. Rallentamento ideomotorio. Insufficienza nei passaggi posturali”.
Il documento dimostra che la donna, nata il [...] e quindi dell'età di 83 anni al momento della visita del 6 settembre 2013, era in condizioni generali scadenti e barellata con rallentamento ideomotorio e insufficienza nei passaggi posturali.
Le condizioni sanitarie scadenti costituiscono la logica conseguenza del sinistro della strada del 25 giugno 2013, quando la donna aveva l'età di 83 anni, nel corso del quale aveva patito la frattura del femore, con conseguente duplice intervento chirurgico e successivo scadimento delle condizioni generali.
Non vi è altra spiegazione logica derivante dalla lettura dei documenti prodotti e comunque l'eccezione della società convenuta è generica, essendosi la convenuta limitata ad affermare che l'invalidità non sarebbe derivata dalle lesioni patite dal sinistro della strada.
Fatta questa premessa, l'erogazione della somma complessiva di euro 48.620,82 fino alla morte della deve ritenersi assistita dal giudizio di congruità. Parte_2
Va osservato a questo proposito che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare ripetutamente che la congruità delle prestazioni assistenziali erogate dall' deriva dal principio di Pt_1 pagina 4 di 7 legalità degli atti amministrativi della procedura di riconoscimento dell'indennità da parte dell'Ente pubblico.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020: nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali CP_3 atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11617 del 13/05/2010: In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore nel giudizio di regresso intentato nei confronti del CP_4 datore di lavoro, poiché l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di CP_3 procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1841 del 02/02/2015: “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al CP_4 lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020: “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali CP_3 atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in pagina 5 di 7 considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”
D'altra parte, la contestazione della società convenuta è generica.
La deve quindi essere condannata a pagare all' Controparte_1 Pt_1 la somma di euro 48.620,82.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 24/06/1992: “il credito dell' che agisca in Pt_1 surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell' originario credito del danneggiato, e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre
1969 n. 990, sono tenuti a corrispondere all' , senza necessità di costituzione in mora, l'importo CP_3 della svalutazione monetaria e gli interessi compensativi a far tempo dall'effettivo esborso di quell'indennità, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria”.
Non è possibile determinare la rivalutazione monetaria e gli interessi dal momento dell'effettivo pagamento dell'indennità di accompagnamento in quanto le date di pagamento e le singole rate non sono allegate con la dovuta precisione per effettuare il relativo calcolo matematico.
Conseguentemente, debbono essere aggiunti al credito di valore di euro 48.620,82 gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT a decorrere dalla richiesta di pagamento effettuata con lettera a mezzo PEC in data 23 agosto 2021, prodotto dall' con il documento n. 20. Pt_1
Procedendo, quindi, all'aggiornamento del debito di valore dalla data del 23 agosto 2021 alla data della sentenza, la somma di euro 48.620,82 viene rivalutata all'attualità in base agli indici ISTAT fino ad euro 56.351,53 e vengono aggiunti gli interessi legali dal 23 agosto 2021 sulla somma rivalutata di anno in anno e ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica della citazione del 11 settembre 2023 alla sentenza nella misura di euro 15.304,88 fino alla liquidazione finale di euro 71.656,41.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 Controparte_1 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di Pt_1 euro 545,00 per spese anticipate ed euro 4.721,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Pt_1 [...]
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, Controparte_1 così provvede:
condanna la a pagare all' la somma di euro Controparte_1 Pt_1
48.620,82, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al pagamento effettivo;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese Controparte_1 processuali all' la somma di euro 545,00 per spese anticipate ed euro 4.721,00 per onorari di Pt_1 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 4 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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