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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15221/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA NZ AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 15221/2019 promossa da
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Polignano;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dall'avv. Anna Faretra;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.04.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.10.2019, la Parte_1
, in qualità di gestore della residenza socio-assistenziale per anziani denominata “Vivere
[...]
Insieme” con sede in Conversano, ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il rimborso CP_2 della somma complessiva di € 82.600,00 (comprensiva di i.v.a.) in relazione alle prestazioni riabilitative prescritte dai medici specialisti dell'azienda convenuta ed eseguite dal personale della
RSA in favore dei pazienti intrasportabili. Segnatamente, ha precisato: 1) di gestire la RSA “Vivere
Insieme” in forza dell'art. 67 del RR n. 4-2007, autorizzata all'esercizio dell'attività con provvedimento n. 174 del 2016 ed iscritta al registro regionale il 17.06.2016 con atto n. 578 per 30 posti, incrementati a 50 con determinazione comunale n. 522 del 2019; 2) di aver fornito agli utenti ospitati in struttura prestazioni terapeutico - riabilitative ulteriori rispetto all'organigramma imposto dall'art. 67 del citato regolamento regionale, mediante due fisioterapiste qualificate e con l'ausilio di attrezzature potenziate del nucleo operativo interno, prescritte dai medici specialisti dei distretti della
3) con nota prot. n. 245549 del 14.12.2019, il Distretto sociosanitario n. 12 della Parte_2 CP_1
si è impegnato ad assicurare nella struttura – in caso di non trasportabilità presso gli ambulatori
[...]
Co
– l'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 67 RR n. 4-2007; 4) con successiva nota prot Cont 39584 del 20.02.2017, l' ha sostenuto che le anzidette prestazioni potranno essere eseguite presso la struttura a condizione che il medico di famiglia dichiari nell'impegnativa la condizione di intrasportabilità del paziente e che, laddove venga individuata la necessità di un progetto riabilitativo individualizzato, lo stesso dovrà essere eseguito mediante le risorse professionali della struttura ai Cont sensi dell'art.67; 5) da ultimo, al fine di assicurare agli utenti le prestazioni prescritte dall' la cooperativa è stata costretta ad assumere due terapiste della riabilitazione, come da sinossi depositate, sostenendo un esborso di € 82.600,00. Ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 82.600,00 oltre interessi legali dalla messa in mora, con vittoria di spese.
2. Costituitasi con comparsa del 07.01.2020, la ha eccepito, preliminarmente, la CP_2 carenza di legittimazione attiva in capo alla cooperativa in quanto la titolarità del diritto azionato spetterebbe al singolo anziano non autosufficiente, ospitato presso la RSA, a cui le prestazioni sanitarie sono state prescritte. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto, poiché l'art. 67 RR n.
4-2007 prevede che le case di cura devono contare nel personale
“tecnici della riabilitazione in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza”. Ne consegue che il personale fisioterapista assunto non è ulteriore rispetto all'organigramma di cui all'art. 67, ma ad esso conforme in quanto funzionale ad erogare le prestazioni necessarie agli anziani degenti in base ai singoli progetti personali di assistenza. Ha, dunque, chiesto il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e della consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 11.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda va respinta per le ragioni che seguono.
2. Come anticipato in premessa la Parte_3 [...]
”, gestisce la Parte_1 Controparte_3 sita in Conversano alla Via Salerno, disciplinata dall'art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007, autorizzata all'esercizio dal Comune di Conversano con provvedimento n. 174 del 10.02.2016 ed iscritta al Registro Regionale il 17.06.2016 con atto n. 578.
Il Regolamento Regionale citato distingue le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSSA) disciplinate dall'art. 66 dalle Residenze Socio Assistenziali (RSA) disciplinate dal successivo art. 67.
Queste ultime sono definite come strutture sociosanitarie a bassa intensità assistenziale sanitaria,
e per espressa disposizione del medesimo art. 67 (comma 2) non accedono ad accreditamento con le Cont
per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.
In ragione di quanto sopra, non può ravvisarsi alcun diritto della attrice ai rimborsi Parte_1 richiesti per le spese sostenute per le prestazioni rese ai degenti, non sussistendo alcun titolo che legittimerebbe le eventuali erogazioni.
Non solo non vi è un accreditamento o altro atto a carattere concessorio, ma stante la classificazione della struttura come RSA ex art. 67 R.R. Puglia n. 4/2007, neppure avrebbe potuto esservi.
La domanda principale va, dunque, rigettata.
3. Va, altresì, dichiarata inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di Cont residualità. Difatti, in presenza di un obbligo inadempiuto a carico della i fornire le prestazioni sanitarie in favore dei degenti, parte attrice avrebbe dovuto far ricorso all'azione tipica di adempimento e/o conseguente risarcimento del danno subito.
Fermo il rigetto in rito dell'azione proposta, in ogni caso, la stessa non sarebbe accoglibile neppure nel merito, difettando la prova dei suoi elementi costitutivi.
Anzitutto, non è chiara l'indispensabilità delle nuove assunzioni, da correlarsi in stretto rapporto con le asserite omissioni di parte convenuta. Difatti, a mente dell'art. 67 i tecnici della riabilitazione all'interno della struttura devono essere in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR. Pt_4
Non vi è prova, quindi, che le due nuove figure sanitarie siano state assunte esclusivamente per far fronte alle esigenze eccezionali allegate e non anche per rimpinguare l'organico in misura proporzionale a quanto stabilito dalla disciplina di riferimento. In altri termini, manca la prova Cont rigorosa che la perdita patrimoniale lamentata sia strettamente connessa a quell'attività che la ra chiamata a svolgere e che, in sua vece, è stata prestata dalla cooperativa attrice.
Per di più, difetta la prova dello spostamento patrimoniale a danno di parte attrice e in favore della Cont ossia – propriamente - del vantaggio economico conseguito da parte convenuta a seguito degli esborsi sostenuti da parte attrice, i cui beneficiari diretti, invero, sono i degenti destinatari delle prestazioni.
4. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la domanda va integralmente respinta.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento 52.001 – 260.000; valori minimi per fasi introduttiva e istruttoria, attesa la scarsa attività defensionale svolta da parte convenuta).
6. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice così come liquidate con provvedimento del 17.04.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA NZ
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna , in Parte_1 persona del Presidente p.t., pagamento delle spese di lite in favore di , in persona del CP_1
l.r.p.t., liquidate nella misura complessiva di €10.454,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
3. Pone a carico di il Parte_1 pagamento delle spese di CTU, come liquidate con provvedimento del 17.04.2022.
Così deciso in Bari il 29.10.2025
Il Giudice
RA NZ AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA NZ AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 15221/2019 promossa da
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Polignano;
ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 dall'avv. Anna Faretra;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.04.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18.10.2019, la Parte_1
, in qualità di gestore della residenza socio-assistenziale per anziani denominata “Vivere
[...]
Insieme” con sede in Conversano, ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il rimborso CP_2 della somma complessiva di € 82.600,00 (comprensiva di i.v.a.) in relazione alle prestazioni riabilitative prescritte dai medici specialisti dell'azienda convenuta ed eseguite dal personale della
RSA in favore dei pazienti intrasportabili. Segnatamente, ha precisato: 1) di gestire la RSA “Vivere
Insieme” in forza dell'art. 67 del RR n. 4-2007, autorizzata all'esercizio dell'attività con provvedimento n. 174 del 2016 ed iscritta al registro regionale il 17.06.2016 con atto n. 578 per 30 posti, incrementati a 50 con determinazione comunale n. 522 del 2019; 2) di aver fornito agli utenti ospitati in struttura prestazioni terapeutico - riabilitative ulteriori rispetto all'organigramma imposto dall'art. 67 del citato regolamento regionale, mediante due fisioterapiste qualificate e con l'ausilio di attrezzature potenziate del nucleo operativo interno, prescritte dai medici specialisti dei distretti della
3) con nota prot. n. 245549 del 14.12.2019, il Distretto sociosanitario n. 12 della Parte_2 CP_1
si è impegnato ad assicurare nella struttura – in caso di non trasportabilità presso gli ambulatori
[...]
Co
– l'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 67 RR n. 4-2007; 4) con successiva nota prot Cont 39584 del 20.02.2017, l' ha sostenuto che le anzidette prestazioni potranno essere eseguite presso la struttura a condizione che il medico di famiglia dichiari nell'impegnativa la condizione di intrasportabilità del paziente e che, laddove venga individuata la necessità di un progetto riabilitativo individualizzato, lo stesso dovrà essere eseguito mediante le risorse professionali della struttura ai Cont sensi dell'art.67; 5) da ultimo, al fine di assicurare agli utenti le prestazioni prescritte dall' la cooperativa è stata costretta ad assumere due terapiste della riabilitazione, come da sinossi depositate, sostenendo un esborso di € 82.600,00. Ha, pertanto, concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 82.600,00 oltre interessi legali dalla messa in mora, con vittoria di spese.
2. Costituitasi con comparsa del 07.01.2020, la ha eccepito, preliminarmente, la CP_2 carenza di legittimazione attiva in capo alla cooperativa in quanto la titolarità del diritto azionato spetterebbe al singolo anziano non autosufficiente, ospitato presso la RSA, a cui le prestazioni sanitarie sono state prescritte. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto, poiché l'art. 67 RR n.
4-2007 prevede che le case di cura devono contare nel personale
“tecnici della riabilitazione in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza”. Ne consegue che il personale fisioterapista assunto non è ulteriore rispetto all'organigramma di cui all'art. 67, ma ad esso conforme in quanto funzionale ad erogare le prestazioni necessarie agli anziani degenti in base ai singoli progetti personali di assistenza. Ha, dunque, chiesto il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti e della consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 11.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda va respinta per le ragioni che seguono.
2. Come anticipato in premessa la Parte_3 [...]
”, gestisce la Parte_1 Controparte_3 sita in Conversano alla Via Salerno, disciplinata dall'art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007, autorizzata all'esercizio dal Comune di Conversano con provvedimento n. 174 del 10.02.2016 ed iscritta al Registro Regionale il 17.06.2016 con atto n. 578.
Il Regolamento Regionale citato distingue le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSSA) disciplinate dall'art. 66 dalle Residenze Socio Assistenziali (RSA) disciplinate dal successivo art. 67.
Queste ultime sono definite come strutture sociosanitarie a bassa intensità assistenziale sanitaria,
e per espressa disposizione del medesimo art. 67 (comma 2) non accedono ad accreditamento con le Cont
per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.
In ragione di quanto sopra, non può ravvisarsi alcun diritto della attrice ai rimborsi Parte_1 richiesti per le spese sostenute per le prestazioni rese ai degenti, non sussistendo alcun titolo che legittimerebbe le eventuali erogazioni.
Non solo non vi è un accreditamento o altro atto a carattere concessorio, ma stante la classificazione della struttura come RSA ex art. 67 R.R. Puglia n. 4/2007, neppure avrebbe potuto esservi.
La domanda principale va, dunque, rigettata.
3. Va, altresì, dichiarata inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di Cont residualità. Difatti, in presenza di un obbligo inadempiuto a carico della i fornire le prestazioni sanitarie in favore dei degenti, parte attrice avrebbe dovuto far ricorso all'azione tipica di adempimento e/o conseguente risarcimento del danno subito.
Fermo il rigetto in rito dell'azione proposta, in ogni caso, la stessa non sarebbe accoglibile neppure nel merito, difettando la prova dei suoi elementi costitutivi.
Anzitutto, non è chiara l'indispensabilità delle nuove assunzioni, da correlarsi in stretto rapporto con le asserite omissioni di parte convenuta. Difatti, a mente dell'art. 67 i tecnici della riabilitazione all'interno della struttura devono essere in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR. Pt_4
Non vi è prova, quindi, che le due nuove figure sanitarie siano state assunte esclusivamente per far fronte alle esigenze eccezionali allegate e non anche per rimpinguare l'organico in misura proporzionale a quanto stabilito dalla disciplina di riferimento. In altri termini, manca la prova Cont rigorosa che la perdita patrimoniale lamentata sia strettamente connessa a quell'attività che la ra chiamata a svolgere e che, in sua vece, è stata prestata dalla cooperativa attrice.
Per di più, difetta la prova dello spostamento patrimoniale a danno di parte attrice e in favore della Cont ossia – propriamente - del vantaggio economico conseguito da parte convenuta a seguito degli esborsi sostenuti da parte attrice, i cui beneficiari diretti, invero, sono i degenti destinatari delle prestazioni.
4. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la domanda va integralmente respinta.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (scaglione di riferimento 52.001 – 260.000; valori minimi per fasi introduttiva e istruttoria, attesa la scarsa attività defensionale svolta da parte convenuta).
6. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice così come liquidate con provvedimento del 17.04.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA NZ
AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna , in Parte_1 persona del Presidente p.t., pagamento delle spese di lite in favore di , in persona del CP_1
l.r.p.t., liquidate nella misura complessiva di €10.454,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
3. Pone a carico di il Parte_1 pagamento delle spese di CTU, come liquidate con provvedimento del 17.04.2022.
Così deciso in Bari il 29.10.2025
Il Giudice
RA NZ AM