Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2020, n. 1230
CASS
Sentenza 11 novembre 2020

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Massime1

La pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.

Commentario1

  • 1Cass. 35816 /2023
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 15 gennaio 2024

    Secondo la Corte di cassazione, la sussistenza di ragioni burocratiche connesse allo svolgimento dell'attività da parte di una società immobiliare, quali l'ottenimento di permessi a costruire e la formalizzazione del contratto di appalto, integra i fatti oggettivi che hanno determinato il ritardo nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, di carattere straordinario e indipendenti dalla volontà del contribuente. Di talché tali ragioni possono essere utilizzate quale prova contraria in relazione alla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica. Lo prevede l'Ordinanza n. 35816 depositata il 22 dicembre 2023. Il caso La società Rosselli S.r.l. a causa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2020, n. 1230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1230
Data del deposito : 11 novembre 2020

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