Sentenza 11 novembre 2020
Massime • 1
La pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.
Commentario • 1
- 1. Cass. 35816 /2023Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 15 gennaio 2024
Secondo la Corte di cassazione, la sussistenza di ragioni burocratiche connesse allo svolgimento dell'attività da parte di una società immobiliare, quali l'ottenimento di permessi a costruire e la formalizzazione del contratto di appalto, integra i fatti oggettivi che hanno determinato il ritardo nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, di carattere straordinario e indipendenti dalla volontà del contribuente. Di talché tali ragioni possono essere utilizzate quale prova contraria in relazione alla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica. Lo prevede l'Ordinanza n. 35816 depositata il 22 dicembre 2023. Il caso La società Rosselli S.r.l. a causa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2020, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1230-21 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: IA DI SS - Presidente - Sent. n. sez. 2989/2020 CC 11/11/2020- VINCENZO SIANI R.G.N. 12941/2020 MICHELE BIANCHI MONICA BONI Relatore - ROBERTO BINENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO AR nato a [...] il [...] DI ST ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dn. & F.R. Perrell he he d est mientodisfors) I 'a illements semp into del provvestme Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 20 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. ordinava la correzione della sentenza emessa 1'8 febbraio 2018, irrevocabile il 19 settembre 2019, di applicazione della pena a richiesta delle parti a carico di AR ET e IA Di EF in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., integrandola con l'applicazione nei confronti di ciascuno degli imputati della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego. A fondamento della decisione il giudice rilevava che la sentenza considerata aveva omesso di applicare sanzione accessoria, prevista dall'art. 32-quinquies cod. pen. quale conseguenza obbligatoria dell'applicazione della pena in entità superiore a due anni di reclusione, a nulla rilevando che l'accordo raggiunto tra le parti non ne avesse fatto menzione.
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione AR ET e IA Di EF per il tramite del loro difensore, avv.to Antonio Miriello, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a)erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 32-quinquies cod. pen. per non avere considerato il giudice dell'esecuzione che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego si applica soltanto ai reati commessi a far data dal 14 giugno 2015, data dell'entrata in vigore della legge 27.05.2015, n. 69, art. 1, comma 1, lett. b), mentre i fatti ascritti ai ricorrenti sono stati commessi in un momento a questo antecedente, ossia tra il 2013 ed il 2014. La formulazione all'epoca vigente prevedeva la stessa pena accessoria ma per il caso della condanna a pena principale non inferiore a tre anni, condizione che non ricorre nel caso di specie, poiché la pena per ciascun reato non supera i due anni. b) Erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 32-quinquies cod. pen. per avere applicato la pena accessoria, sebbene la norma che la prevede non ne consenta l'irrogazione a seguito di sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. In un caso similare la Corte Suprema (sez. 6, n. 12541 del 14.03.2019) ha escluso i presupposti di applicabilità di una diversa pena accessoria, quella di cui all'art. 322-quater cod. pen., ma esprimendo lo stesso principio di diritto, riferibile anche al caso presente.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Francesca Romana Pirrelli, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 1 Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Va premesso in punto di fatto che i ricorrenti, appartenenti alla Marina militare in servizio presso la Direzione di Commissariato di Augusta, hanno definito il procedimento penale a loro carico pendente presso il Tribunale di Roma mediante sentenza di patteggiamento, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in data 8 febbraio 2018, che ha loro applicato la pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno, determinata secondo il seguente calcolo, desumibile dalla relativa istanza formulata dai loro difensori col consenso del pubblico ministero, recepita in sentenza: pena base per il più grave reato di cui all'art. 319 cod. pen. (capo O) anni quattro e mesi sei di reclusione, diminuita ad anni tre di reclusione per le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti contestate, aumentata per continuazione in entità eguale per ciascuno dei restanti reati fino ad anni cinque di reclusione, ridotta per il rito nella misura finale predetta. i 1.1 Tanto esposto, avvalorate dalla produzione documentale allegata al ricorso l'affermazione, contenuta nel primo motivo, secondo cui la pena per il più grave delitto di corruzione fra quelli unificati per continuazione è stata contenuta in anni due di reclusione, risultando la stessa determinata in anni tre di reclusione all'esito dell'applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla pena presa a base di computo e quindi ridotta di un terzo per effetto della diminuente per il rito alternativo. Di tale analitico procedimento di calcolo il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto, avendo preso in esame l'entità della sanzione detentiva applicata per il delitto di cui al capo O) al lordo della riduzione prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.. 1.2 Difetta dunque il presupposto per l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 32-quinquies cod. pen. nella formulazione antecedente la sua novellazione ad opera della legge n. 69 del 2015, riferibile al caso specifico a ragione della commissione dei fatti di reato negli anni 2013 e 2014, quindi in un momento antecedente l'entrata in vigore del nuovo testo di legge, ossia l'irrogazione di pena principale non inferiore ad anni tre di reclusione per il reato ritenuto di maggiore gravità fra quelli unificati per continuazione.
1.3 Questa Corte con orientamento constante afferma che, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (sez. 6, 2 n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo e altro, rv. 269425; sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, rv. 270240; sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, rv. 264478; sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, rv. 255407) e tenendo conto della incidenza di eventuali diminuenti dipendenti dall'accesso ad un rito speciale, sia il patteggiamento o il giudizio abbreviato (ex multis: Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, rv. 210980; sez. 1, n. 8126 del 6/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Ngwoke, rv. 272408; sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, rv. 259749; sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, Di Cioccio, rv. 250500; sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, rv. 243045; sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, rv. 229126). Tali condivisibili principi sono stati riferiti anche alla diversa pena accessoria dell'interdizione legale (sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, rv. 172279) e si ritengono validi anche in relazione alla sanzione complementare della estinzione del rapporto d'impiego, che è delineata come oggetto di obbligatoria applicazione ed è predeterminata nella specie dalla previsione normativa. Mantengono quindi immutata validità i rilievi, già espressi dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia Ishaka, secondo cui l'interpretazione letterale degli artt. 29 e 32 cod. pen., -conducibile analogamente anche per l'art. 32-quinquies cod. pen., che ancorano la pena accessoria alla condanna per determinate fattispecie di reato a pena di entità stabilita-, manifesta l'indifferenza del legislatore per il procedimento che ha esitato la pena principale nella misura di riferimento, per l'eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee e per gli effetti riduttivi prodotti dalla diminuente per il rito speciale. Sotto il profilo considerato, l'ordinanza impugnata è inficiata da erronea interpretazione ed applicazione della norma di legge.
2. Resta da affrontare l'ulteriore questione dell'individuazione della tipologia di sentenza, che ha definito il procedimento penale in ordine al reato, cui l'ordinamento ricollega la sottoposizione dell'imputato alla pena accessoria di cui all'art. 32-quinquies cod. pen.. La norma è stata introdotta dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, e successivamente ha subito reiterate modifiche ad opera della legge n. 190 del 2012 e della legge n. 69 del 2015. 2.1 Come già detto, nel testo vigente all'epoca dei fatti ascritti ai ricorrenti, la disposizione stabiliva testualmente "salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni ed enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica". L'assunto difensivo sostiene che l'espressione "condanna" debba ritenersi riferita al provvedimento conclusivo del giudizio ordinario o abbreviato, non anche 3 矿 alla sentenza di applicazione della pena, che, priva di un accertamento di responsabilità, è alla prima soltanto equiparata, secondo quanto stabilito dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. A supporto della soluzione propugnata la difesa richiama la pronuncia di questa Corte, sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferraresi, rv. 275295, per la quale la sentenza di patteggiamento, sia ordinario, che allargato, non consente l'applicazione della misura di cui all'art. 322-quater cod. pen., che prevede unicamente l'inflizione con sentenza di condanna, trattandosi di istituto peculiare di natura civilistica, eterogeneo rispetto alle pene accessorie, sicchè la sua speciale connotazione ne impedisce l'applicazione al di fuori degli specifici casi nei quali essa sia espressamente prevista, in ossequio ai principi di legalità e di tassatività in materia penale.
2.2 La citazione non è pertinente al caso specifico, perché riguarda un istituto non omologabile alla pena accessoria, ossia la condanna al pagamento di somma di denaro pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza o dell'amministrazione della giustizia nel caso della commissione del delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.. Si tratta dunque di misura compensativa di contenuto economico e di natura civile, che rafforza l'apparato sanzionatorio in favore dell'amministrazione pubblica e che deve essere ordinata con la sentenza di condanna dell'imputato, prevista testualmente dall'art. 322-quater cod. pen. quale titolo impositivo. Diversamente da quanto stabilito da quest'ultima disposizione, sul piano letterale l'art. 32-quinquies cod. pen. contiene il riferimento alla condanna ad una pena che raggiunga una determinata soglia, riportata all'esito del giudizio e non alla tipologia di sentenza che l'ha imposta.
2.3 Inoltre, non può ignorarsi che in riferimento alle ipotesi di "patteggiamento allargato", l'art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen. stabilisce l'equiparazione della relativa sentenza a pronuncia di condanna e che, come pacificamente ritenuto da questa Corte, se la pena concordata sia superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e ciò a prescindere dalla loro inclusione o meno nell'accordo raggiunto dalle parti (sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, rv. 276374; sez. 5, n.49477 del 13/11/2019, Letizia, rv. 277552; sez. 6, n. 8723 del 06/02/2013, P.G. in proc. Crudele, rv. 254689; sez. 4, n. 23134 del 14/05/2008, P.G. in proc. Di Girolamo, rv. 240304). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, a 4 it tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita". Il che comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso. In definitiva, stante la fondatezza del primo e principale motivo, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata per avere erroneamente integrato la sentenza di patteggiamento a carico dei ricorrenti con l'imposizione di pena accessoria nell'insussistenza dei presupposti legittimanti.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone darsi comunicazione della decisione al Pubblico Ministero competente per l'esecuzione. Così deciso in Roma, l'11 novembre 2020. Il Presidente Il Consigliere estensore Mariastefania Di Tomassi Monica Beni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2021 IL CANCELLIERE P o Di Meo 5