Sentenza 24 maggio 2011
Massime • 1
In tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve tenersi conto, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per il rito speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 22508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22508 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 773
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24665/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CI TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 30/03/2010 del Tribunale di Viterbo;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero in sede (sost. P.G. Dott. Vito Monetti), che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla interdizione dai pubblici uffici e alla disposta confisca del denaro in sequestro. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'imputato TO Di CI impugna per cassazione, con il ministero del difensore, la sentenza in data 30.3.2010 del Tribunale di Viterbo, con la quale - su sua richiesta cui ha consentito il p.m. - gli è stata applicata, concessegli le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di tre anni di reclusione per otto episodi di concussione ed un episodio di tentata concussione, commessi dal marzo al luglio 2009 con abuso delle sue funzioni di funzionario della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Rieti e Viterbo.
2. Con il ricorso, nulla eccependosi in ordine alla affermata responsabilità del Di CI per i fatti ascrittigli, si enuncia una duplice censura in riferimento: a) alla erronea applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
b) alla erronea confisca, ai sensi dell'art.322 ter c.p.p., della somma di Euro 15.000,00 appartenente all'imputato e sottoposta a sequestro.
A. Quanto al primo profilo, si osserva che impropriamente la durata della pena accessoria è stata commisurata all'entità della pena finale applicata all'imputato per effetto della ritenuta continuazione tra tutti i reati contestatigli e non, come affermato da stabile giurisprudenza di legittimità, alla pena base computata per il reato principale e più grave. Pena che la sentenza ha individuato, per il reato di cui al capo D) della rubrica, in due anni e tre mesi di reclusione (tenuto conto delle riconosciute attenuanti) ed in rapporto alla quale avrebbe dovuto altresì calcolarsi, in parte qua, la diminuente ex art. 444 c.p.p., così pervenendosi alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, cui soltanto avrebbe potuto adeguarsi - in pari misura - la durata della pena accessoria interdittiva (artt. 31 e 37 c.p.). B. Quanto alla disposta confisca della somma in sequestro, si denuncia la violazione degli artt. 240 e 322 ter c.p. e il difetto assoluto di motivazione, nulla specificando la sentenza in ordine alla natura di profitto ovvero di prezzo dei reati commessi dal Di CI conferita alla somma confiscata. Valori (profitto o prezzo dei reati integranti la regiudicanda) per altro non definiti, ne' indicati in sentenza. A ciò aggiungendosi, si sostiene con il ricorso, la verosimile inapplicabilità dell'art. 322 ter c.p. in ragione dell'intervenuto integrale risarcimento del danno subito dalle persone offese dalle condotte concussive del Di CI, che ha dato luogo alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Ciò in fondata analogia con il disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19, comma 1, che in tema di responsabilità
delle persone giuridiche esclude la confisca delle somme costituenti prezzo o profitto del reato "per la parte che può essere restituita al danneggiato", esclusione da intendersi logicamente estesa alla parte di denaro che già sia stata restituita alla persona offesa, appunto ai sensi dell'art. 62 c.p., n. 6 ("...appare evidente che, in caso di avvenuto risarcimento del danno, non è più a parlarsi di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, secondo la formula dell'art. 322 ter c.p., essendo stati gli stessi beni già restituiti appunto per equivalente...").
In ogni caso la mancata individuazione, pur imposta dall'art. 322 ter c.p., comma 3, delle somme costituenti profitto o prezzo del reato ha condotto all'immotivata confisca della somma in sequestro senza alcuna comprensibile relazione "quantitativa" con le imputazioni oggetto della sentenza. A sostegno della postulata applicazione estensiva o analogica del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1 si richiama in ricorso (ribadendosi l'assunto nella memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal P.G. in sede) una decisione di legittimità (Cass. Sez. 2, 20.12.2006 n. 10838/07, Napolitano, rv. 235830), secondo cui, come si chiarisce in motivazione, "non sussiste il pericolo di duplicazione del pagamento della stessa somma: una prima volta, a titolo di confisca, in un ammontare equivalente al profitto, e la seconda in esecuzione dell'obbligazione restitutoria alla vittima del reato ... è ravvisabile, per contro, il concorso solo apparente di norme, rispettivamente impositive della confisca e della ripetizione d'indebito, la seconda delle quali esclude la prima: disciplina, espressamente enunciata dal D.Lgs. n.231 del 2001, art. 19, comma 1, ma ovviamente espressione di un principio generale (in qualche modo già enunciato dall'art. 240 c.p., comma 3), riconducibile alla "ratio" deterrente della misura di sicurezza, volta ad evitare il consolidamento del profitto a vantaggio del reo...".
3. Il ricorso è assistito da fondamento.
A. In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai fini della irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, deve tenersi conto della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, e quale risultante dalla concessione di eventuali circostanze attenuanti (avuto altresì riguardo al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti) nonché della diminuente per il rito speciale (Cass. S.U. 27.5.1998 n. 8411, P.M. in proc. Ishaka, rv. 210980;
Cass. Sez. 1, 26.2.2007 n. 27700, Servillo, rv. 237118; Cass. Sez. 1, 6.3.2009 n. 12894, De Vittorio, rv. 243045). Ne discende che, alla stregua della pena determinata per il reato più grave tra quelli ascritti al Di CI, costui non può che essere interdetto dai pubblici uffici per un periodo equivalente a quello della pena principale (art. 37 c.p.), cioè pari ad un anno e sei mesi.
B. Effettivamente l'impugnata sentenza del Tribunale di Viterbo si limita a richiamare il disposto dell'art. 322 ter c.p., ma non reca alcuna specifica motivazione o precisazione sulla natura di profitto o di prezzo del reato attribuita alla somma confiscata all'imputato. Non è revocabile in dubbio che, pur alla luce della novella apportata dalla L. n. 134 del 2003 al testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1 con l'estensione dell'applicabilità - in caso di pena patteggiata - della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 c.p. (e non più soltanto a quelle previste dal detto art. 240 c.p., comma 2 come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice di merito abbia l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni in ipotesi addotte sulla provenienza del denaro o altri beni confiscati. L'indicata lacuna della motivazione della sentenza impugnata, imponendo di per sè l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, assorbe gli ulteriori congiunti profili sulla compatibilità della misura di sicurezza prevista dall'art. 322 ter c.p. con l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n.6 riconosciuta all'imputato e dedotti con l'odierno ricorso. Di tal che sarà il giudice di merito che, stabilita la natura o meno di profitto o prezzo del reato della somma in sequestro, ne verificherà la confiscabilità anche in relazione all'avvenuto risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6, avendo presente i rilievi e i richiami giurisprudenziali esposti nel ricorso, coniugandoli ai caratteri della confisca ai sensi dell'art. 322 ter c.p. individuati da questa Corte regolatrice (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 5.6.2007 n. 31692, Giannone, rv. 237610; Cass. Sez. 2, 13.5.2010 n. 25166, P.M. in proc. Ferretti, rv. 247115).
Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio - per nuovo giudizio sui due indicati punti della decisione impugnata - al Tribunale di Viterbo, che provvedere ad emendare l'errore relativo alla durata della pena accessoria temporanea applicata all'imputato ed a colmare le descritte carenze della motivazione sulla confisca della somma in sequestro ai sensi dell'art. 322 ter c.p., uniformandosi ai criteri e ai principi giurisprudenziali dianzi menzionati.
Rimane ovviamente impregiudicata la statuizione di merito dell'impugnata sentenza (sussistenza dei reati e loro commissione ad opera del Di CI) e della relativa pena principale applicata all'imputato. Statuizione non oggetto di ricorso e passata in cosa giudicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria e alla confisca e rinvia al Tribunale di Viterbo per nuovo giudizio su tali punti.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011