Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
In caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni all'imputato devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e lo stesso deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2008, n. 23134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23134 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/05/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1150
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 4454/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
avverso la sentenza pronunciata in data 8 aprile 2005 dal Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto -;
nei confronti di:
DI GI CO, nato a [...] il [...];
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente all'omessa irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto - applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a CO DI GI, per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, commesso in San Benedetto del Tronto il 9 novembre 2004, le pene di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, lamentando:
- l'omessa condanna dell'imputato, ex art. 29 c.p., comma 1, alla pena accessoria dell'interdizione temporanea (per la durata di anni cinque) dai pubblici uffici;
- l'omessa condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La L. 12 giugno 2003, n. 134, nell'introdurre il cosiddetto patteggiamento allargato (ossia nell'elevare il limite massimo di pena detentiva applicabile su richiesta delle parti a cinque anni di reclusione), non ha esteso al medesimo i benefits rappresentati dall'esonero dalle spese processuali e dall'applicazione di pene accessorie (nonché di misure di sicurezza detentive). In altre parole, a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1, come sostituito dall'art. 2 della L. dianzi indicata, la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie soltanto nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale, nell'applicare all'imputato la pena concordata di anni quattro di reclusione, ha omesso le pronunce di condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed al pagamento delle spese processuali. Si tratta, dunque, di sopperire sia all'omessa applicazione di detta pena (che, a norma dell'art. 29 c.p., comma 1, consegue automaticamente, per la durata predeterminata di anni cinque, alla condanna ad una pena per un tempo non inferiore a tre anni) sia all'omessa pronuncia di condanna alle spese.
L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in ordine alla sua applicazione ne' in relazione alla durata o alla specie, ma consegua alla pronuncia di condanna e sia predeterminata ex lege - può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 c.p.p.. In tal caso, infatti, l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata (v. Cass. 1, 12 marzo 1991, p.m. in c. Bonetti, RV 187648; in senso conforme Cass. 1, 28 marzo 2004, Bagedda, RV 228250; Cass. 1, 26 novembre 1998, Ruggiu, RV 212100). Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla condanna alle spese.
3.2. Va detto, infine, che, a norma dell'art. 535 c.p.p., comma 3 e art. 692 c.p.p., comma 1, sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare e che la disposizione è applicabile anche in caso di sentenza di applicazione concordata della pena (cfr. ex plurimis Cass. 4, 15 ottobre 1997, Paciotti, RV 209409).
4. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (pena che applica) ed all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, condanna che pronuncia.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, pena che applica, ed all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese per il mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, condanna che pronuncia.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008