Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2016, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
03633-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 2024Sent. n. sez. Giacomo Paoloni -Presidente - CC 20/12/2016 Maurizio Gianesini - Stefano Mogini R.G.N. 33046/2016 Laura Scalia Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NA LI, nato a [...] il [...] RO ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale de L'Aquilia ha applicato, ex art. 444 c.p.p., a SS NA ed ND RO per plurimi delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 la pena di cinque anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, unitamente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. I difensori degli imputati impugnano tale sentenza ed articolano ciascuno due motivi, dal contenuto identico.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e, segnatamente, la mancata verifica o, comunque, l'omissione di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudice, infatti, non aveva motivato sul punto se non con un mero richiamo a tale norma, limitandosi a rilevare la insussistenza nel caso di specie delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento. L'obbligo di motivazione, pertanto, non era stato assolto neppure in maniera succinta.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 D.P.R. 309/90 e, segnatamente, si dolgono della durata della pena accessoria della interdizione dei pubblici uffici inflitta, in quanto, come afferma il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel ragguagliare la durata della pena accessoria a quella principale, deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave e non già a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione. Nel caso di specie per il reato ritenuto più grave (quello contestato al capo c) della imputazione) era stata applicata la pena di quattro anni di reclusione e si era pervenuti alla applicazione della pena finale di cinque anni di reclusione solo per effetto del regime della continuazione.
2.3. I ricorrenti chiedevano, pertanto, di cassare, anche con rinvio, la sentenza impugnata e di adottare ogni provvedimento conseguenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.
2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla denegata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2.1 Secondo un consolidato orientamento di questa Suprema Corte, infatti, è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata nella sentenza di patteggiamento la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla specifica indicazione delle ragioni che 2 avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, del 30/12/2014 n. 250, Barzi, Rv. 261802; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, Rv. 216583).
2.2 Nel caso di specie, peraltro, l'applicabilità di una specifica causa di non punibilità indebitamente pretermessa non è stata neppure prospettata dai ricorrenti e, pertanto, i relativi motivi si rivelano inammissibili.
2.3 La giurisprudenza di questa Suprema Corte, peraltro, costantemente ribadisce il principio secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (da ultimo, v. Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Halluli, Rv. 250902; Sez. 3, 18 giugno 1999, Bonacchi, Rv. 215071). Diversamente, non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, "essendo sufficiente anche una implicita motivazione" al riguardo (Sez., 5, n. 1713 del 15 aprile 1999, Barba, Rv. 213633) e, pertanto, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085).
2.4 Non può, pertanto, ritenersi viziata la sentenza, che, al pari di quella impugnata, escluda l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. "in considerazione delle risultanze degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.".
3. Devono, invece, essere accolti i motivi di ricorso articolati relativamente alla errata applicazione nei confronti di entrambi i ricorrenti della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3.1 Ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre, infatti, fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez. U., 27/05/1998, n. 8411, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 7, n. 48787 del /29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407). In particolare, in tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve tenersi conto, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e quindi dell'incidenza delle circostanze 3 attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per il rito speciale (Sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, Di Cioccio, Rv. 250500).
3.2 Nel caso di specie, per entrambi i ricorrenti, si è pervenuti alla applicazione della pena finale di cinque anni di reclusione solo per effetto della applicazione della disciplina della continuazione. La pena stabilita per il reato più grave (quello contestato al capo c) della imputazione), infatti, all'esito della applicazione della diminuente per il rito abbreviato, è stata determinata in quattro anni di reclusione per entrambi i ricorrenti.
3.3 Ne discende che, alla stregua della pena determinata per il reato più grave, l'RO ed il NA non potevano essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, bensì esclusivamente per la durata di cinque anni in virtù della regola dettata dall'art. 29, comma 1, ultima parte, cod. pen., che stabilisce in tale misura la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per i reati che abbiano dato luogo alla condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione.
3.4 Per l'effetto deve annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della predetta pena accessoria, così rettificandosi l'erroneo computo temporale operato dal giudice di merito.
3.5 L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, potendo questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. 1), cod. proc. pen., emendare la decisione dei termini sopra indicati e provvedere alla diretta applicazione della obbligatoria pena accessoria della interdizione temporanea dell'imputato dai pubblici uffici, essendo la durata di tale sanzione definita ex lege in misura fissa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata perpetua della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata ai due ricorrenti, durata che ridetermina per entrambi in misura di cinque anni. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 20/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo PPaoloni Fabrizio D'Arcangelo toss DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 GEN 2017 MARIO GIUOZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Para Esposito O N U E