Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
In caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a Simone O. la pena di anni due di reclusione (pena base anni quattro di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito) e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni uno e mesi uno, in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640 c.p. commessi tra l'11 dicembre 2017 e l'8 luglio 2018. All'imputato, medico in servizio presso il Reparto di Ostetricia dell'Ospedale di Prato, erano ascritti alcuni …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 12 novembre 2021
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a Simone O. la pena di anni due di reclusione (pena base anni quattro di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito) e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni uno e mesi uno, in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640 c.p. commessi tra l'11 dicembre 2017 e l'8 luglio 2018. All'imputato, medico in servizio presso il Reparto di Ostetricia dell'Ospedale di Prato, erano ascritti alcuni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA F. P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 278
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 35345/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
RU DA N. IL 11/05/1981;
avverso la sentenza n. 163/2012 GIP TRIBUNALE di L'AQUILA, del 29/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
lette le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo per l'annullamento senza rinvio limitatamente al pagamento delle spese processuali e misure di sicurezza.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell'Aquila ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato a RU ID la pena di anni due mesi otto di reclusione e Euro 10.000,00 di multa su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in ordine al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 e nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione dell'art. 28 e segg. c.p. - art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento alla mancata condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e applicazione delle eventuali pene accessorie e misure di sicurezza, conseguenti al titolo del reato e alla misura della pena principale. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, all'imputato devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge e lo stesso deve essere altresì condannato alle spese processuali e a quelle eventuali di custodia cautelare (ex multis Cass. Sez. 4^ 14/5-10/6/2008 n. 23134 Rv. 240304).
Tuttavia l'omissione non comporta l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo la rettifica di essa ai sensi dell'art. 619 c.p.p., cui questa Corte provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata, aggiungendo le seguenti statuizioni: ordina la confisca della sostanza stupefacente sequestrata e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese relative alla custodia in carcere. Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013