Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2017, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
08 126 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2017 ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. - 4033/2017 MICHELE BIANCHI MONICA BONI REGISTRO GENERALE N.20837/2017 PALMA TALERICO FRANCESCO CENTOFANTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: KE MI nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo annullarsi ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per ツ I ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata il 31 gennaio 2017 la Corte di appello di Venezia, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del locale Procuratore Generale, tesa all'applicazione, nei confronti di KE KE ed in relazione a due sentenze contro di lui pronunciate dalla stessa Corte (il 16 gennaio 2015) e dal G.I.P. del Tribunale di Padova (il 31 ottobre 2013), delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena. Riteneva la Corte territoriale che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, si dovesse fare riferimento alla misura della pena stabilita per il reato più grave, tenuto conto delle diminuzioni anche processuali, e non di quella complessiva, risultante dagli aumenti per la continuazione. Rilevava quindi la stessa Corte che entrambe le sentenze, ciascuna delle quali unificante più reati ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., recavano una base base virtuale (inflitta per il reato più grave, al netto della riduzione per il rito speciale) inferiore a cinque anni, e che quindi non si potesse dare corso all'applicazione delle invocate pene accessorie.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, mediante unico motivo, che deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 20 e 37 cod. pen., in quanto il suindicato principio di diritto soffrirebbe di un'eccezione proprio con riferimento all'ipotesi, ricorrente nella specie rispetto ad entrambe le sentenze separatamente considerate, di ritenuta continuazione tra reati omogenei, in relazione alla quale la durata complessiva delle pene accessorie andrebbe commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.
3. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. il difensore del condannato ha svolto argomentazioni a sostegno della reiezione del proposto ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2 -di2. In tema di pene accessorie, la previsione di cui all'art. 37 cod. pen. cui il Procuratore generale ricorrente lamenta la violazione - svolge una funzione residuale rispetto all'art. 29 cod. pen. ed è destinata ad operare nei soli casi in cui la durata delle pene accessorie temporanee non è normativamente predeterminata (Sez. 1, n. 25476 del 09/02/2017, Tommaselli;
Sez. 2, n. 53001 del 06/10/2016, Cardinale, Rv. 268541; Sez. 1, n. 36299 del 03/06/2015, Navarra, Rv. 264677). Sono riconducibili al novero delle pene accessorie, la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale, quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale, ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328). Orbene, l'interdizione dai pubblici uffici, di cui anzitutto si discute in questa sede, non rientra tra le pene accessorie la cui durata non sia espressamente determinata dalla legge penale. Essa, infatti, consegue obbligatoriamente, ex art. 29, comma 1, cod. pen., nella forma perpetua, alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni;
ovvero, per la durata di cinque anni, alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. In quanto obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata, ad essa non si applica il summenzionato art. 37 cod. pen.
3. Questa Corte ha, invero, costantemente affermato - si vedano, da ultimo, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407 che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla - quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave (v. ancora, tra le altre, Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008, Pizza, Rv. 240067; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237118; Sez. 6, n. 17542 del 13/02/2006, Prestipino Giarritta, Rv. 234496; Sez. 1, n. 10525 del 05/07/2000, Locorotondo, Rv. 217047; Sez. 4, n. 4559 del 25/02/1999, Lubrano, Rv. 213149), tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980; Sez. 1, n. 3 18149 del 04/04/2014, Di Benedetto, Rv. 259749; Sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011, Di Cioccio, Rv. 250500; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004, Rv. 229126). -4. A tali condivisi principi estensibili senz'altro alla pena accessoria dell'interdizione legale (in senso conforme, Sez. 1, n. 2560 del 21/11/1985, dep. 1986, Panero, Rv. 172279), di cui pure si discute in questa sede, e che risulta essa stessa obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata (conseguendo essa, ex art. 32 cod. pen., alla condanna all'ergastolo o, durante la pena, alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni cinque) si è - rettamente attenuta l'ordinanza impugnata. Il proposto ricorso richiama invece un orientamento giurisprudenziale relativo alle pene accessorie regolate dall'art. 37 cod. pen., la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale secondo cui, rel caso di pluralità di reati, unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dal citato articolo va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv. 261512) - che, per tutte le considerazioni già svolte, non è confacente al caso di specie.
5. Segue la reiezione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 06/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Angela Tardio Ingele Bardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB 2018 IL CANCELLIERE MAG Stefania FAELLA