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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da HI NT, nato a [...] il [...], PA VI, nato a [...] il [...], PA MI, nato a [...] il [...], GI LM, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06-07-2021 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato MI Vaira, difensore di fiducia di HI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6714 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1° aprile 2019, il G.U.P. del Tribunale di Foggia, per quanto in questa sede rileva, condannava NT HI alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione e VI PA, MI PA e LM GI alla pena di mesi 6 ciascuno. In particolare, l'affermazione della penale responsabilità di HI era riferita al reato di abuso d'ufficio (capo A), oltre che a una serie di episodi dei reati di cui agli art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi B, D, F, H, L ed N) e 633-639 bis cod. pen. (capi C, E, G, I, M e O), mentre il giudizio di colpevolezza degli altri imputati concerneva singoli episodi dei reati di cui all'art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli art. 633-639 bis cod. pen. a loro rispettivamente ascritti. Secondo la prospettazione accusatoria recepita dal G.U.P., HI, quale dirigente del servizio attività economiche del Comune di Foggia, in violazione della normativa edilizia, di quella antimafia e di quella sul divieto di esercizio delle attività commerciali, rilasciava indebitamente autorizzazioni temporanee su area pubblica a talune persone, tra cui VI PA, MI PA e LM GI, pur in assenza dei requisiti di legge, consentendo loro di realizzare chioschi, con struttura portante in legno, occupanti ciascuno una superficie di 30 mq. circa, per la vendita di frutta e ortaggi, consentendo altresì ai privati di realizzare un vantaggio patrimoniale, con danno per il Comune di Foggia, corrispondente agli oneri urbanistici omessi per l'illegittima occupazione del suolo pubblico;
in tal modo, oltre a rendersi autore del reato di abuso di ufficio, HI concorreva negli illeciti edilizi commessi dai titolari delle autorizzazioni e nella loro conseguente occupazione abusiva del suolo pubblico, risultando i fatti commessi in Foggia tra il 13 aprile 2015, data di rilascio della prima autorizzazione, all'epoca del sequestro delle strutture in legno. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni edilizie (capi B, D, F, H, L ed N) perché estinte per prescrizione e, per l'effetto, per i residui delitti, rideterminava la pena a carico degli imputati nei seguenti termini: per HI, anni 1 e mesi 2 di reclusione, per VI PA, MI PA e LM GI, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ciascuno, con conferma nel resto della decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, NT HI, VI PA, MI PA e LM GI, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. HI ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 42 comma 2, 47 comma 3 cod. pen., nonché degli art. 84, 85 e 89 del d. Igs. n. 159 del 2 2011, contestando il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio e del requisito della cd. doppia ingiustizia della condotta. In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che dal combinato disposto degli art. 67, 83, 84, 85 e 89 del Codice Antimafia si evince che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 71 del d. Igs. n. 59 del 2010, è ammissibile l'autocertificazione antimafia e che, nei medesimi casi, l'autocertificazione non è ammissibile per i familiari conviventi, non essendosi peraltro tenuto conto che i soggetti richiedenti erano già possessori di una pregressa licenza all'esercizio di commercio ambulante. Peraltro, sull'esegesi delle norme di cui al d. Igs. n. 159 del 2011 vi è stato un contrasto interpretativo giunto fino ai più alti livelli istituzionali, tanto è vero che vi è stata una interlocuzione interministeriale tra il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ed il Ministero dell'Interno, confluita nella risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016, riguardante proprio la più corretta applicazione delle disposizioni previste dal Codice Antimafia in ordine alle ipotesi di attivazione delle verifiche antimafia, ciò a conferma del fatto che, all'epoca delle condotte contestate, l'interpretazione delle norme per HI fosse tutt'altro che univoca. Tale risoluzione, indebitamente sminuita dalla Corte di appello solo perché successiva ai fatti di causa, ha peraltro risolto i dubbi interpretativi proprio nel senso adottato dall'imputato, a riprova che la sua convinzione di non dover richiedere preventivamente le informazioni antimafia era giuridicamente fondata. HI ha dunque rilasciato i titoli autorizzatori sulla scorta delle autocertificazioni dei richiedenti e dopo ha spontaneamente provveduto ad acquisire i certificati penali, mostrando di non arroccarsi sulla sua posizione. Alcun interesse da parte sua vi era quindi nel tutelare altrui posizioni soggettive, non potendosi peraltro sottacersi che non tutti i richiedenti erano gravati da pregresse condanne, come VA US, ZI ON e TI EC. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la carenza, apoditticità e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla valutazione delle specifiche doglianze difensive e della documentazione depositata a conforto della stessa. 2.1.1. Con memoria del 7 ottobre 2022, il difensore di HI, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo: che non vi era alcun rapporto tra l'imputato HI e i titolari dei chioschi, che non vi era alcun interesse personale dello stesso, che tutti i richiedenti, di fatto, già svolgevano in condizioni precarie l'attività commerciale, che vi fu una precisa volontà politica, cristallizzata in un provvedimento della Giunta Comunale, di regolarizzare la loro posizione;
che lo HI non "selezionò" dei privilegiati, ma autorizzò tutti i soggetti;
che, pur non condividendo la posizione della Prefettura, egli chiese comunque l'informazione antimafia, sebbene tardivamente, senza mai riceverne risposta. 3 2.2. VI PA, MI PA e LM GI hanno sollevato ricorsi formalmente distinti, con i quali sono stati sollevati due motivi sostanzialmente sovrapponibili. Con il primo, è stato censurato il giudizio sulla sussistenza dei reati di cui agli art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 e 633-639 bis cod. pen., osservandosi che i giudici di merito hanno omesso di considerare un dato fondamentale, ovvero che gli imputati si sono limitati a chiedere le autorizzazioni e a ottemperare alle prescrizioni del Comune, per cui risulta difficile ravvisare nei ricorrenti la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni ed edifici pubblici, a fronte di un'autorizzazione comunale, per quanto ritenuta contra legem, non potendo l'affermazione della penale responsabilità dei titolari dei chioschi essere affidata al sillogismo secondo cui la realizzazione della violazione edilizia determina sic et sempliciter la sussistenza del reato di invasione di edifici, avendo gli imputati confidato sul rilascio di autorizzazioni reiterate nel tempo. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'applicazione della recidiva, rilevandosi che nella sentenza impugnata è mancato qualsiasi accertamento in concreto circa la necessaria relazione qualificata sussistente tra i precedenti penali dei ricorrenti, peraltro modesti e risalenti, e il nuovo episodio delittuoso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Prima di soffermarsi sul merito delle censure sollevate, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva dei fatti sottesi alle imputazioni per cui si procede. Il punto di partenza è costituito dalla delibera della Giunta comunale di Foggia n. 36 del 3 aprile 2005, recante atto di indirizzo operativo in ordine alla riqualificazione e razionalizzazione del commercio ambulante su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale. Con tale atto, la Giunta, muovendo da ragioni igienico-sanitarie, intese regolarizzare in via temporanea e in attesa della emanazione di un piano di localizzazione delle aree per il commercio ambulante, le attività eseguite in chiosco, banco, trespolo o autonegozio, provvedendo già in quella sede a stabilire alcuni requisiti, come ad esempio le dimensioni dei chioschi (massimo 30 mq., con espresso divieto di aumento di volumi) e il limite temporaneo dell'autorizzazione, ovvero sei mesi. Ciò posto, tra il 13 aprile e il 24 giugno 2015, NT HI, nella sua veste di dirigente del servizio attività economiche del Comune di Foggia, in carica dal febbraio 2014, emanava sei delibere con le quali autorizzava alcune persone, tra cui VI PA, MI PA e LM GI, a svolgere su suolo pubblico l'attività di commercianti ortofrutticoli, tramite la creazione di strutture in legno amovibili. 4 Cg Con nota del 17 aprile 2015, HI chiariva altresì che i manufatti in esame avrebbero avuto natura provvisoria, sarebbero stati amovibili in ogni momento e sarebbero stati privi di allacci alla rete idrica e fognaria, senza opere edilizie. A tale iniziativa reagiva il Presidente provinciale della Confcommercio che, il 29 aprile 2015, trasmetteva una nota al Prefetto, manifestando dubbi, tra l'altro, sulla effettiva ricorrenza in capo ai soggetti autorizzati dei requisiti personali e professionali necessari per il rilascio delle autorizzazioni de quibus. Il Prefetto di Foggia, con nota del 7 maggio 2019, chiedeva al Comune di Foggia di far pervenire informazioni in ordine ai requisiti morali previsti dall'art. 5 del d. Igs. n. 114 del 1998, pur nella consapevolezza che la ricorrenza dei requisiti potesse essere autocertificata dagli interessati. In risposta a tale nota, HI, nel frattempo sollecitato a fornire chiarimenti anche a seguito di un'interpellanza proposta il 4 maggio 2015 dal consigliere comunale Marasco, giustificava il rilascio delle prime autorizzazioni con la carenza di lavoro, precisando che quel tipo di interventi (strutture di legno amovibili) non richiedeva permessi di costruire;
inoltre, quanto alla richiesta della Prefettura di effettuare i controlli antimafia ai sensi dell'art. 83 del d. Igs. n. 159 del 2011, l'imputato HI richiamava la preventiva ricorrenza in capo ai privati autorizzati dei requisiti fiscali, oltre che, quanto ai manufatti, dei requisiti logico-strutturali, avendo da ciò desunto anche la ricorrenza dei requisiti morali, anche se, nel prosieguo degli scambi con la Prefettura, egli trasmetteva con nota del 26 giugno 2015 i certificati penali dei richiedenti e le precedenti richieste rilasciate in loro favore. Il successivo 31 luglio la Prefettura evidenziò tutte le irregolarità sottese alle autorizzazioni, tra cui appunto il mancato previo inoltro all'organo di governo della richiesta di informazioni in materia antimafia. Da ultimo, con nota del 23 ottobre 2015, il dirigente HI dichiarava di non aver inoltrato la certificazione antimafia in ragione del pregresso rilascio anni prima di analoghe autorizzazioni, confidando nell'espletamento di tale compito da parte dei suoi predecessori. A ciò deve aggiungersi che, come accertato dalla Polizia Municipale di Foggia nell'ottobre 2015, VI PA, MI PA e LM GI, dopo pochissimo tempo dal rilascio delle autorizzazioni, a loro volta violarono le prescrizioni e i limiti contenuti negli atti autorizzatori nei seguenti termini: VI PA erigeva un chiosco dotato di gronde pluviali per le acque piovane che convogliavano sul marciapiede e non nel sistema fognario;
MI PA creava un manufatto che occupava una superficie di 32 mq. che, tenuto conto delle altezze e del tetto, si sviluppava per 102,40 mc., e LM GI fissava al suolo travi e pilastri con piastre in ferro e muratura, sviluppando una cubatura di 86,25 mc., violando pure le distanze previste dal Codice della strada. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle singole censure difensive. 5 C-1 2. Iniziando proprio dalle doglianze sollevate da VI PA, MI PA e LM GI, deve osservarsi, partendo dal primo motivo dei rispettivi ricorsi, che il giudizio sull'ascrivibilità ai singoli imputati del reato di invasione di edifici non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero la Corte di appello, nel richiamare e nello sviluppare le considerazioni del primo giudice, ha evidenziato che i ricorrenti hanno posto in essere numerose alterazioni funzionali alle strutture autorizzate, rendendosi autori non solo degli abusi edilizi dichiarati prescritti, ma anche del delitto ex art. 633 cod. pen., avendo gli esercenti occupato abusivamente parte della strada, in virtù degli aumenti di cubatura e delle varie violazioni del contenuto delle autorizzazioni, la cui illegittimità sostanziale era a loro ben nota, non essendo gli stessi in possesso dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni, essendo gravati da precedenti penali non dichiarati al momento delle rispettive domande. La fattispecie delittuosa di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. è stata dunque legittimamente ritenuta integrata nel caso di specie, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche dal punto di vista soggettivo, essendosi al riguardo rilevato che gli imputati erano ben consapevoli di non avere titolo all'ottenimento della autorizzazione per la loro condizione di pregiudicati e, ciononostante, hanno realizzato vari abusi sulle strutture, con allacci non consentiti e con aumenti di cubatura, rendendo così ancor più illegittima l'occupazione del suolo pubblico. Il giudizio sulla sussistenza del reato dal punto di vista soggettivo si pone dunque in linea con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701), secondo cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto (aspetto questo desumibile dalla destinazione commerciale delle strutture in esame), presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta, profilo questo come detto ricavabile dal fatto che gli esercenti ben sapevano che, alla luce dei loro trascorsi giudiziari, non potevano ricevere i titoli autorizzatori, i quali peraltro contenevano specifiche limitazioni, dagli stessi non osservate. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2.1. Passando al secondo motivo, deve osservarsi che, anche rispetto alla mancata esclusione delle contestate recidive, non si ravvisano criticità. Ed invero, nel confrontarsi con le doglianze difensive, la Corte territoriale (pag. 26 della sentenza impugnata) ha sottolineato che gli episodi per cui si è proceduto in questa sede risultano strettamente legati "alla complessiva inclinazione a delinquere degli appellanti, già condannati anche per l'art. 633 cod. pen. (tranne PA MI, il quale però vanta diversi reati gravi per induzione alla prostituzione, droga, ricettazione, furto, estorsione)", avendo in ogni caso i giudici di appello evidenziato che le attenuanti generiche concesse dal 6 IT G.U.P. hanno eliso gli effetti della recidiva, che è stata comunque correttamente applicata, connotandosi la vicenda in esame "quale ulteriore episodio criminale compiuto dagli imputati nella progressione criminosa che li connota da anni". Orbene, tale impostazione appare immune da censure, in quanto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782), secondo cui, ai fini dell'applicazione della recidiva, occorre verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza, valutazione questa compiuta nella vicenda in esame con argomentazioni sintetiche ma pertinenti, con le quali i singoli ricorrenti non si confrontano adeguatamente. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, non vi è spazio per l'accoglimento dei ricorsi di VI PA, MI PA e LM GI, ricorsi che devono essere quindi rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 3. Passando ora alla posizione di HI, premesso che i due motivi sollevati sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di abuso di ufficio e al concorso nel reato di invasione di edifici commesso dagli esercenti (per il concorso negli abusi edilizi vi è stata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione) non presta il fianco alle censure difensive. Va innanzitutto chiarito che la Corte di appello, pur richiamando in vari punti il percorso argomentativo del primo giudice, non ha tuttavia mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con argomenti non illogici. In particolare, rispetto alla configurabilità del reato di abuso di ufficio, i giudici di secondo grado hanno rimarcato il fatto che HI ha rilasciato plurime autorizzazioni all'apertura dei chioschi sul suolo pubblico a persone prive dei requisiti di legge, essendosi al riguardo sottolineato, in modo corretto, l'irrilevanza del dato secondo cui gli esercenti VI PA, MI PA e LM GI siano stati destinatari di altri provvedimenti autorizzatori in passato, posto che la procedura di rilascio dei titoli nell'aprile 2015 era partita da zero, tanto è vero che gli interessati hanno dovuto riproporre le loro domande. Il compito del dirigente, quindi, era quello non di rinnovare le autorizzazioni del passato, ma di verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio delle nuove e quindi di accertare l'assenza di precedenti penali dei richiedenti per taluni reati. Peraltro, la normativa che governava la materia, al di là di taluni dubbi applicativi su singoli passaggi procedimentali, era chiara: sul punto deve rilevarsi 7 che l'art. 84 del d. Igs. n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") prevede che la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto, norma che a sua volta prevede inibizioni a una serie di attività (economiche e non solo) per i soggetti gravati da misure di prevenzione, oppure per coloro sono stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale. A sua volta, l'art. 83 del Codice delle leggi antimafia dispone che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, tra i quali rientrano anche le licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio e le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali. Va infine richiamato l'art. 71 del d. Igs. n. 59 del 2010, secondo cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. Dal combinato disposto di tali norme si desume che il dirigente HI, prima di rilasciare le autorizzazioni, era tenuto a richiedere in via preventiva la comunicazione antimafia alla Prefettura, tanto più ove si consideri che le domande dei richiedenti non contenevano affatto indicazioni specifiche circa il 8 possesso da parte degli stessi dei requisiti di legge, con particolare riferimento all'assenza di precedenti penali ostativi (risulta anzi che sia i due PA che GI fossero pregiudicati), il che consente di ritenere non dirimenti i dubbi interpretativi evocati nella circolare del MISE valorizzata dalla difesa circa la necessità o meno della verifica preventiva della certificazione antimafia, posto che nel caso di specie non risulta né che vi sia stata una preventiva autocertificazione idonea dei richiedenti circa i loro trascorsi giudiziari (il che avrebbe potuto in astratto superare la mancata acquisizione preventiva della certificazione antimafia), né che il Comune fosse già in possesso di certificati penali recenti riguardanti i beneficiari delle autorizzazioni rilasciate. Peraltro, pur a seguito del carteggio intercorso da inizio maggio con la Prefettura e pur resosi conto delle carenze documentali della procedura, HI, invece di provvedere in autotutela, revocando le precedenti autorizzazioni, ha perseverato nel suo modus procedendi, rilasciando l'ultima autorizzazione il 24 giugno 2015. I giudici di merito, inoltre, hanno osservato che la responsabilità dell'imputato non poteva essere esclusa dalla delibera della Giunta comunale, trattandosi di un atto di indirizzo politico che non solo non avrebbe potuto condizionare l'operato amministrativo del funzionario HI, ma che, in ogni caso, non autorizzava di certo il rilascio di titoli abilitativi in spregio della normativa antimafia. Legittimamente è stato dunque ritenuto configurabile a carico dell'imputato il reato di abuso di ufficio, essendosi in presenza di una macroscopica illegittimità degli atti amministrativi rilasciati da HI, il quale ha rilasciato le autorizzazioni richieste ad esercenti privi di legittimazione, in ragione dei loro precedenti penali che l'imputato non ha accertato né d'ufficio, come sarebbe stato doveroso mediante interlocuzione con la Prefettura, né tantomeno mediante l'acquisizione preventiva di idonee autocertificazioni, così dando continuità alla prassi illegittima dell'esercizio abusivo del commercio ambulante ortofrutticolo. Ciò ha comportato un ingiusto ed evidente vantaggio patrimoniale per i beneficiari delle autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante e un correlato danno per il Comune di Foggia, corrispondente agli oneri urbanistici ed edilizi omessi a fronte dell'occupazione illegittima del suolo pubblico. Proprio la prolungata querelle con la Prefettura è stata inoltre ritenuta, in modo non illogico, sintomatica dell'esistenza del dolo del soggetto agente, il quale ha persistito nel rilasciare le autorizzazioni, pur a fronte dei rilievi mossi dall'organo di governo, mosso evidentemente dal timore di inimicarsi altrimenti i richiedenti (alcuni dei quali gravati da seri precedenti penali), atteggiamento questo che non esclude affatto l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, dovendosi precisare che il dolo intenzionale di cui all'art. 323 cod. pen., se non è escluso da una concorrente finalità pubblicistica, a meno che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente 9 eg (cfr. Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Rv. 264280), a maggior ragione non è eliso dalla compresenza di finalità individualistiche dell'agente, quale ad esempio la preoccupazione di scongiurare eventuali ripercussioni negative per se stesso. Da ultimo, deve osservarsi che la Corte di appello ha doverosamente verificato la persistente ravvisabilità del reato contestato alla luce della sopravvenuta e più favorevole modifica normativa operata dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, che, nel restringerne parzialmente l'ambito di operatività, ha riscritto l'art. 323 cod. pen. nei seguenti termini: "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni". Come precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Rv. 283359 e Sez. 6, n. 23794 del 07/04/2022, Rv. 283285), la modifica introdotta con il decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'abolitio criminis delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento espresse e specifiche, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicchè deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 comma 3 Cost. Orbene, nel caso di specie, all'imputato è stata contestata la violazione di norme non generali, ma ben specifiche, ovvero: gli art. 67 e 83 del Codice antimafia (rispetto all'omessa richiesta del certificato antimafia), gli art. 3, 6, 10, 22, 31, 44, 85, 86, 87 e 93 del Testo Unico dell'edilizia (in relazione all'omesso rilascio del titolo abilitativo per le opere edilizie autorizzate) e l'art. 71 del d. Igs. n. 59 del 2010 (in ordine all'omessa verifica dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali), per cui correttamente è stato ritenuto dalla Corte di appello che la condotta tenuta da HI conserva il suo disvalore anche alla luce della riforma apportata nel 2020 alla fattispecie dell'abuso di ufficio. In definitiva, risultando il relativo giudizio di colpevolezza sorretto da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e comunque non irrazionali, il ricorso di HI va disatteso, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione della presente sentenza al Comune di Foggia, ai sensi dell'art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen. 10 g
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Foggia ai sensi dell'art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen. relativamente alla posizione del ricorrente HI NT. Così deciso, il 13/10/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato MI Vaira, difensore di fiducia di HI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6714 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1° aprile 2019, il G.U.P. del Tribunale di Foggia, per quanto in questa sede rileva, condannava NT HI alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione e VI PA, MI PA e LM GI alla pena di mesi 6 ciascuno. In particolare, l'affermazione della penale responsabilità di HI era riferita al reato di abuso d'ufficio (capo A), oltre che a una serie di episodi dei reati di cui agli art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 (capi B, D, F, H, L ed N) e 633-639 bis cod. pen. (capi C, E, G, I, M e O), mentre il giudizio di colpevolezza degli altri imputati concerneva singoli episodi dei reati di cui all'art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli art. 633-639 bis cod. pen. a loro rispettivamente ascritti. Secondo la prospettazione accusatoria recepita dal G.U.P., HI, quale dirigente del servizio attività economiche del Comune di Foggia, in violazione della normativa edilizia, di quella antimafia e di quella sul divieto di esercizio delle attività commerciali, rilasciava indebitamente autorizzazioni temporanee su area pubblica a talune persone, tra cui VI PA, MI PA e LM GI, pur in assenza dei requisiti di legge, consentendo loro di realizzare chioschi, con struttura portante in legno, occupanti ciascuno una superficie di 30 mq. circa, per la vendita di frutta e ortaggi, consentendo altresì ai privati di realizzare un vantaggio patrimoniale, con danno per il Comune di Foggia, corrispondente agli oneri urbanistici omessi per l'illegittima occupazione del suolo pubblico;
in tal modo, oltre a rendersi autore del reato di abuso di ufficio, HI concorreva negli illeciti edilizi commessi dai titolari delle autorizzazioni e nella loro conseguente occupazione abusiva del suolo pubblico, risultando i fatti commessi in Foggia tra il 13 aprile 2015, data di rilascio della prima autorizzazione, all'epoca del sequestro delle strutture in legno. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni edilizie (capi B, D, F, H, L ed N) perché estinte per prescrizione e, per l'effetto, per i residui delitti, rideterminava la pena a carico degli imputati nei seguenti termini: per HI, anni 1 e mesi 2 di reclusione, per VI PA, MI PA e LM GI, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ciascuno, con conferma nel resto della decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, NT HI, VI PA, MI PA e LM GI, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. HI ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 42 comma 2, 47 comma 3 cod. pen., nonché degli art. 84, 85 e 89 del d. Igs. n. 159 del 2 2011, contestando il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio e del requisito della cd. doppia ingiustizia della condotta. In particolare, la Corte di appello non avrebbe considerato che dal combinato disposto degli art. 67, 83, 84, 85 e 89 del Codice Antimafia si evince che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 71 del d. Igs. n. 59 del 2010, è ammissibile l'autocertificazione antimafia e che, nei medesimi casi, l'autocertificazione non è ammissibile per i familiari conviventi, non essendosi peraltro tenuto conto che i soggetti richiedenti erano già possessori di una pregressa licenza all'esercizio di commercio ambulante. Peraltro, sull'esegesi delle norme di cui al d. Igs. n. 159 del 2011 vi è stato un contrasto interpretativo giunto fino ai più alti livelli istituzionali, tanto è vero che vi è stata una interlocuzione interministeriale tra il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ed il Ministero dell'Interno, confluita nella risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016, riguardante proprio la più corretta applicazione delle disposizioni previste dal Codice Antimafia in ordine alle ipotesi di attivazione delle verifiche antimafia, ciò a conferma del fatto che, all'epoca delle condotte contestate, l'interpretazione delle norme per HI fosse tutt'altro che univoca. Tale risoluzione, indebitamente sminuita dalla Corte di appello solo perché successiva ai fatti di causa, ha peraltro risolto i dubbi interpretativi proprio nel senso adottato dall'imputato, a riprova che la sua convinzione di non dover richiedere preventivamente le informazioni antimafia era giuridicamente fondata. HI ha dunque rilasciato i titoli autorizzatori sulla scorta delle autocertificazioni dei richiedenti e dopo ha spontaneamente provveduto ad acquisire i certificati penali, mostrando di non arroccarsi sulla sua posizione. Alcun interesse da parte sua vi era quindi nel tutelare altrui posizioni soggettive, non potendosi peraltro sottacersi che non tutti i richiedenti erano gravati da pregresse condanne, come VA US, ZI ON e TI EC. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la carenza, apoditticità e manifesta illogicità della motivazione, rispetto alla valutazione delle specifiche doglianze difensive e della documentazione depositata a conforto della stessa. 2.1.1. Con memoria del 7 ottobre 2022, il difensore di HI, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo: che non vi era alcun rapporto tra l'imputato HI e i titolari dei chioschi, che non vi era alcun interesse personale dello stesso, che tutti i richiedenti, di fatto, già svolgevano in condizioni precarie l'attività commerciale, che vi fu una precisa volontà politica, cristallizzata in un provvedimento della Giunta Comunale, di regolarizzare la loro posizione;
che lo HI non "selezionò" dei privilegiati, ma autorizzò tutti i soggetti;
che, pur non condividendo la posizione della Prefettura, egli chiese comunque l'informazione antimafia, sebbene tardivamente, senza mai riceverne risposta. 3 2.2. VI PA, MI PA e LM GI hanno sollevato ricorsi formalmente distinti, con i quali sono stati sollevati due motivi sostanzialmente sovrapponibili. Con il primo, è stato censurato il giudizio sulla sussistenza dei reati di cui agli art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 e 633-639 bis cod. pen., osservandosi che i giudici di merito hanno omesso di considerare un dato fondamentale, ovvero che gli imputati si sono limitati a chiedere le autorizzazioni e a ottemperare alle prescrizioni del Comune, per cui risulta difficile ravvisare nei ricorrenti la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni ed edifici pubblici, a fronte di un'autorizzazione comunale, per quanto ritenuta contra legem, non potendo l'affermazione della penale responsabilità dei titolari dei chioschi essere affidata al sillogismo secondo cui la realizzazione della violazione edilizia determina sic et sempliciter la sussistenza del reato di invasione di edifici, avendo gli imputati confidato sul rilascio di autorizzazioni reiterate nel tempo. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'applicazione della recidiva, rilevandosi che nella sentenza impugnata è mancato qualsiasi accertamento in concreto circa la necessaria relazione qualificata sussistente tra i precedenti penali dei ricorrenti, peraltro modesti e risalenti, e il nuovo episodio delittuoso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Prima di soffermarsi sul merito delle censure sollevate, si ritiene utile una breve premessa ricostruttiva dei fatti sottesi alle imputazioni per cui si procede. Il punto di partenza è costituito dalla delibera della Giunta comunale di Foggia n. 36 del 3 aprile 2005, recante atto di indirizzo operativo in ordine alla riqualificazione e razionalizzazione del commercio ambulante su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale. Con tale atto, la Giunta, muovendo da ragioni igienico-sanitarie, intese regolarizzare in via temporanea e in attesa della emanazione di un piano di localizzazione delle aree per il commercio ambulante, le attività eseguite in chiosco, banco, trespolo o autonegozio, provvedendo già in quella sede a stabilire alcuni requisiti, come ad esempio le dimensioni dei chioschi (massimo 30 mq., con espresso divieto di aumento di volumi) e il limite temporaneo dell'autorizzazione, ovvero sei mesi. Ciò posto, tra il 13 aprile e il 24 giugno 2015, NT HI, nella sua veste di dirigente del servizio attività economiche del Comune di Foggia, in carica dal febbraio 2014, emanava sei delibere con le quali autorizzava alcune persone, tra cui VI PA, MI PA e LM GI, a svolgere su suolo pubblico l'attività di commercianti ortofrutticoli, tramite la creazione di strutture in legno amovibili. 4 Cg Con nota del 17 aprile 2015, HI chiariva altresì che i manufatti in esame avrebbero avuto natura provvisoria, sarebbero stati amovibili in ogni momento e sarebbero stati privi di allacci alla rete idrica e fognaria, senza opere edilizie. A tale iniziativa reagiva il Presidente provinciale della Confcommercio che, il 29 aprile 2015, trasmetteva una nota al Prefetto, manifestando dubbi, tra l'altro, sulla effettiva ricorrenza in capo ai soggetti autorizzati dei requisiti personali e professionali necessari per il rilascio delle autorizzazioni de quibus. Il Prefetto di Foggia, con nota del 7 maggio 2019, chiedeva al Comune di Foggia di far pervenire informazioni in ordine ai requisiti morali previsti dall'art. 5 del d. Igs. n. 114 del 1998, pur nella consapevolezza che la ricorrenza dei requisiti potesse essere autocertificata dagli interessati. In risposta a tale nota, HI, nel frattempo sollecitato a fornire chiarimenti anche a seguito di un'interpellanza proposta il 4 maggio 2015 dal consigliere comunale Marasco, giustificava il rilascio delle prime autorizzazioni con la carenza di lavoro, precisando che quel tipo di interventi (strutture di legno amovibili) non richiedeva permessi di costruire;
inoltre, quanto alla richiesta della Prefettura di effettuare i controlli antimafia ai sensi dell'art. 83 del d. Igs. n. 159 del 2011, l'imputato HI richiamava la preventiva ricorrenza in capo ai privati autorizzati dei requisiti fiscali, oltre che, quanto ai manufatti, dei requisiti logico-strutturali, avendo da ciò desunto anche la ricorrenza dei requisiti morali, anche se, nel prosieguo degli scambi con la Prefettura, egli trasmetteva con nota del 26 giugno 2015 i certificati penali dei richiedenti e le precedenti richieste rilasciate in loro favore. Il successivo 31 luglio la Prefettura evidenziò tutte le irregolarità sottese alle autorizzazioni, tra cui appunto il mancato previo inoltro all'organo di governo della richiesta di informazioni in materia antimafia. Da ultimo, con nota del 23 ottobre 2015, il dirigente HI dichiarava di non aver inoltrato la certificazione antimafia in ragione del pregresso rilascio anni prima di analoghe autorizzazioni, confidando nell'espletamento di tale compito da parte dei suoi predecessori. A ciò deve aggiungersi che, come accertato dalla Polizia Municipale di Foggia nell'ottobre 2015, VI PA, MI PA e LM GI, dopo pochissimo tempo dal rilascio delle autorizzazioni, a loro volta violarono le prescrizioni e i limiti contenuti negli atti autorizzatori nei seguenti termini: VI PA erigeva un chiosco dotato di gronde pluviali per le acque piovane che convogliavano sul marciapiede e non nel sistema fognario;
MI PA creava un manufatto che occupava una superficie di 32 mq. che, tenuto conto delle altezze e del tetto, si sviluppava per 102,40 mc., e LM GI fissava al suolo travi e pilastri con piastre in ferro e muratura, sviluppando una cubatura di 86,25 mc., violando pure le distanze previste dal Codice della strada. Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle singole censure difensive. 5 C-1 2. Iniziando proprio dalle doglianze sollevate da VI PA, MI PA e LM GI, deve osservarsi, partendo dal primo motivo dei rispettivi ricorsi, che il giudizio sull'ascrivibilità ai singoli imputati del reato di invasione di edifici non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero la Corte di appello, nel richiamare e nello sviluppare le considerazioni del primo giudice, ha evidenziato che i ricorrenti hanno posto in essere numerose alterazioni funzionali alle strutture autorizzate, rendendosi autori non solo degli abusi edilizi dichiarati prescritti, ma anche del delitto ex art. 633 cod. pen., avendo gli esercenti occupato abusivamente parte della strada, in virtù degli aumenti di cubatura e delle varie violazioni del contenuto delle autorizzazioni, la cui illegittimità sostanziale era a loro ben nota, non essendo gli stessi in possesso dei requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni, essendo gravati da precedenti penali non dichiarati al momento delle rispettive domande. La fattispecie delittuosa di cui agli art. 633-639 bis cod. pen. è stata dunque legittimamente ritenuta integrata nel caso di specie, non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche dal punto di vista soggettivo, essendosi al riguardo rilevato che gli imputati erano ben consapevoli di non avere titolo all'ottenimento della autorizzazione per la loro condizione di pregiudicati e, ciononostante, hanno realizzato vari abusi sulle strutture, con allacci non consentiti e con aumenti di cubatura, rendendo così ancor più illegittima l'occupazione del suolo pubblico. Il giudizio sulla sussistenza del reato dal punto di vista soggettivo si pone dunque in linea con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701), secondo cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto (aspetto questo desumibile dalla destinazione commerciale delle strutture in esame), presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta, profilo questo come detto ricavabile dal fatto che gli esercenti ben sapevano che, alla luce dei loro trascorsi giudiziari, non potevano ricevere i titoli autorizzatori, i quali peraltro contenevano specifiche limitazioni, dagli stessi non osservate. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2.1. Passando al secondo motivo, deve osservarsi che, anche rispetto alla mancata esclusione delle contestate recidive, non si ravvisano criticità. Ed invero, nel confrontarsi con le doglianze difensive, la Corte territoriale (pag. 26 della sentenza impugnata) ha sottolineato che gli episodi per cui si è proceduto in questa sede risultano strettamente legati "alla complessiva inclinazione a delinquere degli appellanti, già condannati anche per l'art. 633 cod. pen. (tranne PA MI, il quale però vanta diversi reati gravi per induzione alla prostituzione, droga, ricettazione, furto, estorsione)", avendo in ogni caso i giudici di appello evidenziato che le attenuanti generiche concesse dal 6 IT G.U.P. hanno eliso gli effetti della recidiva, che è stata comunque correttamente applicata, connotandosi la vicenda in esame "quale ulteriore episodio criminale compiuto dagli imputati nella progressione criminosa che li connota da anni". Orbene, tale impostazione appare immune da censure, in quanto coerente con l'affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782), secondo cui, ai fini dell'applicazione della recidiva, occorre verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza, valutazione questa compiuta nella vicenda in esame con argomentazioni sintetiche ma pertinenti, con le quali i singoli ricorrenti non si confrontano adeguatamente. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, non vi è spazio per l'accoglimento dei ricorsi di VI PA, MI PA e LM GI, ricorsi che devono essere quindi rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 3. Passando ora alla posizione di HI, premesso che i due motivi sollevati sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di abuso di ufficio e al concorso nel reato di invasione di edifici commesso dagli esercenti (per il concorso negli abusi edilizi vi è stata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione) non presta il fianco alle censure difensive. Va innanzitutto chiarito che la Corte di appello, pur richiamando in vari punti il percorso argomentativo del primo giudice, non ha tuttavia mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con argomenti non illogici. In particolare, rispetto alla configurabilità del reato di abuso di ufficio, i giudici di secondo grado hanno rimarcato il fatto che HI ha rilasciato plurime autorizzazioni all'apertura dei chioschi sul suolo pubblico a persone prive dei requisiti di legge, essendosi al riguardo sottolineato, in modo corretto, l'irrilevanza del dato secondo cui gli esercenti VI PA, MI PA e LM GI siano stati destinatari di altri provvedimenti autorizzatori in passato, posto che la procedura di rilascio dei titoli nell'aprile 2015 era partita da zero, tanto è vero che gli interessati hanno dovuto riproporre le loro domande. Il compito del dirigente, quindi, era quello non di rinnovare le autorizzazioni del passato, ma di verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio delle nuove e quindi di accertare l'assenza di precedenti penali dei richiedenti per taluni reati. Peraltro, la normativa che governava la materia, al di là di taluni dubbi applicativi su singoli passaggi procedimentali, era chiara: sul punto deve rilevarsi 7 che l'art. 84 del d. Igs. n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") prevede che la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto, norma che a sua volta prevede inibizioni a una serie di attività (economiche e non solo) per i soggetti gravati da misure di prevenzione, oppure per coloro sono stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale. A sua volta, l'art. 83 del Codice delle leggi antimafia dispone che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67, tra i quali rientrano anche le licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio e le concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali. Va infine richiamato l'art. 71 del d. Igs. n. 59 del 2010, secondo cui non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. Dal combinato disposto di tali norme si desume che il dirigente HI, prima di rilasciare le autorizzazioni, era tenuto a richiedere in via preventiva la comunicazione antimafia alla Prefettura, tanto più ove si consideri che le domande dei richiedenti non contenevano affatto indicazioni specifiche circa il 8 possesso da parte degli stessi dei requisiti di legge, con particolare riferimento all'assenza di precedenti penali ostativi (risulta anzi che sia i due PA che GI fossero pregiudicati), il che consente di ritenere non dirimenti i dubbi interpretativi evocati nella circolare del MISE valorizzata dalla difesa circa la necessità o meno della verifica preventiva della certificazione antimafia, posto che nel caso di specie non risulta né che vi sia stata una preventiva autocertificazione idonea dei richiedenti circa i loro trascorsi giudiziari (il che avrebbe potuto in astratto superare la mancata acquisizione preventiva della certificazione antimafia), né che il Comune fosse già in possesso di certificati penali recenti riguardanti i beneficiari delle autorizzazioni rilasciate. Peraltro, pur a seguito del carteggio intercorso da inizio maggio con la Prefettura e pur resosi conto delle carenze documentali della procedura, HI, invece di provvedere in autotutela, revocando le precedenti autorizzazioni, ha perseverato nel suo modus procedendi, rilasciando l'ultima autorizzazione il 24 giugno 2015. I giudici di merito, inoltre, hanno osservato che la responsabilità dell'imputato non poteva essere esclusa dalla delibera della Giunta comunale, trattandosi di un atto di indirizzo politico che non solo non avrebbe potuto condizionare l'operato amministrativo del funzionario HI, ma che, in ogni caso, non autorizzava di certo il rilascio di titoli abilitativi in spregio della normativa antimafia. Legittimamente è stato dunque ritenuto configurabile a carico dell'imputato il reato di abuso di ufficio, essendosi in presenza di una macroscopica illegittimità degli atti amministrativi rilasciati da HI, il quale ha rilasciato le autorizzazioni richieste ad esercenti privi di legittimazione, in ragione dei loro precedenti penali che l'imputato non ha accertato né d'ufficio, come sarebbe stato doveroso mediante interlocuzione con la Prefettura, né tantomeno mediante l'acquisizione preventiva di idonee autocertificazioni, così dando continuità alla prassi illegittima dell'esercizio abusivo del commercio ambulante ortofrutticolo. Ciò ha comportato un ingiusto ed evidente vantaggio patrimoniale per i beneficiari delle autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante e un correlato danno per il Comune di Foggia, corrispondente agli oneri urbanistici ed edilizi omessi a fronte dell'occupazione illegittima del suolo pubblico. Proprio la prolungata querelle con la Prefettura è stata inoltre ritenuta, in modo non illogico, sintomatica dell'esistenza del dolo del soggetto agente, il quale ha persistito nel rilasciare le autorizzazioni, pur a fronte dei rilievi mossi dall'organo di governo, mosso evidentemente dal timore di inimicarsi altrimenti i richiedenti (alcuni dei quali gravati da seri precedenti penali), atteggiamento questo che non esclude affatto l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, dovendosi precisare che il dolo intenzionale di cui all'art. 323 cod. pen., se non è escluso da una concorrente finalità pubblicistica, a meno che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente 9 eg (cfr. Sez. 2, n. 23019 del 05/05/2015, Rv. 264280), a maggior ragione non è eliso dalla compresenza di finalità individualistiche dell'agente, quale ad esempio la preoccupazione di scongiurare eventuali ripercussioni negative per se stesso. Da ultimo, deve osservarsi che la Corte di appello ha doverosamente verificato la persistente ravvisabilità del reato contestato alla luce della sopravvenuta e più favorevole modifica normativa operata dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, che, nel restringerne parzialmente l'ambito di operatività, ha riscritto l'art. 323 cod. pen. nei seguenti termini: "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni". Come precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Rv. 283359 e Sez. 6, n. 23794 del 07/04/2022, Rv. 283285), la modifica introdotta con il decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'abolitio criminis delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento espresse e specifiche, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicchè deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 comma 3 Cost. Orbene, nel caso di specie, all'imputato è stata contestata la violazione di norme non generali, ma ben specifiche, ovvero: gli art. 67 e 83 del Codice antimafia (rispetto all'omessa richiesta del certificato antimafia), gli art. 3, 6, 10, 22, 31, 44, 85, 86, 87 e 93 del Testo Unico dell'edilizia (in relazione all'omesso rilascio del titolo abilitativo per le opere edilizie autorizzate) e l'art. 71 del d. Igs. n. 59 del 2010 (in ordine all'omessa verifica dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali), per cui correttamente è stato ritenuto dalla Corte di appello che la condotta tenuta da HI conserva il suo disvalore anche alla luce della riforma apportata nel 2020 alla fattispecie dell'abuso di ufficio. In definitiva, risultando il relativo giudizio di colpevolezza sorretto da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e comunque non irrazionali, il ricorso di HI va disatteso, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione della presente sentenza al Comune di Foggia, ai sensi dell'art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen. 10 g
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Comune di Foggia ai sensi dell'art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen. relativamente alla posizione del ricorrente HI NT. Così deciso, il 13/10/2022