Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo modificato dalla l. n. 49 del 2006 ai fini della declaratoria di estinzione della pena, non può operare valutazioni che vadano oltre il controllo della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, dunque, ultronei rispetto alla verifica che il condannato, nei cinque anni successivi, non abbia commesso un delitto non colposo punibile con la reclusione. (Nella specie la corte ha affermato la natura sostanziale della norma e la sua efficacia retroattiva nelle parti favorevoli al condannato).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 18
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 31410/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO RO, N. IL 24/07/1957;
avverso l'ordinanza n. 4438/2010 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 28/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28.4.2011 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva la richiesta di declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, avanzata da BO AU in relazione al provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena emesso, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, dal medesimo tribunale in data 10.11.2005.
Rilevava il tribunale che il predetto in data 24.3.2011 era stato tratto in arresto in flagranza per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al quale era stata, altresì,
applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Ad avviso del tribunale detto episodio, benché verificatosi in epoca successiva ai cinque anni di cui alla previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, rivela in maniera palese l'inserimento del
BO. In ambienti del narcotraffico, tenuto conto che il predetto era stato trovato in possesso presso la propria abitazione di gr. 915 di stupefacente del tipo hashish e di un bilancino di precisione. Tanto, ad avviso del tribunale, consentiva di ritenere contatti non estemporanei del BO con soggetti dediti al commercio di stupefacenti in continuità con l'attività illecita di cui alla condanna in relazione alla quale era stata sospesa l'esecuzione.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il OL denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
Assume, infatti, il ricorrente che ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, comma 1, la valutazione del tribunale è limitata alla verifica della commissione da parte del condannato di un delitto non colposo, punibile con la reclusione, nel termine di cinque anni dalla presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90. Nel caso di specie, dunque, il tribunale non poteva fare altro che procedere alla declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali, atteso che il fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato si è verificato in epoca successiva. Del tutto congetturali devono ritenersi, peraltro, le valutazioni del tribunale in ordine alla continuità del fatto accertato nel 2011 rispetto a quello commesso dal OL oltre dieci anni prima. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93 prevede espressamente che se il condannato, cui è stata sospesa l'esecuzione della pena a norma del precedente art. 90, nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono. La norma indica, altresì, il momento dal quale decorre detto termine di cinque anni. Benché la previsione di un provvedimento che dichiari espressamente l'estinzione della pena, in precedenza non previsto, sia stata introdotta dalla L. n. 49 del 2006, la lettera della norma non lascia spazio alla previsione di un potere di valutazione da parte del giudice competente che vada al di là della verifica dei presupposti indicati dalla norma stessa. Pertanto, si deve ritenere che, fatta detta verifica, il decorso del tempo prescritto dalla legge comporta l'estinzione della pena che - a differenza di altre ipotesi di estinzione della pena, quale quella prevista dal comma 12 dell'art. 47 Ord. Pen. - non è subordinata alla valutazione dell'esito positivo del programma terapeutico, come prevedeva il testo dell'art. 93 precedente alla modifica della L. n.49 del 2006, atteso, peraltro, che, secondo la vigente disciplina,
tale esito è presupposto della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90. E detta sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto, ai sensi del citato art. 93, comma 2, se il condannato nel termine di cinque anni commette un delitto non colposo per il quale viene inflitta la pena della reclusione.
Nè, invero, può rilevare la circostanza che nella specie il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato emesso il 10.11.2005, ovvero anteriormente alla modifica normativa. Infatti - come è stato affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 14650, 01/03/2011, Bettuolo) - la norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, comma 1 può essere considerata, ai fini della successione delle leggi nel tempo, norma processuale.
Invero, "regolando l'estinzione della pena, ha natura di norma sostanziale perché non incide soltanto sulle modalità di realizzazione della pretesa punitiva ma comporta il venire meno di essa, agendo sul rapporto punitivo - ovverosia sulla punibilità in concreto - e non più soltanto sul rapporto esecutivo;
ciò non solo quando consegue ad una inattuazione della pena protrattasi nel tempo (art. 172 c.p.), ma anche quando, come nel caso previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, deriva dall'utile decorso del tempo durante il quale l'attuazione del rapporto esecutivo resta, seppure in parte e a certe condizioni, paralizzato. La natura sostanziale dell'estinzione della pena, e di ogni altro effetto penale, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 93, comma 1 comporta, dunque, l'effetto retroattivo delle modifiche normative favorevoli al condannato".
Nella specie, quindi, avendo affermato lo stesso tribunale che il fatto accertato in data 24.3.2011 è successivo al quinquennio, l'ordinanza impugnata, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012