Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 4339
CASS
Sentenza 10 gennaio 2012

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Il giudice, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 93 d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo modificato dalla l. n. 49 del 2006 ai fini della declaratoria di estinzione della pena, non può operare valutazioni che vadano oltre il controllo della sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, dunque, ultronei rispetto alla verifica che il condannato, nei cinque anni successivi, non abbia commesso un delitto non colposo punibile con la reclusione. (Nella specie la corte ha affermato la natura sostanziale della norma e la sua efficacia retroattiva nelle parti favorevoli al condannato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 4339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4339
Data del deposito : 10 gennaio 2012

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