Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
01 3 84/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto respuiallite SEZIONE TERZA CIVILE eine-anemozion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11113/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron..3007 Dott. IO LIMONGELLI - Rel. Consigliere Rep.474 Dott. Donato CALABRESE - Consigliere Ud.03/07/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: il 1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CONDOMINIO VIA DEGLI ORSINI 34 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente LIRE 3000 domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CG408229
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, élettivamente domiciliata in ROMA VIA MASSIMI 94, presso lo studio 2000 dell'avvoca to AN PAOLO PIGNATARO, che la 1310 difende, giusta procura speciale per TA GI VI di Milano del 25/06/98 rep. n. 119314; controricorrente - nonchè
contro
DA MA FR, NE LU, LE AN, LE OF;
intimati avverso la sentenza n. 1339/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/02/97 e depositata il 24/04/97 (R.G. 4350/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/00 dal Consigliere Dott. IO LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giannetto CAVASOLA (per delega Avv. P.CAVASOLA); udito l'Avvocato Francescp PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 15.2.1984 un edificio condominiale in Roma fu investito da un incendio, che danneggiò parti comuni del fabbricato ed alcuni appartamenti. L'edificio era stato assicurato contro gli incendi dalla s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni e l'amministratore del condomi.- nio, GN IO, che aveva stipulato il contratto 2 di assicurazione, nominò, come da espressa previsione Com di polizza, un perito, che era un altro perito nominato dall'assicuratore concorse a liquidare il danno subito. dall'intero edificio nella somma complessiva di L. 126.591.000, di cui L.
4.820.000 per danni alle parti comuni ed il residuo per danni agli appartamenti. Il quadagno, nella predetta qualità, convenne poi dinanzi al Tribunale di Roma la società La Fondiaria per il pa- gamento di tutti gli indennizzi la società si dichiarò disposta a corrispondere l'indennizzo inerente ai danni subiti dalle parti comuni del fabbricato e contestò la legittimazione dell'amministratore del condominio ad agire per i danni subiti dagli appartamenti. In corso di causa corrispose l'indennizzo relativo alle parti comuni e una parte degli indennizzi relativi a singoli appartamenti. Con sentenza del 5/11/1192 il Tribunale, disattesa la eccezione preliminare della società assi- curatrice, accolse integralmente la domanda. Su appello della s.p.a. La Fondiaria la Corte di Roma, con senten- za del 24/4/1997, in riforma della sentenza del Tribu- nale, ha rigettato la domanda, osservando che 1'amministratore del condominio non poteva ritenersi legittimato ad agire per i danni subiti dai singoli ap- partamenti. Ricorre con tre motivi il condominio in persona del nuovo amministratore Mercuri RL. Re- 3 siste la società La Fondiaria con controricorso. En- trambe le parti hanno prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il condominio ricorrente denunzia "violazione di legge", nonché "omessa ed insufficiente motivazione". Lamenta che la Corte di merito abbia escluso la legittimazione dell'amministratore ad agire anche per l'indennizzo relativo ai danni subiti dai proprietari degli appartamenti compresi nell'edificio condominiale, senza considerare che, avendo il condomi- nio (rappresentato dal suo amministratore) stipulato il contratto di assicurazione anche con riferimento ai danni che avrebbero potuto investire i singoli apparta- menti, l'amministratore del condominio avrebbe dovuto ritenersi legittimato a chiedere in giudizio anche gli indennizzi concernenti quei danni. La doglianza non ha fondamento, giacché la Corte territoriale ha chiaramen- te e correttamente osservato sul punto che l'amministratore, avendo agito in giudizio nella sua specifica qualità (e cioè in rappresentanza del condo- minio, inteso come comproprietà delle parti comuni dell'edificio), poteva ritenersi legittimato a chiedere soltanto l'indennizzo inerente ai danni subiti dalle parti comuni e non anche gli indennizzi inerenti ai danni subiti dagli appartamenti di proprietà esclusiva 4 dei singoli condomini. Il condominio obbietta che in effetti 1'amministratore aveva agito per i danni alle parti co- muni, tali dovendosi considerare i solai ed i pavimenti degli appartamenti danneggiati. (a obbiezione non può condividersi perché i solai ed i pavimenti che separano le singole unità immobiliari sono comuni soltanto a queste e non rientrano, quindi, tra le parti comuni dell'edificio condominiale elencate nell'art. 1117 Cod. Civ. (Cass., 21/10/1976, n. 3715 Cass., 23/3/1991, n. 3178). Col secondo motivo il ricorrente denunzia "violazione di legge", nonché 'erronea interpretazione dell'art. 1891 Cod. Civ.". Osserva che, nell'ipotesi in cui l'assicurazione di specie volesse ritenersi stipu- lata anche "per conto di chi spetta", l'amministratore avrebbe legittimamente esercitato i diritti (agli in- dennizzi) spettanti ai singoli condomini, avendo costo- ro manifestato il loro consenso all'azione giudiziaria da lui proposta. La doglianza è inconferente, giacché la Corte territoriale non ha affatto considerato l'ipotesi che il contratto in discorso fosse qualifica- bile come assicurazione per conto di chi spetta, ed è, comunque, infondata, giacché dalla sentenza impugnata non risulta che l'amministratore sia stato previamente 5 autorizzato da singoli condomini ad esercitare in giu- dizio i loro diritti. "1Col terzo motivo il condominio denunzia omessa mo- tivazione circa un punto decisivo della causa", "falsa applicazione di norma di diritto", "erronea interpreta- zione delle condizioni generali di contratto". Sostiene che, essendosi la società assicuratrice obbligata ad accettare le conclusioni della perizia contrattuale prevista dalla polizza ed avendo i periti affermato che i danni subiti dai singoli appartamenti corrispondevano alle previsioni di polizza, il condominio, che tale po- lizza aveva stipulato, avrebbe dovuto ritenersi legit- timato a chiedere in giudizio gli indennizzi per quei -danni. La doglianza, priva al pari della prima di qualsiasi riferimento alle norme giuridiche che, ad av- viso del ricorrente, sarebbero state falsamente appli- cate ◉ male interpretate, è infondata. La Corte di- strettuale non ha escluso che i danni subiti dai singo- li appartamenti corrispondessero alle previsioni di po- lizza, ma dalla esatta premessa di carattere generale, secondo cui l'amministratore del condominio rappresen- ta, in quanto tale e in qualsiasi sede (e, quindi, an- che in sede giudiziaria), soltanto i diritti dei condo- mini sulle parti comuni dell'edificio, ha tratto l'ovvia conseguenza per cui nella specie 6 dell'edificio condominiale danneggia- l'amministratore che esclusivamente in tale qualità aveva proposto to, la domanda giudiziale, non poteva ritenersi abilitato a far valere in giudizio, oltre ai diritti spettanti ai condomini sulle parti comuni, anche i diritti spettanti ai condomini sulle unità immobiliari di loro esclusiva hoooo proprietà. 290000 Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- 1097 129, 11 pensare le spese del giudizio di cassazione. 4567 255 8067 2582
P.Q.M.
175,59 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 3/7/2000 Il Consigliere est. Il Presidente Spartan Fiducia Depositata in Cancelleria Concetta AmmendolaLENGOT 1 FEB. 20IL CAN Oggi, IL CANCELLIERE 01 Concato A mendola CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta in delle Entrate di Roma 21 11.3.2011 serie 4 al n. 14582 versate €175,59 apposta in calce alla papia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7