Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NN & C. SNC, già RO ON E BO LA & C. SNC in persona del legale rappresentante RO NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio degli avvocati AUGUSTO FANTOZZI, ROBERTO TIEGHI, che la difendono, giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, UFFICIO II DD PORTOGRUARO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 235/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 22/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIULIANI FRANCESCO (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri motivi di ricorso.
FATTO
Con ricorso del 25 marzo 1994, RR NT, legale rappresentante della RR NT e ZA GI e & NC con sede in Caorle (Venezia), ove esercitava attività alberghiera, impugnava l'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio II.DD. di Portogruaro aveva elevato induttivamente il reddito d'impresa a contabilità semplificata denunciato per l'anno 1989 da L.
8.530.000 a L. 49.001.000. L'Ufficio aveva ritenuto non congruo il reddito dichiarato in relazione ai coefficienti del D.P.C.M. 22.12.89, pur riconoscendo la vetustà e la parziale inagibilità dell'albergo, risultante dal processo verbale di verifica effettuata dallo stesso in loco.
Esponeva il ricorrente che, date le condizioni dell'albergo, questo era stato aperto solo dal 27.6 al 15.7 e dal 1^ al 25.8 e dal 2 al 10.9 con un totale di 866 presenze, a prezzi molto contenuti, essendo in grado di fornire soltanto il servizio di pernottamento (L. 16.000 per il mese di agosto e L. 10.000 negli altri periodi), che l'albergo era stato definitivamente chiuso a fine settembre e che l'esercizio di tale stagione era stata passiva e, malgrado ciò, era stato dichiarato il reddito per cui è causa secondo il disposto dell'art. 79, comma sesto, TUIR.
La C.T.P. di Venezia accoglieva in toto il ricorso, annullando l'atto di accertamento.
Appellava l'Ufficio e la società si costituiva in data 26.2.98, presentando richiesta di discussione in pubblica udienza, fissata per il 10.4.1998; la C.T.R. del Veneto, rigettava tale istanza sostenendo di non potere accogliere la richiesta di pubblica udienza da una parte non costituita;
nel merito, riformava l'impugnata sentenza e confermava l'atto di accertamento. Riteneva la Commissione non provata l'esigua presenza dei clienti e l'applicazione delle tariffe agevolate;
sosteneva, invece, la legittimità del provvedimento dell'ufficio fondato su quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 l. n. 154/1989 con l'applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.C.M. 22.12.89.
Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione la società RR NT e ZA GI e & NC, sulla base di tre motivi. Non risulta costituita l'Amministrazione delle finanze. DIRITTO
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. ll e 12 d.l. n. 69/1989 convertito in l. n. 154/1989 e l'illegittimo utilizzo dei coefficienti presuntivi sotto un primo profilo per non avere l'Ufficio, disconoscendo la dichiarazione del contribuente e l'adeguamento del reddito ai vincoli imposti dal TUIR, escluso l'applicazione dei coefficienti nel caso di specie, essendo tali coefficienti elaborati su dati statistici e, quindi, con riferimento ad imprese medie in condizioni di esercizio normali in relazione alla localizzazione geografica ed al settore di attività, realtà non sussistenti nella specie, date le pessime condizioni dei locali ed il limitato periodo di tempo di apertura. Peraltro il legislatore aveva anche previsto per il contribuente l'onere di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle particolari condizioni dell'impresa e per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo di verificare se nelle fattispecie i coefficienti potessero trovare concreta applicazione. Nel caso in esame l'Ufficio aveva riconosciuto sia le precarie condizioni dell'immobile sia il carattere stagionale dell'attività per cui avrebbe dovuto sottrarre ai coefficienti di congruità la società RR NT e ZA GI e & NC .
In subordine, chiede che l'applicazione dei coefficienti sia rapportata al periodo di reale svolgimento dell'attività, tanto più che nell'anno d'imposta successivo il Ministero delle finanze ha poi previsto con il D.P.C.M. 21.12.1990 che "l'ammontare complessivo risultante dall'applicazione dei coefficienti, inclusi quelli relativi ai valori non rapportati nell'anno, deve essere ragguagliato al numero dei giorni compresi nel periodo in cui si è svolta l'attività".
Con la seconda censura denuncia, in via subordinata, le stesse violazioni sotto altro profilo per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per avere l'Ufficio, in tale atto, indicato i coefficienti utilizzati, base, retribuzioni, consumi, beni impiegati ed acquisti, con l'esclusione, quindi, di quello relativo ai locali, probabilmente per le pessime condizioni di questi, ma poi la relativa quantificazione, tale ultimo elemento è stato inopinatamente inserito, pur non manifestandolo come elemento nei relativi conteggi. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 23 e 33, comma primo, d.lgs. n. 546/1992 e l'illegittimo rigetto della richiesta di trattazione in pubblica udienza, sostenendo che, poiché i termini per la costituzione del resistente non sono previsti a pena d'inammissibilità, nessuna preclusione per legge esiste per tale tardiva costituzione, dovendo ritenersi detti termini di natura ordinatoria ed, essendosi costituito nel giudizio di appello con l'istanza di trattazione pubblica ben 42 giorni prima dell'udienza, la C.T.R., negandogli tale diritto, aveva limitato il suo diritto di difesa.
La prima censura è fondata e deve essere accolta.
Gli artt. 11 e 12 d. l. n. 69/1989 disciplinano il sistema di accertamento induttivo con il quale gli Uffici delle entrate possono determinare l'ammontare dei ricavi ed il volume di affari dei contribuenti di alcuni settori economici, tenendo anche conto delle caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta;
a tali fini sono elaborati dei coefficienti che "sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche in riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività". Detti coefficienti, quindi, sono il risultato di studi, su base statistica, sull'andamento medio di imprese esercenti la medesima attività in condizioni di normale svolgimento e, pertanto, questi non possono essere pedissequamente applicati in caso di imprese che versino in condizioni particolari, come nella specie.
Nel caso in esame, infatti, è incontroverso che l'immobile adibito ad attività alberghiera era in condizioni di vetustà ed inefficienza totale di molti servizi, quali ad esempio la ristorazione;
è pure indiscusso che la stessa attività si era svolta nell'anno in contestazione solo nella stagione estivi è nemmeno per l'intera durata di questa;
pertanto, non si sarebbero dovuti applicare i coefficienti così come predisposti dal D.P.C.P. 22.12.1989, tanto più che la stessa normativa prevede dei contemperamenti all'applicazione di tali strumenti. Peraltro, il successivo D.P.C.M. 21.12.1990, emanato ai sensi delle sopra citate disposizioni, prevede, tra l'altro, espressamente che l'ammontare dei ricavi deve essere rapportato al periodo di reale svolgimento dell'attività e, poiché tale decreto detta norme di natura procedimentale e non sostanziale, le quali regolano le modalità di esercizio del potere di accertamento, di cui limitano la discrezionalità, vincolandola a criteri predeterminati, è legittima l'applicazione dei coefficienti presuntivi stabiliti dallo stesso anche ad anni d'imposta anteriori (cass. civ. n. 2123 del 2002). Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il primo motivo e, dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della C.T.R. del Veneto perché decida anche in ordine alle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Veneto anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004