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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 07/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 465 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore Parte_1 Per_1
,
[...] rappr. e dif. dall'avv. TRIBUZIO SIMONA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. DE LEONARDIS DANIELE;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale del minore , ha esposto che: il Giudice del Lavoro di questo Tribunale con Persona_1 decreto del 17.05.2024 aveva omologato il riconoscimento del requisito sanitario, in favore del predetto minore, per beneficiare del diritto ad usufruire della indennità di frequenza, con decorrenza dalla revoca
27.10.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che l' , nonostante il decorso del termine dei 120 CP_1 giorni previsti dalla legge, non aveva provveduto ad erogare la suddetta prestazione.
Ciò premesso l'odierno istante ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si costituiva l' deducendo che, nelle more del presente giudizio, aveva provveduto ad erogare, in favore CP_1 del minore , la pensione INVCIV n.07295066, comprensiva degli arretrati spettanti. Pt_1
Alla odierna udienza i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, parte ricorrente insistendo per la vittoria delle spese di lite.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente da entrambi procuratori delle parti.
1 Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte di (vd. doc. “prospetto di CP_1 liquidazione allegato al fascicolo telematico dell' ) – come dichiarato dal difensore di parte ricorrente – CP_1 avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico dell' , che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 10/01/2025, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro CP_1
1.700,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 07/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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