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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 24/2025 promossa da: Parte_1 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Vincenzo LU nonché dall'Avv. stabilito
FR LU del Foro di Napoli Nord - che agisce d'intesa elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7, per procura depositata nel fascicolo telematico
-ricorrente
CONTRO
il Controparte_1
-convenuto contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto. La ricorrente sostiene di avere svolto, in virtù di un contratto a termine,
mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il violando il divieto di
,
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente
- nel seguito per brevità anche solo "carta docente” o “carta" - e dei
"fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
وbenché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del Il
pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore della parte, che ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta in forza di documento depositato che la ricorrente è tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto iscritta nelle GPS.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione al periodo di lavoro corrispondente alla vigenza del contratto a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
"dotazioni lavorative individuali in senso stretto";-la "taratura"
dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una "scelta di discrezionalità normativa"; non è, peraltro, quello in discorso, 1""unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico";-l'obbligazione del relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in
"obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata dell'anno scolastico.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l'a.s. 2024/2025;
per l'effetto condanna il Controparte_1 a costituire la carta elettronica, accreditandovi complessivi euro 500,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
و in persona del condanna il Controparte_1
,a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in complessivi € 258,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Genova 04/12/2025
IL GIUDICE
AN EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 24/2025 promossa da: Parte_1 , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Vincenzo LU nonché dall'Avv. stabilito
FR LU del Foro di Napoli Nord - che agisce d'intesa elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7, per procura depositata nel fascicolo telematico
-ricorrente
CONTRO
il Controparte_1
-convenuto contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso promosso da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto. La ricorrente sostiene di avere svolto, in virtù di un contratto a termine,
mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il violando il divieto di
,
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente
- nel seguito per brevità anche solo "carta docente” o “carta" - e dei
"fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
وbenché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del Il
pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore della parte, che ha richiamato le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta in forza di documento depositato che la ricorrente è tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto iscritta nelle GPS.
È altresì pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione al periodo di lavoro corrispondente alla vigenza del contratto a termine.
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015.Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
"dotazioni lavorative individuali in senso stretto";-la "taratura"
dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima";-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una "scelta di discrezionalità normativa"; non è, peraltro, quello in discorso, 1""unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico";-l'obbligazione del relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in
"obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato il ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata dell'anno scolastico.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per l'a.s. 2024/2025;
per l'effetto condanna il Controparte_1 a costituire la carta elettronica, accreditandovi complessivi euro 500,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
و in persona del condanna il Controparte_1
,a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_3
liquidano in complessivi € 258,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Genova 04/12/2025
IL GIUDICE
AN EN