Decreto cautelare 12 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6408 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15141 del 2025, proposto da Csm Global Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4A53A1A3E, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Patrizia Ghiani, Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – AI, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Anna Rita Sonnante, Michele Pontone, Fabrizio Cerallo, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Anna Rita Sonnante in Roma, via Pierluigi Da Palestrina 8;
nei confronti
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, intimato e non costituito in giudizio;
RB ZA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina INAIL n. 308 del 10.11.2025, della comunicazione di aggiudicazione e della successiva determina di rettifica n. 310 del 14.11.2025, recanti l'aggiudicazione della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del codice dei contratti pubblici adottato con il d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto presso gli stabili a uso istituzionale dell'INAIL nell'ambito dello SDA indetto da Consip s.p.a. per i “servizi di vigilanza”, in relazione al Lotto 1 (CIG B4A53A1A3E) ad RB vigilanza S.p.A.;
- delle relazioni alle suddette determine;
- di tutti i verbali di gara, nelle parti nelle quali RB ZA è stata ammessa o non è stata esclusa e/o la cui offerta è stata valutata e/o oggetto di attribuzione punteggio e/o giudicata congrua;
- della nota richiesta giustificazioni del 16.09.2025 e di qualsiasi altro atto o documento inerente la valutazione di congruità dell'offerta della RB ZA S.p.A.;
- della lettera d'Invito, del Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico e di tutti gli altri atti e documenti facenti parte della lex specialis , nonché dei chiarimenti di gara;
- all'occorrenza, della determinazione a contrarre n. 281/2024;
nonché per il conseguimento dell'aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RB ZA S.p.A. e di AI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione a contrarre n. 281 del 4 dicembre 2024, l’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione Centrale Acquisti – (per brevità, d’ora in poi, AI) ha indetto una procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 36/2023 - suddivisa in 23 lotti territoriali - per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata in presenza e da remoto presso gli stabili istituzionali dell'Istituto, nell'ambito dello SDAPA indetto da Consip S.p.A., mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 1, d.lgs. n. 36/2023.
2. Il Lotto n. 1 – Direzione Generale – per un valore stimato di € 12.479.812,50 (importo a base di gara: € 11.342.175,00; importo a consumo: € 1.134.217,50; oneri sicurezza: € 3.420,00) ha riguardato i servizi di vigilanza fissa, vigilanza ispettiva e telesorveglianza presso la Direzione Generale INAIL con sede a Roma. La lex specialis ha individuato i costi della manodopera per il quinquennio in € 9.077.603,10, calcolati applicando il costo medio orario di € 21,52 per GPG IV Livello (servizi tecnico-operativi, nel mese di dicembre 2026) alle ore di fabbisogno previsto negli elaborati progettuali.
3. Entro il termine del 20 gennaio 2025 sono pervenute n. 14 offerte per il lotto n. 1, tutte risultate ammesse. All'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria definitiva, assegnando il primo posto alla controinteressata RB ZA S.p.A. (punteggio tecnico 67,12; punteggio economico 29,76; totale 96,88) ed il secondo posto alla CSM Global Security Service S.r.l. odierna ricorrente (punteggio tecnico 65,12; punteggio economico 27,37; totale 92,49).
4. L'offerta di RB ZA è stata sottoposta a verifica di congruità ai sensi del par. 26 del Capitolato d'Oneri e dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, avendo dichiarato costi della manodopera (€ 8.668.298,25 per il quinquennio, pari a € 1.733.659,65/anno) inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.
5. Con nota del 16 settembre 2025 il R.U.P. ha chiesto a RB ZA idonee giustificazioni sul punto, le quali sono state positivamente valutate dal R.U.P. con il verbale n. 26 del 10 ottobre 2025. 6. Con successiva determina n. 308 del 10 novembre 2025, rettificata giusta determina n. 310 del 14 novembre 2025, l’AI ha aggiudicato il lotto n. 1 a RB ZA per l'importo complessivo di € 10.084.065,00 (IVA esclusa) ed in data 30 gennaio 2026 ha stipulato il relativo contratto.
7. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato in data 10 dicembre 2025, CSM Global Security Service S.r.l. – seconda graduata – ha chiesto l’annullamento degli atti di aggiudicazione, con richiesta di conseguimento della stessa e subentro nel contratto, affidando il gravame ai seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42, 102, 107, 108, 110 Dlgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 18, 19, 21, 25 e 26 del Capitolato d’Oneri. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.
Si lamenta che la società RB ZA si è classificata al primo posto in graduatoria in virtù di un punteggio tecnico elevato, pari a 67,12 punti (laddove la differenza, rispetto al punteggio ottenuto dalla ricorrente consisterebbe nella valutazione del criterio discrezionale D.1.1. “ Soluzioni atte a favorire il miglioramento delle condizioni e del trattamento delle risorse ”), in relazione al quale la controinteressata ha conseguito tutti e 7 punti, mentre la CSM ne ha ottenuti 4,2549, ed al maggior ribasso economico, per il quale ha conseguito 29,76 punti su 30. Nello specifico, la prima doveva essere esclusa per aver ribassato il costo della manodopera rispetto all’importo quotato in gara, in violazione degli artt. 4 e 19 del Capitolato d’Oneri.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 11, 42, 102, 107, 108, 110 Dlgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 18, 19, 21, 25 e 26 del Capitolato d’Oneri. Violazione del CCNL ZA privata e servizi di sicurezza. Violazione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 50 dell'8 agosto 2024. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.
Si deduce che la RB ZA andava esclusa, soprattutto, per la palese violazione dei minimi salariali retributivi stabiliti dal CCNL ZA privata e servizi di sicurezza e recepiti anche nelle tabelle ministeriali, con particolare riferimento a quelle allegate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 50 dell'8 agosto 2024.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42, 102, 107, 108, 110 Dlgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 18, 19, 21, 25 e 26 del Capitolato d’Oneri. Violazione del divieto di modifica dell’offerta in sede di giustificazioni. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.
Si deduce, altresì, che la controinteressata andava esclusa anche per aver modificato l’offerta tecnica in sede di giustificazioni, aspetto che si censura non sia stato completamente esaminato dall’AI.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42, 102, 107, 108, 110 Dlgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 18, 19, 21, 25 e 26 del Capitolato d’Oneri. Violazione di ogni norma e principio in tema di anomalia dell’offerta. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità .
Si lamenta, infine, un chiaro problema di sottostima ed incongruità dell’offerta della RB ZA, alla luce di una serie di criticità rilevate.
8. Si sono costituite in giudizio l'AI e RB ZA che, con apposite memorie, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
9. Con il decreto presidenziale n. 7056 del 12 dicembre 2025 l'istanza di misure monocratiche è stata respinta e successivamente confermata con l’ordinanza di questa Sezione n. 372 del 16 gennaio 2026, mediante la quale il Collegio ha parimenti respinto la domanda cautelare, ritenendo assorbente l'insussistenza del periculum in mora , attesa la possibilità di subentro nel servizio di durata quinquennale in caso di accoglimento nel merito.
10. All’udienza dell’11 marzo 2026, previo scambio di memorie, la causa è stata introitata per la decisione.
11. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che RB ZA avrebbe dovuto essere esclusa per aver dichiarato un costo della manodopera (€ 8.668.298,25) inferiore a quello individuato dalla stazione appaltante (€ 9.077.603,10), in asserita violazione dell'art. 19 del Capitolato d'Oneri e dell'art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023.
A supporto della tesi escludente, la ricorrente invoca la sentenza del Cons. Stato, sez. III, n. 9084/2024, secondo cui una clausola della lex specialis che vieti il ribasso della manodopera, ove non impugnata, si impone come regola di gara autonoma.
12. La questione assume rilevanza sistematica e attiene alla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.
Sul punto, occorre ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 stabilisce che " i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso" , aggiungendo che " resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Tale disposizione va letta in combinato con l'art. 108, comma 9, che impone al concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera, e con l'art. 110, comma 1, che include i " costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 " tra gli elementi specifici che determinano l'avvio della verifica di anomalia.
13. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato – richiamata da entrambe le parti resistenti – il combinato disposto di tali norme non determina la totale equiparazione tra costi della manodopera e oneri fissi di sicurezza da interferenze, che restano gli unici veri immodificabili. Per i costi della manodopera, invece, il ribasso è ammissibile, con la conseguenza che, ove il concorrente dichiari un costo inferiore alla stima della stazione appaltante, l'effetto giuridico non è l'esclusione automatica, bensì l'assoggettamento dell'offerta alla verifica di anomalia, nella quale l'operatore ha l'onere di dimostrare la sostenibilità dello scostamento mediante una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto assoluto dei minimi salariali (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254; id., 18 aprile 2025, n. 3418; V, 29 aprile 2025, n. 3611; cfr. anche Cons. Stato, V, 4 dicembre 2025 n. 9577).
14. L’impostazione indicata è coerente con l'obbligo di indicare i propri costi della manodopera a pena di esclusione (art. 108, comma 9); peraltro, se tali costi fossero davvero immodificabili, la prescrizione sarebbe superflua. Inoltre, è coerente con la facoltà dell'impresa di ottimizzare i costi attraverso una più efficiente organizzazione aziendale, che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Carta costituzionale.
15. La parte ricorrente sostiene che l'art. 19 del Capitolato, nella parte in cui afferma che " i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 non sono ribassabili" , avrebbe introdotto un divieto assoluto più restrittivo rispetto alla norma primaria, analogamente alla fattispecie esaminata dal Cons. Stato, sez. III, nella già citata sentenza n. 9084/2024.
Tale lettura non può essere condivisa.
Il testo dell'art. 19 del Capitolato è riproduttivo del testo dell'art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, aggiungendo immediatamente dopo il divieto la medesima clausola di salvaguardia: " Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera." Il senso normativo della disposizione capitolare, pertanto, non è quello di escludere in radice ogni possibilità di scostamento, bensì quello di subordinare la legittimità del ribasso alla dimostrazione della sua sostenibilità in sede di verifica di anomalia.
16. Peraltro, il richiamo operato dall'art. 19 appena citato all'art. 41, comma 14, del codice dei contratti denota la volontà della stazione appaltante di conformarsi alla norma primaria e non di derogarvi in peius . Diversamente opinando, ove si leggesse la clausola capitolare come un divieto assoluto di ribasso, essa dovrebbe essere vagliata alla luce del possibile contrasto con l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, atteso che il principio di tassatività delle cause di esclusione (sancito nell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023) non consente l'introduzione di cause espulsive ultra legem non espressamente contemplate dalla normativa primaria (cfr. in tal senso Cons. Stato, V, n. 5665/2023; id., n. 9254/2024).
17. L’AI e la controinteressata RB ZA hanno eccepito, peraltro, che la stessa CSM, nel giustificare la propria offerta per il lotto n. 19 della medesima gara, avrebbe indicato una paga base tabellare annua conglobata (€ 17.182,56 per IV Livello) inferiore sia al dato del mese dicembre 2026 che si contesta ad RB ZA (€ 18.346,56), sia alla media quinquennale dichiarata da quest’ultima (€ 18.106,56).
In definitiva, la stazione appaltante ha correttamente qualificato l'offerta di RB ZA come sospetta di anomalia (e non come automaticamente escludibile) e ha avviato il sub-procedimento di verifica previsto dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023.
19. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la controinteressata avrebbe applicato nei giustificativi minimi retributivi inferiori a quelli inderogabili stabiliti dal CCNL ZA privata e recepiti nelle tabelle ministeriali di cui al d.m. n. 50/2024. Segnatamente, si contesta che per i GPG IV Livello la retribuzione tabellare annua assunta da RB ZA (€ 18.106,56, media del quinquennio ottobre 2025 – settembre 2030) sarebbe inferiore al minimo tabellare.
20. Il Collegio reputa necessario riprendere la distinzione tra costo medio del lavoro come risultante dalle tabelle ministeriali e trattamento minimo salariale inderogabile previsto dalla contrattazione collettiva. Le tabelle ministeriali (di cui al d.m. n. 50/2024) individuano il costo medio orario del lavoro per livello professionale; esse costituiscono un parametro di riferimento per la stima del costo della manodopera negli appalti, ma non hanno carattere cogente e assoluto (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2025, n. 488 del; id. 4 dicembre 2025 n. 9566).
I minimi salariali inderogabili, invece, sono quelli stabiliti direttamente dalla contrattazione collettiva applicabile (nel caso di specie, il CCNL ZA privata e servizi di sicurezza, accordo di rinnovo del 16.02.2024) e recepiti come "paga base tabellare conglobata" nelle tabelle ministeriali: su di essi non è ammessa alcuna giustificazione in sede di verifica di anomalia (art. 110, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 1470/2025; Cons. Stato, sez. V, n. 5628/2024).
21. La ricorrente assume che, a partire dal mese di dicembre 2026 (e per tutta la restante durata dell'appalto quinquennale), il minimo inderogabile per IV Livello sia € 1.528,88/mese (€ 18.346,56/anno) e che RB ZA, avendo utilizzato come base di calcolo una retribuzione media di € 1.508,88/mese (€ 18.106,56/anno), avrebbe violato tale minimo con una differenza di circa € 240/anno per lavoratore.
Sul punto, la controinteressata chiarisce, nella propria memoria difensiva, che il valore di € 18.106,56 non costituisce il minimo salariale dichiarato fisso per tutta la durata contrattuale, bensì il valore medio ponderato della paga base tabellare conglobata per IV Livello, calcolato mese per mese sull'intero quinquennio ottobre 2025 – settembre 2030, applicando pedissequamente gli incrementi previsti dal CCNL (accordo 16 febbraio 2024) così come recepiti nel d.m n. 50/2024.
La tabella analitica allegata ai giustificativi – dalla quale risultano i valori mensili distinti per livello per tutti i 60 mesi – mostra che per ogni singolo mese viene applicato il minimo salariale allora vigente: € 1.388,88 fino a novembre 2025, € 1.418,88 da dicembre 2025, € 1.468,88 da aprile 2026, € 1.528,88 da dicembre 2026 in poi. Il valore "€ 1.508,88" costituisce, pertanto, semplicemente la media aritmetica di questi valori mensili (€ 18.106,56/12), che riflette il peso temporale dei periodi con minimi salariali diversi.
22. La suddetta ricostruzione viene confermata anche dalla parte resistente, precisando che la richiesta di giustificativi è intervenuta in data 16 settembre 2025, quando il servizio non era ancora avviato e la data di decorrenza contrattuale non era determinata: è pertanto corretto che RB ZA abbia incluso nel calcolo della media anche i mesi iniziali del quinquennio (ottobre-novembre 2025) con il minimo vigente in quel periodo, senza poter sapere a priori che il servizio sarebbe effettivamente iniziato il 1° gennaio 2026.
In estrema sintesi, dalla tabella analitica prodotta da RB ZA emerge che per ciascun mese del quinquennio il minimo indicato nel CCNL è stato rispettato: il valore di € 1.528,88 risulta applicato a partire dal mese di dicembre 2026 e per tutto il restante periodo, mentre i valori precedenti rispettano i minimi salariali di quella fase (€ 1.388,88 e successivi).
23. Quanto alla mancata indicazione del 6° scatto di anzianità per 23 GPG del precedente gestore, il Collegio, sulla scorta della documentazione depositata in atti, considera che:
- lo scarto ammonta a circa € 243/anno per persona, su una commessa da € 10.000.000, con incidenza complessivamente marginale;
- il Fondo maggiori oneri della manodopera (€ 250,00 per lavoratore) copre ampiamente tale differenza;
- il corretto inquadramento contrattuale dovrà essere garantito mediante il tavolo sindacale previsto dal CCNL di categoria per le procedure di cambio appalto.
Tali circostanze, valutate globalmente, non integrano una violazione dei minimi salariali inderogabili che è suscettibile di determinare l'esclusione automatica della controinteressata dalla procedura.
24. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce che la controinteressata avrebbe modificato la propria offerta tecnica attraverso i giustificativi di anomalia, in violazione del principio di immutabilità dell'offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 5419/2018, id. n. 1565/2019, 7050/2021, 1228/2021, 2213/2020, 10153/2023, 3406/2025).
Le modifiche contestate, le quali richiamano profili di censura già in parte esaminati, riguardano:
- la riduzione delle GPG da 53 a 51,41 FTE (ove FTE indica Full Time Equivalent );
- la modifica del piano di riassorbimento (soppressione del 6° scatto di anzianità per 23 GPG);
- l'omissione delle 16 GPG sostitutive e del relativo costo;
- l'omissione del fondo welfare aziendale di € 100.000.
25. Il principio di immutabilità dell'offerta in sede di verifica di anomalia è pacifico: i giustificativi devono spiegare l'offerta già formulata, non modificarla retroattivamente per "far quadrare i conti" a fronte di un ribasso eccessivo (Cons. Stato, sez. V, n. 10153/2023; id., n. 3406/2025). Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in sede di verifica dell'anomalia è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo, con compensazione di originarie sottostime e sovrastime, purché l'entità economica complessiva dell'offerta rimanga invariata (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8080).
Ne deriva che i calcoli descritti nei giustificativi dell’offerta, non hanno modificato in alcun modo l’offerta presentata in gara, ma hanno semplicemente avuto la funzione di indicare il numero di “lavoratori a tempo pieno necessari a garantire l’esecuzione del servizio” (definizione di FTE) con le modalità e nelle tempistiche offerte. Ciò non implica, pertanto, il mancato impiego delle ulteriori risorse indicate in sede di offerta, ma - come emerge dalla memoria difensiva della stazione appaltante - che le stesse verranno probabilmente utilizzate nell’esecuzione del servizio in misura ridotta e, pertanto, non a tempo pieno.
In ogni caso, la mancanza di qualsiasi prova contraria da parte della ricorrente (che non ha prodotto elementi idonei a escludere la presenza di part-time nell'organico di RB ZA), induce a ritenere idonee le giustificazioni prodotte dalla controinteressata e valutate dalla stazione appaltante, le quali non si sostanziano in una modifica sostanziale dell'offerta tecnica.
A ciò si aggiunga che, secondo la prevalente giurisprudenza in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, e salvo il caso estremo in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 aprile 2025, n. 2980 e Consiglio di Stato, sez. VII, 11 marzo 2025, n. 1998).
26. Con il quarto motivo, di carattere sostanzialmente residuale e cumulativo rispetto ai precedenti, si lamenta la complessiva incongruità dell'offerta dell’aggiudicataria, con particolare riferimento a:
(a) utilizzo di un tasso di assenteismo inferiore a quello ministeriale (1.613 ore effettive vs 1.578 delle tabelle);
(b) omissione del costo delle sostituzioni;
(c) sottostima della polizza infortuni come previsto dall’art. 128 CCNL (€ 7 annui anziché € 70 da tabella).
27. La ricorrente sostiene che il numero di ore mediamente lavorate non può discostarsi dal dato ministeriale (1.578), trattandosi di un parametro fondato su eventi (malattie, infortuni, maternità) che non risultano essere nella disponibilità dell'impresa.
Invero, lo scostamento sulle ore non lavorate, che riguardano le voci “assenze per malattia, infortuni e maternità” e “permessi sindacali e diritto allo studio” è stato puntualmente giustificato da RB ZA, come dato rilevato mediante l’esame delle statistiche aziendali asseverate dal consulente del lavoro incaricato.
E ciò, in perfetta aderenza, con il dettato normativo e in linea con la giurisprudenza più recente che sostiene che nell’offerta il concorrente deve indicare le ore effettivamente svolte dal personale impiegato nell’appalto - cioè quelle ore di lavoro che l’offerente si obbliga a svolgere per l’esecuzione del servizio - e non un monte ore teorico che attiene al rapporto lavoratore-datore di lavoro.
Le ore effettive riportate nelle tabelle ministeriali, invece, rappresentano una media statistica utile a stimare il costo retributivo, ma non il quantum dell’impegno contrattuale (cfr. C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2025 n. 8047).
Peraltro, la sentenza appena citata (Cons. Stato, sez. V, n. 8047 del 2025) ha chiarito che il concorrente deve indicare le ore effettivamente svolte dal personale impiegato nell'appalto e non un monte ore teorico: si tratta di un approccio metodologico fisiologicamente diverso rispetto alla mera enunciazione del numero di "teste", senza che ciò costituisca modifica dell'offerta.
Nella sostanza lo scostamento dichiarato da RB ZA è di 35 ore annue per lavoratore, pari al 2,22% in più rispetto al dato ministeriale; si tratta effettivamente di uno scostamento contenuto, documentato mediante attestazione asseverata del consulente del lavoro di RB ZA (fondata sul Libro Unico del Lavoro di un quinquennio, su una platea di oltre 1.000 dipendenti, operanti in lavorazioni identiche su tutto il territorio nazionale), il quale è stato valutato positivamente dal R.U.P.
28. La doglianza della ricorrente sulla valutazione dei dati aziendali (essendo il personale da assumere in parte derivante dal precedente gestore e in parte neoassunto) non può essere accolta anche sotto un distinto profilo.
Il Collegio non può, in questa sede, sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell'amministrazione in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza nella valutazione della congruità dell’offerta economica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4478/2022; n. 7420/2025; n. 4586/2025).
In definitiva, dall’esame della documentazione depositata in atti non si ravvisa una manifesta incongruità nella valutazione del R.U.P. che ha positivamente riscontrato i giustificativi anche in merito alla indicazione da parte della controinteressata di un diverso tasso di assenteismo rispetto a quello previsto dalle tabelle ministeriali.
In ogni caso, il Collegio, anche con riferimento alle ulteriori doglianze espresse nel ricorso (come nel caso della polizza infortuni quantificata in € 7 annui in luogo di 70), ritiene che la valutazione di congruità dell'offerta deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato su singole voci di costo.
Parte ricorrente non ha dimostrato che il singolo scostamento denunciato, da solo o in combinazione con gli altri, renda l'offerta complessivamente non affidabile: l'utile di impresa indicato dalla controinteressata resta positivo e singole voci non hanno un impatto determinante sull'equilibrio economico complessivo dell'offerta valutata in modo sintetico ed unitario.
30. In conclusione, le doglianze contenute nel ricorso non raggiungono la soglia della manifesta e macroscopica irragionevolezza richiesta per sindacare in sede giurisdizionale la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante in sede di verifica di anomalia.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto in quanto infondato.
31. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate alla luce della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | CA VO |
IL SEGRETARIO