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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa AN Di AU in data 11/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.67/2023R.g.
Tra
n.01/01/1963 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrizzi Pasquale e Contartese Antonella
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 19/01/2023, depositato in data 18/01/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: Disporre nuovo accertamento peritale, possibilmente specialista in psichiatria ovvero neurologia, al fine di accertare riconoscere e dichiarare che parte ricorrente fosse “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con decorrenza dalla data di illegittima revoca (5 febbraio 2021), ovvero dalla data successiva che verrà, eventualmente, accertata nel corso del giudizio.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia del procedimento per ATP sia per quello odierno, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art. 93
1 c.p.c., i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
17.09.2024, 01.04.2025, 01.10.2025, e all'udienza del 09.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare deve essere disattesa la sollevata eccezione di improcedibilità della domanda atteso che ai fini della pendenza della lite, nell'ipotesi di giudizio promosso mediante ricorso, si deve avere riguardo alla data del deposito del ricorso ed il presente ricorso è stato depositato il 18.01.2023 a fronte dell'atto di dissenso del 19.12.2022 (come da eventi procedura del fascicolo telematico del presente giudizio e di quello contrassegnato con n.890/2021r.g., che si acquisisce).
La controversia risulta disciplinata dall'art.445bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario,
l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una condizione patologia utile al conseguimento della prestazione come invocata.
L'odierno ricorrente in sede di opposizione, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc). Orbene, le censure attoree sono immeritevoli di condivisione.
Il ricorrente ipotizza genericamente una non corretta valutazione del quadro clinico del ricorrente operata dal CTU. In definitiva, egli non fa altro che formulare un mero dissenso diagnostico incentrato sulla non condivisione delle conclusioni medico legali del CTU.
Pag. 2 di 4 Al riguardo, va evidenziato che, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009) dal momento che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020). Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019
n.276).
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d.
Pag. 3 di 4 divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici (Per quanto sopra esposto si conferma che il periziando viene giudicato INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITA'
LAVORATIVA 100 %. Non si riconosce al periziando l'Indennità di accompagnamento poiché la patologia da lui sofferta, allo stato attuale, non lo rende necessario di assistenza continua in quanto, per come dedotto dall'esame clinico anamnestico, egli è in grado di compiere in maniera autonoma, gli atti quotidiani della vita. Si conferma pertanto il giudizio di invalidità espresso dalla Commissione medica nella seduta del 05.02.2021 e la revisione di tale invalidità al mese di Febbraio 2024).
All'esito non sussistono le condizioni per chiarimenti e/o per un rinnovo della CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
Le spese si liquidano in base alla soccombenza e sono compensate atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
AN Di AU
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