Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
La previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, contenuta nell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2017, n. 22553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22553 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
AND 22553-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 538 Composta da: UP-29/03/2017 Francesco Ippolito Presidente - R.G.N. 45853/2016 Anna Petruzzellis - Relatore - Stefano Mogini Alessandra Bassi Piero Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TI DE OV ST, nato a [...] il [...] 2. ST AN, nato a [...] il [...] 3. IT OV, nato a [...] il [...] 4. Di LE AR, nato ad [...] il [...] 5. Di LE TR, nato a [...] il [...] 6. IN CA TO OV, nato a [...] il [...] 7. UY AN IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2016 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di TI e Di LE AR, e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
udito l'avv. Patrizio Lepiane per TI, e in sostituzione dell'avv. DE Margherite dell'avv. Antonella Capobianco rispettivamente per IT e per Di EL AR, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16/05/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Gup del Tribunale di Milano con provvedimento del 24/04/2015, in relazione ai reati accertati a carico di TI DE OV ST, ST AN, IT OV, Di LE e AR, Di LE TR, IN CA TO OV, UY AN IM, e riformato tale decisione esclusivamente quanto alla sanzione determinata a carico di Di LE AR, ridotta ad anni sei e mesi dieci di reclusione, ed € 28.000 di multa. Le imputazioni accertate riguardano prevalentemente attività in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacente, oltre che specifici reati attribuiti ai singoli ricorrenti, che saranno illustrati nell'analisi delle singole posizioni. L'indagine è nata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, ed è stata corroborata da osservazioni di p.g. e sequestri di stupefacenti, eseguiti in correlazione con i pregressi controlli.
2. DE OV ST TI è stato ritenuto responsabile di alcuni episodi di acquisto a fini di cessione di quantitativi di hashish e di cocaina, consumati in tre circostanze diverse, temporalmente determinate tra giugno e dicembre 2009, tra quelle indicate al capo 5) dell'imputazione e condannato in primo grado alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed € 24.000 di multa, con applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale rileva:
2.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, 63, 64 e 350 cod. proc. pen., conseguente alla non rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da DO GH, poiché formulate dopo il suo arresto in flagranza di reato, circostanza che esclude la possibilità di qualificare quali spontanee le ricostruzioni offerte;
si rileva che l'inutilizzabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni processuali ha natura patologica ed assume conseguenze anche nel giudizio abbreviato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella pronuncia oggetto di impugnazione. Si ritiene quindi privo di sostegno argomentativo adeguato l'accertamento svolto dalla Corte territoriale sulla natura spontanea delle dichiarazioni offerte dall'indagato indicato.
2.2. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché 189, 335, 349 e 407 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la tardiva iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati, valutazione a cui è conseguita la ritenuta irrilevanza della mancata iscrizione della notizia di reato nei confronti dello stesso, circostanza che conduce ad una limitazione del diritto di difesa, poiché impedisce il controllo sulla tempestività delle indagini. Si rileva che, malgrado l'eccezione svolta fin dal primo grado, nelle pronunce di merito non vi è stata alcuna indicazione riguardante la data di iscrizione dell'interessato. N Si censurano inoltre gli elementi in base ai quali si sarebbe giunti al collegamento di alcune telefonate con la persona del TI, senza prendere in considerazione la necessità di disporre una perizia fonica, accertamento ben compatibile con il giudizio abbreviato, e ritenuta ingiustamente superflua al fine di decidere.
2.3. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente alla qualificazione quale prova a carico dell'ammissione di responsabilità dell'interessato, tratta da intercettazione ambientale che, contrariamente a quanto univocamente statuito in argomento, è stata valutata senza il dovuto riscontro di attendibilità; sulle stesse basi normative si contesta l'attribuzione della cessione di cocaina del 29/12/2009, avvenute in forza della percezione delle intercettazioni, non riscontrata da osservazioni e sequestri che attestino l'effettività dell'operazione illecita.
2.4. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 69 e 133 cod. pen., per non avere la Corte considerato i plurimi elementi favorevoli posti a base della richiesta di attenuazione pena, né in alcun modo sostenuto le scelte operate in punto di comparazione delle circostanze e di quantificazione della sanzione.
3. AN ST è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo 5), limitatamente alla cessione di sostanza imprecisata o di cocaina, in favore di terzi verificatesi tra il maggio ed il luglio del 2009; del reato di cui al capo 7), limitatamente alla contestata detenzione e trasporto di imprecisato quantitativo di cocaina intervenuto 1'08/06/2009 e del reato di cui al capo 8), riguardante le forniture curate dal ST in favore di tale Di LE, suo abituale acquirente nel periodo maggio-ottobre 2009 e condannato in primo grado alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed € 30.000 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale rileva:
3.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione riguardante l'accertamento di responsabilità, in quanto desunto esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche, che avevano costituito oggetto di specifica contestazione con riguardo agli episodi di cui al capo 5) del 5-6/05/2009; del 26/06/2009; ai punti 5,6,12,13,16,18 e 20 del medesimo capo non potendosi comprendere l'effettivo senso dei termini criptati;
quanto al fatto contestato al capo 7), poiché non risultano chiariti i contorni della vicenda e l'effettivo quantitativo trattato;
in ordine al capo 8), per la genericità delle risultanze, che non consente di attribuire l'attività all'imputato. Si contesta conseguentemente, oltre che lo specifico vizio argomentativo suile censure formulate in appello, anche la violazione dell'art. 187 cod. proc. pen., in relazione alle imputazioni oggetto di accertamento.
3.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione vengono denunciati con riferimento alla quantificazione della pena. A tal fine, da un canto, si richiamano i principi costituzionali in forza dei quali non sarebbe consentito applicare la sanzione prevista dalla disciplina incriminatrice in epoca antecedente alla modifica, poi valutata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, dall'altro il mancato sostegno offerto dalla Corte di merito ad una determinazione della sanzione confermata in entità superiore al minimo edittale effettivamente applicabile, oltre che individuata nella sua progressione, in conseguenza della continuazione in entità contestata, per giustificare la quale la Corte non ha espresso la valutazione rimessagli dallo specifico motivo.
4. OV IT è stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli al capo 18) art 12 quinques dl. 08/06/1992 n. 306 conv. nella I. 07/08/1992 n - 356 -, 23), riguardante il medesimo reato limitatamente alla fittizia intestazione in favore della moglie del negozio "Sicilia in bocca"-, nonché al capo 17) limitatamente ad attività di acquisto e cessione di cocaina, hashish, marijuana o di natura imprecisata, svoltasi nell'intervallo temporale tra novembre 2009 e fine gennaio dell'anno successivo e condannato in primo grado, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tali accuse e quelle per le quali aveva riportato condanna con sentenza del Gip del Tribunale di Milano del 07/07/2010, divenuta irrevocabile e ritenute più gravi, alla pena determinata in aumento rispetto a quella quantificata in quella sede, di anni due e mesi dieci di reclusione ed € 20.000 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale rileva:
4.1. vizio di motivazione con riferimento alla determinazione dell'aumento di pena per effetto della continuazione, che risulta frutto di un errore di calcolo matematico, proprio seguendo l'iter tracciato dal giudice di primo grado nella pronuncia impugnata;
tale vizio, denunciato in atto di appello, non è stato riconosciuto dalla Corte territoriale, nel presupposto che l'istanza fosse fondata su di una erronea interpretazione della motivazione del giudice di primo grado, deduzione la cui correttezza si contesta.
4.2. vizio di motivazione, quanto all'individuazione del reato più grave, avvenuta sulla base della determinazione quantitativa della sostanza trattata nelle varie occasioni, e suffragata, nel procedimento già definito, da un eseguito sequestro, ignorando che nel presente procedimento l'imputazione di cui al capo نی 17) riguarda anche una transazione inerente un quantitativo di un chilo di cocaina, sicuramente più grave di quella già giudicata. Si sottolinea che l'argomentazione resa al riguardo, che ha ritenuto più grave i fatti confermati da sequestro, risulta priva di logica, posto che le incertezze prospettate sul reato oggetto di questo procedimento avrebbero potuto fondare una decisione liberatoria, non quella assunta, riguardante la gravità dei fatti.
5. AR Di LE è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 5), riguardante la cessione di cocaina, in specifiche occasioni, snodatasi nell'arco temporale tra il maggio 2009 ed il luglio dello stesso anno e condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni sei e mesi dieci di reclusione ed € 28.000 di multa, previa applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale rileva:
5.1.violazione di legge processuale in relazione agli artt. 143, 178 e 179 cod. proc. pen., per intervenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio in forma non intellegibile all'interessato, ipovedente, eccezione fondata sull'assimilazione della situazione descritta a quella di persona alloglotta e sull'applicazione dei principi sull'effettività del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Si contesta l'accertamento di fatto sulla base del quale la Corte territoriale ha concluso escludendo la limitazione assoluta della funzione visiva da parte dell'interessato, che, secondo il ricorrente, gli ha invece precluso la precisa e dettagliata conoscenza delle accuse mosse a suo carico, a cui pure aveva diritto. In via gradata si solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 143 cod. proc. pen, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost. nella parte in cui non prevede che gli atti processuali contenenti i capi di imputazione e le prove a carico, notificati ad imputato non vedente, siano nulli se non accompagnati da strumenti che ne consentano l'effettiva comprensione.
5.2. violazione di legge processuale e vizio di motivazione per nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e delle loro risultanze, ai sensi degli artt. 63, 64, 191, 267, 268, 271 e 350 commi 5 e 7 cod. proc. pen. fondata sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di GH, rilasciate dopo il suo arresto, e pertanto non qualificabili come spontanee, che avevano dato origine ai controlli sulle linee telefoniche. Si contesta la valutazione operata dal Gip e condivisa dalla Corte territoriale, in ordine alla natura spontanea delle dichiarazioni rese, mutuata esclusivamente dall'intestazione del verbale e dal suo contenuto reticente, quanto all'identificazione del suo fornitore, senza concreta analisi dei fatti, e 1- 5 priva di sostegno logico poiché proprio la manifestata inaffidabilità degli elementi resi poteva offrire conferma della natura indotta della dichiarazione.
5.3. violazione di legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla difforme determinazione della pena base individuata per il ricorrente, rispetto a coimputati gravati da episodi di maggiore consistenza, che la Corte ha giustificato con il richiamo alle condizioni soggettive, che non si ritengono idonee a giustificare la parificazione nella quantificazione della sanzione, rispetto ad episodi realizzati da coimputati aventi ad oggetto quantitativi più che doppi della sostanza stupefacente. Tale determinazione si ritiene contrastante con i criteri costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost., oltre che non correttamente argomentata.
6. TR Di LE è stato ritenuto responsabile di alcune condotte di acquisto a fini di cessione e vendita di quantitativi di cocaina, temporalmente determinate tra agosto e settembre 2009, tra quelle contestate al capo 8) dell'originaria imputazione. e condannato in primo grado alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed € 22.000 di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche ed applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale eccepisce il vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 81 cod. pen., derivante dalla mancata confutazione degli argomenti contenuti nell'atto di appello e nella memoria depositata in quel giudizio a sostegno delle proprie allegazioni, inerenti alla sollecitazione al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati accertati nel presente giudizio e quelli riguardanti precedenti condanne, malgrado la piena dimostrazione di sussistenza degli elementi di fatto che tale collegamento legittimano, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
7. CA TO OV IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 13), riguardante attività di acquisto e cessione di cocaina ed hashish, in specifiche occasioni, snodatesi nell'arco temporale tra il giugno e l'ottobre del 2009 e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 14.000 di multa, previa applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale rileva:
7.1. vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenuta nella sentenza impugnata da un mero richiamo alle risultanze del giudizio di primo grado, ed a conversazioni telefoniche che si assumono non dimostrative dell'illecito, posto che a tale controllo non è seguita una verifica sul territorio, né è mai stato acquisito lo stupefacente di cui si tratterebbe nelle 7. 6 transazioni. Si ritiene quindi che le interpretazioni offerte al contenuto delle conversazioni siano prive di sostegno concreto e di riscontri.
7.2. violazione di legge penale e vizio della motivazione quanto all'esclusione dell'inquadramento della fattispecie nel comma 5 della norma incriminatrice, rilievo formulato in appello, rispetto al quale la pronuncia si limita ad un richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado. Si deduce che sono stati ignorati elementi di fatto rilevanti a tal fine, quale la minima entità delle cessioni ascrivibili all'interessato, ed il limitato arco temporale nel quale si sarebbero realizzate, e che sia stata in senso opposto ingiustamente valorizzata la pretesa utilizzazione del bar e dell'abitazione di sua proprietà per coordinare i traffici, circostanza di cui non risulta acquista la prova. Si deduce che siano stati ingiustamente non valutate a tal fine le condizioni di vita, oltre che lo stato di incensuratezza del IN, circostanze idonee a sostenere l'inquadramento sollecitato.
7.3. vizio della motivazione con riferimento ai criteri determinativi della pena base e dell'aumento per la continuazione, che si assumono eccessivi 8. SE IM UY è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 5), limitatamente a specifiche cessioni di cocaina ed hashish consumate tra il maggio ed il luglio 2009, e condannato alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed € 28.400 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 73 comma 6 d.P.R. n. 309/90, ed applicazione della riduzione del rito. La difesa ha proposto ricorso con il quale rileva:
8.1. violazione di legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta applicazione dell'aggravante del concorso di tre o più persone, riconosciuta in mancanza dell'elemento caratterizzante, costituito dalla compartecipazione della pluralità nel medesimo ruolo.
8.2. violazione di legge penale e vizio della motivazione con riferimento gli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., nella parte in cui la pronuncia impugnata non ha contrastato le censure formulate sul punto, né sostenuto sul piano argomentativo le decisioni assunte al riguardo;
8.3. vizio della motivazione, con riguardo al rigetto dell'istanza di valutazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, sostenuta da specifiche deduzioni in atto di appello, minimamente analizzate nella sentenza, con particolare riferimento alla contestazione svolta nel gravame di merito al sostegno in fatto della decisione del primo giudice, non considerata nella sentenza oggetto di impugnazione. Si segnalano specifiche circostanze che 7 avrebbero potuto giustificare la decisione auspicata, di cui si sottolinea la mancata analisi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi formulati nell'interesse di IT e IN sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità, mentre le ulteriori impugnazioni risultano infondate.
2. Le eccezioni procedurali.
2.1. Come esposto in narrativa ai punti 2.1. e 5.2., le difese di TI e di AR Di LE hanno preliminarmente eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da DO GH, in quanto offerte senza l'assistenza del difensore. L'eccezione, per vero più circostanziata nella formulazione della difesa Di LE, risulta comunque infondata, sulla base di rilievi in fatto ed in diritto. Quanto al primo profilo non può farsi a meno di rilevare che si evoca una categoria di invalidità dell'atto, l'inutilizzabilità, che presuppone l'intervenuta analisi della prova nel procedimento, circostanza che, nell'ipotesi di conferma del vizio, impone la sua espunzione dal complesso probatorio. Per contro né nei ricorsi, né dalla sentenza, è dato ricavare l'intervenuta disamina del portato dichiarativo attinto dalla censura, cosicché il rilievo espresso in tali termini risulta privo di specificità. Del pari, se volesse desumersi il vizio denunciato dall'intervenuta utilizzazione delle dichiarazioni contestate al fine di individuare gli indizi di reato che hanno legittimato le intercettazioni, come è dato ricavare da quanto più specificamente denunciato nel ricorso Di LE, l'eccezione non risulta specifica, posto che non sono individuati i decreti intercettativi che hanno legittimato la captazione delle conversazioni, ritenute poi rilevanti al fine di verificare la responsabilità dei ricorrenti, per consentire di verificare la valorizzazione a tal fine delle dichiarazioni che si assumono inutilizzabili. Ma, al di là di tali rilievi in fatto, si deve poi osservare che la circostanza che GH abbia reso dichiarazioni in stato di arresto non esclude la possibilità che quanto da questi offerto possa essere qualificato come spontanea dichiarazione, secondo l'automatismo su cui è fondato il rilievo difensivo espresso nei due ricorsi, smentito sia dal testo della disposizione di cui all'art. 350 cod. proc. pen., che dalla sua costante interpretazione giurisprudenziale. L'esame della disposizione consente di escludere che la condizione di arrestato precluda la possibilità al sottoposto a restrizione di rilasciare dichiarazioni definibili spontanee, come si evince dalle diverse previsioni contenute nei commi 1 e 5 della disposizione in esame, che precludono o 800 includono la condizione in tali sedi esaminata nel caso di intervenuto arresto, previsione ignorata nel comma 7 che si riferisce solo alla spontaneità delle dichiarazioni, non operando sul punto alcuna distinzione in ordine allo status del dichiarante (sul punto da ultimo in senso conforme per tutte Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263218). Del resto, la natura, sollecitata o spontanea, delle affermazioni della persona sottoposta alle indagini può ricavarsi, oltre che dalla dicitura contenuta nell'atto, anche dal tenore di quanto affermato;
nella specie sussistono entrambe le condizioni di fatto a conferma della corretta qualificazione, posto che, oltre ad essere presente la richiamata dicitura nell'intestazione, appare evidente dal contenuto del narrato che l'arrestato si è limitato a fornire un numero telefonico presso cui reperiva chi lo riforniva di sostanza stupefacente e che non vi sia stata alcuna interlocuzione con i verbalizzanti, che hanno omesso qualsivoglia richiesta di specificazione sul punto, limitandosi a svolgere una funzione ricettiva di quanto offerto dal dichiarante. Esclusa la qualificabilità dell'atto come acquisizione di informazione da parte dell'ufficio per il mero effetto del pregresso arresto, viene privata di fondamento anche in fatto l'assunto dell'inutilizzabilità di tali acquisizioni. Da ultimo, esclusivamente per completezza, deve rilevarsi che i ricorrenti che hanno formulato l'eccezione hanno optato per il rito abbreviato, condizione che esclude in ogni caso la possibilità di rilevare il dedotto vizio, anche ove esistente, stante la chiara delimitazione della previsione procedurale alla inutilizzabilità delle dichiarazioni nel dibattimento (per tutte Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008 - dep. 13/01/2009, Correnti, Rv. 241884).
2.2. Nell'interesse di TI si è poi eccepita l'inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti in epoca successiva alla scadenza del termine per il loro svolgimento, che si assume indeterminato a seguito della tardiva iscrizione - o addirittura dell'omessa iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati. - Preliminarmente si deve rimarcare che non sono stati chiariti nel ricorso gli elementi di fatto essenziali all'individuazione dell'avvenuta iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati, nonché gli specifici elementi di prova, utilizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità, acquisiti oltre il termine di legge, condizione che permea di genericità quanto dedotto. Tuttavia, alla luce dei dati riferiti, si deve ritenere che l'eccezione involga una pretesa tardività di registrazione, e rivendichi la trasposizione della data della iscrizione dovuta all'epoca della corretta identificazione del dichiarante, che dovrebbe essere utilizzata per il computo del termine conseguente. Sul punto è sufficiente ricordare quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376) in ordine تھے all'insindacabilità del tempo di iscrizione dell'indagato nel relativo registro, elemento identificativo che rimane nella responsabilità del P.m. procedente, che assume effetti di natura esclusivamente disciplinare, con impossibilità di fissare una diversa decorrenza da parte del Gip, o, a fortiori, attraverso un'analisi postuma, nel corso del procedimento. Peraltro, nella specie, l'analisi sollecitata sarebbe in ogni caso resa impossibile, per l'incertezza dei dati di fatto su cui l'eccezione risulta formulata, che ridonda anche nell'individuazione della data di scadenza del termine, e degli atti definibili postumi rispetto a tale limite. All'interno di tale censura la difesa formula un'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni quale indizio di reato, per l'impossibilità di individuazione del TI quale conversante, in difetto di perizia fonica. In realtà la sentenza chiarisce che l'identificazione è avvenuta attraverso due canali: un primo, derivante dall'individuazione di titolarità dell'utenza telefonica, ed un secondo, convergente, desunto dal riconoscimento della voce da parte dei verbalizzanti. Sulla base di tali profili specifici ed univoci, ed a fronte di una scelta incondizionata del rito abbreviato operata dalla difesa, risulta del tutto generica la contestazione inerente all'essenzialità dell'accertamento tecnico al fine di fornire concretezza agli indizi acquisti, secondo la corretta valutazione in fatto svolta al riguardo dai giudici di merito, che viene sottoposta a censura per il suo risultato, non nello sviluppo logico argomentativo.
2.3. Analoga infondatezza attinge la censura di nullità del procedimento per omessa ostensione degli atti a AR Di LE, impossibilitato a comprenderli per deficit visivo. In fatto si deve segnalare che il giudicante, facendosi carico dell'eccezione, ha chiarito che manca la prova di un'incidenza della dedotta incapacità sull'impossibilità di percezione delle accuse, posto che l'interessato si è difeso fin da subito nel merito, mai deducendo tale deteriore condizione ai fini difensivi. Peraltro, trattandosi di limitazione di natura personale, neppure ricavibile ab externo, come avviene nell'ipotesi di carenza di comprensione da parte della persona sottoposta a procedimento della lingua italiana, appare fin troppo evidente che la condizione di impossibilità di comprensione deve essere esplicitata dall'interessato al suo primo contatto con l'autorità giudiziaria, al fine di consentire la formazione degli atti in forma a lui accessibile;
al contrario, la situazione cui oggi si opera un richiamo non è stata portata alla cognizione del giudicante, né poteva essere desunta indirettamente, stante il pieno esercizio del diritto di difesa, da parte dell'interessato. Come evidenziato nella sentenza di primo grado, il ricorrente dopo aver sviluppato ampiamente le sue capacità difensive, ha sollevato l'eccezione inerente all'impossibilità di comprensione delle accuse solo in sede di conclusioni 10 ة del giudizio abbreviato, osservazione semplicemente ignorata nel ricorso, in relazione alla quale non viene contrapposta una diversa condizione di fatto. Quanto esposto rende evidente l'infondatezza del motivo proposto.
3. Analisi delle singole posizioni 3.1. Gli ulteriori motivi di ricorso formulati nell'interesse di DE OV ST TI risultano manifestamente infondati.
3.1.1. In merito al richiesto riscontro delle consegne di sostanza stupefacente, per la parte in cui si assumono tratte solo dal contenuto di specifiche intercettazioni, il dato risulta del tutto generico, nella parte in cui pretende di privare di rilievo le ammissioni sull'attività commerciale illecita svolta dal TI, e riconosciuta da questi nel corso di una conversazione telefonica, posto che si tratta di condotta equiparabile ad una confessione stragiudiziale, acquisita in condizioni di spontaneità nelle quali neppure è prospettato dalla difesa che TI potesse avere interesse a rivendicare attività a lui non attribuibile. In relazione a tale acquisizione risulta quindi del tutto infondata la pretesa di ricerca di riscontri di attendibilità, in forza di quanto univocamente valutato in argomento nella giurisprudenza della Corte di legittimità (sul punto per tutte Sez. 2, n. 21998 del 03/05/2005, Tringali ed altri, Rv. 231923). Quanto alla specifica cessione del 29/12/2009, la dedotta mancata ricerca di conferma risulta smentita dal richiamo contenuto nella sentenza di primo grado (a fg 298) che evidenzia lo svolgimento delle attività di controllo volte a monitorare la consegna effettuata, eseguita attraverso l'analisi convergente delle conversazioni attinenti alla fase della richiesta della fornitura da parte di TI, quella della disposta consegna, eseguita da un terzo officiato dall'interlocutore del ricorrente, e la fase finale delle rassicurazioni tra venditore e intermediario in ordine alla corretta esecuzione del mandato.
3.1.2. Caratteristica del merito è la censura espressa sulla sanzione applicata, posto che l'interessato, in luogo che aggredire i criteri legali sulla cui base il giudicante ha operato la sua valutazione, ed escluderne la corrispondenza rispetto alle risultanze, sollecita in questa sede la considerazione di altri elementi, che si assumono ingiustamente sottovalutati, così evidenziando la formulazione di una richiesta di difforme valutazione, estranea all'ambito valutativo rimesso alla Corte di legittimità.
3.2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di AN ST è infondato.
3.2.1. In particolare, sul profilo della responsabilità, la contestazione risulta proposta per motivi non consentiti, oltre che generica, in quanto ignora 11 quanto specificamente evidenziato nella pronuncia, in relazione alle risultanze delle intercettazioni ed al loro riscontro a seguito dei predisposti servizi di controllo, anche con sistema di rilevazione satellitare, che ha consentito di ricostruire la conformità degli spostamenti programmati per le consegne con quelli realizzati dai conversanti, a garanzia dell'effettività del contatto per la cessione di stupefacenti, e formula censure del tutto sganciate dalle argomentazioni che hanno condotto alla decisione di condanna. In senso opposto a quanto allegato nelle pronunce di merito (e segnatamente alle pag. 452-492 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello a fg 70 e segg) sono individuate le specifiche modalità dell'azione ed i controlli seguiti alle captazioni, che hanno fornito conferma dell'attività illecita, le cui risultanze hanno costituito oggetto di censura di assoluta genericità anche in fase di appello, argomentazioni rispetto alle quali l'interessato in questa sede si limita ad esporre generici rilievi di dissenso, chiaramente estranei all'ambito di valutazione rimesso alla Corte di legittimità in punto di censure argomentative.
3.2.2. Infondate risultano anche le censure in ordine alla pena. Al di là della mancata specificazione espressa in ordine alla posizione del ricorrente, con riferimento alla norma incriminatrice applicabile ed alla pena edittale prevista, si ricava dal complesso della motivazione che per tutti il giudicante di primo grado ha correttamente tenuto presenti i limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti, in forza del dl 30/12/2005 n. 272 convertito nella l. 21/02/2006 n.49, norma poi dichiarata incostituzionale, la cui ultrattività si impone in forza dei principi di cui agli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen. Cosicché, come si ricava dall'argomentazione offerta sul punto, il giudicante in primo grado ha individuato la pena base applicabile per il ST in termini maggiori di quella minima, in forza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. fondandosi sul quantitativo elevato di cocaina trattato nella specifica contestazione considerata quale reato più grave, circostanza che evidenzia l'infondatezza dell'eccezione fondata sulla pretesa illegalità della sanzione applicata.
3.3. E' inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso proposto nell'interesse di OV IT.
3.3.1. In particolare insussistente è l'errore di calcolo sulla base del quale si assume essere stato parametrato l'aumento per la continuazione. La Corte d'appello, già investita di tale censura, ha analiticamente ripercorso i passaggi argomentativi ed aritmetici posti a sostegno della decisione da parte del primo giudice, segnalando che non sussiste alcun errore di calcolo, posto che il giudice si è limitato ad individuare un aumento analogo per ogni 12 A tipologia di reato posto di continuazione di natura simile, cosicché l'aumento da apportare non poteva calcolarsi nella pena indicata quale parametro, ma nel frutto della moltiplicazione di tale sanzione, per il numero di reati analoghi, precedentemente accorpati per categoria simile dal giudice di primo grado, come confermato dalla corrispondenza tra l'esito finale della sanzione determinata ed il risultato dell'operazione, secondo gli esposti criteri. Rispetto a tale piana ricostruzione nell'interesse del ricorrente risulta proposta una mera reiterazione di censure già formulate in appello, prive di qualsivoglia argomentazione connessa alla valutazione contenuta sul punto nella sentenza oggi impugnata.
3.3.2. L'ulteriore censura, che segnala la non corretta individuazione del reato più grave, ignora che tale valutazione va operata in astratto, con riferimento alle pene edittali applicabili, e che nel concreto l'analisi risulta improduttiva di effetti concreti poiché sono posti in comparazione identici reati, in cui l'individuazione della maggiore gravità di un episodio rispetto all'altro non assume alcuna conseguenza pratica, con riguardo alla determinazione della pena edittale su cui operare il computo, cosicché l'eccezione proposta risulta inammissibile perché non sostenuta da interesse. Peraltro l'analisi in concreto, che è stata formulata alla luce dell'identità dei fatti, è giustificata con argomentazione non implausibile né palesemente illogica, ove fa riferimento alla maggiore gravità del riscontrato possesso di pluralità di sostanze, deduzione in relazione alla quale risultano eccepite opposte circostanze valutative, estranee all'ambito dei vizi denunciabili in questa sede.
3.4. Le ulteriori censure proposte nel ricorso formulato nell'interesse di AR Di LE riguardano l'entità della pena sono manifestamente estranee all'ambito di valutazione rimesso alla Corte di legittimità, poiché lo stesso ricorso non nega che la Corte territoriale abbia offerto una specifica motivazione della determinazione, ma contesta l'incidenza degli elementi ritenuti rilevanti a tal fine su questo aspetto, e richiama dati di fatto di segno opposto, inerenti alla comparazione con il trattamento assicurato ad altri coimputati, di cui nella sentenza sono esplicitate le difformi condizioni soggettive, con sollecitazione squisitamente di merito, che si pongono pertanto al di là del confine di intervento riconosciuto alla Corte di legittimità sul punto.
3.5. Il ricorso proposto nell'interesse di TR Di LE è infondato poiché si limita a contestare la decisione di escludere la sussistenza del vincolo della continuazione con precedenti condanne, nel presupposto che sia stata ignorata la tossicodipendenza dell'interessato che si assume idonea a sostenere, pur in mancanza di ulteriori indicatori di fatto dell'unicità ideativa, tale estremo, ed a censurare la determinazione della pena. 13 A In realtà sul punto la sentenza ha valutato una carenza di allegazioni in ordine alla conferma della unicità ideativa, a cui sostegno era stato richiamato solo lo stato di tossicodipendenza, e la censura formulata si sostanzia nella contestazione delle conclusioni raggiunte, ma non evidenzia emergenze che, unitamente alla condizione richiamata, avrebbero rivelato una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla condizione di dipendenza ed alla necessità di acquisire denaro. Tale allegazione, secondo l'univoca interpretazione della disposizione di cui all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., è inidonea a giustificare l'accertamento richiesto, come già chiarito da precedenti sul punto della Corte di legittimità (da ultimo per tutte Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271), con le quali si è precisato che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla>> In tal senso quindi le censure formulate, al pari di quelle che contestano la quantificazione concreta della pena, punto anch'esso sostenuto da adeguata motivazione della pronuncia oggetto di impugnazione, risultano infondate.
3.6. Ricorso proposto nell'interesse di CA TO OV IN.
3.6.1. Contrariamente al generico assunto contenuto in ricorso in punto di difetto di elementi di responsabilità, la sentenza impugnata, pur dando conto della sostanziale inammissibilità dei motivi di appello, che ignoravano le concrete argomentazioni spese dal primo giudice sui punti qualificanti della condotta e si limitavano ad offrire una propria alternativa ricostruzione sganciata dalle risultanze, ha compiutamente argomentato l'inconsistenza della chiave di lettura difensiva, ed ha analizzato gli specifici comportamenti contestati all'interessato, traendone elementi di responsabilità del tutto ignorati anche nell'odierno ricorso, con specifico riferimento alla coordinazione della sua attività con la concorsuale partecipazione dei coimputati.
3.6.2. Analoga manifesta infondatezza raggiunge la censura inerente alla qualificazione giuridica dei fatti. Se il giudice d'appello ha fornito risposta sul punto richiamando quanto già valutato dal primo giudice, in ordine a specifiche circostanze di fatto impeditive dell'accoglimento di tale ridimensionata valutazione dei fatti, è pur vero che l'appellante non aveva contestato l'insussistenza delle circostanze evidenziate a tal fine, contrapponendovi giudizi di valore sull'entità di singole cessioni, la durata temporale degli accertamenti e le condizioni di vita dell'interessato, che non contraddicevano quanto in senso opposto emergeva dall'analisi complessiva riguardo all'organizzazione posta in essere da NI per lo smercio di plurime qualità di sostanze, con l'ausilio di 14 terzi, attività non svolta in favore dei consumatori diretti, ma di cessionari a terzi della sostanza;
tali elementi che hanno sostenuto in maniera coerente la qualificazione giuridica ritenuta dal primo giudice, anche in specifica considerazione della estrema ripetitività di tali contatti, sia pure nel breve periodo di osservazione, che attestava a monte la possibilità di accesso a quantitativi non riconducibili alla lieve entità. Rispetto alle condizioni oggettive segnalate nella pronuncia e non specificamente contestate, correttamente il giudicante ha valutato che le condizioni personali di vita sopraggiunte del NI potessero spiegare efficienza causale solo sulla determinazione della pena, risultando estranei all'ambito della disamina degli elementi caratterizzanti la fattispecie minore invocata. In tal senso, quindi, le censure formulate risultano manifestamente infondate, ed inammissibili, anche con riferimento alla quantificazione della pena, posto che la Corte ha già sottolineato che la pena base è stata determinata nel minimo, le attenuanti generiche hanno condotto alla riduzione massima della pena base e che per i vari episodi connessi dal vincolo della continuazione l'aumento risulta contenuto rispetto alla gravità dei fatti e soprattutto non specificamente contestato.
3.7. Ricorso formulato nell'interesse di SE IM UY.
3.7.1. La contestazione inerente all'illegittimità della contestazione dell'aggravante del numero delle persone in relazione al reato di cui al capo 5) per il quale l'interessato ha riportato condanna, risulta fondata sulla specifica modalità di realizzazione dell'episodio del giorno 3/6/2009, nel corso del quale l'odierno ricorrente risulta essersi occupato, unitamente a Castonovo e Di LE, della cessione ad un terzo della sostanza, acquisendo la funzione di intermediario dello scambio in favore di un terzo, come chiaramente ricostruito (fg 49) nella sentenza impugnata. Il dato accertato non viene contestato, ma semplicemente ignorato, nella parte in cui il ricorso richiama la mancanza degli estremi giuridici della disciplina concorsuale, posto che questa può ravvisarsi solo nell'ipotesi di cooperazione nella medesima attività, tra le varie richiamate dalla norma per integrare la fattispecie contestata, condizione che si verificata nel concreto, stante la concertazione emergente riguardo alla specifica vendita tratteggiata nella pronuncia nel punto richiamato.
3.7.2. L'inadeguatezza della motivazione in punto di quantificazione della pena non risulta ravvisabile. L'assunto è fondato sul mancato riconoscimento dello stato di tossicodipendenza, che secondo la difesa avrebbe dovuto sostenere un maggior contenimento della pena;
a fronte di tale prospettazione la Corte territoriale ha operato un'analitica valutazione sia della gravità dei fatti, che delle 15 condizioni soggettive dell'interessato, ed ha giustificato il maggiore rilievo attribuito ai primi, per escludere la quantificazione della sanzione nel minimo, sulla base di specifici connotati di gravità della condotta, con valutazione che risponde pienamente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non risulta incompleta, né illogica. Analoga infondatezza attinge la contestazione inerente all'istanza di valutazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, posto che la Corte, in maniera argomentata, ha valutato di non poter superare la comparazione di equivalenza, per il peso degli specifici precedenti a suo carico, attraverso un esercizio della discrezionalità illustrato in maniera completa e logica, insuscettibile di censura in questa sede.
4. I ricorrenti sono tenuti al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. l'accertata inammissibilitàIT e IN inoltre, stante dell'impugnazione da loro proposta, sono tenuti al pagamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi proposti da TI DE OV ST, ST AN, Di LE AR, Di LE TR e UY SE IM, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da IT OV e IN CA TO OV, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.500 ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso il 29/03/2017 Il Consigliere estensore N Presidente Francesco Ippolit Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9 MAG 2017. IL PREMA DI IL FUNZIONARIO MUDIZIARIO J I Piera Esposito O N E 16