Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 61 della legge n. 449 del 1997, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nelle Marche e nell'Umbria a decorrere dal 26 settembre 1997, è norma processuale retroattiva; pertanto, è nulla la citazione che fissa l'udienza di comparizione in data ricadente nel periodo di sospensione anche se la notifica è stata effettuata e la prima udienza si è svolta, nella contumacia di soggetto residente nelle zone terremotate, prima dell'entrata in vigore della legge (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza contumaciale del giudice di pace, che non aveva disposto la rinnovazione della citazione, affinché provveda ai sensi dell'art. 164, secondo comma cod.proc.civ.)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
A.S. NARNESE CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso l'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FARNESI LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IF ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3/98 del Giudice di pace di NARNI, depositata il 27/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2000 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 24 luglio 1997 NE FA convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di NARNI la AS. ES CI, esponendo che egli aveva dato in locazione a tale sodalizio un appartamento, in NARNI alla strada S. Urbano n. 20, per il soggiorno dei calciatori non residenti in zona. Aggiunse che l'immobile era stato riconsegnato con notevoli danni. Chiese, pertanto, che l'associazione convenuta fosse condannata a pagare, a titolo risarcitorio, la somma di lire due milioni o la diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con le statuizioni conseguenti.
All'udienza del 27 ottobre 1997, fissata per la prima comparizione, la convenuta non si costituì e ne fu dichiarata la contumacia. Espletata l'istruzione il giudice adito, con sentenza depositata il 27 gennaio 1998, condannò la A.S. ES CI a pagare all'attore la somma di lire 2 milioni, oltre alle spese del giudizio, osservando che la convenuta non aveva contestato la domanda e non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole. Contro tale sentenza la A.S. ES CI, in persona del presidente legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione e ammissibile, perché la domanda fu contenuta nell'importo di lire due milioni ed anche il riferimento, in via alternativa, alla diversa somma "ritenuta di giustizia" deve considerarsi contenuto in quell'importo, come si desume dal richiamo ai poteri equitativi del giudice (artt. 113, comma secondo, 339 c.p.c.). Inoltre il motivo dedotto è imperniato sulla violazione di norme processuali (Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Con l'unico mezzo di cassazione, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 163 bis c.p.c. e del d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434,
recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.
Afferma che la citazione fu notificata il 24 luglio 1997 e indicava come prima udienza il 27 ottobre 1997.
Ma, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della legge e 7 ottobre 1969, n. 742 (operante anche con riguardo ai termini di comparizione), nonché della sospensione dei termini stabilita dall'art. 1 del D.L. n. 364 del 1997 e dalla legge di conversione n. 434 del 1997 (26 settembre
1997-20 dicembre 1997), il termine di comparizione di cui all'art. 163 c.p.c., decorrente dalla fine del periodo di sospensione, sarebbe andato a scadere oltre l'udienza fissata in citazione. Si sarebbe dunque in presenza di una nullità non rilevata dal Giudice di pace, nella contumacia della convenuta, e tale nullità renderebbe nulla la sentenza, che andrebbe cassata senza rinvio. La citazione sarebbe stata notificata ad un soggetto (associazione sportiva), avente sede in un comune dell'Umbria, che avrebbe avuto diritto all'ulteriore sospensione prevista dal D.L. n. 364 del 1997, mentre le sarebbero stati assegnati per la costituzione soltanto 18 giorni in violazione del citato art. 163 bis.
Nè, potrebbero nutrirsi dubbi circa l'applicazione della normativa richiamata alla fattispecie in esame.
La censura è fondata, nei sensi in prosieguo indicati. Come risulta dagli atti, la citazione introduttiva del giudizio fu notificata alla A.S. ES CI, a mezzo del servizio postale, il 24 luglio 1997 (v. avviso di ricevimento). Essa indicava come udienza di comparizione il 27 ottobre 1997.
Per il combinato disposto dell'art. 318, comma secondo, e dell'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. il termine, minimo di comparizione doveva essere di trenta giorni.
Nel computo di tale termine va tenuto conto della sospensione per il periodo feriale (dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno), disposta dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile a tutti i termini processuali e quindi anche al termine per comparire (Cass., 3 giugno 1999, n. 5435; 14 febbraio 1986, n. 875, Cass., sez. un. 5 dicembre 1977, 5261). Si deve poi rilevare che, con l'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 1997, n. 434,
fu stabilito che, per i soggetti i quali - alla data del 26 settembre 1997 - erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 (commi 2 e 3) dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997), erano sospesi fino al 31 marzo 1998 i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Il Comune di NARNI non risulta compreso tra quelli individuati come disastri dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata ordinanza 13 ottobre 1997. Tuttavia, con l'art. 61 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fu stabilito che "I termini sostanziali e processuali di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26
settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997".
In forza di tale disposizione normativa, pertanto, la sospensione fu disposta per tutti i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche.
La sospensione riguardò i termini sostanziali e processuali tra il 26 settembre 1997 e il 20 dicembre 1997 (data di entrata in vigore della legge che convertì il D.L. 27 ottobre 1997, n. 364) e, essendo riferita ai termini "comportanti decadenze da qualsiasi diritto, ragione ed eccezione" si applicò senza dubbio anche ai termini di comparizione.
Non può dubitarsi, poi, che la A.S. ES CI avesse sede in un comune dell'Umbria, visto che la citazione introduttiva le fu notificata per l'appunto presso la sede di Narni, località S. Girolamo.
Ne deriva che, ai fini del termine di comparizione de quo, sono computabili sette giorni del luglio 1997 e 10 giorni del settembre 1997 (dal 16 al 25), per complessivi 17 giorni, non sufficienti a garantire il termine minimo di comparizione.
Tale vizio provoca la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995. Nè a ciò è di ostacolo il fatto che la citata normativa speciale sia entrata in vigore dopo la notifica della citazione e dopo l'udienza fissata per la prima comparizione, in quanto quella normativa, disponendo la sospensione dei termini a far tempo dal 26 settembre 1997, ha carattere retroattivo e tale carattere non è impedito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale perché il principio dell'irretroattività della legge è stato elevato a dignità di precetto costituzionale nel campo delle sanzioni penali, mentre in materia civile è derogabile mediante altre norme ordinarie. La nullità, non rilevata d'ufficio dal giudice di primo (e unico) grado nella contumacia della convenuta, rende nulli gli atti successivi nonché la sentenza e, essendo stata dedotta con l'impugnazione, impone la cassazione della sentenza medesima. Tale cassazione, peraltro, deve avvenire con rinvio (art. 383 c.p.c.), contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente.
Infatti, l'art. 164, comma secondo, c.p.c. (nel nuovo testo oggi in vigore) dispone che, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Aggiunge che la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.
In base a tale precetto, dunque, non è più sostenibile che il processo non potesse essere proseguito (presupposto per la cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c.). Il giudice, esercitando il potere-dovere stabilito dal secondo dell'art. 164 c.p.c., doveva disporre la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, con le conseguenze contemplate nella norma ora citata. Pertanto, poiché questa - pur in presenza delle nullità contemplate nel primo comma - prevede una sequenza di atti destinati a consentire la prosecuzione del giudizio (la cui attivazione è demandata al giudice che deve disporla d'ufficio), la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Narni (in persona di diverso magistrato) affinché provveda in base al disposto del detto art. 164, comma secondo, cod. proc. civile.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Narni (in persona di altro magistrato) anche per le spese.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001