Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
L'istituto della riparazione pecuniaria previsto dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 è applicabile al direttore del giornale responsabile del delitto di omesso controllo nel caso in cui non sia stato individuato l'autore dell'articolo diffamatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2009, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PIZZUTI EP - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 71
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 034545/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI IO RI N. IL 25/03/1921;
avverso SENTENZA del 16/04/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Biancolella Giampietro del foro di Milano;
udito il difensore avv. Lo Giudice Salvatore del foro di Milano. OSSERVA
La Corte d'appello di Milano con sentenza 16.4.2008, in riforma della decisione del tribunale di NZ (sez. dist. di Desio) in data 19.4.2006, assolveva D'AL UC dal reato di cui al capo B) della rubrica per non aver commesso il fatto;
assolveva, inoltre, OC CO, OI AU e CE MA dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi A) e C), con la formula "perché il fatto non sussiste"; dichiarava, quindi, non doversi procedere nei confronti di CE MA in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi D) ed E) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili contenute nell'appellata sentenza, nei confronti del CE, limitatamente ai predetti reati di cui ai capi D) ed E). La Corte, infine, in accoglimento dell'appello della parte civile, assegnava alla stessa, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di Euro 10.000,00, nonché, a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 12, la somma di Euro 10.000,00. Al CE - direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" - erano state contestate distinte imputazioni per violazione degli artt. 57 e 595 c.p. e precisamente, per quanto qui interessa:
al capo D), l'aver omesso di esercitare, sul contenuto del giornale, il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, fosse commessa, nell'articolo pubblicato il 14.10.1999, redatto da D'AL UC, la diffamazione di De HE di HE EP, già agente diplomatico italiano;
ed al capo E) analoga omissione, in danno della stessa persona, relativamente ad altri articoli, redatti da OC CO e OI AU, pubblicati sul quotidiano il 12.10.1999, dove compariva, tra l'altro, a pag. 6, altro pezzo con firma di comodo "AN RI".
I fatti traevano origine dalla pubblicazione del libro "The Mitrokhin Archive", avvenuta in Gran Bretagna nell'anno 1999, che ricostruiva - utilizzando documenti riprodotti dagli originali dall'ex addetto alla tenuta degli archivi del servizio segreto sovietico, Vasili Mitrokhin, indicato col soprannome "Impedian" - l'attività del K.G.B. in Europa negli anni 1960/70. Il dossier consisteva in schede che il servizio segreto inglese aveva suddiviso in ragione delle nazioni interessate e che aveva, poi, fatto pervenire alle autorità delle stesse. Fra dette schede compariva quella intestata "Rapporto 54", composta di due parti, dove si faceva riferimento ad un funzionario del Ministero degli esteri italiano, indicato col nome in codice "List", che nel 1969 era stato assegnato all'ambasciata italiana di Algeri. La scheda continuava segnalando che, "dagli elenchi diplomatici algerini", risultava che EP De HE di HE era stato "destinato all'ambasciata italiana di Algeri nel 1969". 11 documento conteneva, inoltre, la seguente precisazione: "List era un elemento d'interesse per il K.G.B. ma la sua condizione di reclutamento non è nota", con il "commento" che "la fonte non conosceva l'identità di List".
La Corte territoriale premetteva che - quanto all'articolo del 14.10.1999 dal titolo: "Ombre Rosse. Nome in codice Nino, professione spia", redatto dal giornalista D'AL - era emerso che, in realtà, quest'ultimo, aveva steso un pezzo intitolato "Frattini: dal rapporto mancano 34 fascicoli", in ordine al quale nessuna doglianza aveva sollevato la persona offesa;
questa, viceversa, si era doluta di altro pezzo, "posto nella parte inferiore della stessa pagina 6, peraltro ne' firmato ne' in alcun altro modo riconducibile al medesimo D'AL". Osservava, quindi, che in tale contesto, il D'AL doveva essere assolto con la formula "per non aver commesso il fatto".
Analogamente - quanto all'articolo pubblicato il 12.10.1999 dal titolo: "Politici, diplomatici, giornalisti: ecco i nomi - nessuna responsabilità poteva esser addebitata ai giornalisti Ciocci e OI, i quali si erano limitati a riportare il fatto vero che il nominativo del De HE di HE compariva del cd. dossier Mitrokhin", donde gli stessi andavano mandati assolti dal reato loro ascritto.
Però a pag. 6 del quotidiano figurava altro pezzo dal titolo:
"Quanti diplomatici fra le reclute della Lubianca", con firma di comodo AN RI, nel quale si inseriva fra le fonti del K.G.B. l'ambasciatore De HE.
Osservava, conclusivamente, il collegio che solo dal contenuto di tali due articoli - sostanzialmente anonimi - figuranti sul quotidiano alle date del 12 e 14.10.1999, restava offesa la reputazione del soggetto passivo e di ciò doveva rispondere, per il reato di omesso controllo, il direttore responsabile CE MA. Propone ricorso per cassazione il difensore del CE denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce, anzitutto - riportando estesi brani delle censure già avanzate in sede d'appello - che la Corte territoriale non ha argomentato le ragioni per le quali non era stata ritenuta la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., aggiungendo che - già in sede di gravame - era stato sottolineato che "l'accostamento List-De HE di HE, lungi dall'essere un'invenzione giornalistica, era non solo opera di un organismo di uno Stato estero....ma era altresì frutto dell'attenzione sullo stesso focalizzata dai servizi italiani". Sostiene, inoltre, che alla luce dei documenti in possesso dei giornalisti, non poteva dirsi "carente" la verità dei fatti riferiti.
Assume, infine, che la sentenza contiene palesi antinomie. Se i giornalisti, estensori degli articoli contestati, erano stati assolti, essendosi ritenuta la mancanza di connotati diffamatori nei pezzi pubblicati, contraddittoriamente era stata, poi, ritenuta configurabile, a carico del direttore, l'ipotesi dell'omesso controllo. Denuncia, nel secondo motivo, erronea applicazione della disposizione di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12. Assume, al riguardo, che la norma indicata prevede che l'assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di riparazione pecuniaria può esser disposta solo nei confronti dell'autore della diffamazione ma non a carico del direttore del giornale, resosi eventualmente responsabile del reato di omesso controllo.
I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Deve premettersi, con riguardo alla prima ragione di doglianza, che nessuna contraddizione sussiste in sentenza relativamente all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 57 c.p.. I giornalisti D'AL, OC e OI sono stati, infatti, mandati assolti dal reato di diffamazione aggravata, essendosi ritenuto che, negli articoli da loro redatti e firmati, non erano ravvisabili estremi diffamatori nei confronti del querelante.
Viceversa risultava offesa la reputazione del querelante sia nel pezzo dal titolo "Quanti diplomatici fra le reclute della Lubianca", pubblicato il 12.10.1999 con firma di comodo "AN RI", che nell'articolo, senza firma, apparso alla pagina 6 dell'edizione del 14.10.1999 ed esclusivamente in relazione a questi scritti la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per il reato di omesso controllo allo stesso addebitato. Ciò premesso, va, anzitutto, rilevato che correttamente la sentenza, in tale contesto, ha argomentato come, in mancanza di individuazione di uno specifico autore dell'articolo, è chiamato a rispondere direttamente il direttore responsabile "ed a maggior motivo ai sensi dell'art. 57 c.p.". Deve, quindi, osservarsi che la Corte territoriale - puntualmente esaminando il contenuto di tali due pezzi, nella sostanza anonimi, comparsi nelle edizioni del 12 e 14.10.1999 - è pervenuta alla conclusione che, per la costruzione di tali pezzi e per le espressioni adoperate ("decine di feluche italiane contattate dai capi dei servizi sovietici"; "qualcuno fu riluttante, altri accettarono perché ricattati"), "l'inserimento fra le fonti del K.G.B. anche di List" costituiva gravissima offesa alla reputazione del De HE di HE, il quale appariva, "invece che un fedele servitore, un traditore al soldo di uno Stato estero". Trattasi di considerazioni argomentate, non vulnerate dalle deduzioni del ricorrente, che, riproponendo le medesime censure avanzate in appello e motivatamente disattese, pretenderebbe, mediante personali deduzioni, un diverso apprezzamento di elementi di fatto, già adeguatamente valutati. Va aggiunto che erroneamente si assume che la sentenza non avrebbe fornito alcuna giustificazione circa l'insussistenza dell'invocata scriminante. La questione era già stata ampiamente trattata dal tribunale ed il giudice d'appello - non ritenendo, per le ragioni esposte in motivazione, che nella specie fosse "evidente" la prova della mancanza di colpevolezza del direttore del quotidiano, come richiesta dal precetto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2 - ha pronunciato declaratoria di estinzione del reato. Con riguardo al restante motivo è sufficiente rilevare che, proprio per effetto della mancata individuazione degli autori dei pezzi ritenuti diffamatori, legittimamente poteva esser applicata nei confronti del direttore del giornale, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 57 c.p., la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12, che consente l'assegnazione di una somma, a titolo di riparazione, a favore della persona offesa.
Il ricorrente resta tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro duemila, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009