Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 2
In sede di incidente di esecuzione, l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena.
La previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, contenuta nell'art. 671, comma primo, cod.proc.pen., non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2014, n. 49653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49653 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/10/2014
Dott. VECCHIO IM - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2719
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 8365/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA MO N. IL 12/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 522/2013 TRIBUNALE di MILANO, del 27/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 27 giugno 2013 il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta del condannato IA IM pel riconoscimento della continuazione tra i delitti di truffa e di ricettazione (già uniti dalla continuazione interna), commessi dal dicembre 1999 al gennaio 2000 e ulteriori delitti di ricettazione, commessi, rispettivamente, in date anteriori e prossime al 21 giugno 2000 e al maggio 2001. Dopo aver richiamato pertinenti principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale - previa analisi delle condotte delittuose e dato atto che la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice della esecuzione aveva riunito ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, i succitati delitti di truffa e di ricettazione, consumati fino al gennaio 2000, e altri reati (coevi), giusta ordinanza del 15 marzo 2012 - ha motivato: ostano al riconoscimento della continuazione il lasso di tempo trascorso tra i reati più remoti e quello più recente, nonché le diverse modalità di esecuzione delle condotte;
e nessun elemento significativo (per quanto è dato apprezzare dalle sentenze di condanna) permette di ritenere che fin dal dicembre 1999 IA "si fosse rappresentato, pur a grandi linee", la ricettazione del certificato di assicurazione obbligatoria e del relativo contrassegno, commessa nel giugno 2000, e la ulteriore ricettazione dell'assegno, perpetrata l'anno successivo;
lo stato di tossicodipendenza, meramente dedotto e non documentato, non è idoneo a sorreggere la ipotesi della identità del disegno criminoso che avvinca i reati in parola, i quali rappresentato, piuttosto, espressione di abitualità a delinquere e di scelta di vita "ispirata alla sistematica e contingente consumazione di delitti".
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Guido Cardello, mediante atto recante la data del 16 luglio 2013, col quale sviluppa due motivi. 2.1 - Col primo motivo il difensore, denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.. Il ricorrente, censurando la omessa considerazione al riguardo da parte del giudice della esecuzione, oppone: i reati sono stati commessi "in archi temporali molto contenuti"; le violazioni sono omogenee;
le modalità di azione sono "pressoché analoghe"; nessun onere probatorio grava sul condannato instante;
il Tribunale ha operato una valutazione generica e astratta;
non ha tenuto conto di quanto emergeva dalle sentenze di condanna;
"ha erroneamente limitato la sua disamina al mero progetto ideativo"; IA, in condizioni economiche disagiate, ha delinquito "per procurarsi il (...) sostentamento e per acquistare (la) droga da consumare"; nel corso della discussione camerale il difensore aveva rappresentato che all'epoca dei reati IA frequentava il SERT di Passirana di Rho ed era sottoposto alle cure del dott. Dainese;
la scelta delle zone di commissione dei reati (Milano, Pavia, Napoli e zone limitrofe) dipese dalla conoscenza delle località in cui il ricorrente "aveva vissuto o viveva al momento"; la Corte di appello di Bologna ha riconosciuto la continuazione (esterna) tra i delitti di truffa e di ricettazione, commessi tra il dicembre 1999 e il gennaio 2000 e altri reati risalenti alla fine dell'anno 1999 e l'inizio del 2000; ricorrevano tutti "o, comunque, quasi tutti (gli) indici rivelatori" della continuazione;
gradatamente la richiesta del condannato meritava accoglimento quanto meno in relazione alle ricettazioni più recenti perpetrate nella stessa zona e a breve intervallo di tempo.
2.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, reiterando e ribadendo deduzioni e censure formulate col primo motivo del ricorso.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 15 aprile 2014, ha osservato ad adiuvandum: pur se non lo standard probatorio per la continuazione in executivis è identico a quello della fase del giudizio, la "pratica" è clamorosamente orientata in senso contrario;
ma il condannato non è gravato dall'onere della prova;
il dubbio circa la continuazione deve "essere risolto con il principio del "favor rei" che deve informare il "micro giudizio di cognizione incastonato nella fase della esecuzione" ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; la novella della disposizione, colla considerazione dello stato di tossicodipendenza non ha introdotto alcuna prova legale, ne' una presunzione iuris tantum;
la tossicodipendenza rappresenta, tuttavia, un "indizio grave" della continuazione e, comunque, un "parametro obbligatorio" di valutazione;
la legge "crea ex auctoritate una connessione logica" tra tossicodipendenza e probabilità del disegno criminoso in ordine ai reati che "servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di danaro per acquistarla"; la considerazione normativa della tossicodipendenza esclude la "distinzione tra disegno criminoso e scelta di vita"; il giudice della esecuzione doveva valorizzare il dato cronologico, il "tipo criminologico" e la tossicodipendenza;
la estemporaneità della occasione a delinquere è ben compatibile colla elaborazione nelle linee essenziali di un programma a lungo termine.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Meritano, per vero, approfondimento, le osservazioni del Procuratore generale della Repubblica innanzi tutto in ordine alla gnoseologia della continuazione.
L'assunto che il principio del favor rei dovrebbe comportare il riconoscimento della continuazione, in costanza del dubbio (irrisolto) in merito alla sussistenza del medesimo disegno criminoso, non è condivisibile.
Il sintagma che esprime il richiamato principio risente della polisemia del secondo dei lemmi che lo compongono.
Il vocabolo della lingua latina reus e il calco lessicale italiano, reo, hanno duplice accezione: sostanziale e processuale. Nel primo senso il reo è l'autore, il responsabile di un crimine;
nel secondo senso è (soltanto) la persona imputata, accusata o incolpata di un reato o di altra condotta giuridicamente sanzionata, ovvero, ancora, il convenuto in una causa civile: "actor et reus idem esse nemo potest", "actor sequitur forum rei", "actore non probante reus absolvitur", "in excipiendo reusfit actor" e, per l'appunto, "in dubiopro reo" etc...
Ora, nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è, effettivamente, ricorrente l'affermazione che l'istituto della continuazione è informato al principio del favor rei. Ma il lemma, declinato al genitivo, è evocato nella accezione sostanziale di responsabile dei reati in relazione alla funzione dell'istituto in virtù del quale, attraverso la finzione giuridica della continuazione, più reati concorrenti vengono considerati come unico reato allo scopo di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene.
E in tutti i precedenti massimati il principio in parola è richiamato, per l'appunto, in relazione al trattamento sanzionatorio o alla scissione del cumulo o alla scomposizione delle pene, al fine della applicazione di disposizioni più favorevoli per l'imputato o il condannato (Sez. 3, n. 393 del 29/01/1963 - dep. 09/02/1963, De Luca, Rv. 98949; Sez. 2, n. 609 del 13/04/1966 - dep. 09/12/1966, D'Antoni, Rv. 102976; Sez. 6, n. 126 del 26/01/1967 - dep. 09/02/1967, Tinelli, Rv. 103414; Sez. U, n. 19 del 20/12/1969 - dep. 24/02/1970, Spizzichino, Rv. 114067; Sez. 5, n. 3889 del 12/11/1974 - dep. 08/04/1975, Lazzari, Rv. 129677: Sez. 3, n. 5444 del 10/11/1975 - dep. 29/04/1976, Latini, Rv. 133993; Sez. 2, n. 1573 del 30/03/1976 - dep. 29/01/1977, Carloni, Rv. 135170; Sez. 1, n. 1566 del 15/06/1977 - dep. 23/09/1977, Scognamiglio, Rv. 136781; Sez. 2, n. 6109 del 01/03/1979 - dep. 04/07/1979, Cecconi, Rv. 142434; Sez. 5, n. 1251 del 30/10/1979 - dep. 01/02/1980, Mariano, Rv. 144125; Sez. 5, n. 464 del 04/12/1981 - dep. 21/01/1982, Bottari, Rv. 151654; Sez. 1, n. 3563 del 01/10/1982 - dep. 26/04/1983, Cecchini, Rv. 158600;
Sez. 1, n. 448 del 15/10/1982 - dep. 21/01/1983, Pineri Trimarc, Rv. 157000; Sez. 2, n. 8994 del 24/02/1984 - dep. 23/10/1984, Gallini, Rv. 166266; Sez. 2, n. 1344 del 26/10/1984 - dep. 09/02/1985, Tripli, Rv. 167808; Sez. 2, n. 1078 del 21/04/1987 - dep. 30/01/1988, Mazzoni, Rv. 177495; Sez. 1, n. 3921 del 18/01/1989 - dep. 17/03/1989, Falessi, Rv. 180802; Sez. 1, n. 367 del 16/02/1990 - dep. 14/03/1990, Scaglione, Rv. 183652; Sez. 1, n. 4495 del 04/11/1992 - dep. 14/01/1993, Valentini, Rv. 195100; Sez. 1, n. 2421 del 23/05/1994 - dep. 21/06/1994, P.G. in proc. Fidanzati, Rv. 198168;
Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995 - dep. 25/03/1995, Meluzzi, Rv. 200505;
Sez. 6, n. 5419 del 29/03/1995 - dep. 11/05/1995, P.M. in proc. Pani, Rv. 201646; Sez. 1, n. 2884 del 11/05/1995 - dep. 30/06/1995, Togna, Rv. 201748; Sez. 2, n. 4024 del 04/10/1995 - dep. 05/12/1995, Golino, Rv. 203106; Sez. 1, n. 4959 del 12/10/1995 - dep. 09/11/1995, P.G. in proc. Occhioni, Rv. 202672; Sez. 1, n. 6318 del 06/12/1995 - dep. 01/02/1996, Goffi, Rv. 203751; Sez. 1, n. 6602 del 10/12/1996 - dep. 31/01/1997, Marra, Rv. 206771; Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997 -dep. 31/05/1997, Renda Popolo, Rv. 207693; Sez. 1, n. 4998 del 18/09/1997 - dep. 07/10/1997, Messina, Rv. 208512; Sez. 1, n. 2624 del 11/05/1998 - dep. 13/06/1998, Bernardo, Rv. 210793; Sez. 1, n. 3986 del 03/07/1998 - dep. 30/09/1998, Luparelli, Rv. 211426; Sez. 1, n. 363 del 14/01/1999 - dep. 12/04/1999, Trane, Rv. 212959; Sez. 2, n. 2771 del 02/06/1999 - dep. 26/07/1999, Altavilla, Rv. 214263; Sez. 1, n. 4085 del 04/06/1999 - dep. 12/07/1999, De Nuzzo, Rv. 213947; Sez. 1, n. 37108 del 20/09/2002 - dep. 05/11/2002, Peddio e altro, Rv. 222528; Sez. 1, n. 13376 del 24/02/2004 - dep. 18/03/2004, Marchetti, Rv. 228539; Sez. 1, n. 14563 del 12/04/2006 - dep. 27/04/2006, Hamdy, Rv. 233946; Sez. 1, n. 20981 del 26/03/2009 - dep. 19/05/2009, Pavalache, Rv. 243689; Sez. 1, n. 33535 del 14/07/2010 - dep. 13/09/2010, Panaro, Rv. 247977; Sez. 6, n. 12414 del 08/03/2011 - dep. 28/03/2011, P.G. in proc. V., Rv. 249646; Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 - dep. 20/03/2012, Abbassi, Rv. 252950). Resta affatto estraneo ogni collegamento tra il favor rei e l'accertamento della continuazione.
Nè, poi, appare condivisibile la trasposizione della regola del dubbio dalla fase del giudizio sulla responsabilità a quella dell'incidente di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, col finale capovolgimento della inferenza, nel senso che il dubbio dovrebbe suffragare l'accertamento della identità del disegno criminoso.
La continuazione deve, invece, formare oggetto di positivo accertamento, in quanto il relativo riconoscimento incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo saliente della irrogazione della pena.
Posto che la condanna presuppone l'accertamento della colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, sarebbe invero incongrua la modificazione del trattamento sanzionatorio sulla mera base del dubbio circa la sussistenza di un ipotetico disegno criminoso. 4.2 - Neppure è, per vero, condivisibile l'ulteriore assunto, secondo il quale la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., comma 1, stabilirebbe "ex auctoritate una connessione logica"
rispetto alla probabilità del disegno criminoso relativamente ai reati che "servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di danaro per acquistarla".
Tanto comporterebbe il riconoscimento di una vera e propria presunzione iuris tantum che, invece, è pacificamente da escludere. 4.3 - Per il resto, alla stregua delle censure del ricorrente non è ravvisabile il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
4.4 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014