Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
Non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2017, n. 7893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7893 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
0789 3-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez.1772 Andrea Tronci U.P. 06/12/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 45474/2016 Gaetano De Amicis Relatore - Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da IR OR, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/04/2016 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di EZ VA;
l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo A) per GH ZO e l'annullamento con rinvio per il reato di cui al capo A) per IR OR, GH CE e IT AZ;
ли uditi l'Avvocato Carmen Toro, per il IR, l'Avvocato Giuseppe Lombardo, quale sostituto processuale dell'Avvocato OR Pappalardo, per GH ZO, l'Avvocato Raffaele Fioresta, per GH CE, e l'Avvocato Giambattista Rizza per GH CE e per il IT, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, appellata da GH ZO, GH CE, IT AZ, IR OR e EZ VA, riqualificando l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestata nel capo sub A) ad GH ZO, nel reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. cit. relativamente alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, e rideterminando, in continuazione con i reati oggetto di altre pronunce irrevocabili di condanna, le pene irrogate per il medesimo reato associativo nei confronti dei soli IR OR (ritenuto colpevole di tale reato sino alla data del 27 giugno 2008), GH CE e IT AZ [questi ultimi - con il ruolo di promotori ed organizzatori della predetta associazione, contestata nel capo sub A) dalla seconda metà del 2008 sino alla data del 12 novembre dello stesso anno ritenuti colpevoli anche del reato di illecita detenzione e spaccio di - sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui al capo sub B)]. La Corte d'appello, inoltre, dichiarava la nullità della decisione di primo grado nei confronti di GH CE e IT AZ limitatamente all'episodio concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. commesso in data 25 settembre 2008 e confermava nel resto la sentenza di primo grado, che condannava altresì EZ VA alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., così riqualificata per tale imputata la fattispecie di reato oggetto di contestazione al capo sub B).
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IR OR, che ha dedotto due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 192, comma 1, 522, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello retrodatato l'inizio della sua partecipazione alla contestata associazione, senza verificare se le relative condotte fossero invece inquadrabili nella diversa fattispecie del concorso di persone nel reato, avuto altresì riguardo all'arco temporale della contestazione, limitato alla seconda metà del 2008 e fino al 12 novembre di tale anno.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si denunziano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'omessa riqualificazione del reato associativo di cui al capo sub A) nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, posto che i reati-fine commessi nella seconda metà del 2008 (ossia dal 27 giugno al 31 luglio di tale anno) sono stati definiti con sentenza di ли 1 patteggiamento emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Siracusa in data 4 dicembre 2009 e che nessun elemento di prova è emerso riguardo alla consapevolezza dell'imputato di operare stabilmente nell'ambito di un'associazione la cui attività è stata temporalmente delimitata solo con riferimento al secondo semestre dell'anno 2008. 3. Con separati atti di impugnazione i difensori di GH CE hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi qui di seguito sinteticamente indicati.
3.1. Violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. cit., 521, 522 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto l'esistenza dell'associazione riducendo i partecipanti da cinque a tre (GH, IT e IR), senza avvedersi che il IR è stato ritenuto colpevole per tale reato sino alla data del 27 giugno 2008, laddove la predetta associazione criminale è stata contestata come operante solo nella seconda metà del 2008 (ossia dal 1° luglio 2008) sino alla data del 12 novembre. Nel periodo in contestazione, dunque, non poteva configurarsi l'esistenza di tale associazione per difetto del requisito minimo di tre persone: il IR, infatti, non ne faceva più parte per avere agito in collaborazione con le Forze di Polizia, sicchè gli altri due imputati avrebbero dovuto essere assolti per insussistenza del fatto. Erronea, infatti, deve ritersi l'affermazione secondo cui la seconda metà del 2008 viene fatta decorrere dal primo giugno, mentre la stessa avrebbe dovuto coprire solo il periodo successivo alla data del 1° luglio dello stesso anno. Qualora, invece, la Corte di merito avesse fatto riferimento, per affermare l'esistenza dell'associazione, ad un lasso temporale antecedente, ossia quello ricompreso fra il 1° ed il 27 giugno 2008, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi nulla in violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen.
3.2. Difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità della pena e alla denegata concessione delle invocate attenuanti generiche.
3.3. Violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato associativo, avendo la Corte d'appello omesso una compiuta disamina dei profili attinenti all'esistenza di un vicolo stabile e duraturo prima del semestre oggetto di contestazione (tenuto conto del numero degli episodi di cessione di sostanze stupefacenti dal duo GH-IT al IR), alla cosciente e volontaria appartenenza di tutti gli imputati all'associazione, oltre che alla eventuale interruzione del vincolo nel periodo antecedente, in considerazione dei ritardati arresti e sequestri di stupefacente. ли 3.4. Con memoria pervenuta in Cancelleria il 28 febbraio 2017 la difesa ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno dei su indicati motivi di doglianza, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Il difensore di IT AZ ha proposto ricorso deducendo i medesimi motivi di doglianza articolati a sostegno del ricorso di GH CE.
5. Il difensore di GH ZO ha proposto ricorso deducendo cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
5.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge con riferimento agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale emesso, previa riqualificazione della condotta di partecipazione all'associazione contestata sub A) nell'alveo della diversa fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d.P.R. cit., una pronuncia di condanna in relazione a fatti per i quali era stata già emessa dal G.u.p., all'esito di udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere. Gli stessi elementi di fatto, già valutati come non rilevanti dal G.u.p., hanno portato la Corte distrettuale a riqualificare il contestato reato associativo sulla base di singole vicende criminose, che in tal modo sono state fatte "rivivere” in difetto di validi elementi di prova e di una adeguata contestazione.
5.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi della motivazione riguardo alla prova delle condotte di detenzione e cessione di cocaina, oltre che al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73: le risultanze dibattimentali, infatti, hanno escluso qualsiasi forma di coinvolgimento dell'imputato nell'ipotizzata attività di acquisto o di spaccio, sia quale fornitore, sia quale associato al duo GH CE - IT AZ. Si tratterebbe, in ogni caso, di due soli episodi delittuosi, in cui la posizione dell'GH sarebbe stata del tutto marginale.
5.3. Con il terzo motivo si deducono vizi della motivazione circa l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 5, cod. pen., per avere la Corte d'appello omesso di spiegare le ragioni giustificative dell'accertamento in concreto della esistenza di una maggiore colpevolezza e pericolosità del reo sulla base dei criteri indicati dalla Corte costituzionale in sede di declaratoria di incostituzionalità della norma su menzionata: ciò, a maggior ragione, ove si considerino l'esiguità degli episodi contestati e la contiguità temporale con i fatti per i quali è stata riconosciuta la continuazione.
5.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi della motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ли 3 5.5. Con il quinto motivo, infine, si censurano vizi della motivazione in relazione alla eccessività dell'aumento di pena operato per effetto della continuazione.
6. EZ VA ha personalmente proposto ricorso avverso la su indicata pronunzia deducendo vizi della motivazione in punto di accertamento della penale responsabilità, pur in presenza di elementi di prova contrastanti circa la effettiva destinazione dello stupefacente acquistato alla contestata attività di spaccio. Ulteriore doglianza dalla ricorrente prospettata investe, poi, la inadeguata motivazione circa la mancata concessione delle invocate attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondati devono ritenersi, per le ragioni di seguito indicate, i ricorsi proposti da IR OR, GH CE e IT AZ.
1.1. Dalla motivazione del provvedimento impugnato emergono, invero, gravi profili di illogicità e contraddittorietà nei passaggi fondati sulle implicazioni inevitabilmente riconnesse alla delimitazione dell'arco temporale della contestazione della fattispecie associativa di cui al capo sub A): la stessa, infatti, è stata espressamente indicata, nella formulazione del relativo tema d'accusa, come operante nella seconda metà del 2008 - dunque a decorrere dal 1° luglio di tale anno e solo fino alla data del 12 novembre di tale anno, senza tuttavia - considerare che uno dei partecipanti, il IR, ne è stato ritemuto colpevole solo sino alla data del 27 giugno 2008, ossia con riferimento ad un periodo antecedente e non ricompreso nell'imputazione, con l'ulteriore conseguenza legata al venir meno del necessario requisito soggettivo del numero minimo di partecipanti richiesto per la configurazione della tipicità della fattispecie incriminatrice ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla dimensione temporale della correlativa imputazione. Parimenti incerti e contraddittori devono ritenersi, inoltre, i passaggi incentrati sull'analisi di una, non meglio precisata, consistenza del compendio probatorio dai Giudici di merito ritenuto rilevante per fondare l'esistenza di una affectio societatis del IR, e, dunque, di un suo stabile contributo partecipativo all'associazione, per il solo arco temporale ricompreso nel limitato segmento di ventisette giorni (ossia dal 1° al 27 giugno 2008), ove si consideri che tale periodo è collocato al di fuori dei limiti della contestazione e che per inferirne l'incidenza sul piano della prova è stata richiamata una serie di comportamenti e vicende storico-fattuali - oggetto delle dichiarazioni rese dal IR - non ad esso lu 4 specificamente correlati, ma risalenti ad epoca antecedente la su indicata data del 1° giugno 2008, né adeguatamente e puntualmente riscontrati attraverso precisi elementi di conferma dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del contributo narrativo dal dichiarante offerto circa i rapporti da lui intrattenuti con GH CE e IT AZ. Giova richiamare, in relazione a tale profilo di doglianza, la linea interpretativa da questa Suprema Corte tracciata (ex multis v. Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114), secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. Né, evidentemente, è di ostacolo, per la costituzione del vincolo associativo e la realizzazione del fine comune, la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento (da ultimo, v. Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405).
1.2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, dunque, nei confronti dei su indicati ricorrenti, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio sui punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le lacune ed eliminare i vizi rilevati, uniformandosi ai principii di diritto stabiliti da questa Suprema Corte, logicamente assorbiti dovendosi ritenere, allo stato, gli ulteriori profili di doglianza delineati nei rispettivi ricorsi.
2. Parimenti fondato deve ritenersi, con effetto logicamente assorbente rispetto alle residue doglianze, il primo motivo di ricorso proposto da GH ZO (v., in narrativa, il par. 5.1.), ove si consideri che, alla luce di un pacifico orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 775 del 21/11/2006, dep. 2007, Attolino, Rv. 235804; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252324), non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il Giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano the 5 indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati-fine. Emerge con evidenza, all'interno di tale prospettiva ermeneutica, la necessità del riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, trattandosi, nell'evenienza or ora indicata, di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa, poiché l'imputato, attraverso l'iter" del processo, non si è trovato nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione (arg. ex Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Di tali regole non ha fatto buon governo la decisione impugnata, che per un verso ha escluso la prova della sussistenza dell'affectio societatis necessaria per ritenere integrata nei confronti del ricorrente la fattispecie associativa oggetto del tema d'accusa, per altro verso ne ha orientato l'affermazione di responsabilità su un obiettivo estraneo a quello in contestazione, riqualificando l'associazione finalizzata al narcotraffico ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990, sulla base di vicende storico-fattuali del tutto diverse e mai esplicitamente cristallizzate nell'imputazione, concernenti singoli episodi di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, sulla cui fondatezza la difesa dell'imputato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per la sola partecipazione al contestato sodalizio criminale non è stata posta in condizione - di poter interloquire. S'impone, dunque, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di GH ZO per l'insussistenza del fatto così come riqualificato, con le conseguenti statuizioni ed i relativi adempimenti in dispositivo indicati.
3. Il ricorso proposto da EZ VA è inammissibile per genericità e indeducibilità dei motivi, siccome diversi da quelli in questa Sede consentiti, limitandosi ad enunciare pur a fronte di un duplice, conforme e specifico - apprezzamento dei Giudici di merito, sorretto da una motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. una serie di deduzioni risolventisi nella mera sollecitazione ad una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione di questioni di merito già congruamente ed esaustivamente affrontate dalla Corte d'appello, che nel richiamare le ли 6 inequivoche risultanze del compendio probatorio ha motivatamente disatteso le analoghe obiezioni difensive qui reiterate, ponendo in evidenza, con argomenti immuni dalla tipologia di vizi propriamente deducibili in questa Sede, le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alle modalità del comportamento emerse dall'analisi del contenuto delle intercettazioni, coerentemente ritenute dimostrative della destinazione a terzi della sostanza stupefacente di volta in volta acquistata e ricevuta, della frequenza e reiterazione delle operazioni di cessione con fissazione anche del prezzo da praticare oltre che della collaborazione dall'imputata ripetutamente offerta ad altre persone nella gestione delle attività di spaccio. Correttamente motivato dai Giudici di merito deve altresì ritenersi, all'interno di un quadro argomentativo decisamente incentrato sull'apprezzamento della sua stabile propensione all'attività di ricezione e cessione di droga, il diniego delle attenuanti generiche dalla ricorrente invocate.
3.1. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GH ZO perché il fatto così come riqualificato non sussiste e ordina la scarcerazione del predetto se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IR OR, GH CE e IT AZ e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso di EZ VA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2017 Il Consigliere estensore If Presidente Gaetano De Amicis Domenico Carcano Htunicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 19 FEB 2018 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO G Piera Esposito L T O N S