Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1997, n. 2110
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Sentenza 27 novembre 1997

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Ai fini dell'applicazione dell'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, l'espressione "proprietario", quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, deve essere intesa in senso ampio tanto da ricomprendervi chiunque abbia una effettiva disponibilità anche solo materiale del bene, consistente nel semplice possesso o compossesso "uti dominus" dell'edificio o di parte di esso. Pertanto, deve considerarsi soggetto attivo del reato, oltre al legale rappresentante di cooperative o di enti aventi lo scopo di approntare abitazioni, anche il socio della cooperativa assegnatario o consegnatario e occupatario di fatto dell'immobile, salvo che difetti in esso la stessa volontarietà dell'azione per errore incolpevole determinato dall'altrui inganno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1997, n. 2110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2110
    Data del deposito : 27 novembre 1997

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