Sentenza 27 novembre 1997
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, l'espressione "proprietario", quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, deve essere intesa in senso ampio tanto da ricomprendervi chiunque abbia una effettiva disponibilità anche solo materiale del bene, consistente nel semplice possesso o compossesso "uti dominus" dell'edificio o di parte di esso. Pertanto, deve considerarsi soggetto attivo del reato, oltre al legale rappresentante di cooperative o di enti aventi lo scopo di approntare abitazioni, anche il socio della cooperativa assegnatario o consegnatario e occupatario di fatto dell'immobile, salvo che difetti in esso la stessa volontarietà dell'azione per errore incolpevole determinato dall'altrui inganno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/1997, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Giammanco Presidente del 27/11/1997
2. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
3. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere N. 3124
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 17462/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 1^ ottobre 1996 dal pretore di Roma;
Udita nella pubblica udienza del 27 novembre 1997 la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Calderone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Rodolfo Polchi;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 1^ ottobre 1995 il pretore di Roma dichiarò GI CI colpevole del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) per avere occupato ad uso abitativo un immobile senza la prescritta licenza di abitabilità e lo condannò alla pena di lire novantamila di ammenda. Il CI propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie. Deduce che il pretore ha errato nel ritenere che il reato in questione possa essere commesso anche da chi abbia il solo possesso dell'immobile, quale il socio di una cooperativa consegnatario ed occupante di fatto. Invero il socio della cooperativa, anche se è di fatto nella detenzione dell'immobile, acquista la proprietà solo con l'atto formale di assegnazione e quindi, senza il trasferimento della proprietà, non ha alcun potere di disposizione ne' il potere di chiedere ed ottenere dal comune la licenza di abitabilità. Tale mancanza di legittimazione esclude la negligenza, che presuppone il potere di agire.
b) mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Lamenta che il pretore avrebbe dovuto ritenere l'assenza di colpa per l'evidente ignoranza da parte del socio della circostanza di fatto della mancanza della licenza di abitabilità, trattandosi di alloggio realizzato in base a concessione edilizia dalla cooperativa, che aveva l'obbligo di assicurarne la regolarità formale;
c) disapplicazione della scriminante costituita dalla ignoranza scusabile del a legge. Osserva che è ravvisabile una ipotesi di ignoranza scusabile della legge perché l'art. 221 testo unico delle leggi sanitarie è una norma sostanzialmente desueta, essendo prassi costante quella di abitare l'immobile ancor prima del rilascio della licenza di abitabilità.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, invero, si osserva che, come esattamente ritenuto dal pretore, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, l'espressione "proprietario" che figura in tale disposizione, quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, deve essere intesa non in senso proprio, secondo le leggi civilistiche, bensì in senso ampio, tanto da ricomprendervi chiunque abbia una effettiva disponibilità anche solo materiale del bene, consistente nel semplice possesso o compossesso "uti dominus" dell'edificio o di parte di esso. Pertanto, deve considerarsi soggetto attivo del reato, oltre al legale rappresentante di cooperative o di enti aventi lo scopo di approntare le abitazioni, anche il socio della cooperativa assegnatario o consegnatario ed occupatario di fatto dell'immobile, salvo che difetti in esso la stessa volontarietà dell'azione per errore incolpevole determinato dall'altrui inganno (cfr. Sez. VI, 2 dicembre 1993, Ferrante, m. 196.634; Sez. III, 27. febbraio 1990, Toma, m. 183.964; Sez. VI, 8 luglio 1989, Di Gennaro, m. 182.345; Sez. I, 29 marzo 1989, Montecucco, m. 181.367; Sez. III, 5 giugno 1984, Chialese, m. 165.833; Sez. III, 15 dicembre 1980, Orienti, m. 147.348; Sez. III, 17 marzo 1975, Franchimi, m. 131.520; Sez. III, 31 gennaio 1974, Polenghi, m. 128.286; Sez. III, 10 novembre 1972, Chiarlo, m. 123.001 e 122.999; Sez. III, 8 febbraio 1968, Betti, m. 107.417). Quanto al secondo motivo, deve osservarsi che il reato in questione, essendo configurato come una contravvenzione, è punibile anche a titolo di colpa (Sez. III, 11 gennaio 1985, Sperantini, m. 168.496; Sez. III, 6 aprile 1981, Zampetti, m. 149.287). È quindi esatta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il socio della cooperativa che di fatto occupi l'immobile "uti dominus", essendone assegnatario o consegnatario, ha l'obbligo di farsi parte diligente ed acquisire il certificato di abitabilità eventualmente mancante, residuando altrimenti una responsabilità per colpa quanto meno sotto il profilo della negligenza. La responsabilità per colpa può essere esclusa solo nell'ipotesi di errore determinato dall'altrui inganno. Nella specie, però, il ricorrente nemmeno deduce di essere versato in errore a causa dell'inganno altrui, ma si limita ad evidenziare di avere ignorato la circostanza di fatto della mancanza di licenza di abitabilità. Ma proprio tale ignoranza costituisce la dimostrazione della sua colpa derivante da un ingiustificato difetto di diligenza, essendo invero suo onere, prima di occupare l'alloggio, verificare se lo stesso fosse munito del certificato di abitabilità ed acquisirlo in caso negativo. Quanto al terzo motivo, infine, è evidente come nella specie non sussista alcuna delle ipotesi che possono rendere inevitabile, e quindi giustificabile e non colpevole, e perciò scusabile, l'ignoranza della norma penale secondo la nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale. Tra tali ipotesi, infatti, non rientra certamente il convincimento che la norma penale sia "desueta" per effetto di una presunta prassi dei possessori di nuovi alloggi di non osservarla con l'opinione di tenere un comportamento lecito. Tale convincimento, infatti, potrebbe semmai costituire una ipotesi di inevitabile e quindi non rimproverabile ignoranza della legge penale qualora fosse determinata da un "gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziario" da un positivo atteggiamento dell'autorità amministrativa che avesse indotto il soggetto in errore scusabile, circostanze queste però che nella specie non sussistono, e che del resto nemmeno sono state dedotte. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione terza penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1998