Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 2
Il provvedimento di confisca adottato con sentenza di applicazione della pena, pronunciata nei confronti di coimputati diversi da quelli che sono anche i titolari dei beni in sequestro, è legittimo solo in ipotesi di confisca di tipo pertinenziale, disposta cioè in ragione dell'asservimento dei beni al reato o dell'identificazione diretta del profitto nei beni medesimi, ma non anche quando l'ablazione sia stabilita per equivalente ed abbia quindi natura sanzionatoria.
In ipotesi di confisca di tipo pertinenziale disposta con sentenza di applicazione di pena pronunciata nei confronti di coimputati diversi da quelli che sono anche i titolari dei beni interessati, il giudice dell'esecuzione, su istanza dei coimputati non patteggianti, è tenuto a rivalutare e motivare la sussistenza del nesso esistente tra le cose confiscate e il reato, non potendosi opporre a tale categoria di terzi la preclusione da giudicato derivante dalla definizione del rito speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2014, n. 44238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/05/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 1672
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 25341/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAN MARINO SE AN SE CA SPA;
avverso l'ordinanza n. 150/2011 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 15/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S. Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2013 - che chiude la procedura esecutiva a seguito di un primo incidente di esecuzione partecipato, impugnato con ricorso per cassazione qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 - il GIP del Tribunale di Forlì rigettava l'istanza proposta da SAN MARINO SE AN s.a. e SE CA s.p.a. tesa ad ottenere la revoca della confisca di beni, disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei confronti di NE AN, decisione emessa in data 15.11.2010, divenuta irrevocabile il 2.1.2011. 1.1 Al fine di illustrare il contenuto del provvedimento impugnato, occorre ripercorrere alcuni accadimenti in fatto, nonché specificare l'oggetto della confisca.
Va pertanto premesso che:
a) i beni oggetto di confisca nel procedimento n. 4875/2010 RGNR (che risulta stralcio dal proc. n. 5182/2007) nei confronti del patteggiente NE AN sono:
- la somma di Euro 11.000.000,00 oggetto di deposito a vista intestato a SE CA presso la NC di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a.;
- la somma di Euro 939.981,00 giacente su conto corrente intestato a SAN MARINO SE AN presso la NC di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a.;
- i titoli depositati su ulteriore conto corrente intestato a SE CA presso la NC di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a.;
- i titoli obbligazionari emessi dalla NC di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a. per l'importo di Euro 3.990.000,00, sottoscritti da SE CA;
- tre autovetture intestate a SE CA.
Si tratta pertanto di beni già oggetto di sequestro disposto - in più riprese - durante l'anno 2008 nell'ambito del procedimento principale, apertosi nell'anno 2007 nei confronti di CO EF (presidente di SE NC s.p.a. avente sede in San Marino) ed altri 38 soggetti per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di più fatti di abusiva attività bancaria, abusiva attività finanziaria, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, riciclaggio di somme di denaro (nell'ipotesi di accusa sottratte da numerosi imprenditori dell'area forlivese alla imposizione fiscale) ed altro.
In detto procedimento principale - all'atto del ricorso pendente in udienza preliminare - risultano peraltro "incolpate" ai sensi della disciplina introdotta dal D.Lgs. n.231 del 2001, (responsabilità amministrativa degli enti) le stesse persone giuridiche SE NC e San Marino SE Management.
La consistenza della confisca è rappresentata da beni e valori direttamente riferibili alle predette compagini societarie SE CA e SAN MARINO SE AN, i cui dirigenti (in particolare CO EF) risultano coinvolti nel procedimento penale definibile come principale, di cui si è detto.
CO EF, anche nella qualità di Presidente di NC SE, risulta aver proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui in data 14.11.2008 il Tribunale di Forlì aveva confermato il decreto di sequestro, tra l'altro, del dossier titoli. Questa Corte, con sentenza numero 34564 del 2009 (emessa dalla II Sezione e richiamata nel provvedimento qui impugnato) rigettava il ricorso, affermando - tra l'altro - che .. anche i titoli obbligazionari - nella prospettiva accusatoria, supportata in misura consistente dai risultati delle indagini richiamati nel provvedimento impugnato - sono stati pertanto ragionevolmente individuati come mezzi per realizzare l'attività criminosa ascritta. I ricorrenti, del resto, nelle loro genetiche deduzioni non hanno individuato alcun'altra concreta ragione per cui l'SE si fosse impegnata nell'anomala concentrazione presso la banca forlivese dei suoi impieghi, anomalia sottolineata anche - come rilevato dal Tribunale del riesame - dai funzionari della NC d'AL Marini e D'MI con particolare riferimento all'unico prestito obbligazionario sino ad allora emesso dalla BCRR, si caratterizzava per una rilevante concentrazione in quanto Euro 3.990.000 (su 5 milioni) erano sottoscritti da SE NC. Il Tribunale ha così posto in rilievo, attraverso un percorso argomentativo logicamente corretto fondato su quanto in concreto emerso dalle indagini svolte, come le obbligazioni - che sicuramente in astratto costituiscono un mezzo lecito di investimento, come leciti del resto erano in astratto anche i depositi bancari - si inserissero strumentalmente nella strategia messa in atto dai vertici della banca sammarinese per consentire ai propri clienti di riciclare ingenti somme di denaro di provenienza illecita secondo modalità operative che prevedevano il coinvolgimento della banca forlivese, divenuta sostanzialmente una dipendenza della SE che ne aveva assunto il controllo gestionale ed economico. In tale contesto nell'ordinanza impugnata si è affermato, con argomentazione logica e coerente, che attraverso i depositi e le obbligazioni, che erano state acquistate utilizzando parte del deposito iniziale dell'SE, la banca forlivese, che altrimenti non avrebbe potuto autonomamente far fronte al debito restitutorio, era stata messa in condizioni di operare sotto il profilo dell'erogazione del credito e che, pertanto, depositi e obbligazioni costituivano risorse utilizzate per la commissione dell'attività illecita...;
b) NE AN, originario coindagato, socio della NC di Credito e Risparmio di Romagna s.p.a. (ritenuta di fatto collegata alla NC SE) nonché componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato di Credito ed Esecutivo della stessa banca, ha definito la propria posizione processuale nell'ambito del procedimento/stralcio (il numero 4875 del 2010), con applicazione della pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa, previo riconoscimento della continuazione (reato più grave il delitto di concorso in riciclaggio descritto al capo N, aggravato ai sensi della L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, trattandosi di reato transnazionale nel quale è coinvolto un gruppo criminale organizzato, con parte della condotta commessa in San Marino) nonché delle circostanze attenuanti generiche (anche in rapporto alla positiva condotta processuale) e di quella prevista dall'art. 114 c.p. (minima importanza del contributo concorsuale);
c) in tale procedimento/stralcio il veniva, pertanto, in sentenza a carico dello NE, emesso il provvedimento di confisca "di quanto sottoposto a sequestro preventivo in relazione agli addebiti oggetto della definizione pattizia". Nella motivazione della sentenza si afferma, sul punto, che "... nel caso specifico sussistono i presupposti per disporre la confisca dei beni, sia ai sensi dell'art. 648 quater c.p., comma 1, che dell'art. 240 c.p., trattandosi di beni che costituiscono prodotto o profitto dei reati oggetto di imputazione e strumenti utilizzati per eseguirli. Ricorrono inoltre i presupposti per la confisca dei beni già sequestrati anche ai sensi della L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11, trattandosi di reati transnazionali ...". Il Giudice omologante il patteggiamento richiamava sul punto, per relationem, anche le motivazioni dei provvedimenti di sequestro.
1.2 Ciò posto, vanno illustrate le motivazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto della richiesta di "revoca della confisca", qui in valutazione.
Il GIP, dopo aver ripercorso taluni accadimenti processuali nonché il contenuto degli atti di parte e della prima ordinanza reiettiva, affermava - in primis - che:
- non può dirsi necessario, in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, che l'accordo ricomprenda pene accessorie e misure di sicurezza, posto che trattasi di elementi che si collocano fuori dalla disponibilità delle parti (in ciò respingendo l'obiezione concernente l'assenza di negoziazione della confisca de qua nell'ambito della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dello NE);
- la confisca, in quanto misura di sicurezza è regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione (art. 200 c.p.) e pertanto ben può essere disposta, ove prevista dalla legge al momento della decisione, in rapporto a fatti delittuosi antecedenti, con l'unica eccezione della confisca per equivalente, avente natura sanzionatoria.
L'esame delle doglianze degli attuali ricorrenti (SE NC e San Marino SE Management) veniva quindi realizzato ritenendo e qualificando tali soggetti come "terzi" rispetto al procedimento/stralcio (a carico dello NE) in cui la confisca è stata disposta.
Dopo ampia illustrazione del tema della tutela dei terzi - titolari di diritti su beni oggetto di ablazione patrimoniale in rapporto a reato loro non contestato - e dei principali interventi giurisprudenziali in merito, il Giudice dell'Esecuzione affermava, in sintesi, che:
- la sussistenza delle fattispecie delittuose nonché il collegamento tra beni appresi, soggetti condannati e reati commessi risultano fatti "coperti dal giudicato" intendendosi per tale quello prodottosi a carico del patteggiante NE (giudicato assistito da congrua motivazione, essendo stata richiamata espressamente e per relationem la parte motiva dei provvedimenti di sequestro);
- la difesa degli istanti non ha introdotto elementi di fatto idonei a dimostrare l'assenza di vantaggi o utilità dai reati commessi dallo NE o, comunque, il fatto di aver agito in buona fede e affidamento incolpevole.
Risulta, infatti, a parere del GIP un forte "collegamento strutturale" tra le compagini societarie istanti e l'agire dello NE, tale da determinare una considerazione non solo di non estraneità al reato ma di comunanza di interessi illeciti. Si ripercorrono, sul punto, temi di merito emersi già nei provvedimenti di sequestro, tali da far ritenere che lo NE ha contribuito - pur rivestendo cariche solo nella NC di Credito e Risparmio di Romagna - a realizzare la raccolta di capitali illeciti (frutto di reati di evasione e falso in bilancio commessi da società commerciali italiane) che venivano fatti confluire nelle casse di NC SE e AM, che a loro volta li ricollocavano nel circuito legale tramite l'appendice italiana NC di Credito e Risparmio di Romagna, al contempo maturando commissioni e interessi sulle somme investite.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione SAN MARINO SE AN s.a. e SE CA s.p.a., a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, con ricorso sottoscritto dai difensori già costituiti nella procedura incidentale esecutiva. Nel ricorso, dopo articolata premessa in fatto, si propongono sette motivi.
Con il primo si deduce erronea applicazione delle norme sostanziali regolatrici della confisca e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Si afferma in particolare che sulle ipotesi di reato che sono state oggetto della pena concordata dallo NE non vi è stata alcuna verifica processuale in punto di responsabilità delle istanti NC SE e AM (titolari dei beni), ne' in punto di responsabilità dei dirigenti di dette persone giuridiche.
Da ciò l'illegittimità del provvedimento, posto che non solo le società istanti sono estranee al fascicolo-stralcio ma il soggetto patteggiante non è espressione di poteri deliberativi in seno a detti enti, dunque manca del tutto l'accertamento della ipotizzata strumentante tra l'agire del soggetto in questione e le consistenze patrimoniali sottoposte ad ablazione definitiva.
A fronte di tali argomentazioni, del tutto apparente risulta essere la motivazione espressa dal giudice dell'esecuzione, posto che le risposte fornite non sono pertinenti alle critiche mosse nell'istanza introduttiva del procedimento.
Si evidenzia, infatti, che le argomentazione espresse dal G.E. riguardano - in realtà - fattispecie del tutto diverse, essendo stata evocata la tematica della "buona fede" quale fattore di esclusione della confiscabilità di res riferibili a soggetti del tutto estranei all'accadimento processuale.
Le società istanti, tratte a giudizio nel medesimo procedimento, non avevano opposto tale condizione, quanto la inidoneità strutturale del patteggiamento operato dallo NE a determinare (in via anticipata) l'effetto di confisca, pregiudicante dei diritti procedurali spettanti ai soggetti "coinvolti" nel procedimento principale tuttora in corso.
Le argomentazioni espresse, pertanto, nella parte finale del provvedimento impugnato (riconducibilità delle condotte dello NE ad un più ampio accordo funzionale intercorso con i dirigenti di NC SE) riguardano vicende sottoposte alla cognizione del giudice del procedimento principale, in attesa di verifica probatoria in contraddittorio.
In buona sostanza si lamenta nel ricorso la violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa (in capo al titolare dei beni, coinvolto nel procedimento) come "condizione" legittimante la confisca, in attuazione delle regole generali che presidiano la cognizione penale e l'inflizione di sanzioni o di misure di sicurezza.
Vengono, sul tema, evidenziati numerosi arresti giurisprudenziali, anche di provenienza sovranazionale, ove si rimarca la necessità di una verifica non solo della penale responsabilità ma di quei particolari "nessi" tra la condotta illecita e le res rinvenute, tali da giustificare la confisca in rapporto alle diverse norme regolatrici dell'istituto.
In ciò, le ricorrenti evidenziano come le stesse decisioni citate nel provvedimento - a sostegno della ablazione definitiva (in procedimenti cumulativi con natura concorsuale delle imputazioni) - si riferiscano, in realtà, tutte ad ipotesi di "sequestrabilità" dell'intero profitto del reato nei confronti di ciascun concorrente, ma in una fase procedimentale - appunto - cumulativa. Dalle stesse non è lecito inferire una legittimità di un provvedimento di confisca in ipotesi di stralcio per definizione patteggiata da parte di un imputato, il che rappresenta un ulteriore vizio dell'apparato argomentativo posto a sostegno della decisione reiettiva.
Nei confronti del coimputato, pertanto, non si attaglia l'argomentazione su cui si basa il provvedimento impugnato (assenza di prova della buona fede) dovendosi, invece, tutelare la presunzione di non colpevolezza, condizione che può essere incisa solo da una decisione presa in contraddittorio con il medesimo (dunque, per restare al caso in esame, nel procedimento principale). Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 8, in punto di autonomia della responsabilità dell'ente.
Nel provvedimento impugnato si ipotizza, in ogni caso, la sussistenza del concorso di persone nel reato al fine di giustificare la confiscabilità attraverso una statuizione che riguarda uno dei concorrenti.
Ma tale assunto non tiene conto di quanto previsto dalla norma indicata, a fronte della quale non può parlarsi di concorso di persone nel reato tra persona fisica e persona giuridica (gravata da responsabilità amministrativa e non penale). Vi può essere concorso di responsabilità, ma non concorso di persone.
Detto concorso di responsabilità non risulta peraltro accertato tra lo NE e gli enti titolari dei beni di cui è stata disposta la confisca.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione avendo il G.E. fatto riferimento a diverse norme regolanti l'istituto della confisca, senza motivare espressamente sull'effettivo nesso ritenuto sussistente.
Sia nella decisione che ha applicato la pena allo NE che nel provvedimento impugnato si compie riferimento alternativo a tre diverse ipotesi di confisca, rispettivamente disciplinate dall'art. 240 c.p., dall'art. 648 c.p., comma 1, nonché dalla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11.
Ad avviso del ricorrente le ipotesi sarebbero tutte con natura sanzionatoria, lì dove nel provvedimento impugnato si afferma la prevalente natura di misure di sicurezza.
Ma in ogni caso manca l'analisi della specifica ipotesi di confisca effettivamente posta in essere e mancano, pertanto, le spiegazioni circa il rapporto tra lo statuto normativo (diverso, nelle varie ipotesi) della confisca e la natura dei beni sottoposti ad ablazione. In ciò non potrebbe supplire il richiamo alle precedenti valutazioni operate - anche da questa Corte di legittimità - in sede di sequestro preventivo, data la diversità di contesto procedimentale, la diversità di effetti della decisione e la limitata cognizione da parte del giudice di legittimità, dovuta alla stessa natura del giudizio in questione.
L'ipotesi di pertinenzialità coltivata nel provvedimento impugnato, tra i reati contestati allo NE e l'oggetto della confisca, oltre ad essere espressa in termini del tutto generici (e dunque inidonei a determinare la definitiva ablazione) si fonda sull'erronea prospettiva - già descritta al primo motivo - della mancata dimostrazione di estraneità all'operato dello NE da parte delle società istanti, tema che dovrà essere affrontato solo nel giudizio a cognizione piena sulle condotte tenute da NC SE, AM e dai loro dirigenti.
Si contesta in ogni caso la motivazione espressa circa l'esistenza del nesso pertinenziale, posto che l'estensore illustra esclusivamente l'esistenza dei rapporti tra lo NE e la dirigenza di NC SE, senza affrontare il tema specifico relativo alla pretesa strumentalità dei depositi bancari (anche in relazione alla loro genesi) in rapporto alla esecuzione delle condotte illecite.
Non vi è identificazione specifica dei beni confiscati in termini di profitto, quanto una sintesi della opzione di accusa, ancora da verificare nel procedimento principale.
Ne può dirsi esauriente il mero richiamo ad una generica strumentalità delle res rispetto alla commissione dei reati, posto che se tale argomento può soddisfare l'emissione di un decreto di sequestro, maggiore analisi è richiesta - anche dalla giurisprudenza di questa Corte - per l'adozione del provvedimento di confisca. Con il quarto motivo si deduce vizio di incompetenza funzionale del provvedimento impugnato.
Si contesta, con tale prospettazione, l'esercizio da parte del giudice della esecuzione di compiti impropri, tesi ad integrare la motivazione della sentenza di patteggiamento in punto di confisca, lì dove si sarebbe esclusivamente dovuto limitare ad una "presa d'atto" di illegittimità della medesima, essendo stata disposta a carico di persone giuridiche non coinvolte nella procedura di definizione concordata.
Con il quinto motivo si deduce inosservanza delle norme costituzionali in tema di presunzione di non colpevolezza e mancato accertamento del profitto del reato.
Quanto all'ipotesi di confisca del profitto del reato, le società ricorrenti deducono la totale mancanza di un accertamento in merito. Erroneamente si è fatto riferimento al giudicato (derivante dalla sentenza di patteggiamento) posto che nel provvedimento posto a monte ci si è limitati a richiamare per relationem i provvedimenti di sequestro.
Non vi è stato, pertanto, alcun assolvimento dell'onere probatorio relativo alla quantificazione del profitto, ricadente sull'accusa e ciò impedisce di ritenere il compendio patrimoniale sequestrato (il cui valore è stimabile in quindici milioni di Euro) espressivo di tale nozione.
Con il sesto motivo si deduce illogicità manifesta del provvedimento impugnato.
La censura si dirige verso talune affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, per cui da un lato l'esistenza dei nessi tra cose confiscate e reati commessi sarebbe coperta dal giudicato e dall'altro si ipotizza il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo ad SE e AM sulla assenza di utilità percepite. In realtà nessun giudicato sarebbe opponibile alle società istanti - per le ragioni sinora evidenziate - e il nesso tra reati e cose in sequestro doveva essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte dell'accusa.
Con il settimo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla omessa indicazione e qualificazione della natura dei beni confiscati.
Si ribadisce che non vi è identificazione della natura dei beni sequestrati in rapporto ai reati oggetto di decisione pattizia. Nè in punto di strumentalità ne' in punto di profitto, ne' tantomeno in punto di equivalenza (rispetto al profitto).
Ciò impedisce la qualificazione di pericolosità della cosa anche ove si voglia ritenere applicata una confisca/misura di sicurezza. L'assenza di correlazione tra i beni confiscati ed i reati sarebbe evidente ove si consideri l'assenza di collegamenti temporali e l'evidente sproporzione tra l'entità di valore dei beni oggetto di confisca ed il flusso complessivo degli importi che sarebbero circolati secondo lo schema illecito ipotizzato dall'accusa, circostanze del tutto ignorate nel provvedimento in esame. Tale motivazione manca altresì nella decisione di patteggiamento, posta a monte, che peraltro applica una sanzione non coperta neanche dall'accordo delle parti e sfornita di motivazione adeguata. Si ritiene pertanto affetta da nullità la sentenza applicativa della pena nel procedimento separato.
3. Con requisitoria scritta, il Sig. Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Richiesta di inammissibilità è stata altresì formulata dalla Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero delle Finanze. Nella requisitoria del Sig. Procuratore Generale si osserva, in sintesi, che risulta corretta la valutazione operata dal Giudice dell'Esecuzione, posto che le società ricorrenti erano da ritenersi soggetti "terzi" nella procedura di patteggiamento, non assistiti da elementi fattuali tali da dimostrare l'estraneità al reato o comunque la buona fede, avendo tratto vantaggio dall'attività illecita. Dunque nessun ostacolo poteva dirsi sussistente alla emissione del provvedimento di confisca, che risulta motivato in maniera congrua, sussistendo in fatto il rapporto tra i beni confiscati e l'attività illecita compiuta anche dal patteggiale NE.
Analoghe considerazioni venivano formulate dall'Avvocatura Generale dello stato.
4. I ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti (in data 12 maggio 2014) e memoria di replica (in data 22 maggio 2014).
Nei primi si sostiene l'intervenuta violazione dell'art. 7 della Conv. Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Si richiama l'arresto rappresentato dalla decisione della Corte Europea del 29 ottobre 2013 Varvara
contro
AL. In tale decisione si è affermato, tra l'altro, il principio per cui la confisca non può essere imposta senza un previo accertamento della penale responsabilità del soggetto che ne subisce gli effetti.
Tale sarebbe la condizione delle società istanti, titolari di beni confiscati in assenza di accertamento in punto di colpevolezza, in attesa di giudizio unitamente alle persone fisiche che svolgevano attività direttive.
Risulterebbe violato, pertanto, anche il D.Lgs. n. 231 del 2000, art. 19, norma che consente la confisca del profitto del reato (commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente) esclusivamente in ipotesi di condanna dell'ente medesimo, trattandosi di una delle sanzioni principali di cui all'art. 9 stesso D.Lgs..
Ancora, sarebbe violato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea in tema di tutela della proprietà, dato che l'ablazione patrimoniale è avvenuta senza contraddittorio con i titolari dei beni e l'art. 6 della medesima Convenzione in punto di equità del processo.
Venivano diffusamente ribadite, a confutazione della requisitoria del Sig. Procuratore Generale, le deduzioni già espresse nel ricorso. Si eccepiva, in particolare, che le valutazioni di merito contenute nel provvedimento impugnato erano tratti da atti di indagine, non utilizzabili a carico dei coimputati che hanno optato per il giudizio dibattimentale, e si insisteva sulla impossibilità di applicare, attraverso un procedimento separato nei confronti di un coimputato, una sanzione di carattere patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 La complessità della vicenda trattata induce a formalizzare alcuni quesiti su cui, in sostanza, questo Collegio è chiamato a pronunziarsi.
Il primo è se possa essere ritenuta legittima l'apprensione definitiva e per l'intero - mediante confisca - di beni oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento cumulativo in ipotesi di definizione anticipata di tale procedimento - in modo separato - ed in virtù di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti nei confronti di un originario coindagato.
A tale quesito se ne aggiunge - in rapporto alla concreta dinamica della vicenda - un secondo, così sintetizzabile: se il giudice che dispone la confisca in sede di patteggiamento possa realizzare tale effetto senza una qualificazione specifica della natura dei beni in rapporto ai diversi presupposti giuridici in forza del quale il provvedimento ablatorio - non coperto dall'accordo delle parti - viene imposto ed in quali termini il giudice dell'esecuzione possa sindacare detta statuizione definitiva, su sollecitazione non già di soggetti "estranei" all'ipotesi di commissione del reato concorsuale, ma dei soggetti coinvolti nella medesima vicenda e nei cui confronti è tuttora in corso il procedimento principale.
Tali precisazioni, in virtù della situazione di fatto e di diritto sinora esposta, appaiono necessarie al fine di chiarire quello che - a parere del Collegio - è il vizio di fondo di cui è portatore il provvedimento impugnato, rappresentato dall'aver impostato la soluzione dei quesiti formulati dagli istanti sulla falsariga dei criteri maturati in giurisprudenza per la valutazione della condizione del "terzo estraneo al reato" e/o del "terzo titolare di diritti su beni confiscati".
Non è tale, infatti, la condizione giuridica degli istanti, sia che li si inquadri come persone giuridiche, sia che si voglia ritenere la loro pretesa ricollegabile alle persone fisiche che hanno operato nell'interesse degli enti.
La nozione di "terzo" affascia in realtà diverse condizioni giuridiche del suo portatore.
Sul piano del diritto sostanziale si suole definire "terzo" un soggetto estraneo alla dinamica realizzativa del reato ma che ne subisce in via indiretta delle conseguenze (sul piano dei diritti civili) tali da legittimare una valutazione della sua condizione, in via incidentale, a fini di tutela esclusiva di diritti civili. Sul piano processuale, data la pluralità delle forme di definizione del processo, la definizione di "terzo" può esprimere anche il semplice "non essere parte" di una specifica procedura, ma al contempo rivestendo la qualità di soggetto per definizione "non estraneo" all'ipotesi realizzativa del reato, trattandosi di soggetto cui è attribuita, in concorso, la medesima fattispecie o una fattispecie correlata.
È del tutto evidente che tale diversità di condizione impone una "presa d'atto" della diversità dei diritti riconosciuti, in tale seconda ipotesi, al "terzo", diritti che non sono soltanto quelli civili ma anche quelli - ben più cogenti - correlati alla acquisizione dello status di indagato o imputato (dunque diritti procedurali squisitamente processuali e penalistici). Nel caso in esame l'attributo di "terzo" fotografa esclusivamente il dato di fatto di non essere state, le società titolari dei beni in confisca ed attuali ricorrenti, "parti" del procedimento-stralcio (il patteggiamento realizzato dallo NE) ma in realtà trattasi di soggetti cui è attribuita in via principale (mentre NE è soggetto cui è stata riconosciuta la minima entità del contributo, ai sensi dell'art. 114 c.p.) la condotta illecita, in un procedimento tuttora in corso e sottoposto alla cognizione di altro giudice. Non si tratta, pertanto, di "terzi estranei al reato" che devono, in ipotesi, dimostrare l'effettiva titolarità dei diritti reali (nel caso, ad es. di ipotizzata intestazione fittizia) o la buona fede all'atto della conclusione di un contratto (come i titolari di diritti reali di garanzia o di semplici diritti di credito) ma si tratta degli originari coimputati della medesima condotta illecita, cui i beni risultano direttamente riferibili.
Ove si volesse raffigurare la nozione di "terzo" in funzione del rapporto con il bene e della direzione principale delle imputazioni mosse, non è azzardato affermare che "terzo" sarebbe da considerare, in realtà, l'imputato patteggiante NE (non titolare dei beni confiscati e non esprimente la volontà degli enti NC SE e AM nelle forme indicate dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5). I punti da esaminare, pertanto, sono alquanto diversi da quelli su cui si sono sinora mosse le principali considerazioni del giudice della esecuzione - in ciò ritenendosi fondati i primi tre motivi di ricorso - e riguardano, essenzialmente:
a) il rapporto tra procedimento principale, nel cui ambito sono stati contestati reati associativi o commessi in concorso e le definizioni parziali - qui in via pattizia - del medesimo, lì dove le stesse abbiano anticipato l'effetto ablatorio della totalità dei beni colpiti dal sequestro, già disposto nel procedimento cumulativo;
b) la compatibilità, anche in chiave costituzionale (diritto al contraddittorio, presunzione di non colpevolezza, principio del giudice naturale) di tale ablazione totale rispetto ai diritti procedurali degli imputati estranei alla definizione pattizia e in attesa della celebrazione del processo principale;
c) l'ambito dei poteri del giudice dell'esecuzione in ipotesi di definitività della sentenza di patteggiamento che contiene detto effetto di ablazione totale, anche in rapporto alla natura giuridica della confisca in questione. È evidente - peraltro - che in rapporto a tali quesiti, l'alternativa decisoria che si pone innanzi al giudice dell'esecuzione - esclusa ogni ipotesi di restituzione dei beni già in sequestro - è esclusivamente quella di "mantenimento" totale o parziale del provvedimento di confisca o di "ripristino" della condizione giuridica preesistente (il sequestro), con attribuzione al giudice del procedimento "principale" di ogni potere valutativo sulla confisca (dell'intero o del residuo). La questione, pertanto, a ben vedere involge il rapporto tra le diverse autorità giurisdizionali competenti a valutare singole frazioni di condotte concorsuali, oltre a far emergere profili di tutela dei diritti procedurali dell'accusato.
Si tratta di argomenti di indubbia complessità, in rapporto ai quali è opportuno dare conto dello stato attuale della giurisprudenza - sia pure in sintesi - anche in rapporto alle diverse ipotesi di confisca riferibili al caso in esame ed alla loro compatibilità con l'istituto della applicazione della pena su richiesta.
1.2 Come è stato ritenuto da questa Corte (Sez. U. n. 38834 del 10.7.2008) al di là delle qualificazioni dogmatiche (..la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica;
il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, così da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa., ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge..) occorre misurarsi, in tema di confisca con le specifiche previsioni normative.
Va dunque ricordato, restando al caso in esame, che:
- l'art. 240 c.p., al comma 1 prevede, per quanto qui rileva, la generale ipotesi di confisca pertinenziale facoltativa, avente natura di misura di sicurezza, applicabile dopo la modifica normativa adottata con L. n. 134 del 2003, anche in sede di c.d. patteggiamento. Trattasi delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di una attività punibile, come efficacemente descritto, tra le molte, da Sez. 6^ n. 13049 del 5.3.2012, rv 254881) o di quelle che ne costituiscono il prodotto o il profitto (vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, condividendo le precisazioni operate, di recente, da Sez. 6^ n. 3635 del 20.12.2013, rv 257788).
Tale ipotesi di confisca non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato;
- l'art. 648 quater, comma 1 (introdotto con D.Lgs. n. 231 del 2007) rende obbligatoria, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di riciclaggio o reimpiego, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di tali reati, salvo che appartengano a persona estranea al reato. In tutta evidenza trattasi di confisca pertinenziale, misura di sicurezza;
- l'art. 648 quater, comma 2, prevede invece una ipotesi di confisca per equivalente (somme di denaro, beni o altre utilità, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato) eseguibile anche nei confronti di terzi che siano ritenuti titolari apparenti del loro diritti sulle cose lì dove la confisca pertinenziale sia impossibile. Trattasi di confisca con prevalente natura sanzionatoria, posto che viene eluso il nesso pertinenziale, come ritenuto da numerose decisioni di questa Corte e della stessa Corte Costituzionale (si veda la n. 97 del 2009);
- l'articolo 11 della L. n. 146 del 2006, in ipotesi di reato transnazionale, prevede una ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria, per equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Anche in tal caso trattasi di confisca con prevalente natura sanzionatoria, derivante dalla impossibilità di realizzare la confisca pertinenziale in via diretta, che presuppone la concreta individuazione, nella sentenza di condanna del prodotto, profitto o prezzo del reato.
Dunque emerge, in tutta evidenza, la parziale diversità delle ipotesi normative cui si è fatto riferimento.
Accanto alla tradizionale confisca pertinenziale, che presuppone la qualificazione o del particolare nesso di strumentante tra res e reato o della effettiva natura di povento/profitto di ciò che si incamera, il legislatore ha nel corso del tempo non solo trasformato - in alcuni casi - la confisca pertinenziale da facoltativa in obbligatoria (lì dove riguardi il prodotto/profitto) ma ha introdotto ipotesi di confisca per equivalente commisurata alla concreta individuazione del profitto.
1.3 Quanto alla compatibilità tra le diverse ipotesi di confisca e la particolare decisione emessa dal giudice in sede di patteggiamento, in via generale, è da ritenersi che lì dove vi sia natura sanzionatoria (confisca per equivalente) l'accordo debba - almeno tendenzialmente - includere la sanzione aggiuntiva o comunque - in ipotesi di accordo avente ad oggetto la sola pena in senso stretto - ciò imponga, in modo specifico, al giudice di motivare "in positivo" (e tenendo conto delle possibili prospettazioni antagoniste) sulla ricorrenza delle specifiche condizioni in fatto e in diritto che legittimino tale statuizione aggiuntiva nei confronti del patteggiante (in tal senso, Sez. 6^ n. 12508 del 11.3.2010, rv 246731).
L'autonomo sforzo motivazionale è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte anche nelle ipotesi di confisca facoltativa (art. 240 c.p., comma 1) ove la stessa non sia espressamente inclusa nell'accordo (si vedano, in particolare Sez. 2^ n. 6618 del 21.1.2014, rv 258275; Sez. 4^ n. 27935 del 2.5.2012, rv 253556). Ciò deriva dalla natura stessa del rito in parola, nell'ambito del quale non si assiste, per quanto concerne l'intervento giurisdizionale, ad una piena ed esaustiva ricostruzione del fatto, quanto ad una motivazione semplificata in virtù della domanda congiunta delle parti sull'applicazione di pena.
La recente decisione della Corte Costituzionale n. 336 del 2009 (in tema di efficacia della decisione emessa ex art. 444 nel giudizio disciplinare) ha ben evidenziato come la "contrazione" del momento di verifica giurisdizionale nel patteggiamento sia, infatti, ragionevole solo se posta in stretta correlazione all'atteggiamento di "non contestazione" del fatto assunto dall'imputato patteggiante: .. la scelta del patteggiamento, infatti, rappresenta un diritto per l'imputato - espressivo, esso stesso del più generale diritto di difesa, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti - evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli - che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. Effetti tra i quali - per quel che si è detto, non irragionevolmente - il legislatore ha ritenuto di annoverare anche il valore di giudicato sul fatto, sulla relativa illiceità e sulla responsabilità, ai fini del giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità. La circostanza, invero, che l'imputato, nello stipulare l'accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, "accetti" una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l'applicazione, sta infatti univocamente a significare che l'imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare "il fatto" e la propria "responsabilità": con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto ai parametri di cui si assume la violazione, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel fatto e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare.... Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - mon realizzata dal giudice ma affidata alla "non contestazione" delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo.
Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che - nella sentenza di patteggiamento - resta una motivazione "in negativo" (insussistenza delle condizioni applicative dell'art. 129, per ciò che risulta dagli atti) e non si pone l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. Dunque ai fini qui considerati, può dirsi che la decisione con cui si applica la pena su richiesta delle parti, tranne le ipotesi di confisca pertinenziale ed obbligatoria deve contenere, lì dove risulti contenitore di una confisca, una specifica, autonoma ed articolata motivazione, tesa a rappresentare, nei confronti del soggetto che subisce le conseguenze della ablazione patrimoniale, la sussistenza "in positivo" dei presupposti previsti dalla norma azionata (dunque la precisa qualificazione del bene rispetto al reato e le conseguenze di legge). Tali orientamenti, peraltro, sempre restando alle ipotesi di confisca non "coperta" dall'accordo delle parti aprono ad una concreta verifica di tale specifica motivazione nel giudizio di cassazione, in rapporto a doveri di completezza, autosufficienza e congruità del tutto diversi da quelli posti a presidio della motivazione "in negativo", limitata alla insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.. 1.4 Ma le considerazioni sinora espresse - sempre in via generale - non appaiono in tutta la loro estensione esportabili al caso in cui il provvedimento di confisca abbia ad oggetto beni correlati in modo univoco a posizioni processuali "diverse" rispetto a quella dell'imputato patteggiarne.
La cognizione del giudice che applica la pena su richiesta di una parte non può - di regola - estendersi a posizioni processuali ulteriori (se non in via incidentale, lì dove l'esame di tali posizioni sia coessenziale alla formulazione di responsabilità del patteggiante) riferite a soggetti che, in quanto tali, intendono avvalersi del giudizio a cognizione piena sulla propria responsabilità.
Ciò sottrarrebbe al giudice naturale (nel giudizio dibattimentale) una parte consistente della giurisdizione, in modo non rispondente alla previsione costituzionale dell'art. 25, oltre che a quella dell'art. 111 Cost., in punto di diritti procedurali dell'accusato, primo fra tutti il contraddittorio. Ciò in particolare quando i beni oggetto di un sequestro - operato in sede di indagini preliminari e dunque in una fase tendenzialmente cumulativa - siano formalmente intestati ad un terzo (rispetto all'imputato patteggiante), data la tutela del diritto di proprietà e il conseguente obbligo di garantire il contraddittorio (sulla tutela del diritto di proprietà rispetto ad ablazioni patrimoniali disposte in procedure amministrative o penali, di recente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione 4^ nella decisione del 4 marzo 2014, EC OOD e. Bulgaria ha affermato che, "although the second paragraph of Artide 1 of Protocol No. 1 contains no explicit procedural requirements, it has been construed to require that persons affected by a measure interfering with their possessions be afforded a reasonable opportunity of putting their case to thè responsible authorities for thè purpose of effectively challenainq those measures".. anche ai terzi, ha chiarito la Corte Europea, devono ritenersi applicabili le garanzie discendenti dall'art. 1 Prot. Add. Convenzione, e deve in particolare essere offerta la possibilità di intervenire nel procedimento di applicazione della misura ablatoria e/o in quello successivo di eventuale impugnazione della stessa). Tali affermazioni riguardano, in particolare, la confisca per equivalente, avente - come si è detto - prevalente natura sanzionatoria, il che esclude del tutto che lì dove il titolare dei diritti sulle cose sequestrate sia un "terzo coimputato" costui possa vedersi applicata una sanzione senza contraddittorio e, dunque, nell'ambito di una procedura separata a carico di un coindagato. In tal senso, va chiarito che tutti gli arresti giurisprudenziali (prevalenti, tra cui, di recente, Sez. 6^ n. 17713 del 18.2.2014, rv 259338; Sez. 2^ n. 5553 del 9.1.2014, rv 258342: Sez. U. 26654 del 27.3.2008, rv 239926) che in tema di confisca per equivalente hanno ritenuto legittima la sottoposizione a sequestro preventivo dell'intero profitto del reato in capo ad un solo coindagato - proprio in virtù della natura sanzionatoria di tale confisca e della teoria monistica del concorso di persone - sono, in effetti, maturati in fase di sequestro e non di confisca, e pertanto nell'ambito di un segmento procedimentale tipicamente cumulativo, nel cui ambito non è venuta in rilievo l'ipotesi della separazione delle regiudicande. Nulla autorizza ad inferirne la legittimità, dunque, di una ipotesi di confisca (nella forma dell'equivalenza) per l'intero adottata in un procedimento separato, a carico di un imputato patteggiante diverso dal soggetto destinatario del provvedimento di sequestro (sia esso persona fisica o giuridica, poco rileva) la cui posizione sia ancora al vaglio del giudice del procedimento principale. Tale ipotesi è da ritenersi non consentita, pure in ipotesi di concorso, attesa l'evidente violazione dei diritti procedurali del coindagato destinatario del sequestro già realizzato (principio del giudice naturale e principio del contraddittorio).
Del resto la stessa configurazione normativa del sequestro per equivalente da un lato impone la esatta determinazione del profitto del reato (dunque nelle ipotesi concorsuali si tratterà del reato commesso in concorso) dall'altro si muove su un terreno individuale circa il "reperimento" di beni corrispondenti a detto valore nella disponibilità del reo, il che impone di ritenere soggettivizzato tanto il sequestro che la successiva confisca (si veda, sul tema, Sez. 3^ n. 6894 del 27.1.2011, rv 249539). Può pertanto ritenersi che in sede di patteggiamento, lì dove sia stato con precisione individuato il profitto del reato possa procedersi a confisca per equivalente dei beni "riferibili" al soggetto patteggiante (eventualmente anche per l'intero, se reperiti) ma non di quelli riferiti e sequestrati in danno di altri concorrenti.
In tal senso, pur in caso analogo, Sez. 1^ n. 3311 del 11.11.2011, rv 251845, ove è stata ritenuta legittima la confisca per equivalente in sede di patteggiamento disposta nei confronti dei soggetti patteggiarti che erano stati anche destinatari dei provvedimenti di sequestro e che, peraltro, ne avevano anche concordato l'emissione e la quantificazione con la pubblica accusa in sede di proposta. In tal caso, questa Corte ha affermato, a fronte di contestazione successiva circa l'attribuzione degli interessi, che... i destinatari (società di capitali e persone fisiche) della sentenza di applicazione nei loro confronti delle pene, sanzioni e confisca nella misura dagli stessi come sopra richiesta, non possono, oggi, dopo il passaggio in cosa giudicata della medesima sentenza, contestare l'entità delle disposte confische dei profitti derivati dal reato di manipolazione del mercato.
Dunque la questione era preclusa in virtù della fondamentale circostanza rappresentata dal fatto che vi era piena coincidenza tra gli imputati "patteggiane" e i "destinatari effettivi" del provvedimento di confisca (e di antecedente sequestro). Ciò esclude, nel caso in esame, che la confisca disposta nel caso che ci occupa possa ritenersi legittima ove fosse stata - in ipotesi - azionata la norma di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11, norme pur citate nella sentenza di patteggiamento e nella ordinanza qui impugnata.
Trattasi, infatti di confisca per equivalente (avente natura sanzionatoria) che non risulta operata previa esatta quantificazione del profitto, non risulta coperta dall'accordo delle parti (tra l'altro impossibile perché il patteggiale non era il titolare dei beni confiscati), non risulta emessa nei confronti del coindagato "destinatario" del provvedimento di sequestro, non risulta assistita da alcuna specifica motivazione, così rasentando l'abnormità.
1.5 Ciò posto, resta da verificare l'ipotesi di "fattibilità" di una confisca di tipo pertinenziale (per asservimento delle res al reato o per identificazione diretta del profitto) lì dove il patteggiante non sia il titolare dei beni in sequestro ma un concorrente nei reati ascritti.
In dette ipotesi l'assolvimento dello specifico obbligo di motivazione - da parte del giudice del patteggiamento - circa i caratteri essenziali della stretta pertinenzialità (identificazione del rapporto tra res e reato) può rendere legittima la statuizione lì dove l'esame della posizione del patteggiante consenta di ritenere costui pienamente coinvolto nel determinismo finalistico delle res in sequestro (nel senso che deve aver contribuito a detto asservimento) o produttore almeno di una "quota" di profitto in cui consiste il compendio sequestrato.
In tale accezione, fermo restando che - come ritenuto in modo del tutto condivisibile da Sez. 3^ n. 38623 del 14.10.2010, rv 248627 - nell'ipotesi di prosecuzione del procedimento principale a carico di altri coimputati la confisca di tipo pertinenziale non è mai obbligatoria e lì dove non venga disposta resta fermo il regime giuridico del sequestro, può ritenersi "ricompresa" la statuizione accessoria nei poteri del giudice del patteggiamento, per l'evidente correlazione tra il reato - comunque giudicato - e le cose oggetto del sequestro.
Lì dove però le res in questione non siano formalmente intestate al patteggiale resta da colmare in chiave sistematica un evidente "vuoto di tutela" di cui sono portatori i titolari dei beni, coimputati ma non parti della procedura pattizia.
Sul punto potrebbe sostenersi che la posizione di costoro venga in rilievo nel procedimento principale con pienezza cognitiva e con possibile attivazione, in ipotesi di assoluzione, della fase della revisione della parte patrimoniale della decisione di patteggiamento ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a, (per contrasto tra giudicati, esteso alle decisioni applicative della pena su richiesta con L. n. 134 del 2003). Tuttavia tale opzione, pure configurabile, pospone un momento di verifica della "legittimità" di un provvedimento ablativo immediatamente esecutivo ad una fase meramente eventuale e distante nel tempo, lì dove l'interesse alla verifica è immediato ed è espresso da soggetti cui i beni risultano intestati. Da ciò deriva l'assoluta necessità di accesso - da parte di tali soggetti - terzi, rispetto al procedimento pattizio, allo strumento dell'incidente di esecuzione, con ampiezza cognitiva tale da garantire - quantomeno - il diritto alla prova ed al contraddittorio dei coimputati non patteggianti.
Non è esatto sostenere, pertanto, che in detto procedimento esecutivo a tali soggetti sia "opponibile" il giudicato maturato nei confronti del patteggiante, posto che ciò svuoterebbe del tutto la tutela che - in chiave sistematica - è necessario offrire, ma neanche risulta condivisibile l'affermazione delle ricorrenti per cui tale procedura esecutiva dovrebbe limitarsi a valutare la "legalità" o meno della decisione di confisca.
La realtà è che, salva l'ipotesi di una confisca abnorme (prima descritta) il giudice dell'esecuzione dovrà con ampi poteri di merito valutare le doglianze degli istanti, in chiave di "effettiva qualificazione" del rapporto tra le res e i reati oggetto di definizione pattizia.
Vanno pertanto espressi i seguenti principi di diritto:
- l'emissione di un provvedimento di confisca - per l'intero compendio sequestrato - lì dove si verta in ipotesi di reato commesso in concorso e la definizione patteggiata riguardi solo alcuni degli originari coindagati (non titolari dei beni in sequestro) risulta legittima esclusivamente nelle ipotesi di confisca di tipo pertinenziale, mentre non può ritenersi tale nelle ipotesi di confisca per equivalente;
- in ipotesi di intervenuta confisca pertinenziale, disposta nei confronti di un imputato patteggiante ed in rapporto a reato commesso in concorso, il giudice dell'esecuzione, su istanza dei coimputati non patteggianti, è tenuto a rivalutare la qualificazione del nesso tra cose confiscate e reato, non potendosi opporre a tale particolare categoria di terzi il giudicato formatosi nella definizione patteggiata.
2. Ciò posto, va rilevato che ne' l'originaria decisione di confisca (nella sentenza emessa a carico dell'imputato patteggiante) ne' il provvedimento qui impugnato chiariscono in modo congruo (rispetto agli interessi sottostanti) il rapporto tra il provvedimento di confisca già emesso, la natura effettiva dei beni che ne sono oggetto e l'incidenza della posizione concorsuale del coimputato patteggiante.
I beni già in sequestro, infatti, appartengono formalmente a persone giuridiche e rappresentano dei valori economici (dunque possibile frutto tanto di azioni delittuose che di azioni lecite, a meno di non ipotizzare la totale illiceità dell'agire delle compagini societarie di riferimento).
La decisione impugnata non inquadra in modo corretto la posizione dei terzi qui in rilievo e non contiene alcuna concreta ed autonoma rielaborazione dei nessi tra cose confiscate e reati contestati, riproponendo una pluralità definitoria che mal si attaglia alla fase della confisca definitiva ed alla sua necessaria rivalutazione. Secondo una corretta ripartizione dell'onere probatorio spetta - peraltro - alla pubblica accusa dimostrare, in contraddittorio con i titolari dei beni, la condizione del compendio patrimoniale quale composto da res sottoponibili a confisca di tipo strettamente pertinenziale, escludendosi - per le ragioni suddette - l'ipotesi della confisca per equivalente.
Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014