Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
La parziale definizione del processo, mediante applicazione della pena richiesta da alcuni soltanto dei coimputati, non comporta né la perdita di efficacia del sequestro preventivo né l'obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni oggetto del sequestro ove il giudizio prosegua nei confronti di altri coimputati che ne mantengano di fatto la disponibilità, ciò giustificando il mantenimento del vincolo cautelare. (Fattispecie relativa a beni sequestrati per reati in materia di prostituzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2010, n. 38623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38623 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1317
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 15200/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di D.L.F. , nato a (omesso) e
S.H. , nata a (omesso) ;
avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Novara del 24 febbraio del 2010;
Udita la relazione svolta dal presidente dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letto il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Novara, con sentenza del 24 febbraio del 2010, tra gli altri, applicava nei confronti di D.L.F. e S.H. , imputati del delitto di cuoi agli artt. 81 e 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 1 e 8 e art. 4, n. 7, per avere diretto e gestito in concorso con altri una casa di prostituzione nonché per avere favorito e sfruttato la prostituzione di diverse meretrici, la pena nella misura che era stata concordata. Il giudice non si pronunciava sulla destinazione dei beni in sequestro per la prosecuzione del giudizio a carico dei coindagati.
Ricorrono per cassazione i predetti per mezzo del difensore deducendo:
la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 240 c.p. e art. 445 c.p.p., per avere il giudice omesso di provvedere sui beni oggetto del sequestro preventivo omettendo tra l'altro di considerare che gli attuali ricorrenti non saranno più parti nel prosieguo del giudizio e non potranno quindi svolgere alcuna utile difesa in ordine alla restituzione dei beni sequestrati.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Gli effetti del sequestro preventivo cessano a seguito della sentenza di qualunque tenore che definisce il giudizio, salva la confisca che è sempre ostativa alla restituzione (art. 323 c.p.p.). Nella fattispecie il giudice non si è pronunciato sulla confiscabilità dei beni o del bene utilizzato per la gestione della casa di prostituzione, ma ha mantenuto il vincolo perché il processo deve ancora proseguire a carico di altri coimputati che non hanno chiesto il patteggiamento Le ragioni preventive (evitare la prosecuzione del reato) che hanno giustificato il vincolo cautelare non sono quindi ancora cessate. L'eventuale appartenenza dei beni in sequestro agli attuali ricorrenti, le cui posizioni sono state definite con la sentenza oggetto della presente impugnazione, non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari se i coindagati continuano ad avere la disponibilità del bene. Normalmente altrui, per mezzo del quale è stato commesso il reato. D'altra parte i ricorrenti non sono privi di tutela perché, nel prosieguo del giudiziose effettivamente proprietari della cosa della quale non è stata disposta la confisca in loro danno con la sentenza di patteggiamento, potranno chiederne la restituzione dimostrando che i coindagati non hanno comunque la disponibilità del loro bene e quindi per mezzo di esso non possono proseguire il reato contestato o commettere altri reati. All'esito del giudizio potranno fare valere la loro, pretesa davanti al giudice dell'esecuzione proprio perché la confisca non è stata disposta in loro danno dal giudice della cognizione.
Alla stato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010