Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2026, n. 17059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17059 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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MA TE NT
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ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17059/2026 Roma, li, 12/05/2026
- Presidente -
- Relatore -
UP 03/02/2026
Sent. n. sez.197/2026
R.G.N. 38058/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU UC nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA TE NT;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato CA TU colpevole del delitto di cui all'art. 434 cod. pen. (crollo di costruzioni), così riqualificato il fatto sub A), e di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. in danno dei condomini
Firmato Da: RO AT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 57ddf78a4999b20 Firmato Da: MA TE NT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
(capo B), condannandolo alla pena di giustizia, ritenuta la continuazione, applicato l'aumento per la recidiva e operata la diminuente per il rito.
2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Gabriele Siciliano, è affidato a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell'art. 641 bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto che la querela presentata da alcuni condomini per i fatti occorsi nei giorni 1 e 2 agosto 2024 includerebbe anche il riferimento alle condotte moleste tenute dall'imputato nei confronti di altri condomini. In realtà, si sostiene, nella stessa querela non si rinvengono elementi che consentano di ritenere configurabile il delitto di atti persecutori, anche perché non viene descritto alcuno degli eventi tipici del reato;
le condotte descritte dagli stessi condomini si sono concretizzate in azioni idonee a cagionare disturbo, disagio, fastidio che, secondo la giurisprudenza, non compromettono la libertà psichica della p.o.. Viene anche censurata la valutazione di attendibilità dei testi.
2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo al delitto di cui all'art. 434 cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità sotto il profilo soggettivo, quanto alla volontà dell'imputato di far esplodere l'edificio condominiale, aprendo le manopole del gas, sul rilievo che si fosse reso necessario l'intervento dei tecnici specializzati per interrompere il flusso di metano a tutta la palazzina. In realtà, il ricorrente consenti immediatamente, al personale della polizia di Stato allertata dai condomini, di entrare in casa e provvedere alla chiusura delle manopole del gas. Illogicamente, dunque, la Corte di appello ha desunto che, senza l'intervento delle forze dell'ordine, sarebbe stato cagionato un disastro, mentre quello fu solo un atto dimostrativo, a dispetto dei condomini.
2.3. I motivi dal terzo al sesto afferiscono al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha omesso di vagliare una serie di indicatori positivi segnalati dalla difesa appellante, sia ai fini della riduzione della pena inflitta dal primo giudice, sia con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3.1. La motivazione con la quale è stata riconosciuta la recidiva è priva di una reale valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.
2.3.2. Con riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva, si fa rilevare che, con motivi aggiunti, la difesa aveva chiesto la sostituzione con la detenzione domiciliare facendo riferimento alla corretta osservanza delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui il ricorrente era stato sottoposto per molti mesi. Sul punto la Corte ha omesso di motivare e comunque ha reso una motivazione illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: RO AT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2.0 Firmato Da: MA TE NT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
1. E' fondato esclusivamente il motivo afferente al diniego della sostituzione della pena detentiva, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
1.1. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché propone motivi finalizzati a una diversa ricostruzione in fatto non essendo consentito al Giudice di legittimità di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Rv. 234559; Sez. 6, n. 35964 del 28/09/2006, [...]; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, [...]; 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Rv. 258774) sia perché reitera doglianze già proposte dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...]; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).
2. Si osserva, dunque, con riguardo al primo motivo, che la Corte di appello ha spiegato come la querela presentata dal condomino ON includa, oltre ai fatti che l'hanno occasionata, avvenuti nei primi due giorni di agosto 2024 (allorquando l'imputato si aggirava con un coltello nei pantaloni urlando frasi minacciose nei confronti dei condomini e, il giorno seguente, si barricava in casa minacciando di far saltare in aria l'intero fabbricato), anche ulteriori riferimenti alle condotte moleste tenute dal prevenuto in precedenza nei confronti anche di altri condomini, per sostenere che la situazione, già critica- con conseguenti gravi stati di ansia e paura (si legge che nel condominio si respirava di un clima di terrore) e alterazione delle condotte di vita (tanto che alcuni condomini progettavano di trasferirsi) da parte dei condomini si era aggravata in quei giorni estivi. D'altronde, le dichiarazioni del querelante hanno trovato la conferma nelle dichiarazioni di altri condomini, proposito della condotta intrusiva tenuta dal ricorrente e del malessere diffuso che era generato all'interno della palazzina in cui imputato e pp.oo. abitavano.
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Firmato Da: RO AT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2.0 Firmato Da: MA TE NT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial: 4cb6e728d1dd93b3
2.1. Risulta, quindi, palesemente infondata l'obiezione difensiva che i giudici di merito non avrebbero indicato alcuno degli eventi tipici della fattispecie, che, come è noto, descrive normativamente eventi alternativi (la realizzazione di ognuno dei quali è idonea ad integrarlo -Sez. 5, n. 39519 del 05/06/2012, [...]) costituiti dalla produzione di un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015, [...]). Come si è visto, la sentenza impugnata descrive più di uno degli eventi della fattispecie, come prodotti, nel tempo, dalla condotta dell'imputato.
3. Totalmente rivalutativo del compendio probatorio è il secondo motivo, afferente al delitto di cui all'art. 434 cod. pen., che non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha specificamente e correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui l'idoneità dell'azione deve essere considerata sotto il profilo potenziale, che, nel caso di specie, è stato congruamente riscontrato facendo leva sull'intento manifestato dall'imputato di far saltare l'edificio, a cui ha fatto seguire la apertura delle manopole del gas all'interno della abitazione, così attuando una condotta teleologicamente tesa all'evento infausto. Nel delitto di disastro doloso, infatti, la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità mentre, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso 434 (Sez. 4, n. 35684 del 05/07/2018, [...]).
art.
3.1. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha correttamente ricordato che si tratta di delitto a consumazione anticipata, in cui il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010 (dep. 2011)Rv. 249283), correttamente ravvisando il dolo della fattispecie nel caso concreto, alla luce delle connotazioni fattuali poc'anzi descritte, chiaramente deponenti, sulla base di un logico ragionamento inferenziale, per la previsione e accettazione del rischio di produrre un disastro.
Firmato Da: RO AT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale:
47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2.0
Firmato Da: MA TE NT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
4. Sono manifestamente infondati, con l'eccezione di cui si dirà a proposito della pena sostitutiva della detenzione in carcere, i motivi afferenti al trattamento
sanzionatorio.
4.1. In particolare, con riferimento al motivo attinente al riconoscimento della recidiva qualificata, recentemente, le Sezioni unite hanno ribadito la «necessità di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttura dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla giurisprudenza costituzionale
e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale dell'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposto≫ (così Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, [...], Rv. 284878). Onere motivazionale che può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [...]).
4.1.1. A tali coordinate si è attenuta la sentenza impugnata, giacchè la Corte di appello ha incentrato la propria valutazione su indici sintomatici di accentuata pericolosità, tratti oltre che dalla micidialità e peculiarità offensiva dei comportamenti, dalla commissione di plurimi delitti di violenza commessi in passato, cosicchè, essendo incontestato che, al momento della consumazione del reato, il ricorrente risultava gravato da condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestavano una sua maggiore pericolosità sociale, l'applicazione della recidiva, pur non obbligatoria, risulta congruamente argomentata, in quanto sono state esplicitate, seppur sinteticamente, le ragioni dell'aumento sanzionatorio, con riferimento alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato (Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018, [...]).
4.2. Inoltre, in tema di concessione di attenuanti e di concorso di circostanze, nonché di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice alla problematica di valutare la condotta o di realizzare l'adeguatezza della pena, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli articoli 62 bis, 69 e 132 cod. pen., relativamente al quale non si rinvengono, nella specie, elementi di criticità nella articolata motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato ( negativamente) i precedenti plurimi e gravi e sottolineato la personalità particolarmente malvagia dell'imputato, corredo motivazionale che smentisce il rilievo di parte ricorrente di omessa o illogica pronuncia sul punto.
5. E', invece, fondato il ricorso con riguardo al diniego della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, perché la Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello aggiunto con il quale si chiedeva la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, sottolineandosi come, ai fini della prognosi, l'imputato avesse rispettato per otto mesi, nella fase cautelare, gli arresti domiciliari, peraltro applicati dal medesimo giudice ha del tutto omesso di confrontarsi con tale deduzione.
5.1. La sentenza impugnata ha, invero, operato uno specifico e testuale richiamo al principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 1188 del 22/11/2024, dep.
Firmato Da: RO AT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2.0 Firmato Da: MA TE NT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
2025) a tenore del quale, anche a seguito della modifiche operate dal decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150, che non hanno comunque alterato la natura sostanziale dell'istituto, deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni (oggi, pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, sussistendo, quindi, l'onere dell'appellante di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti al caso di cui si tratta, comportando, il mancato assolvimento di tale onere, la inammissibilità originaria della richiesta (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, [...], Rv. 269125).
5.2. Nondimeno, pur avendo esattamente evocato detto principio, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con la già ricordata specifica deduzione difensiva, piuttosto, concentrandosi sui numerosi pregiudizi da cui è gravato il ricorrente.
5.3. Secondo la previsione dell'art. 545-bis, comma primo, cod. proc. pen., introdotto nel codice di rito dal d.lgs n.150 /2022 (cd. riforma Cartabia), «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti>> (c.d. dispositivo a struttura "bifasica"). L'art. 58 della L. n. 689 del 1981(rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150 sopra citato, stabilisce al primo comma che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
5.4. I presupposti per la sostituzione della pena detentiva breve includono, dunque, la valutazione discrezionale del giudice con riferimento ai tre parametri: a) della idoneità della misura alternativa alla rieducazione/prevenzione del condannato;
b) dell'assenza di specifiche cause ostative (revoca precedente, condanne recenti); c) della prognosi di adempimento delle prescrizioni.
5.5. Nell'effettuare tale valutazione discrezionale, il giudice deve ispirarsi ai medesimi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può
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prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego. Nello specifico, d'altro canto, la necessità di rendere una adeguata motivazione sul punto risulta confermata dalla modifica apportata nel testo dell'art. 58 della L. 689 del 1981, nel quale, nel primo comma, seconda parte, nell'ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, è stato inserito il riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato. Ciò in quanto in tal modo il legislatore, sottolineando l'importanza che viene attribuita al giudizio di bilanciamento tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa (le pene sostitutive) e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, impone al giudice di dare conto, in termini puntuali e con riferimenti concreti, delle ragioni poste a fondamento del diniego (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, [...], Rv. 286449-01).
5.6. Cosicchè, la concessione delle pene sostitutive alle pene detentive brevi può essere negata solo se, in presenza degli altri presupposti, il giudice formuli motivata prognosi negativa, quando cioè vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato (Sez.1 n. 34153 del 10/09/2024, n.m.).
5.7. Nella fattispecie, i giudici del merito non si sono conformati ai suddetti principi;
infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, fondata sulla affermazione che il condannato non appare meritevole del beneficio richiesto in virtù dei plurimi precedenti penali, anche della stessa indole, da cui è gravato, che denotano, nell'ottica del giudice di merito, una personalità proclive alla trasgressione delle regole, appare inesistente, in quanto detta circostanza manca della necessaria contestualizzazione, non confrontandosi con gli elementi emersi nel giudizio.
5.8. E' vero, infatti, come è stato già affermato, che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato, ma si richiede che, dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, [...], Rv. 288210).
5.9. Invece, nel caso di specie, la decisione è stata resa omettendo di confrontarsi con la specifica deduzione incentrata sul precedente esito positivo del lungo periodo di arresti domiciliari presofferto (un regime, peraltro, concesso dalla medesima A.G.),
Firmato Da: RO AT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: MA TE NT Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4cb6e728d1dd93b3
tali da rendere del tutto apparente il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e sulla prognosi di adempimento espresso dal giudice di merito.
6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026
Il consigliere estensore
MA ER EL
Il Presidente
LA NA
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